Surrender to Germany granted: EAW cannot be replaced by an EIO when transfer is required for criminal proceedings
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di Ni.Ch., destinataria del mandato di arresto europeo processuale emesso il 13/05/2025 dalla Pretura di Amburgo ai fini dell’esercizio dell’azione penale, per il reato di tentato furto aggravato in concorso, commesso in A il 10/03/2025.
2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione Ni.Ch., con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi di ricorso di seguito sintetizzati.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 6, comma 1, lett. a), e 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69 e 111 Cost., in ordine all’omessa acquisizione di ulteriori informazioni volte a confermare l’effettiva identità della persona richiesta in consegna, sulla quale esistono dubbi in ragione della incompletezza dei dati identificativi riportati nel quadro a) relativo al mandato di arresto, dai quali risulta solo il nominativo completo e la data di nascita della persona destinataria, ma non la nazionalità, il luogo di residenza e/o domicilio e la lingua compresa dal soggetto, pur essendo l’odierna ricorrente cittadina italiana, residente a R sin dalla nascita all’indirizzo ove è stata reperita al momento dell’arresto. Manca inoltre l’indicazione di segni particolari e, soprattutto, non risultano trasmesse le impronte digitali ovvero il DNA, né dagli atti sono ricavabili altri elementi idonei a escludere il dubbio, ad oggi persistente, sulla corrispondenza tra la persona fisica richiesta in consegna e la ricorrente
2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. S, comma 3, TUE, 6, 7, 52 CDFUE, Direttiva 2014/41/UE e 16 legge cit.
La Corte di appello, nonostante l’omessa indicazione da parte dell’Autorità tedesca delle motivazioni del mandato di arresto europeo, risultando nel quadro B solo la dicitura “mandato di custodia cautelarell e l’espressa richiesta formulata dalla difesa ai sensi dell’art. 16 legge cit., ha escluso ogni verifica sulla finalità effettiva del MAE processuale, che attiene alla consegna della persona ai fini dell’esercizio dell’azione penale e non può essere utilizzato, in via surrettizia, per finalità meramente investigative o per supplire alla mancata attivazione di strumenti meno invasivi quale rordine europeo di indagine, come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato come il principio di proporzionalità venga salvaguardato soltanto ove il mandato di arresto finalizzato ad ottenere la partecipazione dell’interessato al procedimento sia preceduto dall’inutile esperimento, ai medesimi fini, di opzioni procedurali meno invasive della libertà personale, pena rinutile sacrificio del diritto alla libertà e alla sicurezza e, comunque, dei diritti fondamentali della persona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato..
2. Il primo motivo deve ritenersi infondato alla luce delle considerazioni di seguito esposte.
L’art. 6 legge cit. indica, tra le informazioni che devono necessariamente essere contenute nel mahdato di arresto europeo, il cui difetto impone, ai sensi del comma del comma 2 del medesimo art. 6, l’attivazione del meccanismo di interlocuzione con l’autorità di emissione di cui all’art. 16, “l’identità e la cittadinanza del ricercato”.
A seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10, non è, infatti, (più) richiesta l’allegazione al mandato di arresto dei “dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l’identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna”, originariamente previsti dall’art. 6, comma 4, abrogato (unitamente ai commi 3, 5, e 6 della medesima disposizione) dall’art. 3, comma 1, lett. c). della citata novella del 2021.
Le previsioni abrogate erano, nell’impianto originario della legge n. 69/2005, funzionali all’effettuazione di quel controllo di merito sul contenuto del mandato di arresto europeo che è venuto meno proprio per effetto della novella del 2021: tale controllo trovava la sua manifestazione più evidente in relazione alla verifica originariamente richiesta, per i mandati con finalità ‘processuale’, circa la sussistenza della motivazione del mandato di arresto nazionale” (requisito soppresso, dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. cit.), nonché nell’esame dei “gravi indizi di colpevolezza” -requisito che, come sottolineato nella Relazione illustrativa al D.Lgs. cit., risultava “in aperto contrasto con il principio del mutuo riconoscimento” oltre che, quanto alle informazioni supplementari originariamente indicate dall’art. 6, con specifiche previsioni della decisione quadro 2002/584/GAI, che, all’art. 8, comma 1, lett. c), prevede solo la “indicazione”, e non anche la “allegazione”, del provvedimento restrittivo posto a fondamento della richiesta di consegna.
