EAW to Romania: six-month residual penalty threshold does not override social rehabilitation refusal ground
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di [OMISSIS] all’autorità giudiziaria rumena, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 5 marzo 2026 dal Tribunale di Campulung Moldovenesc, limitatamente alla condanna per il reato di cui all’art. 323 del codice penale rumeno (uso di atto falso), commesso in Romania il 19 giugno 2021, e ha contestualmente rigettato la richiesta in relazione all’addebito di guida senza patente, rilevando che rispetto a quest’ultimo illecito mancava il requisito della doppia punibilità, non rientrando lo stesso neppure nell’elenco di cui all’art. 2, par. 2, decisione quadro 2002/584/GAI.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OMISSIS], Avvocato Angelo Morreale, formulando i motivi di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge in riferimento all’art. 18-bis, commi 2 e 2-bis, legge 22 aprile 2005, n. 69. La Corte di appello, pur avendo riconosciuto la sussistenza del radicamento dell’interessato sul territorio dello Stato e preso atto del consenso dello Stato emittente alla espiazione della pena in Italia, mediante trasmissione della sentenza e del certificato ex art. 4 decisione quadro 2008/909/GAI, ha ritenuto ostativo al riconoscimento della sentenza straniera il motivo previsto dall’art. 13, comma 1, lett. h), d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, riferito ai casi in cui la pena da scontare è inferiore a sei mesi. Secondo la prospettazione difensiva, tale disposizione è stata erroneamente applicata, in quanto la pena di quattro mesi di reclusione, inflitta per il reato per il quale è stata accordata la consegna, deriva dall’applicazione della continuazione con l’illecito di guida senza patente, in relazione al quale la consegna è stata invece negata; venuto meno il cumulo giuridico, avrebbe dovuto aversi riguardo alla pena originariamente determinata dall’autorità giudiziaria rumena per il reato di uso di atto falso, pari a un anno di reclusione.
2.2. Ove non fosse stata accolta tale impostazione, il ricorrente, con il secondo motivo, ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, lett. h), d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161.
Detta norma, impedendo il riconoscimento della sentenza straniera nei confronti dei destinatari di mandato di arresto europeo esecutivo radicati sul territorio nazionale che debbano scontare una pena inferiore a sei mesi, si porrebbe in contrasto con gli artt. 27, terzo comma, 2, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 CEDU, 17, par. 1, Patto internazionale sui diritti civili e politici e dell’art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Sarebbe, infatti, discriminatoria nei confronti di coloro che, destinatari di un mandato di arresto esecutivo per pene pari o superiori a quattro mesi ma inferiori a sei, pur versando nella condizione di stabile radicamento nel Paese, non possono beneficiare dell’esecuzione della pena in Italia, diversamente da chi debba espiare una pena superiore. Ne deriverebbe un meccanismo irragionevole, in contrasto con la finalità rieducativa della pena e con il diritto alla vita familiare, tutelati dagli artt. 27, terzo comma, e 2 Cost.
2.3. Prima della decisione è stato dato atto della adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dagli organi rappresentanti la categoria, a fronte della quale si è ritenuto che, in relazione al procedimento di mandato di arresto europeo, non sussistono i presupposti per riconoscere la facoltà di astensione (Sez. 6, 29 maggio 2017, n. 27482, Corvino, non mass.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve darsi atto della richiesta di rinvio formulata dal difensore in relazione alla presentazione di impugnazione nello Stato di emissione, su cui la competente Corte rumena dovrà pronunciarsi prossimamente. Si rileva tuttavia che permane la condizione di esecutività della sentenza, che non legittima, in questa fase, il differimento della decisione.
La sentenza deve essere annullata, ancorché sulla base di un’analisi parzialmente diversa del principale tema evocato dal ricorso.
Il primo motivo è infondato nella parte in cui prospetta come termine di riferimento la pena di anni uno, determinata nella sentenza di condanna prima del computo del cumulo delle pene, in forza del quale tale pena è stata ridotta a mesi quattro.
Il ricorrente assume l’erronea applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. h), d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, rilevando che la Corte di appello, individuati i presupposti per la consegna in relazione a un solo reato, avrebbe dovuto, in autonomia, sciogliere il cumulo giuridico riconosciuto dall’autorità giudiziaria estera, rideterminando più gravemente la pena per detto reato e, conseguentemente, procedere al riconoscimento in parte qua della sentenza straniera.
