EAW and postponement of surrender: only proceedings pending in Italy against the requested person are relevant (not mere filing of a criminal complaint)

EAW
🇮🇹Italy🇫🇮Finland
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
03/04/2025
Decision number
13274/2025
Main ground
Optional grounds for refusal
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
Keywords / Topics
Pending proceedings
🇬🇧 Summary
EAW: only the existence of criminal proceedings pending in Italy against the requested person may be taken into account by the Court of Appeal within the framework of the grounds for postponement of surrender under Article 24 of Law No. 69 of 2005, and on the basis of an assessment of expediency in the light of the criteria already identified by this Court. The documentation most recently produced by the appellant cannot be taken into consideration, since it postdates the surrender decision and, in any event, the mere filing of a criminal complaint cannot, as a matter of principle, affect the decision on surrender.
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EAW and postponement of surrender: only proceedings pending in Italy against the requested person are relevant (not mere filing of a criminal complaint), Italian Supreme Court, 3 April 2025, No 13274/2025, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-postponement-surrender-proceedings-pending-requested-italy-finland-4-2025
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Brescia disponeva la consegna, condizionata al reinvio, del cittadino italiano Bo.Ro. alle autorità giudiziarie finlandesi che l’aveva chiesta con mandato di arresto europeo processuale in relazione a 28 ipotesi di riciclaggio di danaro;

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’interessato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 2 L. n. 69 del 2005 e 12 Cost.

La Corte di appello ha erroneamente ritenuto non più necessario il requisito della motivazione del provvedimento cautelare interno, alla luce della riforma degli artt. 6 e 18 della legge n. 69 del 2005, ad opera del D.Lgs. n, 10 del 2021.

Andava invece considerato quanto prescrive l’art. 2 della stessa legge, in correlazione all’art. 13 della Costituzione.

Nella specie, il provvedimento di arresto interno, emesso dal Tribunale finlandese, era motivato in modo apparente, quanto all’effettiva necessità di sottoporre il ricorrente alla misura custodiale carceraria (si ipotizza soltanto la sua mancata presentazione al processo in Finlandia), considerato viepiù che è stata segretata parte della motivazione del provvedimento.

Il ricorrente ha dato prova di collaborare con la giustizia, rispondendo alle domande degli inquirenti finlandesi al momento del suo arresto e consegnando i suoi dispositivi elettronici, nominando un difensore in Finlandia.

Le stesse autorità italiane hanno escluso la necessità di misure così gravose, applicando al ricorrente la misura dell’obbligo di dimora.

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 2 L. n. 69 del 2005 e 24 Cost.

La Corte di appello non ha considerato un’altra violazione dei diritti fondamentali, rilevante ai fini dell’art. 2 cit.

Nel provvedimento cautelare interno si dava infatti atto falsamente che il ricorrente era stato reso edotto del diritto di appello.

Il ricorrente, infatti, nulla ha saputo del suddetto provvedimento e del relativo procedimento a suo carico se non al momento del suo arresto in Italia.

In tal modo è stato privato della possibilità di impugnare il provvedimento cautelare interno, in violazione del disposto dell’art. 111 Cost. e del diritto di difesa.

2.3. Illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 2, L. n. 69 del 2005.

Si denuncia infine la disparità di trattamento riservata alla persona radicata in Italia o cittadina italiana ricercata con m.a.e. processuale rispetto a quella ricercata con m.a.e. esecutivo, per la quale è previsto il rifiuto della consegna a tutela degli interessi e relazioni con il territorio italiano.

Le esigenze processuali possono essere comunque tutelate con il ricorso alla videoconferenza.

Il ricorrente ha forti legami con il territorio italiano, oltre ad essere cittadino italiano.

3. Con documentazione prodotta in vista dell’udienza, la difesa ha allegato, a sostegno dell’ultimo motivo, la pendenza di un procedimento penale a seguito di denuncia querela del ricorrente, che è interesse seguire, per assicurare il diritto di difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in ogni sua articolazione.

2. Il primo motivo non si confronta con la pacifica giurisprudenza di questa Corte in ordine sia alla lettura dell’art. 2 L. n. 69 del 2005 sia alla verifica delle esigenze cautelari del provvedimento interno, su cui si fonda il mandato di arresto europeo di tipo processuale.

Sotto il primo profilo, questa Corte ha più volte affermato che i principi costituzionali richiamati dall’art. 2 si identificano con i principi garantiti dalle Carte sovranazionali ed in particolare dall’art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo (Sez. 6, n. 17632 del 03/05/2007, Rv. 237078).

Le Sezioni Unite hanno in particolare osservato come tale norma intenda esprimere l’esigenza di tutela di valori che sono comune patrimonio della civiltà giuridica europea: in un contesto di cooperazione giudiziaria europea, sarebbe invero arbitrario ergere ogni previsione costituzionale interna a parametro della legalità della richiesta di consegna (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci).