Nel caso in esame, la difesa lamenta la mancanza delle informazioni supplementari, la cui assenza non impone, per quanto detto, la necessaria attivazione della procedura di cui all’art. 16 legge cit., ed il cui difetto non vale a delineare il dubbio sulla effettiva identificazione nell’odierna ricorrente della persona destinataria della consegna, avuto riguardo, come puntualmente spiegato dalla sentenza impugnata, alla piena corrispondenza delle generalità e all’assenza di elementi idonei a revocare in dubbio la corretta identificazione, non rilevando, in tale prospettiva, l’omessa specificazione nel mandato di arresto dell’indirizzo di resiqenza della ricorrente, né la mancata precisazione, nel medesimo mandato, della nazionalità della persona richiesta in consegna, non emergendo alcun dubbio sul punto, avuto riguardo all’indicazione precisa delle generalità della ricorrente, la.cui nazionalità italiana è dato non contestato.
3. Il secondo motivo è parimenti infondato per le ragioni di seguito indicate.
Nella motivazione della sentenza impugnata si dà conto della natura processuale del MAE e della mancanza di elementi per ritenere che la finalità della sua emissione sia stata solo quella di procedere ad atti di indagine nei confronti della persona richiesta.
Al riguardo, deve ribadirsi quanto affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 14887 del 9/04/2024, non mass.), ovvero che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato anche per procedere ad un atto di indagine (quale, nel caso esaminato dalla pronuncia, l’interrogatorio), poiché l.’art. 6, comma primo, lett. c), legge cito consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, quali che ne siano i motivi, purché inerenti al processo (Sez. 6, n. 43386 del 11/10/2016, Berdzik, Rv. 268305; Sez. 6, n. 20282 del 24/04/2013, Radosavljevic, Rv. 252867; Sez. 6, n. 45043 del 20/12/2010, Velardi, Rv. 249211).
È stato già affermato che: a) una tale tipologia di mandato di arresto non è fondata su ragioni incompatibili con i diritti fondamentali dell’imputato, in relazione sia ai principi della Costituzione sia a quelli enunciati nella C.E.D,U., considerato che dall’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione non possono essere sindacate le valutazioni discrezionali che hanno condotto l’autorità giudiziaria dello Stato emittente alla sua adozione; b) non compete all’autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall’alt. 274 cod. proc. peno per l’adozione del provvedimento cautelare “interno” da parte dell’autorità giudiziaria estera, rilevando unicamente il fatto che il mandato d’arresto europeo sia una decisione giudiziaria emessa al fine
dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale (Sez. 6, n. 22223 del 9/6/2010, , Liberati, Rv. 247820).
Nello specifico, con le precedenti decisioni si è dato corso alla consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo (c.d. processuale) in relazione al provvedimento volto a consentire la presenza dell’imputato in udienza (n. 20282/2013) ed al mandato di accompagnamento a fini investigativi per l’espletamento dell’interrogatorio (n. 45043/2010), prima dell’entrata in vigore della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale.
A conforto di tale orientamento va considerato che, al fine di armonizzare e adeguare la normativa nazionale rispetto a quella europea, con le modifiche apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. lO, sono state eliminate quelle disposizioni che facevano riferimento all’emissione di un provvedimento cautelare, in particolare quella di cui all’art. 1, comma 3, legge cit., che stabiliva che “l’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile”.
Ed ancora è stato soppresso, tra le cause di rifiuto, l’art. 18, comma 1, lett. q), legge cit., che faceva riferimento all’emissione di provvedimento cautelare mancante di motivazione.
