Italian issuing judge cannot decide objections to surrender when prosecution EAW is being executed in Spain

EAW
🇪🇸Spain🇮🇹Italy
Procedural order
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
28/05/2026
Decision number
22622/2026
Main ground
Appeal
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The case concerned a person subject to an Italian pre-trial detention order and to a prosecution European Arrest Warrant issued by Italy and being executed in Spain. The requested person applied before the Italian preliminary investigations judge, arguing that surrender from Spain to Italy would interfere with his private and family life in Spain and that he could participate in the Italian proceedings remotely. The Italian judge held that there was no need to rule on the application, since the objections raised concerned the execution of the EAW and therefore had to be addressed to the Spanish executing judicial authority. The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible. It held that the Italian issuing judge had no power to decide whether Spain should refuse consent to surrender, whether a “divieto di consegna” applied, or whether surrender would disproportionately affect the requested person’s private and family life. Those issues fall within the competence of the executing judicial authority in Spain. The Court also held that the validity and effectiveness of the Italian pre-trial detention order were not at issue in these proceedings, so Article 31 of Law No. 69/2005 did not apply. Nor were the rules on mutual recognition of alternative measures to pre-trial detention or on the European Investigation Order relevant: the first framework concerns alternative precautionary measures capable of being executed abroad, while the second concerns the taking of evidence, not the remote conduct of an entire criminal proceeding. The appeal was therefore declared inadmissible.
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Italian issuing judge cannot decide objections to surrender when prosecution EAW is being executed in Spain, Italian Supreme Court, 28 May 2026, No 22622/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-objections-to-surrender-executing-authority-spain-italy-5-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha ritenuto non esservi luogo a provvedere in relazione ad un’istanza presentata nell’interesse di [OMISSIS], destinatario di un mandato di arresto europeo processuale, emesso dall’Italia e in cui lo Stato di esecuzione è la Spagna. Le richieste oggetto dell’istanza, secondo l’ordinanza impugnata, debbono essere rivolte all’Autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione del MAE.
  2. Il ricorrente impugna la citata ordinanza, denunciandone l’abnormità o comunque l’illegittimità.

Il ricorrente rappresenta che [OMISSIS] è da tempo residente in Spagna. L’esecuzione del mandato di arresto e la traduzione del ricorrente dalla Spagna all’Italia comporterebbe dunque una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il ricorrente rappresenta altresì che il ricorrente potrebbe partecipare al processo da celebrare in Italia mediante collegamento a distanza.

  1. Si tratta di ricorso inammissibile, suscettibile di trattazione senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
  2. Non sussiste il denunciato vizio di abnormità: il provvedimento impugnato non è avulso dal sistema processuale, non è espressione di un potere non attribuito al giudice che lo ha emesso, non determina indebite regressioni del procedimento, né una stasi irrimediabile dello stesso.
  3. Nemmeno sussiste l’illegittimità dedotta. Essa, peraltro, è denunciata in termini estremamente generici, senza nemmeno indicare quali siano i parametri normativi che dimostrerebbero l’illegittimità del provvedimento impugnato.

Ciò premesso, il provvedimento impugnato è corretto, non avendo il giudice per le indagini preliminari poteri da esercitare rispetto all’istanza a lui proposta.

5.1. Il sig. [OMISSIS] è colpito da ordinanza di custodia cautelare emessa dall’autorità giudiziaria italiana ed è destinatario di un mandato di arresto europeo processuale, richiesto dall’Italia e da eseguirsi da parte della Spagna.

L’esistenza di eventuali situazioni di “divieto di consegna”, o la necessità di non accordare il consenso alla consegna per assicurare il rispetto del diritto alla vita privata e familiare del ricorrente debbono essere valutate dall’Autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione (l’Autorità giudiziaria spagnola) e non da quella italiana (che nell’esercizio di un potere cautelare della cui legittimità non si discute in questa sede ha applicato nei confronti di [OMISSIS] una misura coercitiva, ritenendo l’esistenza dei relativi presupposti).

5.2. Quanto a tutte le questioni sollevate – in modo tutt’altro che chiaro e preciso – dal ricorrente circa la possibilità che le autorità italiane processino [OMISSIS] da remoto, senza dover provvedere alla sua traduzione in Italia, sì da evitare lo sradicamento di [OMISSIS] dai luoghi ove egli sta costruendo la sua vita privata e familiare, si osserva quanto segue.

5.2.1. Il ricorso non pone in discussione validità ed efficacia dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere che costituisce presupposto della richiesta di consegna; sicché non assumono rilievo le previsioni dell’art. 31 legge 69/2005; ne discende che – sotto tale profilo – il giudice per le indagini preliminari non ha provvedimenti da emettere.

5.2.2. Nemmeno trova applicazione la disciplina dettata dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 36, sul principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare: si tratta di testo normativo che ha ad oggetto il mutuo riconoscimento tra i Paesi membri dell’UE delle misure cautelari «alternative alla detenzione cautelare» e potenzialmente suscettibili di applicazione all’estero.

Si tratta di normativa che – per quanto è possibile comprendere dagli scarni dati riportati nel ricorso ora in esame – non assume rilievo nel presente giudizio.

5.2.3. L’insistenza del ricorrente in ordine alla possibilità di celebrare il processo nei confronti di [OMISSIS] mediante collegamenti a distanza è tema estraneo al segmento procedimentale che vede attualmente il ricorrente sottoposto a misura cautelare emessa dall’autorità giudiziaria italiana e in corso di esecuzione in Spagna, poiché destinatario di un mandato di arresto europeo.

Tale richiesta, peraltro, per come prospettata (ancora una volta in termini oltremodo generici), non appare nemmeno riconducibile ad uno dei casi disciplinati dal d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 relativo all’ordine europeo di indagine penale (che disciplina l’espletamento di “atti” del procedimento con modalità a distanza; non la celebrazione per intero del procedimento a distanza).

  1. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/05/2026

Il Consigliere estensore
Andrea Natale

Il Presidente
Gaetano De Amicis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 18 GIU 2026