A ciò va aggiunto significativamente che l’art. 2 cit. è stato riformato dal D.Lgs. n. 10 del 2021. Come si legge nella Relazione di accompagnamento, le modifiche apportate all’art. 2 “rispondono alla comune finalità di assicurare il primato del diritto dell’Unione, in base al quale a uno Stato membro non è consentito “ostacolare l’applicazione di atti di diritto dell’Unione pienamente conformi alla Carta (di Nizza), sulla base del rilievo che essi non rispetterebbero i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione di tale Stato”” e di prevede il solo limite legittimamente opponibile all’applicazione del diritto dell’Unione, costituito “dall’osservanza dei principi supremi dell’ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona”.

Sotto altro profilo, la doglianza è mal posta in quanto più che contestare la mancanza di motivazione del provvedimento cautelare interno, il ricorrente si duole della mancanza delle esigenze cautelari ravvisate in esso (ovvero di assicurare la partecipazione dell’imputato al processo).

Anche al riguardo, va rammentato che è stato già più volte affermato in tema di mandato d’arresto europeo che l’autorità giudiziaria italiana, nel valutare i presupposti per l’accoglimento della domanda di consegna, non è tenuta a verificare il profilo delle esigenze cautelari del provvedimento interno, dovendosi escludere che la consegna possa essere rifiutata sulla base di una valutazione sul punto diversa da quella espressa dall’autorità emittente (Sez. 6, n. 39 51 del 27/01/2016, Rv. 267186).

È infatti sufficiente che l’autorità emittente (che, a seguito della riforma del 2021, non deve più inviare il provvedimento interno) indichi nel modulo standard la tipologia di provvedimento sul quale si basa la richiesta di consegna, che può essere finalizzato (come nella specie) anche “all’esercizio della azione per a e”.

È appena il caso di evidenziare che la partecipazione al processo e quindi il ricorso alla videoconferenza per tale finalità non può essere oggetto di un ordine europeo di indagine (Corte giustizia, 9/01/2025, C-583/23, AK).

3. Anche il secondo motivo incorre nelle aspecificità già sopra evidenziate con riferimento alla lettura dell’art. 2 I. n. 69 del 2005.

Va inoltre aggiunto che la questione non è stata neppure sollevata davanti alla Corte di appello, richiedendosi così a questa Corte accertamenti di merito estranei al perimetro del controllo di legittimità.

Va inoltre rammentato che la Corte di giustizia (sentenza 28 gennaio 2021, C-649/19, IR) ha affermato che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, acquisisce, solo “dal momento della sua consegna” alle autorità dello Stato membro emittente di tale mandato, la qualità di “imputato”, ai sensi della direttiva 2012/13, che stabilisce i diritti degli indagati o imputati in un procedimento penale, e beneficia così da quel momento di tutti i diritti connessi a tale qualità previsti agli articoli 4, 6 e 7 della direttiva in parola, e può così preparare la sua difesa e vedersi garantita l’equità del procedimento, conformemente agli obiettivi di detta direttiva; che, per quanto riguarda il periodo precedente la consegna, le informazioni che devono essere indicate nel m.a.e., riguardanti la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata, sono sufficienti a garantire il diritto di difesa; che il diritto ad unii tutela giurisdizionale effettiva non richiede che il diritto di ricorso previsto dalla normativa dello Stato membro emittente avverso la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale possa essere esercitato prima della consegna della persona interessata alle autorità competenti di tale Stato membro.

Pertanto, secondo la Corte di giustizia, nessuna violazione del diritto ed una tutela giurisdizionale effettiva può risultare dalla sola circostanza che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale sia informata dei mezzi di ricorso disponibili nello Stato membro emittente e ottenga l’accesso alla documentazione del fascicolo solo dopo la sua consegna alle autorità competenti dello Stato membro emittente.

4. Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale;

La decisione quadro 2002/584/GAI ha inteso superare le regole dell’estradizione con riferimento al cittadino e alla persona residente nello Stato richiesto, così da evitare l’impunità della persona ricercata.

Pertanto, in caso di mandato d’arresto europeo esecutivo al rifiuto facoltativo deve accompagnarsi la effettiva esecuzione della sentenza di condanna; in caso di mandato processuale può essere apposta la condizione del reinvio, così da consentire l’eventuale esecuzione della condanna nello Stato di cittadinanza o di residenza.

Pertanto, la pretesa del ricorrente di un rifiuto “secco” della consegna non trova alcun fondamento nello strumento europeo, posto che non sarebbe controbilanciato da alcun obbligo dello Stato procedente di trasferire in Italia il procedimento penale.

La documentazione da ultimo allegata dal ricorrente non può essere presa in considerazione in quanto successiva alla decisione di consegna e in ogni caso la mera presentazione di una denuncia-querela non può influire in via di principio sulla decisione sulla consegna.

Solo la pendenza di un procedimento in Italia “a carico” della persona richiesta può essere valutata dalla Corte di appello nell’ambito delle ipotesi di “rinvio” della consegna di cui all’art. 24 della legge n. 69 del 2005 e secondo un giudizio di opportunità alla luce dei parametri già indicati da questa Corte (tra tante, Sez. 6, n. 14860 del 27/03/2014, Rv. 259464).

5. Conclusivamente sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 9., L. n. 69 del 2005.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2025.