Surrender to Romania granted: residence-based refusal ground does not apply to prosecution EAW

EAW
🇮🇹Italy🇷🇴Romania
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
18/06/2026
Decision number
22776/2026
Main ground
Optional grounds for refusal
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The case concerned a prosecution European Arrest Warrant issued by the Tribunal of Constanza for fraud, based on a Romanian pre-trial detention warrant. The requested person challenged surrender, relying on his alleged long-term residence and work activity in Italy, the alleged uncertainty surrounding the continued validity of the Romanian precautionary title, and the risk of inhuman or degrading detention conditions in Romania. The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible. It held that residence and social rehabilitation are irrelevant in relation to a prosecution EAW, since Article 18-bis of Law No. 69/2005 applies only to EAWs issued for the execution of a custodial sentence or security measure. The Court also found that the Romanian authorities had expressly confirmed both the continuing interest in surrender and the validity of the pre-trial detention warrant. Finally, as to detention conditions, the Court held that no systemic risk currently justified derogation from mutual trust in respect of Romania and that, in any event, the Romanian authorities had provided specific and individualized information on the detention path of the requested person, including pre-trial detention in Constanza and possible sentence execution in Slobozia. The surrender order was therefore upheld.
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Surrender to Romania granted: residence-based refusal ground does not apply to prosecution EAW, Italian Supreme Court, 18 June 2026, No 22776/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-prosecution-residence-refusal-ground-italy-romania-6-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna di Mi.Ma., destinatario del mandato di arresto europeo processuale emesso in data 13.6.2025 dal Tribunale di Constanza sulla base del mandato di custodia cautelare n. 55/UP/13.06.2025 emesso dalla medesima Autorità per il reato di frode.

2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione Mi.Ma., con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando tre motivi di ricorso di seguito sintetizzati.

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all’art. 18, comma 2-bis, della legge 22 aprile 2005, n. 69.

La Corte di appello ha ritenuto che il radicamento in Italia dell’interessato non è stato dimostrato, nonostante risulti che egli è da tempo in Italia e vi eserciti regolare attività lavorativa di “trasporto merci su strada”, quale titolare della ditta MM ARIGAB SPED Srl dal 30/07/2019, per cui è stata allegata certificazione di rilascio di codice fiscale alla società e alla coniuge Mi.Ma., ai fini della costituzione della relativa filiale in Italia.

La Corte territoriale ha, altresì, erroneamente ritenuto irrilevante la questione del radicamento in ragione della natura provvisoria del titolo cautelare, laddove la privazione della libertà determina un sicuro nocumento personale, familiare ed economico per l’interessato, la cui attività lavorativa verrebbe interrotta in ragione di un provvedimento temporaneo e superabile per la sua condizione di residente ultraquinquennale.

2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge in ordine alla effettiva sussistenza del titolo cautelare posto a base del mandato di arresto.

La Corte di appello ha omesso di valutare compiutamente l’attualità della pendenza del procedimento penale avanti al Tribunale di Costanza e, di conseguenza, la sussistenza del titolo cautelare, nonostante la difesa abbia documentato che, con provvedimento del 12/02/2026, il Giudice dell’udienza Preliminare del Tribunale di Costanza, in accoglimento delle eccezioni delle difese degli imputati, ha rilevato l’irregolarità della notifica dell’atto di accusa n. 3489/212/P/2024 del 4/08/2025 della Procura presso il Tribunale di Costanza e la genericità delle contestazioni formulate nei confronti degli imputati, contestualmente rinviando alla locale Procura per la sanatoria delle irregolarità riscontrate entro cinque giorni.

Dalle informazioni acquisite, sul punto, dalla Corte di appello, nulla emerge in ordine alla permanenza della misura cautelare personale a carico dell’odierno ricorrente, che è invece stata ritenuta dalla medesima Corte di appello sulla base dell’argomentazione in forza della quale l’invalidità processuale rilevata dal Giudice romeno non inciderebbe sulle condizioni di permanenza della misura cautelare. Si tratta di un’affermazione apodittica e meramente congetturale, in difetto di specifiche informazioni sul punto provenienti dalle istituzioni rumene, che la Corte di appello ha ritenuto di non acquisire nonostante la specifica sollecitazione della difesa.

