EAW, risk of inhuman treatment and allegation of reliable and specific evidence on detention conditions
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 6 marzo 2026 dal Tribunale di Braila nei confronti di [OMISSIS], per l’esecuzione della pena irrogata per la condanna per due furti commessi in data 18 luglio 2022 e 5 febbraio 2023, e ha differito la consegna del predetto all’autorità giudiziaria rumena all’esito della completa espiazione della pena inflitta dal Tribunale di Padova, con sentenza emessa in data 18 settembre 2025.
2. Il difensore ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo un unico motivo di ricorso.
Il difensore ha censurato l’inosservanza dell’art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69 e dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in relazione al pericolo che il ricorrente possa subire trattamenti inumani e degradanti nella detenzione nello Stato richiedente.
Il difensore ha dedotto che all’udienza del 14 aprile 2026 si è opposto alla consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria rumena, in ragione del rischio che lo stesso possa subire trattamenti inumani e degradanti nel periodo di carcerazione in Romania, a causa del sovraffollamento dei penitenziari in questo Stato, delle loro inadeguate condizioni igienico-sanitarie e dei frequenti episodi di violenza all’interno degli istituti.
Il difensore, peraltro, ha depositato nel giudizio svoltosi innanzi alla Corte di appello di Firenze report aggiornati sulle condizioni attuali del sistema penitenziario rumeno (e, segnatamente, la Relazione del Comitato per la prevenzione della tortura delle pene o dei trattamenti inumani e degradanti del 14 aprile 2022 sul sistema carcerario rumeno, la Relazione del Comitato per la prevenzione della tortura delle pene o dei trattamenti inumani e degradanti del 2024 sui detenuti con problemi psichici, la Relazione del Consiglio d’Europa sul sovraffollamento nelle carceri in Europa al 2024 e un articolo di stampa sulle condizioni attuali delle carceri rumene).
La Corte di appello, tuttavia, censurando erroneamente la genericità delle allegazioni e rilevando il superamento da parte dello Stato rumeno delle proprie storiche criticità in ambito penitenziario, non ha disposto l’acquisizione di informazioni suppletive e individualizzate dall’autorità giudiziaria rumena in ordine al trattamento penitenziario che sarà riservato al ricorrente in caso di consegna.
La Corte di appello, dunque, non si è conformata ai principi di diritto costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che ritiene, pur a fronte dei miglioramenti intervenuti, ancora concreto e attuale il rischio di trattamenti inumani e degradanti nella detenzione in Romania.
3. Con le conclusioni scritte depositate in data 27 aprile 2026, il difensore ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
2. Il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, ha censurato la mancata acquisizione all’autorità giudiziaria rumena di informazioni integrative sulle condizioni che saranno riservate alla persona richiesta in consegna in stato di detenzione, al fine di evitare che lo stesso possa subire trattamenti inumani e degradanti.
3. Il motivo è fondato.
3.1. La Gran Camera della Corte di Giustizia nella sentenza 5 aprile 2016 (C-404/15, Aaranyosi, e C-659/15, Caldararu) ha statuito che l’esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante.
Il divieto di pene e trattamenti inumani o degradanti di cui all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a sua volta corrispondente all’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, rappresenta un valore fondamentale dell’Unione europea, avente carattere assoluto, in quanto strettamente connesso al rispetto della dignità umana.
È, pertanto, onere dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, che decide in ordine alla consegna, in presenza di rischi concreti di violazione dell’art. 3 CEDU (e 4 CDFUE), valutare se sussista un concreto pericolo che tali trattamenti si verifichino a danno dei soggetti detenuti nello Stato membro emittente.
Tale valutazione dovrà essere condotta sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione.
La Corte di Giustizia ha, inoltre, precisato che tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.
Questa Corte, in adesione alle indicazioni provenienti dalla Corte U.E., ha da tempo stabilito quale sia il controllo che la corte di appello deve effettuare allorquando sia rappresentato dalla persona richiesta in consegna, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, il serio pericolo di essere sottoposta ad un trattamento inumano e degradante nello Stato di emissione (tra le tante, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Rv. 267296; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Rv. 269211).
