EAW and detention conditions: in light of Romania’s progress, further assurances are required only if a specific and concrete risk is shown

EAW
🇮🇹Italy🇷🇴Romania
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
08/04/2026
Decision number
13033/2026
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
Keywords / Topics
Detention conditions
🇬🇧 Summary
As regards the detention conditions in Romania, the Romanian authorities submitted to the Secretariat of the Committee of Ministers of the Council of Europe — which is responsible for supervising the execution of ECtHR judgments — the Action Plan for the five-year period 2020–2025. In that official document, the measures aimed at addressing the issues identified by the ECtHR were set out, through the introduction of administrative and legislative remedies, both preventive (reduction in the use of pre-trial detention, construction of new prison facilities, and upgrading of existing institutions) and compensatory (the possibility of obtaining sentence reductions in the event of detention in inadequate conditions). The Italian Supreme Court considered those measures capable of overcoming the structural shortcomings that had been identified, holding that, in light of the principle of mutual trust among Member States of the European Union, it must be presumed that detention conditions in Romania are not such as to give rise to a risk of inhuman or degrading treatment. That presumption may be rebutted — with the consequent obligation for the executing authority to seek further information — only where a specific and concrete risk of a violation of the requested person’s fundamental rights has been shown. The panel therefore ruled out the continued existence of a systemic deficiency in detention conditions in Romanian prisons and held that, where the defence relies on outdated information, it is lawful not to request further information from the issuing State.
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EAW and detention conditions: in light of Romania’s progress, further assurances are required only if a specific and concrete risk is shown, Italian Supreme Court, 8 April 2026, No 13033/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-romania-prison-conditions-specific-concrete-risk-italy-romania-4-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, Sezione per i minorenni, ha autorizzato la consegna di Br.Ar. all’Autorità Giudiziaria della Romania in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso dal Tribunale di Bucarest in relazione ai reati di concorso in tentato omicidio aggravato e disturbo della quiete pubblica.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di Br.Ar. deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione degli artt. 2e 16 legge n. 69 del 2005, nonché degli artt. 3 CEDU, 4 e 19, comma 2, Carta di Nizza, in quanto la Corte territoriale ha omesso di chiedere informazioni individualizzate in ordine alle condizioni di detenzione nonostante il ricorrente abbia allegato documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di un rischio di trattamenti disumani o degradanti all’interno degli istituti penitenziari rumeni, e, segnatamente: i) i rapporti del Comitato per la prevenzione della tortura del 2019 e del 2022; ii) la recentissima indagine avviata nei confronti di due agenti della polizia penitenziaria in servizio presso il centro educativo di Buzias, accusati di costringere i minori ad avere rapporti sessuali con loro (fatti del novembre 2025);

iii) le ordinanze del Ministero della giustizia del 2018 da cui emerge che tutti i penitenziari rumeni sono stati dichiarati inadeguati per le condizioni di detenzione;

iv) la riunione del Consiglio dei Ministri del Consiglio di Europa , tenutasi dal 9 all’11 marzo 2021 in merito alla grave situazione delle carceri rumene; v) i dati ufficiali pubblicati dall’Amministrazione Nazionale dei Penitenziari della Romania in merito alla condizione di sovraffollamento; vi) la sentenza emessa dalla Corte EDU il 25/3/2021 nel caso Bivolaru e Moldovan c. Romania, che ha ravvisato la violazione dell’art. 3 CEDU in relazione ad un caso in cui era stata autorizzata la consegna senza assumere informazioni sulle condizioni detentive del consegnando.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.

2. Il principio del mutuo riconoscimento su cui si fonda il sistema del mandato d’arresto europeo si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri circa il fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell’Unione, in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ne consegue che l’autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutarsi di dare esecuzione a un siffatto mandato soltanto ove ricorra uno specifico motivo di rifiuto ovvero, come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, allorché venga in rilievo un rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sul presupposto del carattere assoluto del divieto di pene o di trattamenti inumani o degradanti, di cui all’articolo 4 della Carta, in quanto strettamente connesso al rispetto della dignità umana, di cui all’articolo 1 della Carta, ha affermato che gli artt. 1, paragrafo 3, 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI devono essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, in caso di consegna al suddetto Stato membro. A tal fine, essa deve chiedere la trasmissione di informazioni complementari all’autorità giudiziaria emittente e rinviare la propria decisione sulla consegna dell’interessato fino all’ottenimento delle informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di siffatto rischio. Qualora la sussistenza di siffatto rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, tale autorità deve decidere se occorre porre fine alla procedura di consegna (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 5 aprile 2016, C- 404/15 e C-659, Aranyosi e Càldàraru).

Tale linea ermeneutica è stata successivamente ribadita nella successiva sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 15 ottobre 2019, C-128/18, Dumitru-Tudor Dorobantu, in cui si è ribadito che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ove disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, attestanti l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, deve, al fine di valutare se esistano seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna al suddetto Stato membro, la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo correrà un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, tener conto dell’insieme degli aspetti materiali pertinenti delle condizioni di detenzione nell’istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che tale persona verrà reclusa, quali lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella di tale istituto, le condizioni sanitarie, nonché l’ampiezza della libertà di movimento del detenuto nell’ambito di detto istituto. Ai fini di tale valutazione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve richiedere all’autorità giudiziaria emittente le informazioni che essa reputi necessarie e deve fidarsi, in linea di principio, delle assicurazioni fornite da quest’ultima autorità, in mancanza di elementi precisi che permettano di considerare che le condizioni di detenzione violano l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali.

