EAW and sought person’s stable integration within the national territory
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 febbraio 2024 la Corte di appello di Milano ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna del cittadino bulgaro Bi.Va., in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il (Omissis) dall’autorità giudiziaria bulgara (Tribunale regionale di Plovdin) per l’esecuzione della pena di anni uno e mesi tre di reclusione comminata con sentenza n. 73 il 6 aprile 2022, irrevocabile il 22 aprile 2022, per il reato di guida sotto effetto di stupefacenti ex art. 343 b, comma 4, codice penale bulgaro, commesso il 24 ottobre 2019.
Per quel che in questa sede rileva, la Corte di merito, dopo aver enunciato in sintesi il contenuto dei fatti per cui il ricorrente era stato condannato dall’autorità giudiziaria bulgara, ritenendo che gli stessi integrassero il corrispondente reato previsto dall’art. 187 Codice della Strada, ha escluso, anche sulla base dell’analisi degli atti allegati, che il Bi.Va. fosse residente o dimorante in Italia da almeno cinque anni.
2. Avverso tale decisione il ricorrente, per il tramite del difensore avv. Silvia Sanna, formula tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell’art. 18-bis, commi 2 e 2-bis L. n. 69 del 2005 con riferimento al rispetto dei parametri di valutazione cui il giudice deve attenersi al fine di accertare la residenza o dimora sul territorio nazionale della persona richiesta in consegna.
La difesa rileva come la Corte territoriale, pur avendo preso in esame alcuni parametri contenuti nelle citate disposizioni, ha omesso di prenderli in esame nella loro integralità.
La circostanza che nel 2019 il ricorrente potesse essere in Bulgaria, ove aveva subito un lutto per la perdita del figlio e veniva fermato sotto effetto di stupefacenti alla guida di un taxi, lavoro che svolgeva, non depone per l’abbandono del territorio italiano ove dimora stabilmente da quindici anni; l’attività lavorativa temporanea non consente di ritenere che sia intervenuta la recisione della stabile e lunga permanenza in Italia.
2.2. Con il secondo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. violazione dell’art. 2, comma 1, L. n. 69 del 2005.
La difesa rileva come l’inadeguatezza del regime carcerario dia luogo a trattamenti inumani e degradanti tali da costituire motivo di rifiuto alla consegna. Costituisce principio di questa Corte, infatti, che lo Stato di emissione del mandato debba indicare lo specifico trattamento penitenziario cui sarà sottoposto il consegnando al fine di poter apprezzare l’esistenza dello spazio vitale necessario delle celle di detenzione.
Il Consiglio d’Europa ha ripetutamente deplorato la Bulgaria per le condizioni delle carceri, stigmatizzando l’assenza di progressi in ordine ai rilevati maltrattamenti nei confronti dei detenuti, per la mancata somministrazione di cure e farmaci di cui le strutture erano carenti e l’inadeguatezza professionale del personale in servizio presso i penitenziari.
La Corte di appello avrebbe dovuto richiedere informazioni individualizzate al fine di comprendere, avvalendosi dei poteri previsti dall’art. 16, L. n. 69 cit., quali fossero le condizioni dei penitenziari, la consistenza e le caratteristiche delle celle. La condanna ad un anno e mesi tre di reclusione per il reato di guida sotto effetto di stupefacenti implica un regime penitenziario iniziale “serio”, che non è dato sapere cosa preveda, così incrementando le condizioni di degrado in cui si trovano le carceri bulgare.
La possibile violazione dell’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea avrebbe imposto alla Corte di appello di effettuare una previa verifica d’ufficio delle condizioni e dimensioni delle celle allorché i detenuti siano sottoposti a regime carcerario severo, onde accertare la violazione dei criteri elaborati dalla C.E.D.U. e ribaditi da questa Corte.
2.3. Con il terzo motivo di deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. violazione degli artt. 18,6 e 16 L. n. 69 del 2005.
