EAW and procedural preclusion arising from a prior revocation

EAW
🇮🇹Italy🇦🇹Austria
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
19/11/2024
Decision number
42594/2024
Main ground
Ne bis in idem
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
From the judgment under appeal it appears that the surrender request of the Austrian judicial authority concerns the same facts, in their historical dimension, as those underlying the previous extradition request submitted by the same authority against the same person. It is unclear whether the renewed surrender request is based on new or different elements compared to those relating to the earlier request already examined by the Italian judicial authority. In such a situation, it is therefore necessary to determine whether the new surrender request is founded on new elements; this assessment must be carried out by the court of merits, which may, where appropriate, also seek additional information and conduct further inquiries from the requesting authority pursuant to Article 16 of Law No. 69/2005.
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EAW and procedural preclusion arising from a prior revocation, Italian Supreme Court, 19 November 2024, No 42594/2024, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-renewed-surrender-request-italy-austria-11-2024
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Venezia ha
dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna all’Autorità giudiziaria
dell’Austria di CD , in esecuzione del mandato di arresto europeo,
emesso il 27 agosto 2024 per i reati di furto aggravato.
2. Avverso l’anzidetta pronuncia della Corte d’appello il difensore di fiducia
di CD ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione
dell’art. 2 L. n. 69/2005, perché per i medesimi fatti era stato già emesso un
precedente MAE processuale, di seguito revocato dall’Autorità estera con
conseguente revoca dell’ordinanza con la quale la Corte veneziana aveva
disposto la consegna. Si sarebbe in presenza di un nuovo esercizio del potere
cautelare, in violazione del divieto del bis in idem cautelare, ancorato non solo a
principi costituzionali cardine del sistema penale italiano, quale il giusto
processo, il diritto di difesa, la finalità rieducativa della pena e la ragionevole
durata del processo, ma anche espressamente sancito dal diritto sovranazionale
e dal diritto dell’unione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Anche dinanzi alla Corte di appello l’odierno ricorrente aveva dedotto la
sussistenza di una preclusione processuale, atteso che il presente MAE
processuale era stato emesso dopo che un precedente MAE processuale, disposto
per i medesimi reati, era stato revocato dall’Autorità estera.
A fronte di tale deduzione la Corte di appello ha rilevato che si è «in
presenza di un nuovo esercizio del potere cautelare, in linea con quanto già
rappresentato dall’Autorità estera al momento della revoca del precedente
provvedimento, laddove era stato anticipato che il nuovo mandato di arresto
sarebbe stato emesso dall’autorità competente, come nella specie avvenuto,
stante la diversità del provvedimento cautelare presupposto, allora emesso dalla
Procura di St. Polten con un ordine di arresto del 3/12/2022 ora dal Tribunale di
St. Polten con ordinanza 27/08/2024».
Siffatta risposta non è condivisa da questa Corte.
3. Va premesso che, secondo l’orientamento interpretativo privilegiato dalla
giurisprudenza di legitimità, “in mancanza di pertinenti previsioni della legge 22
aprile 2005, n. 69, il parametro normativo idoneo a orientare l’interprete in
subiecta materia debba essere individuato facendo riferimento all’art. 39, comma
1, della stessa legge, il quale prevede un meccanismo normativo di
completamento della legislazione interna propria al mandato di arresto europeo
che, nel constatato vuoto di disciplina specifica, rende applicabili le disposizioni
del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto
compatibili. Sicché anche in materia di mandato di arresto europeo, certamente
connotata da tratti analoghi alla consegna estradizionale, deve ritenersi
applicabile l’art. 707 cod. proc. pen., intitolato “Rinnovo della domanda di
estradizione”, secondo cui: “La sentenza contraria all’estradizione preclude la
pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un’ulteriore
domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la
domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall’autorità
giudiziaria” (In questi termini cfr. Sez. 6, n. 25333 del 25/06/2021, Eminovic,
non massimata sul punto).