Non si ignora che, dopo l’entrata in vigore del nuovo strumento di cooperazione basato sull’ordine europeo d’indagine, è stato anche affermato che non può essere data esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso per esclusive finalità investigative, disancorate dall’esercizio dell’azione penale, dovendosi garantire un uso proporzionale dell’euromandato ed essendo possibile il ricorso, ai detti fini, a strumenti di cooperazione non coercitivi alla stregua della citata Direttiva 2014/41/UE (cfr. Sez. 6, n. 7861 del 21/02/2023, Arciszewski, Rv. 284251, relativa ad un mandato emesso dall’Autorità giudiziaria polacca, del tutto carente della indicazione degli atti istruttori da compiere in una fattispecie in cui risultava mancante l’esercizio di un’azione penale nei confronti della persona richiesta).
Tuttavia, è rimasto fermo il principio della piena legittimità del mandato di arresto europeo emesso allorché una persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale pendente nei suoi confronti, anche solo per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale ed essere ivi processata, in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio.
L’art. 6, comma primo, lett. c), legge cito consente, infatti, il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo, essendo la finalità del mandato non solo quella di dare esecuziol)e ad una pena definitivamente irrogata dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro, ma anche di dare corso all’esercizio dell’azione penale.
Ne consegue che, ove la comparizione della persona sia richiesta in funzione della partecipazione ad un processo in corso, il mandato di arresto europeo è legittimamente emesso, anche se non risulti emessa una misura cautelare, ma l’autorità procedente abbia ritenuto necessaria la presenza dell’imputato per compiere un atto istruttorio che richiede la sua partecipazione o anche soltanto in funzione dell’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti.
Non compete allo Stato di esecuzione, infatti, la verifica della necessità o meno della presenza della persona richiesta al processo in corso di svolgimento
nei suoi confronti davanti all’autorità dello Stato emittente in base alla normativa processuale vigente in quello Stato, non essendo il presupposto del m.a.e. processuale l’emissione di una ordinanza cautelare, ma qualunque provvedimento giudiziario coercitivo che ne disponga l’arresto per dare corso all’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti.
Questa Corte (Sez. 6, n. 42987 del 21/11/2024, Rv. 287266 -01) ha altresì precisato che residua un limitato ambito di valutazione quando l’emissione del mandato europeo avvenga espressamente per finalità esclusivamente investigative, disancorate dall’esercizio dell’azione penale (Sez. 6, n. 7861 del 21/02/2023, Arciszewski, Rv. 284251), evenienza che, tuttavia, non ricorre quando -come nel caso in esame -esso sia stato emesso sulla base di un ordine coercitivo interno adottato dall’autorità giudiziaria procedente in relazione alla formulazione di precise accuse, per quanto di natura provvisoria, propria dell’avvio e del conseguente svolgimento della fase delle indagini preliminari.
4. La delineata opzione interpretativa è confermata anche dalle successive pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 35451 del 28/10/2025 Rv. 288795-01; Sez. 6, n. 8851 del 28/02/2025, Rv. 287611) che, intervenute in relazione a fattispecie differenti da quella in esame, in cui l’emissione del mandato di arresto trovava la sua disciplina non nella legge n. 69 del 2005, bensì nell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna del 24 dicembre 2020, hanno, in relazione alla peculiarità del caso di specie, valorizzato il disposto dell’art. 597 dell’Accordo sopra citato (“Principio di proporzionalità”), che, nel regolare i rapporti fra gli Stati membri dell’Unione e il Regno Unito, prescrive che “La cooperazione mediante il mandato d’arresto è necessaria e proporzionata tenuto conto dei diritti della persona ricercata e degli interessi della vittima, e considerate la gravità del fatto, la pena che sarebbe probabilmente inflitta e la possibilità che uno Stato adotti misure meno coercitive della consegna del ricercato, in particolare al fine di evitare periodi inutilmente lunghi di custodia cautelare”.
Il principio di proporzionalità risulta, del resto, codificato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 108 del 21 giugno 2017 di attuazione nell’ordinamento nazionale della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 in tema di ordine d’indagine europeo e, per quanto la sua applicazione coordinata con gli altri strumenti di cooperazione giudiziaria europea possa comportare ricadute cd. ‘di sistema’, come quella suindicata, esso non ha modificato le ragioni né le finalità della disciplina sul mandato d’arresto europeo, che non vede, tra suoi tassativi motivi di rifiuto, quello basato sul principio di proporzionalità.
