Surrender to Portugal granted: return guarantee requires five-year lawful residence in Italy
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna di [OMISSIS], alla Autorità Giudiziaria portoghese, in relazione ai reati di “associazione a delinquere”, “riciclaggio” (avente come reati presupposti la truffa aggravata e la falsità informatica), “falsificazione aggravata di documenti”, commessi in Portogallo nel periodo dal 2023, come descritti nel mandato di arresto europeo emesso in data 8 aprile 2026 dall’Autorità Giudiziaria del Portogallo – DIAP Regional do Porto.
La Corte territoriale ha dato atto che la consegna è stata richiesta al fine di assicurare la presenza in giudizio dell’imputato e che i fatti costituiscono reato anche nell’ordinamento italiano, rilevando, peraltro, che, indipendentemente dalla doppia incriminazione, si tratta di un’ipotesi di consegna obbligatoria ex art. 8 l. 69 del 2005, atteso che il reato associativo e quello di riciclaggio rientrano nelle categorie di cui all’art. 2, par. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI e sono puniti nello Stato emittente con una pena superiore nel massimo a tre anni.
La Corte ha inoltre rappresentato, richiamando al punto e) del mandato, che l’atto contiene le informazioni prescritte dall’art. 6, comma 1, l. 22 aprile 2005, n. 69 nella nuova formulazione derivante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, rilevando la insussistenza di motivi ostativi alla consegna, in via obbligatoria o facoltativa, di cui alla legge n. 69 del 2005. In particolare, ha specificato, rispondendo alla richiesta difensiva sul punto, che il motivo di rifiuto facoltativo alla consegna previsto dall’art. 18-bis, comma 2, l. 69 del 2005 opera, stante il tenore della norma, unicamente con riferimento al mandato emesso ai fini di esecuzione di una pena e non anche a quello emesso a fini processuali. Ha altresì precisato che, non essendo il richiesto cittadino italiano né risiedendo stabilmente da almeno cinque anni nel territorio nazionale non ricorrono le condizioni per apporre la clausola di cui all’art. 19, comma 2, l. cit.
Reputava, infine, che le deduzioni contenute nella memoria difensiva relative alle condizioni critiche delle carceri portoghesi fossero generiche ed esplorative, non sorrette da alcuna documentazione in tal senso e quindi non fosse necessaria la richiesta di ulteriore documentazione in tal senso.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso [OMISSIS], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con quattro motivi di ricorso ha dedotto la violazione di legge con riguardo:
alla mancata applicazione dell’art. 18-bis l. 69 del 2005 per il solo fatto di trattarsi di un mandato di arresto europeo avente natura processuale; la Corte ha omesso qualsiasi valutazione circa il radicamento del richiesto in Italia e la possibilità di attivare meccanismi che tangano conto della prospettiva, in caso di condanna, di una futura presa in carico dell’esecuzione della pena in Italia;
alla omessa valutazione degli indicatori di una stabile permanenza del richiesto sul territorio nazionale, avendo la Corte limitato la propria analisi alla cittadinanza straniera e all’asserita mancanza del requisito temporale del quinquennio;
in relazione alla violazione degli artt. 6, 16 e 18-ter l. 69 del 2005, alla luce delle genericità delle indicazioni contenute nel mandato e della mancata indicazione delle garanzie processuali in caso di eventuale giudizio in assenza, là dove la Corte non ha attivato i poteri di richiesta integrativa ex art. 16, l. cit.;
con riguardo alla mancata considerazione delle condizioni detentive potenzialmente applicabili al consegnando, senza verificare l’esistenza di un concreto rischio di trattamenti inumani o degradanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato, in quanto le censure dedotte non sono fondate, oltre che, per taluni aspetti, formulate in termini generici e privi di specificità.
Con riguardo ai primi due motivi di ricorso, strettamente connessi, si osserva che, a fronte della deduzione con cui si era sostenuto che il ricorrente fosse radicato sul territorio nazionale e che dunque la consegna potesse essere rifiutata ai sensi dell’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, la Corte di appello ha ritenuto che il tema del radicamento rileverebbe solo ai fini della esecuzione della pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale e non anche in caso di mandato processuale.
La conclusione cui è giunta la Corte distrettuale non è condivisibile, atteso che rileva comunque la disposizione di cui all’art. 19, comma 1, lett. b), che regolamenta la garanzia del rientro in Italia richiesta allo Stato membro di emissione nel caso di cittadini italiani o di cittadini di altri Stati membri UE residenti nel nostro Paese, quando il mandato di arresto europeo è stato emesso, come nel caso di specie, «ai fini di un’azione penale». Nell’introdurre una disciplina del tutto speculare, quanto ai presupposti soggettivi, a quella inserita nell’art. 18-bis, comma 2, con riguardo all’ipotesi del mandato esecutivo, il legislatore si è orientato in senso simmetrico per il mandato di arresto “processuale”. Tuttavia, la stessa Corte ha argomentato, sinteticamente ma puntualmente, anche con riguardo alla mancata ricorrenza dei requisiti per applicare la condizione prevista dall’art. 19 della legge n. 69 del 2005, rilevando che non si tratta di cittadino italiano, né di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa sul territorio nazionale da almeno cinque anni.