Tale assunto non può essere condiviso.
Il quadro normativo di riferimento, rappresentato dalla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, e dallo strumento di conformazione interna, costituito dal d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, non consentono di ritenere sussistente un tale potere di intervento diretto da parte della Corte di appello sulla pena irrogata dall’autorità giudiziaria straniera, peraltro, nella fattispecie, invocato in peius.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, il giudice è tenuto, infatti, al rispetto della durata e della natura della pena stabilita nello Stato di condanna, salvo il potere di adattarla, entro i limiti stabiliti dal comma 5 del medesimo articolo, qualora la stessa sia incompatibile, per natura e durata, con la legge italiana.
Analogamente, ai sensi dell’art. 8, par. 1, decisione quadro 2008/909, nel caso in cui l’autorità dello Stato di esecuzione riconosca la sentenza straniera, adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, ma, conformemente ai par. 2 e 3 dello stesso art. 8, detti adattamenti sono possibili solo se la durata o la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione.
Come messo in luce, anche recentemente, dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, l’art. 8 cit. prevede «condizioni restrittive per l’adattamento, da parte dell’autorità competente dello Stato di esecuzione, della pena pronunciata nello Stato di emissione, le quali costituiscono le uniche eccezioni all’obbligo di principio, gravante su tale autorità in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro, di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di eseguire la pena la cui durata e natura corrispondano a quelle previste nella sentenza pronunciata nello Stato di emissione» (CGUE 11 settembre 2025, C-215/24, par. 58-60).
Mette conto altresì segnalare che la decisione quadro 2008/909/GAI indica nella consultazione tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione il necessario modus procedendi per il caso in cui quest’ultimo intenda dare esecuzione parziale della sentenza, prevedendo che, in difetto di accordo, ha luogo il ritiro del certificato (art. 10, par. 2). Conformemente, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, «se la corte di appello ritiene di poter procedere al riconoscimento parziale, ne informa immediatamente, anche tramite il Ministero della giustizia, l’autorità competente dello Stato di emissione e concorda con questa le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione parziale, purché tali condizioni non comportino un aumento della durata della pena. In mancanza di accordo, il certificato si intende ritirato».
In coerenza con tale assetto normativo, questa Corte ha affermato che è affetta da abnormità strutturale, in quanto espressione di un potere astrattamente riconosciuto dall’ordinamento, ma esercitato, in concreto, al di fuori dei casi consentiti, la sentenza che dispone il parziale riconoscimento per l’esecuzione di una sentenza di condanna emessa da altro Stato membro dell’Unione europea, in assenza di previa interlocuzione e di accordo con lo Stato di emissione sulle condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione parziale (Sez. 6, n. 37379 del 29/10/2025, Zlotea, Rv. 288886 – 01; vedi anche Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Zarotti, Rv. 277565 – 02 e Sez. 6, n. 42854 del 17/10/2023, Udrea, non mass.).
Pertanto, da un canto, difetta il potere di intervento unilaterale, da parte della Corte di appello, sulla pena stabilita dalla sentenza straniera; dall’altro, l’esecuzione parziale non può essere disposta inaudita altera parte.
La discrasia denunciata dal ricorrente attiene all’apparente difetto di coordinamento tra la disciplina del mandato di arresto europeo esecutivo, operante per pene non inferiori a quattro mesi, e quella che consente di rifiutare il riconoscimento della sentenza di condanna qualora la pena residua sia inferiore a sei mesi.
Gli strumenti di cooperazione giudiziaria penale del mandato di arresto europeo e del riconoscimento della sentenza di condanna emessa da altro Stato membro hanno un punto di convergenza in relazione alla disciplina sul motivo di rifiuto dell’esecuzione del mandato fondato sul radicamento del consegnando nel territorio dello Stato richiesto. Motivo, quest’ultimo, che, a sua volta, si fonda sulla finalità rieducativa della pena, in quanto l’esecuzione all’estero della sanzione o della misura di sicurezza nei confronti di chi abbia stabilmente in Italia i propri legami familiari, affettivi e sociali è idonea a ostacolarne gravemente il reinserimento sociale al termine dell’espiazione (Corte cost., sent. n. 178 del 2023).