La correttezza di tale conclusione trova ulteriore conferma nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione, 9 gennaio 2025, Preso e. Lycourgos -C-583/23 -AK) che, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione degli artt. 1 e 3 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, ha affermato che:
a) una decisione con la quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro di notificare a una persona un’ordinanza di rinvio a giudizio che la riguarda non costituisce, in quanto tale, un ordine europeo di indagine, ai sensi di tale direttiva;
b) una decisione con la quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro di collocare una persona in custodia cautelare per fini diversi da quelli previsti agli articoli 22 e 23 di detta direttiva, o di imporle il deposito di una cauzione, non costituisce un ordine europeo di indagine, ai sensi della medesima direttiva;
c) una decisione con la quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro di consentire a una persona di far valere le proprie osservazioni sui fatti enunciati nell’ordinanza di rinvio a giudizio che la riguarda costituisce un ordine europeo di indagine, ai sensi della direttiva 2014/41, purché tale richiesta di audizione sia diretta a raccogliere elementi di prova.
Nell’affermare i principi sopra indicati, la Corte di giustizia ha stabilito, in particolare, che una richiesta di audizione, per poter essere considerata un ordine europeo di indagine, deve avere ad oggetto l’acquisizione di elementi di prova ai sensi della citata direttiva, mentre un’audizione che mirasse unicamente a consentire all’imputato di far valere le proprie osservazioni sul procedimento di rinvio a giudizio avviato nei suoi confronti non potrebbe essere considerata tale.
Sulla base di quanto stabilito nella decisione in esame, dal considerando 25 della direttiva risulta che, qualora la persona interessata debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi ad un organo giu(isdizionale, deve essere emesso un mandato d’arresto europeo, senza che possa essere sostituito da un ordine europeo di indagine.
In particolare, afferma la Corte che “31…. sebbene dagli articoli 22 e 23 di tale direttiva risulti che un ordine europeo di indagine possa anche avere ad oggetto il trasferimento di una persona detenuta, tali articoli precisano tuttavia che un siffatto trasferimento può aver luogo solo ai fini del compimento di un atto di indagine per raccogliere elementi di prova che richieda la presenza di tale persona nel territorio dello Stato membro verso il quale è richiesto il suo trasferimento. Per contro, dal considerando 25 di detta direttiva risulta che, qualora la persona interessata debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale giudicante, deve essere emesso un mandato d’arresto europeo, senza che possa essere sostituito da un ordine europeo di indagine.
32. Infine, dagli articoli 13 e 15 della direttiva 2014/41 risulta che la finalità dell’emissione di un ordine europeo di indagine consiste nel trasferire le prove acquisite o già in possesso delle autorità dello Stato membro di esecuzione verso lo Stato membro di emissione (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Finanzamt fUr Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Munster, C-66/20, EU:C:2021:670, punto 41). L’atto di indagine deve quindi mirare, in definitiva, a che lo Stato membro di esecuzione trasmetta determinati elementi di prova allo Stato membro di emissione, e tali elementi di prova sono identificati, al paragrafo 4 di tale articolo 13, e al paragrafo 1, lettera b), di tale all’articolo 15, come oggetti, documenti o dati”.
I Giudici di Lussemburgo, chiamati a definire i contorni applicativi dell’O.E.I., hanno in definitiva chiarito che “una decisione con la quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda… di collocare una persona in custodia cautelare per fini diversi da quelli previsti agli articoli 22 e 23” -relativi al trasferimento temporaneo di detenuti “ai fini del compimento di un atto d’indagine” -esula dalla sfera operativa della direttiva del 2014.
Sulla base di quanto esposto, si può allora affermare che il trasferimento del detenuto mediante O.E.1. si contraddistingue per la sua finalità probatoria e, di riflesso, che l’emissione di un M.A.E. non può essere giustificata da esigenze esclusivamente investigative.
Nel caso di specie, come detto, la finalità esclusivamente investigativa del mandato di arresto europeo non solo non risulta dagli atti, ma è frutto di una mera ipotesi congetturale formulata del tutto genericamente dalla ricorrente.
5. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2026.
