EAW: risk of inhuman or degrading treatment and limits of reliance on generic assurances

EAW
🇮🇹Italy🇱🇻Latvia
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
31/10/2024
Decision number
40497/2024
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
European Arrest Warrant (EAW) and risk of inhuman or degrading treatment: the assessment carried out by the Court of Appeal cannot be based on generic assurances of compliance with legal provisions and absence of risk, as expressed in the communication sent by the Latvian authorities. While, as a general rule, reliance must be placed on assurances provided by the issuing Member State, it remains possible, in certain circumstances, to establish the existence of a real risk of treatment contrary to the guarantees set out in Article 4 of the Charter, particularly in relation to detention conditions.
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EAW: risk of inhuman or degrading treatment and limits of reliance on generic assurances, Italian Supreme Court, 31 October 2024, No 40497/2024, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-risk-of-inhuman-or-degrading-treatment-italy-latvia-10-2024
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 05/09/2024 la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di Ko.Je., nato in L il (Omissis), all’A.G. della Lettonia in esecuzione di mandato di arresto europeo, emesso il 06/09/2023 dal Procuratore generale della Repubblica di Lettonia per l’esecuzione della pena di anni due e mesi uno di reclusione, inflitta al predetto con sentenze del Tribunale distrettuale di Vidzeme e del Tribunale distrettuale di Latgale di Riga per i reati di possesso di documento falso e di inosservanza di provvedimento del giudice.

Ha rilevato la Corte che alla luce della duplice interlocuzione intercorsa con le autorità della Lettonia non ricorrevano i presupposti per la configurabilità di un rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.

2. Ha proposto ricorso Ko.Je. tramite il suo difensore.

Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 18-bis legge 69 del 2005 e 3 e 14 C.E.D.U.

A fronte dell’allegazione circa il radicamento del ricorrente in Spagna con la propria famiglia, la Corte aveva disposto la consegna all’A.G. della Lettonia senza effettuare alcun accertamento.

Inoltre, erano stati prospettati profili di assoggettamento dei detenuti negli istituti penitenziari lettoni a trattamenti inumani e discriminatori, soprattutto se di lingua russa.

La Corte aveva disposto la consegna solo sulla base delle asettiche risposte fornite dalle autorità lettoni, senza considerare la documentazione a sostegno delle deduzioni difensive.

Peraltro, era stata di recente depositata la sentenza 11 gennaio 2024 della Corte di Strasburgo, che aveva riconosciuto la violazione dell’art. 3 C.E.D.U. con riguardo ad un detenuto ristretto nelle carceri della Lettonia, stigmatizzando il fenomeno della gerarchia informale tra i detenuti, foriera di sottoposizione a trattamenti violenti e inumani.

Al riguardo si era rilevato che nel periodo dal 2008 al 2017 era venuto in rilievo il grave problema e che per il futuro le autorità nazionali avrebbero dovuto farsi carico dello stesso, adottando misure adeguate di carattere generale.

Di ciò la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto alla luce del principio per cui il rischio di trattamenti inumani e degradanti va valutato sulla base di informazioni aggiornate, provenienti da decisioni giudiziarie internazionali o da decisioni dello Stato membro emittente ovvero da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti da organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve in primo luogo rimarcarsi la manifesta infondatezza della censura incentrata sull’art. 18-bis legge 69 del 2005: la previsione invocata è infatti riferibile al caso di stabile dimora in Italia di soggetto di nazionalità diversa.

Né potrebbe prospettarsi l’applicazione del sistema dell’informazione delineato dalla sentenza Petruhhin della CGUE del 06 settembre 2016, C/182-15, che è riferibile al caso di richiesta di estradizione verso Paese terzo di soggetto avente nazionalità di altro Stato Membro dell’Unione.

2. Quanto al resto, se le deduzioni riguardanti il rischio di discriminazioni e limitazioni della lingua russa, in danno del ricorrente, sono aspecifiche ed assertive, a fronte degli elementi posti in evidenza dalla Corte territoriale sulla base delle informazioni acquisite, risultano per contro fondate quelle correlate all’ulteriore profilo segnalato, cioè il rischio di trattamenti degradanti -che si traduce nella violazione di diritti fondamentali, agli effetti dell’art. 2 legge 69 del 2005, derivante dalla grave problematica della presenza negli istituti penitenziari della Lettonia di una suddivisione di fatto dei detenuti in una sorta di gerarchia, che produce conseguenze sul piano del trattamento penitenziario e risulta foriera di comportamenti violenti.

È stata a tal fine prodotta una sentenza della Corte di Strasburgo dell’11/01/2024 che proprio in ragione del fenomeno della informale suddivisione gerarchica in tre caste dei detenuti ha ravvisato la violazione dell’art. 3 C.E.D.U., anche sulla base di quanto emerso da plurimi rapporti dell’Ombudsman e di rapporti anche aggiornati del C.P.T., riferiti a visite eseguite nel 2016 e nel 2022, l’ultima delle quali aveva consentito di rilevare la perdurante operatività del sistema della suddivisione informale dei detenuti, costituente fenomeno conosciuto e a lungo tollerato dall’amministrazione penitenziaria, relativamente al quale era stato peraltro formulato d quest’ultima il proposito di promuovere azioni di contrasto.

Sta di fatto che la citata sentenza della Corte di Strasburgo nel ravvisare la violazione, in ragione di un concreto rischio di tipo sistemico di trattamenti degradanti, ha segnalato (punto 62.) la necessità di un’efficace azione preventiva anche in attuazione dell’obbligo discendente dall’art. 46 della Convenzione, e dell’adozione di adeguate misure di contrasto, invitando i tribunali ad assicurare l’applicazione delle garanzie convenzionali.

3. A fronte di ciò, la valutazione della Corte di appello si è fondata su assicurazioni generiche di osservanza delle disposizioni e di assenza di rischi, espresse nella comunicazione inviata dall’Autorità della Lettonia a seguito dell’interlocuzione promossa dalla stessa Corte di appello: orbene, se in linea di massima è doveroso l’affidamento sulle assicurazioni provenienti dallo Stato membro di emissione, nondimeno è possibile in determinate circostanze ravvisare la concretezza del rischio di trattamenti che si pongano in contrasto con le garanzie evocate dall’art. 4 della Carta in relazione alle condizioni di detenzione (sul punto si richiama CGUE, Grande Sezione, 15 ottobre 2019, Dorobantu).

Ed invero, nel caso in esame, la valutazione della Corte territoriale non tiene conto del fatto che la recente pronuncia della Corte di Strasburgo ha dato conto di una situazione di rischio da tempo conosciuta e nella sostanza tollerata o non adeguatamente contrastata dalle competenti amministrazioni penitenziarie della Lettonia, non risultando nella comunicazione inviata alcun concreto riferimento alla problematica e alle iniziative assunte per contrastarla o almeno per ridurne gli effetti nei vari istituti penitenziari, a fronte di quanto accertato: in particolare, nel quadro di una valutazione individualizzata, risulta assente l’indicazione dell’istituto o degli istituti nei quali il ricorrente sarebbe ristretto e il riferimento alla situazione nella quale gli stessi versano attualmente sotto il profilo indicato e alle concrete strategie poste in essere per risolvere il problema.

4. Tale carenza vulnera la sentenza impugnata, imponendone l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che valuterà la necessità di una nuova mirata interlocuzione.

P.Q.M

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge 69/2005.

Così deciso in Roma il 31 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2024.