La rappresentazione offerta dal ricorrente è inidonea a suffragare l’assunto e non mostra di confrontarsi realmente con le argomentazioni fornite sul punto dalla Corte territoriale che ha motivato la scelta di non apporre la clausola di cui alla norma citata.
Orbene, a fronte di tali rilievi, la Difesa si è limitata a rappresentare in modo apodittico che, avendo il ricorrente una figlia minorenne e un nucleo familiare sul territorio nazionale, cui si aggiungono lo stato di incensuratezza e le iniziative intraprese per la regolarizzazione del soggiorno, a nulla rileva il fatto che lo stesso non abbia una formale regolarità sul territorio, senza aggiungere altre considerazioni circa l’effettivo radicamento, che presuppone una consolidata scelta, espressa in primo luogo dalla continuità e stabilità della presenza nel quinquennio, nonché dalla fissazione in Italia degli interessi lavorativi, familiari e affettivi, oltre che dall’eventuale pagamento di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moisa, Rv. 274296; Sez. 6, n. 33865 del 30/07/2015, Hetes, Rv. 264372).
Quanto al terzo motivo di ricorso va ricordato che l’art. 6, comma 1, lettera e) del d. lgs. n. 10 del 2021, nella formulazione vigente, prevede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato eliminato il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a, dello stesso art. 6). Ne consegue che, eliminato il riferimento alla documentazione che in precedenza si prevedeva dovesse essere allegata al mandato di arresto, sono venute meno anche le correlate cause di rifiuto, essendo richiesto che il mandato contenga da solo tutti gli elementi necessari per consentire il controllo che è tenuta ad effettuare l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253; Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Nel caso di specie la Corte del merito ha ritenuto che il mandato contenesse una esposizione adeguata dei fatti, e pertanto non ha richiesto informazioni aggiuntive ex art. 16 della legge n. 69 del 2005. Le indicazioni contenute nel mandato d’arresto si presentano sufficientemente dettagliate e significativamente evocative della partecipazione di [OMISSIS] a un gruppo criminale operativo almeno dal 2023 e organizzato per creare identità false, sotto la forma di persone fisiche e giuridiche, all’apertura di conti bancari presso istituti di credito nazionali e internazionali, alla ricezione di fondi provenienti da attività criminali soprattutto di frodi commesse con l’uso di mezzi informatici e alla circolazione di tali fondi attraverso conti portoghesi ed esteri controllati dal gruppo e alla successiva integrazione dei proventi nei conti dei destinatari finali. Il mandato contiene poi un’analitica descrizione dei reati fine con indicazione delle date e della modalità di commissione degli stessi (par. e, pag. 6).
Destituita di fondamento è pertanto la tesi dell’incertezza fattuale e circostanziale degli addebiti atteso che la puntuale descrizione delle modalità di perpetrazione dei reati ben evidenziano la sussistenza del quadro indiziante, di tal che la Corte territoriale non ha ritenuto di dover azionare le prerogative di cui all’art. 16 l. 69 del 2005.
Il profilo relativo al mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 18-ter l. 69 del 2005, con riguardo alla mancata indicazione delle garanzie in caso di processo celebrato in absentia è inammissibile sia perché introduce per la prima volta in questa Sede una ragione di doglianza non previamente dedotta dinanzi alla Corte d’appello, sia in quanto la norma è evidentemente applicabile al mandato esecutivo, stante il tenore letterale della stessa. Del resto, la richiesta di consegna è effettuata proprio al fine della celebrazione del processo.
Non è fondato neppure il quarto motivo di ricorso.
Ribadito che, nel caso di specie, si tratta di un mandato di arresto europeo c.d. processuale, si osserva comunque che il ricorrente non ha allegato alcun elemento concreto, specifico e aggiornato sul quale poter fondare una ragionevole affermazione dell’esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante del consegnando in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, in quanto si è limitato a dolersi dei mancati approfondimenti da parte della Corte “anche solo in via sommaria”. Non risulta, pertanto, indicata alcuna fonte conoscitiva qualificata quali decisioni, relazioni e altri documenti predisposti da Organi del Consiglio di Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite, o anche rapporti elaborati da organizzazioni non governative operative a livello internazionale che abbiano in qualche modo stigmatizzato in termini concretamente negativi lo stato delle carceri portoghesi.
Secondo un costante orientamento interpretativo di questa Corte sono, del resto, inammissibili le critiche al sistema carcerario meramente esplorative, ovvero non sostenute dall’allegazione di attendibili e qualificate fonti in ordine alla sussistenza della carenza denunciata (Sez. 6, n. 24436 del 30/05/2019, Brunga; Sez. 6, n. 31375 del 06/07/2018, Nwadike, non mass.).
Il ricorso va pertanto respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 23/06/2026
