EAW: the absence of judge’s signature on the custodial order is irrelevant
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Firenze ha disposto la consegna di Kr.Cl. alle competenti Autorità di Malta, in relazione al m.a.e. emesso il 30 novembre 2017 dalla Corte dei Magistrati di Malta per plurimi reati di lesioni personali aggravate e tentativo di sequestro di persona, commessi in Malta in data 15 novembre 2014.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello, il difensore di fiducia di Kr.Cl. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi qui di seguito illustrati.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 6, commi 1, e 16 legge n.69/2005 per difetto di requisiti formali del mandato di arresto e più precisamente perché carente: 1) dell’indicazione del titolo esecutivo sottostante, di cui non è specificata la natura; 2) della compiuta descrizione delle condotte ascritte alla Kr.Cl., essendole solamente contestato di avere “assistito” la “signora Ne.” nel tentativo di sequestro di un minore ai danni “della sig.ra Bo.”; 3) del luogo e dell’ora in cui si sarebbe svolto il fatto.
Si assume che la Corte di appello ai sensi dell’art. 16 della legge cìt. avrebbe dovuto richiedere le necessarie integrazioni allo Stato di emissione.
Inoltre, il mandato di arresto presenta anche delle inesattezze formali che ne precludono l’eseguibilità.
È stata omessa la sottoscrizione dell’Autorità Giudiziaria emittente, il nome e la funzione, in quanto risulta indicato il nome di un cancelliere (Fe.Ma.) invece di quello del magistrato che sembrerebbe aver emesso il mandato (magistrata dr. C. Strafrace Zammit L.L.D.).
A conferma di ciò si adduce che le Autorità giudiziarie tedesche ed elvetica hanno entrambe rifiutato la consegna alle Autorità maltesi decidendo su identica richiesta rispettivamente negli anni 2019 e 2020.
Sul punto si specifica che la Svizzera non ha dato seguito alla consegna per la mancata risposta nel termine stabilito alla richiesta di informazioni supplementari, mentre la Germania, per la mancanza di un accordo su un trasferimento temporaneo essendo la Kr.Cl. in quel periodo detenuta a Berlino.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 18, comma 1, lett. B), della legge 69/05, essendovi il rischio che Kr.Cl. possa aver già subito un procedimento penale in Germania per lo stesso fatto.
Dalla decisione con cui la Corte Camerale di Berlino ha respinto la richiesta di consegna emerge, infatti, che la predetta Kr.Cl. era all’epoca detenuta in esecuzione di una condanna definitiva a due anni e sei mesi di reclusione, emessa nello stesso anno (2014) in cui risulterebbe commesso il reato oggetto del mandato di arresto, asseritamente verificatosi il 15 novembre 2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento alla prima questione relativa alle carenze formali del mandato di arresto europeo, si osserva che si tratta di rilievi manifestamente infondati, oltre che generici.
Quanto alla mancanza di un valido titolo sottostante ed alle altre carenze formali, si deve osservare che non può esservi dubbio circa l’emissione di un provvedimento di arresto da parte della Corte dei Magistrati di Malta in data corrispondente a quella di emissione del MAE, tenuto conto della trasmissione ufficiale delle copie dell’atto da parte della cancelleria di detta Autorità Giudiziaria.
Inoltre, va ricordato che secondo il consolidato orientamento in materia, non solo non è causa di invalidità, ma non comporta di per sé l’ineseguibilità del mandato di arresto europeo, la circostanza che dalle copie ufficialmente trasmesse dall’autorità di emissione non risulti la sottoscrizione da parte di un giudice del provvedimento cautelare, richiesta dall’art. 1, comma 3, legge cit. (così Sez. 6, n. 1125 del 8/1/2009, Stojanovic, Rv. 244140; Sez. 6, n.37124, del 24/09/2012, Rv. 253431).