Una volta accertata l’esistenza di un generale rischio attuale di trattamento inumano da parte dello Stato membro, attraverso fonti affidabili, deve, infatti, essere verificato se, in concreto, la persona oggetto del mandato di arresto europeo potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano (Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Rv. 280852-01). Va svolta, quindi, un’indagine mirata ad accertare, attraverso informazioni “individualizzate” che devono essere richieste allo Stato di emissione, quale sarà il trattamento carcerario cui concretamente il consegnando sarà sottoposto con riferimento a quegli aspetti ritenuti dalle fonti affidabili critici, in quanto costituenti situazioni di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.
Ove il tenore di dette informazioni escluda siffatto rischio, la Corte di appello deve limitarsi, in conformità al principio del mutuo riconoscimento, a prendere atto delle stesse e procedere alla consegna, senza poter pretendere garanzie di sorta sul rispetto delle condizioni di detenzione (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Rv. 267296; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Rv. 269211; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, in motivazione). Qualora, invece, tale rischio non sia escluso e la Corte di appello debba rifiutare la consegna, la sentenza che decide sulla consegna deve considerarsi emessa “allo stato degli atti”, così da poter essere sottoposta a nuova valutazione, laddove l’ostacolo alla consegna dovesse venir meno (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Rv. 267296; Sez. 6, n. 35290, 19/07/2018, Rv. 273780).
3.2. La Corte di appello di Firenze non ha fatto corretta applicazione di questi consolidati principi di diritto.
I giudici di appello hanno correttamente rilevato che l’obbligo dell’autorità giudiziaria di attivarsi mediante la richiesta di informazioni supplementari all’autorità emittente non è incondizionato, in ragione del principio di reciproco affidamento tra gli Stati membri dell’Unione europea, ma sorge solo a fronte di un rischio, concreto e attuale, di violazione dei diritti fondamentali della persona richiesta in consegna.
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che, in tema di mandato di arresto europeo esecutivo, è onere del ricorrente che voglia ottenere un provvedimento di rifiuto della consegna, ex art. 18, comma primo, lett. h), l. n. 69 del 2005, allegare fonti attendibili, specifiche ed aggiornate su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell’esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante determinato dalle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente (Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021, Rv. 282120-01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto prive dell’indicata attendibilità notizie riportate da un blog di un quotidiano e da un documento di un’associazione politico-culturale nazionale; si vedano anche Sez. 6, n. 44015 del 16/11/2022, Rv. 284002; Sez. 6, n. 23043 del 06/06/2024, non massimata; Sez. 6, n. 29008 del 20/07/2022, non massimata).
Una volta assolto questo onere, la Corte di appello è tenuta ad acquisire informazioni in ordine al trattamento che sarà riservato al consegnando qualora questi abbia allegato elementi oggettivi, precisi ed aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente (Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Rv. 280852-01).
3.3. Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 229092) risulta che la Corte di appello ha erroneamente considerato generica la prospettazione del ricorrente del rischio di subire nella detenzione nello Stato rumeno un trattamento inumano e degradante, in quanto il difensore ha prodotto fonti attendibili, specifiche e aggiornate sulle criticità delle condizioni attuali del sistema penitenziario rumeno.
3.4. Le più recenti pronunce di questa Corte hanno, invero, accertato il tendenziale superamento da parte della Romania delle strutturali criticità originarie accertate dalla sentenza pilota della Corte EDU Rezmives e altri contro Romania del 25 aprile 2017, che ha condannato quel Paese per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione ritenute in violazione dell’art. 3 CEDU (Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024, Rv. 286166; Sez. 6, n. 23297 del 13/06/2024, non massimata; Sez. n. 13143 del 28/03/2024, non massimata; Sez. 6, n. 51751 del 28/12/2023).
Come è, infatti, stato segnalato anche da organismi internazionali, in Romania sono state adottate iniziative organiche ed un piano di azione generale per il quinquennio 2020-2025, già favorevolmente valutato dalle istituzioni europee per le migliorie strutturali degli istituti penitenziari (Sez. 6, n. 20030 del 19/05/2022, non massimata).
Queste valutazioni sono, tuttavia, state espresse dalla giurisprudenza di legittimità all’esito dell’esame delle condizioni di detenzione “individualizzate”, che saranno riservate alla persona richiesta in consegna, e non già al fine di escludere in radice tale verifica, in quanto, pur in una dinamica di progressivo miglioramento, le autorità internazionali ancora segnalano diffuse criticità del sistema penitenziario rumeno.
4. Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti prescritti dall’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2026.