Il ricorrente, dopo aver enunciato il contenuto dei citati articoli di legge e la loro ratio tesa ad evitare l’esecuzione di pene detentive inflitte con processo svoltosi in assenza di contraddittorio, deduce come il mandato di arresto non evidenzi il termine entro il quale il ricorrente potrà richiedere la celebrazione di un nuovo processo di appello; la mancata indicazione di tale termine avrebbe imposto alla Corte di appello la richiesta di informazioni all’Autorità giudiziaria bulgara ai sensi dell’art. 16 I. n. 69 del 2005.
3. Con motivi aggiunti del 17 marzo 2024, la difesa del ricorrente ribadisce l’erronea valutazione operata dalla Corte di appello in ordine all’escluso radicamento del ricorrente in Italia, ha depositato gli atti già fatti acquisire in sede di merito da differente difensore, insistendo nella declaratoria di nullità della decisione per la mancata indicazione nel mandato di arresto del termine entro il quale poter richiedere un nuovo giudizio di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, generico e manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, che in questa sede allega, al fine di confutare le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello, atti già vagliati dalla Corte territoriale, la sentenza impugnata analizza con correttezza gli elementi che escludono che il ricorrente, quantomeno dal 2018 sino all’agosto del 2023, sia radicato in Italia.
Proprio analizzando le produzioni difensive, acquisite al procedimento e che vengono riprodotte dal ricorrente anche in sede di legittimità, è emerso che Bi.Va. fosse certamente in Italia negli anni 2003 e 2004, sino al novembre 2009, data in cui commetteva una rapina a Verona cui seguiva la condanna alla pena condizionalmente sospesa di anni due di reclusione ed euro 800 di multa, decisione divenuta irrevocabile il 28 aprile 2010. Successivamente vi è un nuovo segno del ricorrente in Italia allorché gli viene rilasciato il documento di identità da parte del Comune di San Giovanni in Lupatoto che attesta il rilascio della carta di identità n. (Omissis) in data (Omissis) in forza del documento di identità comunitario bulgaro del 2 maggio 2018.
La decisione rileva come emerge la presenza in Italia del ricorrente solo a partire dal 28 agosto 2023, data in cui risulterebbe aver svolto mansioni di facchino e parcheggiatore presso un hotel di U, la cui regolarità non veniva compendiata da idonea allegazione, e in data 11 settembre 2023, data a partire dalla quale svolgeva le mansioni di autista in favore di “Amazon”.
La Corte territoriale ha, altresì, rilevato che, a fronte delle citate lacune, tali da smentire il dedotto radicamento territoriale del ricorrente negli ultimi cinque anni (dal 2018 ad agosto 2023), ha valorizzato, invece, la presenza di elementi che si traevano dalla stessa decisione inviata dall’autorità giudiziaria bulgara da cui emergeva come il 22 giugno 2016 il ricorrente avesse riportato in quel Paese una condanna per la violazione del medesimo articolo del codice penale per il quale è stata richiesta la consegna, nel gennaio 2019 aveva subito un lutto per la perdita di un neonato e che anche in data precedente ad ottobre 2019 era stato notato assumere stupefacenti a bordo del proprio taxi da un testimone.
Alla luce delle apprezzate allegazioni che non risultano idonee a confutare la esclusa residenza e dimora stabile del ricorrente in Italia a far data dal 2018, privo di pregio risulta il motivo attraverso cui si assume che sarebbero stati erroneamente valutati gli indizi rivelatori enunciati dall’art. 18-bis L. n. 69 del 2005, modificato dall’art. 18-bis, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto dalla legge di conversione del 10 agosto 2023, n. 103.
Seppure debba condividersi il rilievo secondo cui la Corte di appello, al fine di verificare lo stabile radicamento nel territorio nazionale della persona richiesta, quale motivo di rifiuto della consegna, è tenuta, a pena di nullità, ad indicare gli specifici indici rivelatori previsti dalla norma citata ed i relativi criteri di valutazione, sicché il mancato apprezzamento di uno di tali indici rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023, dep. 2024, Bettini, Rv. 285601), la decisione risulta aver adeguatamente ponderato tutti gli elementi in questione, tra l’altro apprezzando, in conformità con quanto previsto dall’art. 18-bis, I. cit. ed a riprova della completezza della valutazione, anche la mancanza di documentazione da cui poter desumere la regolarità del rapporto di lavoro quale facchino e parcheggiatore presso un hotel di U.