2.3. Con il terzo motivo, è stata dedotta violazione di legge in ordine alle condizioni detentive in R.

La comunicazione da parte delle Autorità rumene circa la situazione carceraria è pervenuta solo in data 27/06/2026 e non può ritenersi completa né sufficiente, risultando, al più, una formale annotazione di stile quanto alla sussistenza di condizioni di detenzione rispettose della dignità umana, smentite, invece, dalle plurime condanne subite dalla R.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha correttamente rimarcato l’irrilevanza nella procedura in esame, relativa ad un mandato di arresto europeo processuale, dell’allegata condizione di radica mento del ricorrente nel territorio dello Stato che, ai sensi dell’art. 18-bis, comma 2, legge cit., assume rilievo, quale motivo facoltativo di rifiuto della consegna, con esclusivo riferimento al mandato di arresto europeo emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. Il secondo motivo è, anch’esso, manifestamente infondato.

La Corte di appello ha dato conto dell’esito delle verifiche attivate al fine di chiarire la questione, posta dal difensore, concernente l’attuale sussistenza del titolo cautelare posto a base del mandato.

Risulta che, in esito all’udienza del 4/03/2026, la Corte ha chiesto al Ministero della g’iustizia di acquisire dalla Repubblica di Romania informazioni circa la sussistenza dell’interesse dell’Autorità giudiziaria rumena ad ottenere la consegna di Mi.Ma. alla luce del provvedimento del Giudice della Camera Preliminare del Tribunale dì Constanza del 12/02/2026, prodotto nella memoria depositata dalla difesa.

Con nota n. MP ROMANIA 12-2026 del 30/03/2026, il Ministero della giustizia ha trasmesso alla Corte di appello la nota emessa in data 26/03/2026 dalla Corte di Constanza, in cui si comunica che, con l’ordinanza emessa in camera di consiglio in data 12/02/2026, il Giudice della Camera Preliminare ha accolto in parte le richieste e le eccezioni invocate dagli imputati, constatando l’irregolarità della notifica dell’atto di accusa n. 3489/212/P/2024 del 4/08/2025 della Procura presso il Tribunale di Costanta, disponendo la comunicazione della decisione al Procuratore al fine di sanare le irregolarità riscontrate, con l’obbligo per quest’ultimo di comunicare al Giudice se intendesse mantenere la disposizione di rinvio a giudizio o richiedere la restituzione del fascicolo.

La Corte di appello, ritenuta la nota non esaustiva quanto alla effettiva persistenza dell’interesse all’esecuzione del mandato da parte dell’Autorità richiedente, all’esito dell’udienza del 1/04/2026 ha provveduto a sollecitare la risposta con ulteriore ordinanza interlocutoria.

Con nota n. MP ROMANIA 12-2026-005 del 24/04/2026, l’Autorità giudiziaria rumena ha comunicato che fino a quel momento il Tribunale non aveva pronunciato sentenza di condanna, sottolineando l’interesse all’esecuzione del mandato di arresto ai fini dell’udienza dinanzi al Giudice dei diritti e delle libertà nonché alla conferma del mandato di arresto preventivo n. 55/UP/13.06.2025, emesso dal Tribunale di Costanza sulla base della decisione n. 632/13.06.2025.

La conclusione cui è pervenuta la Corte di appello, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, non è frutto di mere congetture, ma è fondata sulle precise informazioni ricevute dall’Autorità rumena.

È, infine, manifestamente infondato anche il terzo motivo.

Secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, costituisce “preciso onere della difesa allegare elementi di fatto su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell’esistenza di un concreto pericolo che il ricorrente, durante la detenzione all’estero, possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti (così, di recente, Sez. 6, n. 7523 del 24/02/2026 già citata, con richiamo, tra le altre, a Sez. 6, n. 38644 del 2/11/2025, Suciu, non masso e Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021, Rv. 282120)”.

Tale onere di allegazione deve essere assolto nella fase di merito, in modo da indurre la Corte territoriale ad acquisire, a norma dell’art. 2 legge cit., informazioni integrative dallo Stato emittente, tese a conoscere il trattamento penitenziario cui il consegnando sarà in concreto sottoposto (Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Rv. 280852-01), essendo, di contro, la Corte di appello tenuta ad attivarsi, pur in difetto di specifiche allegazioni della parte interessata, solamente laddove le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano fatto notorio ovvero abbiano costituito oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 10119 del 07/03/2024, Rv. 286166-01; Sez. 6, n. 46150 del 14/11/2023, Armasu, non mass.; Sez. F, n. 32363 del 26/08/2021, Burlui, non mass.).

