Surrender to Cyprus granted: postponement for Italian sentence remained discretionary
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna di [OMISSIS] alla Autorità Giudiziaria cipriota, in relazione ai reati di “rapina a mano armata” (cap. 154, artt. 282 e 283 codice penale di Cipro) commesso il 10 dicembre 2012, “cospirazione per commettere il delitto di rapina a mano armata” (cap. 154, art. 371 codice penale di Cipro) commesso il 10 dicembre 2012, “tentativo di scasso in edificio” (cap. 154, artt. 291, 294 e 367 codice penale di Cipro) commesso il 12 dicembre 2012, come descritti nel mandato di arresto europeo emesso il 13 gennaio 2013 dall’Autorità Giudiziaria di Cipro. La Corte territoriale ha dato atto che la consegna è stata richiesta al fine di assicurare la presenza in giudizio dell’imputato e che i fatti costituiscono reato anche nell’ordinamento italiano, rappresentando altresì in modo analitico che il mandato contiene le informazioni prescritte dall’art. 6, comma 1, l. 22 aprile 2005, n. 69 nella nuova formulazione derivante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, rilevando la insussistenza di motivi ostativi alla consegna, in via obbligatoria o facoltativa, di cui agli artt. 18, 18-bis e 18-ter legge n. 69 del 2005.
La Corte ha inoltre ritenuto che non sussistano le condizioni di cui all’art. 19, comma 2, l. n. 69 del 2005, la cui applicazione è stata invocata dalla Difesa, dal momento che il richiesto, pur dimorante in Italia, ove risiedono la compagna (cittadina italiana) e i due figli, di cui uno minorenne, ha conservato la cittadinanza della Serbia, ove risulta tuttora residente e proprietario di immobile, non ha mai regolarizzato la presenza in Italia, ove per sua stessa ammissione non svolge alcuna attività lavorativa lecita, non è titolare di permesso di soggiorno e risulta gravato da precedenti per reati contro la persona e specifici a quelli per cui si procede in Cipro (associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., reati in materia di armi e contro il patrimonio).
Infine la Corte, con riguardo alla condanna ad anni uno di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato di concorso in furto aggravato, irrevocabile l’8 luglio 2014, ha rappresentato che essa potrebbe al più rilevare ex art. 24 l. n. 69 del 2005 quale motivo per un rinvio della consegna, non espressamente richiesta dalla Difesa. In ogni modo ha rimarcato che la sentenza a tutt’oggi non risulta iscritta nel casellario, che la definitività è intervenuta successivamente all’emissione del mandato di arresto europeo e che essa attiene ad un reato di gravità minima rispetto a quelli cui attiene il detto mandato.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso [OMISSIS], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge in relazione:
alla negata applicazione dell’art. 24 l. 69 del 2005, erroneamente ritenuta non dedotta dalla Corte di appello. La persona richiesta deve eseguire una pena già comminata sul territorio italiano per diverso reato, a nulla rilevando che esso sia di gravità inferiore a quello per il quale è stata avanzata la richiesta di consegna. Anche il fatto che la condanna sia successiva non rileva ai fini della valutazione, dal momento che il processo pendente a Cipro è ancora da celebrare e che potrebbe sfociare in un esito diverso dalla sentenza di condanna. La Corte non avrebbe motivato in merito alla richiesta formulata ai sensi dell’art. 24, comma 2, l. n. 69 del 2005;
alla negata applicazione dell’art. 19, l. n. 69 del 2005 dal momento che il richiesto è stabilmente radicato in Italia, avendo compagna e figli, a nulla rilevando il fatto che egli non abbia una formale regolarità sul territorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati, oltre che formulati in termini generici.
Quanto al primo profilo di censura contenuto nel ricorso, va premesso che dal verbale di udienza si evince una generica opposizione alla consegna con contestuale produzione della revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione, senza alcun richiamo alle diposizioni di cui all’art. 24 l. n. 69 del 2005. In ogni modo, la Corte di appello ha fornito adeguata risposta. Va premesso che la norma di cui all’art. 24, comma 1, legge 69 del 2005 conferisce alla discrezionalità del giudice la valutazione dell’opportunità o meno di disporre un rinvio della consegna stabilendo che “Con la decisione che dispone l’esecuzione del mandato d’arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto”.
Orbene, la Corte ha motivatamente esercitato la propria discrezionalità, sottolineando che, a fronte di una richiesta di consegna per reati assai gravi, qualificabili nel nostro ordinamento quali rapina pluriaggravata e associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., cui si aggiunge un tentato furto con violenza sulle cose, deve considerarsi minusvalente una condanna ad un anno di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato di furto aggravato.
Quanto all’applicabilità del trasferimento temporaneo nello Stato di emissione (previsto dall’art. 24, comma 2, l. 69 del 2005) cui la Difesa fa un generico riferimento nel ricorso lamentando la mancata risposta della Corte, va rimarcato che non risulta pervenuta in tal senso alcuna richiesta della Autorità Giudiziaria richiedente, mancando così il presupposto necessario.
Non si sottrae alla valutazione di inammissibilità neppure il secondo profilo di censura relativo alla mancata applicazione dell’art. 19, comma 2, l. n. 69 del 2005, ossia alla subordinazione della consegna alla condizione che il richiesto – al termine del processo eventualmente celebrato nei suoi confronti in Cipro – sia rinviato in Italia per espiarvi la pena inflittagli in caso di condanna. La rappresentazione offerta dal ricorrente è inidonea a suffragare l’assunto e non mostra di confrontarsi con le puntuali argomentazioni fornite sul punto dalla Corte territoriale che ha specificamente motivato la scelta di non apporre la clausola di cui alla norma citata.
La Corte ha sottolineato come il richiesto, pur di fatto dimorante in Italia, ove risiedono la compagna (cittadina italiana) e i due figli, di cui uno minorenne, ha conservato la cittadinanza della Serbia, ove risulta tuttora residente e proprietario di immobile, non ha mai regolarizzato la presenza in Italia, ove per sua stessa ammissione non svolge alcuna attività lavorativa lecita, non è titolare di permesso di soggiorno e risulta gravato da precedenti per reati contro la persona e specifici a quelli per cui si procede in Cipro.
Orbene, a fronte di tali rilievi, la Difesa si è limitata a rappresentare in modo apodittico che, avendo il ricorrente compagna e figli sul territorio nazionale, a nulla rileva il fatto che lo stesso non abbia una formale regolarità sul territorio, senza aggiungere altre considerazioni circa l’effettivo radicamento, che presuppone una consolidata scelta, espressa in primo luogo dalla continuità e stabilità della presenza nel quinquennio, nonché dalla fissazione in Italia degli interessi lavorativi, familiari e affettivi, oltre che dall’eventuale pagamento di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moisa, Rv. 274296; Sez. 6, n. 33865 del 30/07/2015, Hetes, Rv. 264372).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 17/06/2026
Il Consigliere estensore
Maria Silvia Giorgi
Il Presidente
Ercole Aprile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 18 GIU 2026
