EAW precautionary measures: flight risk requires effective judicial assessment and the absence of concrete indicators leads the order to be quashed without remittal

EAW
🇮🇹Italy🇦🇹Austria
Decision on precautionary measure
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
10/06/2026
Decision number
25552/2026
Main ground
Precautionary Measure
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
Keywords / Topics
Flight risk
🇬🇧 Summary
As regards precautionary needs in European Arrest Warrant proceedings, the requirements of concreteness and actuality of the risk of flight for the application of coercive measures must be assessed by the judge in light of the specific characteristics and purposes of the surrender procedure, which is aimed at the traditio in vinculis of the requested person, by carrying out a prognostic assessment of the risk that the person may abscond. In the present case, no reasoning was provided as to the need to apply the precautionary measure. The challenged order merely stated, as the basis for the measure, the need to ensure the surrender of the appellant, without referring to any objective and concrete elements capable of supporting a precautionary prognosis, which in fact was not even formulated. Accordingly, in the complete absence of any indication in this regard, the contested order must be annulled without referral, with a declaration that the precautionary measures applied to the appellant have lost their effect.
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EAW precautionary measures: flight risk requires effective judicial assessment and the absence of concrete indicators leads the order to be quashed without remittal, Italian Supreme Court, 10 June 2026, No 25552/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-precautionary-measures-flight-risk-quashed-without-remittal-italy-austria-6-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha applicato, ai fini di consegna in base a mandato di arresto europeo processuale emesso dalla A.G. austriaca, a […] congiuntamente le misure dell’obbligo di dimora nel Comune di Cividale del Friuli e dell’obbligo di presentazione alla p.g. tre volte alla settimana.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della […] deducendo con unico motivo l’illegittimità della misura applicata in quanto – ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. s) della legge n. 69/2005 la Corte di appello deve rifiutare la consegna se la persona richiesta in consegna è – come nella specie una donna madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente. Ancora, la consegnanda e i tre figli sono titolari di diritto di soggiorno permanente in Italia e sono radicati stabilmente nel tessuto sociale italiano. Inoltre, le esigenze cautelari non sono di eccezionale gravità e non sussiste né pericolo di fuga né di inquinamento delle prove né di reiterazione del reato, potendosi prevedere che – all’esito della condanna – verrà disposta la sospensione condizionale della pena.

3. II P.G. ha chiesto l’annullamento con rinvio per mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

2. Manifestamente infondata è la dedotta ostativa condizione alla consegna, in ragione della abrogazione della ipotesi invocata dalla difesa con la riformulazione delle ipotesi di rifiuto, obbligatorio e facoltativo, di cui agli artt. 18 e 18-bis I. n. 69/2005.

3. Quanto alle esigenze cautelari, è stato condivisibilmente affermato che, in tema di mandato di arresto europeo, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l’applicazione delle misure coercitive di cui all’art. 9 legge 22 aprile 2005, n. 69, devono essere scrutinati dal giudice della cautela avuto riguardo alle caratteristiche ed alle esigenze proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla “traditio in vinculis” della persona richiesta, formulando un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione verificabile, ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del consegnando (Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu, Rv. 285178- 01).

4. Rileva questo Collegio che, nella specie, nessuna motivazione è stata espressa dal provvedimento impugnato in ordine alla necessità – prevista dall’art.
9, quarto comma, della legge n. 69/2005 – della applicazione della misura cautelare, limitandosi esso ad affermare, a fondamento della misura cautelare, la esigenza di garantire la consegna della ricorrente, in assenza di qualunque considerazione di elementi obiettivi e concreti a fondamento della prognosi
cautelare, peraltro neanche formulata.

5. In completa assenza di qualsiasi indice a riguardo, si impone l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con declaratoria di perdita di efficacia delle misure cautelari applicate alla ricorrente.

6. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancellaria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dichiara la perdita di efficacia delle misure in applicazione e manda alla Cancelleria per l’immediata
comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 10/06/2026.