EAW to Spain: surrender conditional on return to Italy for sentence execution

EAW
🇮🇹Italy🇪🇸Spain
Granted with conditions
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
22/05/2026
Decision number
18799/2026
Main ground
Execution in the executing State
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
Keywords / Topics
Nationality
🇬🇧 Summary
The case concerned a prosecution European Arrest Warrant issued by the Court of Cornellà de Llobregat, Spain, in criminal proceedings for drug trafficking within a wider investigation into a criminal association aimed at narcotics trafficking. The requested person challenged the surrender decision, arguing that the Italian Court of Appeal had failed to carry out an autonomous assessment of the precautionary grounds underlying the EAW and should have awaited the outcome of an appeal pending in Spain against the domestic custodial measure. The Italian Supreme Court held that those complaints sought a review of the foreign precautionary order, which falls within the jurisdiction of the issuing State and is outside the scope of review of the executing judicial authority. However, the Court found that the Court of Appeal had failed to rule on the requested person’s express request, as an Italian citizen, that any future custodial sentence be served in Italy under Article 19(2) of Law No. 69/2005. Since formal Italian citizenship was sufficient and no further factual assessment was required, the Supreme Court directly added the condition that surrender be subject to the requested person’s return to Italy to serve any sentence imposed in Spain, dismissing the appeal in all other respects.
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EAW to Spain: surrender conditional on return to Italy for sentence execution, Italian Supreme Court, 22 May 2026, No 18799/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-return-to-italy-sentence-execution-italy-spain-5-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 30 aprile 2026, la Corte di Appello di Salerno disponeva la consegna di Gi.Ar. all’Autorità giudiziaria spagnola in esecuzione del Mandato di arresto europeo emesso il 26 marzo 2026 dal Tribunale di Cornellà de Llobregat, relativo a un procedimento per traffico di stupefacenti nell’ambito di una più ampia indagine per associazione finalizzata al narcotraffico.

2. Interpone ricorso la difesa del ricorrente e prospetta due diversi vizi a sostegno dell’impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta che la Corte di Appello di Salerno abbia disposto la consegna all’Autorità giudiziaria spagnola senza effettuare alcuna effettiva e autonoma verifica dei presupposti cautelari posti a fondamento del MAE.

La Corte territoriale – secondo il ricorrente – sì sarebbe limitata a recepire acriticamente il contenuto del mandato e del provvedimento cautelare spagnolo, omettendo di confrontarsi con il complessivo quadro cautelare emergente dagli atti, e in particolare con un dato decisivo: la stessa Autorità giudiziaria spagnola, in relazione a fatti coevi e sostanzialmente sovrapponibili a quelli oggetto del mandato, aveva già ritenuto adeguata una misura non custodiale, sostituendo la custodia in carcere con la misura della libertà vigilata su cauzione, con obbligo di presentazione al Consolato spagnolo di Napoli.

Secondo la difesa, il successivo provvedimento del Tribunale di Cornelia – che ha dato origine al mandato di arresto – si fonderebbe esclusivamente sulla diversa qualificazione giuridica dei fatti nell’ambito di un procedimento più ampio per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, senza indicare alcun elemento nuovo, concreto o sopravvenuto che giustifichi il passaggio da una misura non custodiale a una misura detentiva.

A fronte di una siffatta situazione, la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare se la Sola diversa qualificazione giuridica potesse costituire elemento sufficiente a mutare radicalmente il quadro cautelare; se esistessero elementi sopravvenuti rispetto alla precedente valutazione del giudice spagnolo; se in ogni caso la risposta cautelare attuata dello Stato richiedente fosse proporzionata, adeguata e motivata.

Il ricorrente, inoltre, censura l’ordinanza con cui la Corte di Appello ha rigettato l’istanza di rinvio del procedimento, avanzata all’udienza del 30 aprile 2026, volta ad attendere la decisione dell’Autorità giudiziaria spagnola sull’impugnazione proposta avverso la misura cautelare posta a fondamento del mandato. Tale richiesta, ad avviso della difesa, non era dettata da finalità dilatorie, ma era diretta a evitare che l’Italia desse esecuzione a un provvedimento cautelare ancora sub iudice e potenzialmente suscettibile di riforma.

La Corte territoriale, per contro, avrebbe rigettato l’istanza senza alcuna motivazione effettiva, limitandosi a una decisione meramente assertiva, in violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.

2.2. Con il secondo motivo si adduce violazione dell’art. 19, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nonché omessa integrale motivazione sul punto.

Ad avviso della difesa, la Corte di Appello avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sulla richiesta – formulata nelle conclusioni difensive – di applicare la disciplina di cui all’art. 19, comma 2, L. 69/2005, in forza del quale, laddove il mandato risulti emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale nei confronti di un cittadino italiano o di un residente stabile da almeno cinque anni, la consegna possa essere subordinata alla condizione che l’eventuale pena detentiva sia eseguita in Italia.