Ai sensi dell’art. 4, punto 6, decisione quadro 2002/584/GAI l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo se lo stesso è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà «qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno». Analogamente, secondo la formulazione attualmente vigente dell’art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, «quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno».
Come emerge dallo stesso tenore letterale delle norme citate, pur sussistendo la necessità di incentivare le chance di risocializzazione del consegnando, una volta scontata la pena nel Paese eletto a centro dei suoi interessi familiari, sociali ed economici, d’altro canto, non può essere frustrata l’esigenza repressiva propria dell’euromandato. Talché, come insegna la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, l’applicazione del motivo di rifiuto facoltativo di cui all’art. 4, punto 6, della citata decisione quadro è «subordinata al verificarsi di due condizioni, ossia, da un lato, che la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadina o vi risieda, e, dall’altro, che tale Stato si impegni a eseguire esso stesso, conformemente al suo diritto interno, la pena o la misura di sicurezza per la quale il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato», con la precisazione che «per quanto riguarda la seconda di dette condizioni, dal tenore letterale dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 risulta che il rifiuto di eseguire il mandato d’arresto europeo presuppone un vero e proprio impegno da parte dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena privativa della libertà irrogata nei confronti della persona ricercata» (CGUE 6 giugno 2023, C-700/21, par. 46 e 48).
In relazione a quest’ultimo versante, il legislatore europeo, con la decisione quadro 2008/909/GAI, ha individuato lo strumento per il trasferimento della pena a seguito del rifiuto della consegna del soggetto radicato nello Stato di esecuzione nel meccanismo del riconoscimento della sentenza su cui si fonda il mandato. Infatti, l’art. 25 di detta decisione quadro chiarisce che le sue disposizioni si applicano, mutatis mutandis, ovvero «nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni della decisione quadro sul mandato di arresto europeo», all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s’impegni a eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI. Corrispondentemente, sul piano interno, l’art. 24 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 prevede l’applicazione delle sue disposizioni anche all’esecuzione della pena o della misura di sicurezza nel caso di cui all’art. 18, comma 1, lett. r), legge 22 aprile 2005, n. 69, ossia il motivo di rifiuto per radicamento del consegnando nel territorio dello Stato di esecuzione, così come all’epoca previsto e successivamente novellato dall’art. 18-bis stessa legge.
La giurisprudenza di legittimità, fin da subito, ha recepito l’indicazione normativa, affermando che la corte d’appello che intende rifiutare la consegna ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. r), legge 22 aprile 2005, n. 69 (ora art. 18-bis stessa legge), disponendo l’esecuzione nello Stato della pena inflitta al soggetto legittimamente residente o dimorante in Italia, è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il mandato di arresto europeo secondo quanto previsto dal d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, anche per verificare la compatibilità della pena irrogata con la legislazione italiana, a condizione che pure il Paese richiedente abbia dato attuazione alla predetta decisione quadro (fra le altre, Sez. 6, n. 38557 del 17/09/2014, Turlea, Rv. 261908 – 01; Sez. 6, n. 21912 del 27/05/2014, Varga, Rv. 262269 – 01).
Tanto premesso, se ai sensi dell’art. 2, par. 1, decisione quadro 2002/584/GAI, trasfuso all’art. 7, comma 4, legge 22 aprile 2025, n. 69, il mandato di arresto esecutivo può essere emesso per condanne di durata non inferiore a quattro mesi, diversamente, l’art. 9, comma 1, lett. h), decisione quadro 2008/909/GAI prevede, quale motivo di rifiuto facoltativo al riconoscimento e all’esecuzione della pena, la circostanza che la durata della pena ancora da scontare sia inferiore a sei mesi. Quest’ultima clausola è stata recepita dall’art. 13, comma 1, lett. h), d.lgs. 161 del 2010 con la formula seguente: «La corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna […] se alla data di ricezione della sentenza di condanna da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 12, la durata della pena ancora da scontare è inferiore a sei mesi».
Pertanto, secondo l’interpretazione fatta propria dalla Corte di appello di Milano, il consegnando stabilmente residente sul territorio dello Stato e destinatario di euromandato esecutivo finalizzato all’esecuzione di una pena maggiore o uguale a quattro mesi ma inferiore a sei non potrebbe giovarsi del motivo di rifiuto alla consegna, quand’anche – come nel caso di specie – sia intervenuto il consenso dello Stato emittente.