Lo scopo della disposizione in esame, infatti, non è quello, del tutto formalistico, di avere comunque a disposizione una siffatta sottoscrizione, bensì quello di controllare che, a fronte delle più svariate autorità giudiziarie che hanno la possibilità di emettere il mandato di arresto europeo (che negli ordinamenti stranieri ben potrebbe essere il pubblico ministero, dato che l’art. 6 della richiamata decisione quadro 2002/584/GAI rimette al singolo Stato membro la individuazione di tale autorità) sia certo che il provvedimento cautelare sottostante, cui si intende dare esecuzione, sia stato emesso da un giudice.
Nel caso di specie essendo stato emesso il MAE da parte dello stesso ufficio giudiziario che ha disposto il provvedimento coercitivo, la circostanza che l’attestazione dell’emissione del mandato di arresto rechi solo la sottoscrizione del cancelliere di quel medesimo ufficio giudiziario non assume alcuna rilevanza, in quanto non consente di mettere in discussione il fatto che l’ordinanza cautelare sia stata decisa e vagliata da un giudice di quell’ufficio giudicante, né tanto meno che il mandato di arresto non sia stato emesso da quella medesima Autorità giudiziaria.
Con riguardo, poi, alle indicazioni di cui all’art. 6, comma 1, lett. e) della citata legge 69/2005, si deve rammentare che la descrizione del fatto-reato, compresi “il momento, il luogo ed il grado di partecipazione del ricercato” risponde alla necessità di verificare la sussistenza delle condizioni richieste per dare esecuzione al mandato di arresto, sotto il profilo della verifica dell’esistenza di possibili motivi di rifiuto o di eventuali cause ostative.
Orbene sotto tale profilo è evidente la genericità delle doglianze difensive che si limitano a denunciare la insufficiente descrizione delle specifiche condotte poste a fondamento dell’accusa di concorso nel tentativo di sequestro di un minore, ascritta alla ricorrente, confondendo l’ambito di applicazione del diritto di difendersi dalle accuse formulate nel capo di imputazione, che compete all’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione e che fuoriesce dal perimetro del sindacato che spetta all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, cui è demandato solo di valutare se il reato per cui è stato emesso il mandato rientri o meno nel campo dì applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 69/2005 e che il mandato contenga tutte le informazioni necessarie ai fini della verifica della sussistenza dei motivi di rifiuto previsti dagli artt. 18, 18-bis, 18-ter, o delle condizioni richieste dall’art. 19 della medesima legge.
Peraltro, l’assunto della ricorrente, secondo cui in precedenza altri Stati dell’Unione Europea avrebbe respinto la richiesta di consegna per carenze formali dei medesimo mandato di arresto, risulta contraddetto proprio dalle stesse allegazioni difensive che attestano come la mancata esecuzione della consegna è dipesa da altre e ben diverse ragioni, già correttamente descritte nella motivazione della sentenza impugnata.
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il motivo di rifiuto di cui all’art. 18, comma 1, lett. B) presuppone che nei confronti della persona ricercata risulti che per gli stessi fatti sia stata emessa una sentenza definitiva nello Stato di esecuzione o in altro Stato membro dell’unione europea.
Orbene nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad avanzare la mera ipotesi che essa stessa possa avere subito una condanna per lo stesso fatto in Germania, senza specificare alcunché sui reati per i quali risulta avere anche già scontato la sua pena.
Tenuto conto che il reato per il quale è stato emesso il mandato di arresto europeo riguarda un reato di tentato sequestro di un minore commesso nell’isola di Malta in data il 15 novembre 2014 è ben strano che la ricorrente non sia stata neppure in grado di specificare se la pena eseguita in Germania fosse riferita o meno a reati commessi nella stessa data e luogo.
Pertanto, la Corte di appello di Firenze, in considerazione dell’assenza di allegazioni di circostanze concrete che potessero giustificare anche il mero sospetto di una intervenuta esecuzione di condanna per lo stesso fatto, ha provveduto di conseguenza, non essendo evidentemente necessario acquisire informazioni presso l’autorità giudiziaria tedesca in assenza di riferimenti a circostanze di fatto, che era onere del ricorrente allegare a fondamento del siffatto rischio, in relazione alla descrizione dei fatti contestati alla ricorrente e posti a fondamento del M.A.E.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro. La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2024
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2024.