Il ricorrente, cittadino italiano e stabilmente residente sul territorio nazionale, aveva chiesto espressamente l’applicazione di tale condizione. Di contro, la sentenza impugnata, senza fare alcun riferimento alla richiesta e senza valutarne la fondatezza, avrebbe integralmente omesso di pronunziarsi sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La fondatezza del secondo motivo di ricorso impone di apporre la condizione di cui all’art. 19, comma 2, legge n. 69 del 2005, ferma la confermata sussistenza dei presupposti legittimanti la consegna per la infondatezza delle altre censure proposte dal ricorso.

2. Il primo motivo è infondato. Si sollecita, infatti, una revisione critica del titolo cautelare fondante il mandato processuale in contestazione, prospettando vizi che solo l’autorità giudiziaria dello Stato richiedente può verificare, essendo estranei ai poteri di controllo demandati all’autorità richiesta.

La circostanza, poi, che tale verifica interna, attivata dalla difesa del consegnando, sia in corso, è aspetto che non toglie efficacia esecutiva al mandato e che in coerenza legittima la decisione sulla consegna malgrado la richiesta di rinvio prospettata dalla difesa, destinata a rilevare solo sul piano dell’opportunità valutativa, non inficiante, dunque, la sentenza impugnata.

3. È fondato, di contro, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omessa subordinazione dell’esecuzione del mandato al rinvio del consegnando in Italia, all’esito del processo, per scontarvi l’eventuale pena irrogata, secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 2, della legge 69 del 2005.

3.1. Nei casi di mandato di arresto “processuale”, vale a dire emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale nello Stato membro che ha emesso il mandato di arresto europeo, la cittadinanza italiana non assume valenza ostativa all’esecuzione della consegna (Sez. 6, n. 38276 del 16/10/2024, Serra, non massimata sul punto).

La tutela delle esigenze di rieducazione della persona richiesta in consegna è, infatti, assicurata dal meccanismo della consegna condizionata, subordinata alla garanzia dal rinvio della persona richiesta in consegna in Italia, all’esito del processo, per scontarvi l’eventuale pena irrogata, secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 2, della L. n. 69 del 2005.

L’art. 19, comma 2, della L. n. 69 del 2005, infatti, espressamente sancisce che “Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un’azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l’esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione”.

3.2. Di questi principi non ha fatto buon governo la Corte del merito.

Il ricorrente ha, infatti, espressamente richiesto di scontare l’eventuale pena detentiva in Italia, e i giudici di appello, in violazione dell’art. 19, comma 2, della L. n. 69 del 2005, hanno omesso di pronunciare sul punto.

3.3. Questa omissione di pronuncia, tuttavia, non comporta l’annullamento della sentenza impugnata.

Posto, infatti, che il ricorrente è cittadino italiano e ha espressamente richiesto l’applicazione della condizione sancita dall’art. 19, comma 2, della L. n. 69 del 2005, mostrandosi in tal modo interessato alla esecuzione eventuale della pena in Italia, questa omissione può essere colmata direttamente dalla Corte di cassazione.

Per l’esecuzione della pena in Italia è, infatti, sufficiente per il cittadino italiano il requisito del mero possesso formale della cittadinanza, senza condizioni aggiuntive, e l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello, alla stregua delle risultanze del caso di specie, per un nuovo giudizio sarebbe superfluo.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del reato, in tema di mandato d’arresto europeo, la consegna allo Stato richiedente di un cittadino italiano o residente nello Stato è subordinata alla condizione del rinvio in Italia prevista dall’art. 19, lett. c), della L. 22 aprile 2005, n. 69; pertanto la Corte d’Appello è tenuta a verificare quale sia la nazionalità e la residenza della persona e, in mancanza di un’espressa diversa richiesta dell’interessato, deve subordinare la consegna alla condizione del rinvio in Italia, salvo restando che, qualora tale condizione non sia contenuta nella sentenza della Corte d’Appello, deve essere apposta dalla Corte di cassazione, anche in difetto di specifica doglianza (Sez. 6, n. 620 del 08/01/2020, Kacorri, Rv. 278120 – 01; Sez. 6, n. 49978 del 28/12/2012, Marti, Rv. 254013; Sez. 6, n. 28236 del 15/07/2010, Mahmutovic, Rv. 247830).

La Corte di cassazione, del resto, pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, (dep. 2018), Matrone, Rv. 271831 -01).

4. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla subordinazione della consegna alla condizione che il ricorrente sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflitta nei suoi confronti, rigettando nel resto il ricorso.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

P.Q.M

In parziale accoglimento del ricorso, dispone che la consegna venga subordinata alla condizione che il ricorrente sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflitta nei suoi confronti. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2026.