In particolare, l’art. 707 cod. proc. pen., ispirato da ineludibili esigenze
garantistiche, fissa la categoria concettuale del ne bis in idem estradizionale o
giudicato estradizionale, che non può non trovare applicazione anche in presenza
di un preminente regime convenzionale o pattizio disciplinante la vicenda
estradizionale.
Come già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 25333 del 25/06/2021 cit),
il divieto di un secondo procedimento disciplinare per i medesimi fatti, nei
confronti della medesima persona ed instaurato su “rinnovata” domanda del
medesimo Stato richiedente, stabilito dall’art. 707 cod. proc. pen., rinvia a un
concetto di consunzione o perenzione dell’esercizio del peculiare diritto di
estradizione attiva.
Si è rimarcato che, in tale ottica valutativa, non risponde a canoni di logicità,
se non anche di trasparenza nelle relazioni internazionali in tema di assistenza
giudiziaria, che uno Stato richiedente possa considerarsi facoltizzato a rinnovare
o reiterare ad libitum domande di estradizione identiche e già in precedenza
respinte dallo Stato richiesto ovvero cadute in perenzione, per effetto
dell’autonoma ed insindacabile decisione dello stesso Stato richiedente di ritirare
o revocare l’anteriore richiesta estradizionale.
Ciò salvi i casi in cui la nuova o le nuove domande si basino su elementi
storici diversi o ulteriori, non resi già oggetto della o delle precedenti richieste.
Ragioni sistematiche e logiche lasciano dedurre che gli “elementi” nuovi,
evocati dall’art. 707 cod. proc. pen., attengono a circostanze o eventi inerenti i
profili sostanziali del fatto o dei fatti reato, integranti la domanda, in tutte le loro
componenti (ontologiche e soggettive), emersi in epoca successiva alla
precedente richiesta estradizionale o comunque non portati o non potuti portare
a conoscenza dell’Autorità giudiziaria dello Stato richiesto, e non già circostanze
o situazioni di stretta significanza processuale.
Inoltre, deve precisarsi che la lettera dell’art. 707 cit. non è di ostacolo a
ricomprendere nell’operatività dell’effetto preclusivo del giudicato estradizionale
la decisione del giudice connotata da mere valenze processuali o formali
connesse alla revoca della richiesta di estradizione. Revoca che caduca il
principale presupposto della procedura di estradizione, integrato da una
persistente domanda, appunto, di uno Stato estero.
4. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilearsi che, nel caso in
esame, dalla sentenza impugnata pare emergere che, come dedotto dal
ricorrente, la domanda di consegna dell’Autorità giudiziaria austriaca ha ad
oggetto i medesimi fatti, nella loro storicità, della precedente richiesta
estradizionale avanzata dalla medesima autorità nei confronti del medesimo
imputato.
Dal provvedimento impugnato non emerge, invece, se la reiterata domanda
di consegna possa dirsi fondata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli
afferenti all’anteriore domanda, già sottoposti all’esame dell’Autorità giudiziaria
italiana.
A tal fine non può valere, come affermato nel provvedimento impugnato,
l’avere l’Autorità straniera anticipato, all’atto della revoca, una successiva
emissione di un MAE, non potendo, all’evidenza, la mera anticipazione di una
successiva richiesta rendere di per sé lecita la reiterazione del relativo potere.
Né può avere rilievo che il precedente MAE era stato richiesto dalla Procura
e ora dal Tribunale di ST. Polten, trattandosi della medesima Autorità giudiziaria
emittente.
In tale situazione si impone, quindi, la necessità di accertare se la nuova
richiesta di consegna si fondi o meno su elementi nuovi: accertamento che va
demandato alla Corte del merito, che potrà, nel caso, richiedere anche
informazioni e accertamenti integrativi all’autorità richiedente ai sensi dell’art. 16
L. n. 69/2005.
La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata con rinvio per nuovo
giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.
5. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della L.
n. 69 del 2005.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra
Sezione della Corte di appello di Venezia. Manda alla Cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, Legge n. 69 del 2005.