3. Indeducibile risulta il secondo motivo attraverso cui si ipotizza il rischio di trattamenti inumani e degradanti cui sarebbe sottoposto all’interno delle strutture penitenziarie bulgare, censura mai sottoposta – come, invero, ammesso nel ricorso – al vaglio della Corte territoriale; tale lacuna risulta tanto più determinante se solo si confronta con l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui è onere della parte interessata fornire elementi specifici e debitamente aggiornati in ordine al rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, così da indurre, se necessario, l’adozione di eventuali iniziative istruttorie da parte della Corte di appello (tra le tante, Sez. 6, n. 18126 del 06/05/2021, Scutari, Rv. 281305; ma anche Sez. 6, n. 875 del 11/01/2023, Viorel Angel, non massimata; Sez. 6, n. 26318 del 08/07/2021, Mihai, non massimata).
Al cospetto di allegazioni di tutt’altro tenore analizzate dai giudici di merito, il ricorrente non può, pertanto, richiedere che questa Corte valuti, per la prima volta, la necessità di acquisire notizie in ordine alla concreta destinazione carceraria del ricorrente, possibilità non percorsa nella competente sede di merito.
Osserva, nondimeno, il Collegio in ordine alle condizioni generali della situazione delle persone detenute in Bulgaria, come a fronte di precedenti problematiche riscontrate negli Istituti di pena bulgari, che avevano richiesto in plurime occasione chiarimenti in ordine alle concrete modalità attraverso cui sarebbe stata espiata la pena e la struttura in concreto individuato (che a seguito di richieste risultavano essere state superate in considerazione delle adeguate risposte ricevute dalle autorità bulgare, cfr. in tal senso, Sez. 2, n. 995 del 10/01/2020, Pelovski) sono intervenute rassicuranti notizie proprio dal Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d’Europa che, nell’ottobre del 2021, ha apprezzato un significativo miglioramento delle condizioni delle carceri anche con riferimento alla riduzione della popolazione carceraria, segnalando criticità nel non pertinente settore delle modalità di fermo e nel rifornimento dei medicinali.
Questa Corte di legittimità, di conseguenza, facendo leva sull’onere del consegnando di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, idonei a fondare il timore che la sua consegna preluda a un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona, si è già espressa nel senso della necessità di un aggiornamento, ritenendo inattuali le critiche difensive non aggiornate ai progressi registrati nel sistema bulgaro (Sez. 2, n. 995 del 10/01/2020, Pelovski, non massimata).
4. Indeducibile e manifestamente infondato risulta, altresì, il terzo ed ultimo motivo di ricorso che vorrebbe far discendere la nullità della decisione dall’omessa indicazione nel mandato di arresto inviato dall’autorità giudiziaria bulgara del numero di giorni necessari per richiedere di essere sottoposto a nuovo processo.
Deve premettersi che l’art. 6, comma 1 -bis, lett. d), della L. n. 69 del 2005, come modificata dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 2 febbraio 2021 n. 10 dispone che il mandato di arresto europeo deve contenere, tra le altre, l’informazione che, qualora l’interessato non abbia ricevuto personalmente la notifica della decisione, che detta notizia sarà data “(…) personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e sarà espressamente informato sia del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione (…)”.
Si osserva come il ricorrente non avesse eccepito alcuna presunta lacuna del mandato di arresto in sede di procedimento di merito, ove unica questione aveva riguardato il suo radicamento sul territorio nazionale.
In ogni caso si osserva che il comma 2 del medesimo art. 6, disponendo che se il mandato d’arresto europeo non contiene – tra le altre – le informazioni di cui alla lettera d) del comma 1, l’autorità giudiziaria debba provvedere ai sensi dell’art. 16, non prevede alcuna nullità in ipotesi di lacune afferenti alla citata informazione.
Né la disposizione in esame prevede anche l’indicazione del termine di legge (afferente all’ordinamento processuale bulgaro) entro cui sarebbe possibile impugnare la sentenza, ma esclusivamente che di detta possibilità sarà data notizia “personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione (…)”.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
6. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge 69/2005.
Così deciso il 4 aprile 2024.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2024.