Invero, le citate disposizioni devono essere lette in un quadro di sistema e in senso conforme ai principi dettati dal diritto dell’Unione europea sul tema.
In primo luogo, vengono in rilievo i principi affermati da CGUE del 6 giugno 2023, C-700/21, investita dal rinvio pregiudiziale di Corte cost. 18 novembre 2021, n. 217 al fine di chiarire se l’esclusione assoluta (all’epoca vigente nella disciplina interna) dei cittadini di Stati terzi dall’operatività del motivo di rifiuto di cui all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, fosse compatibile con il diritto europeo.
I giudici di Lussemburgo hanno affermato che, sebbene gli Stati membri siano liberi di trasporre o meno nel loro diritto interno i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo elencati nell’art. 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, ivi incluso quello di cui al punto 6, e di introdurre limitazioni alla loro operatività – così restituendo espansione alla “regola” della consegna – non godono, al riguardo, di discrezionalità illimitata, trovando la stessa argine nell’imprescindibile necessità di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 TUE, conformemente all’art. 1, par. 3, della stessa decisione quadro. Fra gli stessi, il principio di uguaglianza davanti alla legge, garantito dall’art. 20 CDFUE, «principio generale del diritto dell’Unione, il quale esige che situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo, a meno che un siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato» (CGUE 6 giugno 2023, C-700/21, par. 38-40).
Inoltre, la Grande Sezione della Corte di Giustizia, con la pronuncia del 4 settembre 2025, nella causa C-305/22, stabilendo che l’autorità giudiziaria di esecuzione, prima di opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna correlato alle esigenze di reinserimento sociale del condannato e di prendere in carico l’esecuzione della pena, è tenuta ad acquisire il consenso dello Stato di emissione, che si esprime mediante la trasmissione della sentenza di condanna corredata dal relativo certificato ai sensi degli artt. 4 e 5 della Decisione Quadro 2008/909/GAI, ha sostanzialmente ridisegnato il rapporto fra i due strumenti normativi europei, imponendone una lettura sincronica.
Infatti, nel caso in cui il trasferimento dell’esecuzione della pena sia collegato al rifiuto della consegna in ragione del radicamento della persona richiesta nel territorio dello Stato di esecuzione, il meccanismo di riconoscimento non viene in rilievo come procedimento autonomo, ma come strumento servente rispetto alla disciplina del mandato di arresto europeo, al quale è funzionalmente collegato.
Ne consegue che il limite della pena residua inferiore a sei mesi, previsto dall’art. 9, par. 1, lett. h), della decisione quadro 2008/909/GAI e recepito dall’art. 13, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 161 del 2010, non può essere interpretato nel senso di impedire l’operatività del motivo di rifiuto previsto dall’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, allorché ricorrano i presupposti per l’emissione e l’esecuzione del mandato di arresto europeo.
Del resto, la ratio del limite dei sei mesi risiede nell’esigenza di evitare l’attivazione del meccanismo di riconoscimento per pene di minima entità, che non ricorre quando il riconoscimento si innesta su una procedura di consegna già attivata e assolve alla diversa funzione di consentire l’esecuzione della pena nello Stato di radicamento del condannato.
Tutto ciò è coerente sia con il già sottolineato carattere meramente facoltativo del motivo di rifiuto previsto dall’art. 9, par. 1, lett. h), della decisione quadro 2008/909/GAI sia con l’applicazione di tale decisione quadro «in quanto compatibile», nel caso in cui si tratti di dare attuazione ad un M.A.E., riferito a condanna da eseguire nello Stato di esecuzione.
Tale analisi va peraltro ribadita anche in relazione al diverso caso in cui venga in rilievo un mandato di arresto di natura processuale, rispetto al quale sia apposta la condizione di cui all’art. 19, comma 2, legge n. 69 del 2005, cioè quella della riconsegna dopo la condanna ai fini dell’esecuzione in Italia, meccanismo che parimenti presuppone il consenso dello Stato di emissione e l’invio del certificato di cui alla decisione quadro 2008/909/GAI, profili che peraltro finiscono per esaurire il tema del quantum di pena eseguibile ai fini delle relative determinazioni, definitivamente suggellate dall’intesa tra gli Stati interessati.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che, tenendo conto dei principi sopra illustrati, dovrà rivalutare la richiesta di applicazione del motivo di rifiuto di cui all’art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma, l’11 giugno 2026