Quanto alla esistenza di un rischio sistemico di lesione di violazione di diritti fondamentali va osservato che, a seguito della sentenza della Corte EOU Rezmives ed altri C. Romania del 25 aprile 2017 (in cui venne accertata l’esistenza di gravi carenze strutturali e di condizioni di detenzione tali da determinare la violazione dell’art. 3 Conv. EDU), la Romania ha adottato iniziative strutturali ed un Piano di azione generale per il quinquennio 2020-2025 già favorevolmente valutato dagli organi europei per le migliorie strutturali degli istituti penitenziari intervenute in quello Stato (Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024, Sindilaru, non mass.; Sez. 6, n. 20030 del 19/05/2022, Sava, non mass.).

È, dunque, da escludersi l’esistenza di un “rischio sistemico” di violazione dei diritti fondamentali, tale da giustificare una deroga al principio di reciproca fiducia fra gli Stati membri (Sez. 6, n. 7523 del 24/02/2026; Sez. 6, n. 38644 del 27/11/2025, Suciu, non mass.; Sez. 6 n. 25858 del 01/07/2024, Andrei, non mass.; Sez. 6, n. 51751 del 28/12/2023, Cavaleru, non mass).

5-Nel caso di specie, la Corte di appello, a ciò compulsata dalla difesa, ha attivato le necessarie interlocuzioni al fine di acquisire informazioni specifiche e individualizzate in merito alle condizioni di detenzione del consegnando.

Con comunicazione del 27/05/2027 l’Autorità rumena ha rappresentato che Mi.Ma. sarà detenuto presso il carcere di Constanza durante il periodo di custodia cautelare e che, in caso di condanna definitiva, sconterà la sua pena nel penitenziario di Slobozia, di cui ha precisato le caratteristiche igienico-sanitarie.

Nella medesima nota sono state fornite informazioni dettagliate in ordine alle caratteristiche del regime chiuso cui Mi.Ma. sarà sottoposto, che garantisce attività lavorative, educative, culturali, terapeutiche e ricreative, consulenza psicologica e assistenza sociale, morale-religiosa, formazione scolastica e formazione professionale, assistenza medica, passeggiate, tempi di riposo.

Inoltre, si è dato atto che i detenuti che non svolgono un lavoro e non partecipano ad altre attività hanno diritto ad almeno tre ore di cammino quotidiano, e coloro che svolgono un lavoro partecipano a programmi educativi o di assistenza psicologica e sociale e hanno diritto ad almeno una ora di cammino. Ancora, è stato precisato che, dopo l’esecuzione di un quinto della pena, il condannato verrà rianalizzato sottoposto a nuove verifiche per modificare il regime di esecuzione della pena e segnatamente, in caso di assegnazione al regime semiaperto, che egli avrà la possibilità di svolgere attività lavorativa, attività educative e culturali, con la possibilità di trascorrere, durante tutta la giornata, tempo libero fuori dalla cella, all’aria aperta, e sempre sotto sorveglianza; che in ogni caso beneficerà di uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, durante tutto il periodo di esecuzione della pena ad eccezione dell’assegnazione in regime aperto, periodo in cui beneficerà di quattro metri quadrati, compreso letto e relativo arredamento, senza comprendere anche lo spazio destinato al gruppo sanitario.

Infine, le Autorità rumene hanno precisato, quanto al numero di soggetti attualmente detenuti nei penitenziari in cui Mi.Ma. sarà detenuto in caso di consegna, che, al 26/05/2026, il penitenziario di Constanza registra un numero di 946 detenuti su un totale di 1.631 posti disponibili, mentre il penitenziario Slobozia registra un numero di 489 ristretti su 425 posti totali; che nell’ultimo anno non si sono registrati episodi di ribellione nel sistema delle prigioni della Romania ove, peraltro, si scoraggiano e si puniscono dinamiche di violenza e sopraffazione tra detenuti; che le unità dei penitenziari rumeni garantiscono l’accesso dei rappresentanti degli organismi di controllo che funzionano in base ai trattati e alle convenzioni internazionali di cui fa parte la R; che per valutare le condizioni detentive l’organismo dell’Avvocato del Popolo ha la possibilità di verificare il rispetto dei diritti e delle condizioni di detenzione garantite alle persone prive dalla libertà dei luoghi di detenzione subordinati all’Amministrazione nazionale delle prigioni. È, infine, garantito il diritto all’assistenza medica (anche di emergenza e specialistica) e diplomatica.

Correttamente, dunque, la Corte di appello ha concluso che, quanto al paventato pericolo di trattamento inumano, le doglianze difensive sono state superate dalla nota trasmessa dall’autorità straniera, là dove è stato indicato il percorso carcerario che seguirà il consegnando.

G. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge cit.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2026.