Surrender to Spain granted: refusal to postpone surrender for pending Italian proceedings was not reviewable on appeal

EAW
🇮🇹Italy🇪🇸Spain
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
04/06/2026
Decision number
20904/2026
Main ground
Postponement of surrender
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The case concerned a prosecution European Arrest Warrant issued by the Court of Móstoles, Spain, for robbery and personal injury. The requested person was also in custody in Italy in separate drug-related proceedings and challenged the surrender decision because the Court of Appeal had refused to postpone surrender under Article 24 of Law No. 69/2005. The Italian Supreme Court held that the complaint concerned the discretionary assessment entrusted to the Court of Appeal when deciding whether surrender should be postponed to allow domestic proceedings to continue. Such an assessment, when supported by adequate reasoning, is not reviewable before the Supreme Court as a mere defect of reasoning. In any event, the Court noted that the Spanish proceedings were more advanced, since prosecution had already been brought and trial was pending, whereas the Italian proceedings were still at an early investigative stage. The requested person had also failed to identify any specific prejudice to his defence in Italy, relying only on a generic claim that surrender would impair his participation in the investigation. The appeal was therefore declared inadmissible.
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Surrender to Spain granted: refusal to postpone surrender for pending Italian proceedings was not reviewable on appeal, Italian Supreme Court, 4 June 2026, No 20904/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-postponement-pending-proceedings-italy-spain-6-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per la consegna del cittadino cinese Mi.Pa. al Regno di Spagna, in esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso il 28 luglio 2025 dal Tribunale di Mostoles di quello Stato, al fine di ottenerne la presenza per essere sottoposto a processo per i delitti di rapina e lesioni personali, previsti e puniti dagli artt. 242, punti 1 e 2, e 147, punto 2, del codice penale spagnolo.

La Corte d’Appello ha ritenuto opportuno non disporre il rinvio della consegna, dando rilievo, a tal fine, alla gravità dei reati oggetto del mandato ed allo stato del procedimento spagnolo, nel quale è stato già disposto il rinvio a giudizio e si è in attesa dell’avvio del dibattimento, mentre quello italiano è ancora alle prime battute.

2. Il ricorso, per lui proposto dal suo difensore, lamenta la violazione dell’art. 24, legge n. 69 del 2005, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha disposto il rinvio della consegna, al fine di consentirgli di prendere parte al procedimento attualmente in corso nei suoi confronti dinanzi all’autorità giudiziaria italiana per un delitto in materia di stupefacenti, in relazione al quale egli si trova attualmente sottoposto a custodia cautelare in carcere nel nostro Paese.

Contestando le ragioni sulla base delle quali la Corte d’Appello ha ritenuto di non rinviare la consegna, e richiamando i più ampi criteri delineati dalla giurisprudenza di questa Corte per la relativa valutazione di opportunità, obietta la difesa che i reati oggetto dei due procedimenti, spagnolo e italiano, sono puniti in Italia con pene sostanzialmente equivalenti, mentre in Spagna quelli oggetto del mandato sono puniti con pene inferiori; che, inoltre, i due procedimenti si trovano nella medesima fase delle indagini, non essendo stato ancora avviato il processo in Spagna; e che, infine, la consegna del ricorrente gli impedirebbe di prendere parte al procedimento italiano e, quindi, di difendersi adeguatamente anche nella fase investigativa.

3. Ha depositato memoria scritta la Procura generale, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

Al di là dell’enunciazione come violazione dell’art. 24, legge n. 69 del 2005, esso si duole dell’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice in tema di rinvio della consegna, deducendo, dunque ed al più, un vizio della motivazione della decisione: per il quale, però, l’art. 22, comma 1, della stessa legge n. 69 non consente di adire il giudice di legittimità.

E’ sufficiente osservare, allora, che la sentenza impugnata ha compiuto una valutazione non distonica rispetto al principio ormai consolidato di questa Corte sul punto e condiviso anche dal ricorrente, secondo il quale la facoltà riconosciuta alla Corte d’Appello di rinviare la consegna in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato, implica una valutazione di opportunità, che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dall’art. 20 legge n. 69 del 2005 (gravità dei reati e data di loro consumazione), ma anche di altri parametri – stato di restrizione della libertà, complessità dei procedimenti, fase o grado in cui essi si trovano, eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, entità della pena da scontare e prevedibili modalità della sua esecuzione – e, se è sostenuta da idonea motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità (per tutte, già Sez. 6, n. 10892 del 05/03/2014, B., Rv. 259340.

Peraltro, non è vero che i due procedimenti si trovino sostanzialmente nella stessa fase, dal momento che, in quello spagnolo, è stata già esercitata l’azione penale, ed è dunque iniziata la fase processuale, mentre quello italiano risulta essere alle battute iniziali e, comunque, nella fase delle indagini preliminari.

Inoltre, grava sull’interessato addurre le ragioni di un suo specifico interesse al rinvio della consegna e le conseguenze per lui pregiudizievoli nel caso in cui esso non venga disposto: ciò che, però, l’odierno ricorrente non fa, essendosi limitato a dedurre genericamente un ipotetico nocumento per la sua difesa nella fase delle indagini, quando invece non gli sarebbero preclusi i contatti con il proprio difensore, né potrebbe essere svolto alcun atto investigativo – e men che mai strettamente “processuale” – per il quale sia prevista la sua presenza, in quanto sarebbe indiscutibile il suo impedimento assoluto e legittimo (vds., in questo senso, Sez. 6, n. 13994 del 20/03/2018, Ademi, Rv. 272768).

4. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2026.