3. Coerentemente con tali indicazioni ermeneutiche, questa Corte ha ripetutamente affermato che il motivo di rifiuto correlato al “serio pericolo” che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, impone all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia della Unione europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), di verificare, dopo aver accertato l’esistenza di un generale rischio di trattamento inumano da parte dello Stato membro, se, in concreto, la persona oggetto del m.a.e. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano, sicché a tal fine può essere richiesta allo Stato emittente qualsiasi informazione complementare necessaria (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296). Si è, inoltre, chiarito che in presenza di una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti durante il regime detentivo, attestata da fonti internazionali affidabili, è onere della corte di appello, a norma dell’art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, richiedere informazioni integrative allo Stato emittente, tese a conoscere il trattamento penitenziario cui il consegnando sarà sottoposto (Sez. 6, n. 44015 del 16/11/2022, Prinzhausen, Rv. 284002).

Tali principi sono stati ribaditi anche a seguito delle modifiche introdotte dal citato D.Lgs. n. 10 del 2021. Si è infatti, condivisibilmente affermato che sebbene il pericolo di trattamenti degradanti, prima previsto dall’art. 18, lett. h), legge n. 69 del 2005, oggi non sia più contemplato tra i motivi di rifiuto obbligatorio della consegna previsti dall’art. 18, tale motivo di rifiuto obbligatorio della consegna continua ad essere operante, in virtù della clausola generale contenuta nel novellato art.2 legge n. 69 del 2006, in base al quale “L’esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa”. Per tale ragione, si è affermato che sussiste una continuità normativa tra l’abrogato art.18, lett. h), legge n. 69 del 2005 ed il novellato art. 2 della medesima legge (Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878 – 03).

4. Venendo al caso di specie, va preliminarmente considerato che la Corte EDU, con la sentenza Rezmives e altri c. Romania del 25 aprile 2017, ha condannato la Romania per le carenze strutturali degli istituti di detenzione, ritenute in violazione dell’art. 3 CEDU, chiedendo la introduzione di “misure generali per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario e delle pessime condizioni di detenzione”.

A seguito di tale pronuncia, le competenti Autorità rumene hanno presentato, al Segretariato del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (competente per l’esecuzione delle sentenze della Corte EDU) l’Action Pian per il quinquennio 2020-2025. In tale documento ufficiale, sono state elencate le misure volte a contrastare le problematiche riscontrate dalla Corte EDU, attraverso l’introduzione di rimedi amministrativi e legislativi, sia preventivi (riduzione del ricorso alla carcerazione preventiva, costruzione di nuovi istituti carcerari, ammodernamento delle strutture esistenti) che compensativi (possibilità di beneficiare di giorni di liberazione anticipata in caso di detenzione in condizioni non appropriate).

Tali misure sono state favorevolmente valutate dal Comitato dei Ministri, sebbene il caso risulti ancora pendente.

Anche la giurisprudenza di questa Corte ha reputato l’idoneità di tali misure a superare le rilevate criticità strutturali (cfr. Sez. 6, n. 37388 del 14/11/2025,Nedelcu; Sez. 6, n.36082 del 4/11/2025, Porumb, n.m.; Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024, Sindilaru, Rv. 286166; Sez. 6, n. 13143 del 28/03/2024, Rus; Sez. 6, n. 51751 del 28/12/2023, Cavaleru; Sez. 6, n. 20030 del 19/05/2022, Sava).

In particolare, Sez. 6, n. 37388 del 14/11/2025,Nedelcu, citata anche dalla sentenza impugnata, ha affermato che, stante il principio di reciproco affidamento tra gli Stati facenti parte dell’Unione europea, deve presumersi che le condizioni detentive applicate in Romania non siano tali da ingenerare il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti.

Si è, però, condivisibilmente aggiunto che tale presunzione può essere superata, con il conseguente obbligo per l’autorità richiesta di attivarsi mediante la richiesta di informazioni, solo ove venga rappresentato un rischio specifico e concreto di violazione dei diritti fondamentali del consegnando.

Questa Corte ha, infatti, chiarito che i giudici di merito sono tenuti a compiere tale accertamento anche prescindendo da puntuali allegazioni difensive, solamente laddove le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano fatto notorio ovvero abbiano costituito oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità (così, tra le molte, proprio con riferimento alle condizioni delle carceri rumene, Sez. 6, n. 46150 del 14/11/2023, Armasu, non mass.; Sez. F, n. 32363 del 26/08/2021, Burlui, non mass.): situazione che, come detto, non è configurabile nel caso di specie.

5. Esclusa, dunque, la persistente carenza sistemica delle condizioni di detenzione degli istituti di reclusione rumeni, ritiene il Collegio che a fronte dell’allegazione di informazioni non aggiornate, la Corte territoriale ha legittimamente escluso la necessità di richiedere informazioni allo Stato di emissione. Deve, infatti, al riguardo ribadirsi che la Corte di appello è tenuta ad acquisire informazioni in ordine al trattamento che sarà riservato al consegnando qualora questi abbia allegato elementi oggettivi, precisi ed aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente (Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Istrate, Rv. 280852).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5 L. n. 69/2005.

Così è deciso in Roma, l’8 aprile 2026.

Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2026.