Surrender to Romania granted: territoriality ground requires pending domestic proceedings for the same facts

EAW
🇮🇹Italy🇷🇴Romania
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
28/04/2026
Decision number
15855/2026
Main ground
Optional grounds for refusal
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The case concerned a European Arrest Warrant issued by the Dolj Tribunal, Romania, and confirmed by the Court of Appeal of Craiova, for offences of human trafficking and exploitation of prostitution. The requested person opposed surrender, arguing that some of the alleged conduct had been committed in Italy and that surrender could therefore be refused on territoriality grounds. The Italian Supreme Court held that, where the facts underlying a European Arrest Warrant were committed wholly or partly in Italy, the optional ground for refusal based on territoriality applies only if criminal proceedings for the same facts are already pending in Italy. Since no such domestic proceedings were pending, the territoriality objection was rejected. The Court also dismissed the challenge based on detention conditions, noting that the Romanian authorities had identified a different detention facility from the one criticised by the defence and had provided information on available activities and minimum personal space. The appeal was declared inadmissible and the surrender order remained in force.
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Surrender to Romania granted: territoriality ground requires pending domestic proceedings for the same facts, Italian Supreme Court, 28 April 2026, No 15855/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-territoriality-pending-domestic-proceedings-italy-romania-4-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Brescia ha disposto la consegna di Io.Ad. alla Autorità giudiziaria della Romania in esecuzione del mandato di arresto, emesso dal Tribunale di Dolj il 26/01/2026 e confermato dalla Corte di appello di Craiova, relativo ai delitti di tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione.

Ha subordinato la consegna alla duplice condizione che Io.Ad. non venga sottoposto a procedimento penale, né privato della libertà personale, in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o di altra misura, per un fatto anteriore alla consegna -salve le eccezioni previste dall’art. 26, secondo comma, legge 22 aprile 2004 n. 69 -e che non sia consegnato a altro Stato membro in esecuzione di un mandato di arresto europeo per un fatto anteriore alla consegna senza l’assenso della Corte di appello, né estradato verso uno Stato terzo senza l’assenso alla estradizione successiva accordato in base alle Convenzioni internazionali in vigore e all’art. 711 cod. proc. pen.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Io.Ad. si chiede l’annullamento della sentenza.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione, poiché mancano le condizioni per applicare una misura coercitiva per i fatti contestati -che si collocano nel periodo che va dal settembre 2021 al marzo 2024 -e perché i reati di favoreggiamento della prostituzione dei quali il ricorrente è accusato si sarebbero consumati in provincia di Bergamo, sicché ex art. 18, lett. t) legge 22 aprile 2005 n. 69 la Corte d’Appello avrebbe potuto rifiutare la consegna.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nel ritenere che le informazioni assunte circa l’eventuale custodia cautelare di Io.Ad. nella casa di Reclusione di Craiova siano sufficienti per valutare il regime carcerario conforme alle norme della CEDU volte a evitare trattamenti inumani e degradanti.

Si allegano le dichiarazioni di un avvocato rumeno circa le condizioni di disagio nel penitenziario di Craiova.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nella scelta del Consigliere delegato della Corte d’Appello di attribuire alla Sezione per i minorenni la decisione relativamente ai reati ascritti a Io.Ad. per il periodo in cui egli era ancora minorenne. Si rappresenta che la Corte d’Appello deve valutare se risultano ascrivibili a Io.Ad. fatti commessi da maggiorenne e se la richiesta della misura cautelare sia stata sufficientemente motivata per giustificare il suo arresto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va ribadito che quando la richiesta di consegna sulla base di un mandato di arresto europeo riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, o in altro luogo allo stesso assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto della consegna, previsto dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b) della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificata dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117, sussiste solo quando risulti già pendente un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 20539 del 24/05/2022, Rv. 283600; Sez. 6, n. 46641 del 17/12/2021, Rv. 282393; Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, Rv. 278197).

AI riguardo, la Corte d’Appello ha osservato che i reati attribuiti a Io.Ad. risultano da lui commessi, anche oltre il suo raggiungimento della maggiore età, in I e in R, dal febbraio 2012 fino al 30 luglio 2023, senza che per i fatti per i quali si procede da parte della Autorità giudiziaria della Romania risulti pendente un procedimento penale in Italia.

2. Il secondo motivo è aspecifico.

Nella sentenza impugnata si osserva che Io.Ad. è ormai maggiorenne e che, comunque, le Autorità rumene hanno assicurato che, durante la sua detenzione egli potrà svolgere diverse attività formative e hanno indicato l’istituto di Braila­Tilichesti come luogo di detenzione di Io.Ad. durante la celebrazione del processo, mentre per l’esecuzione della intera pena egli beneficerebbe di uno spazio individuale minimo di 3 metri quadrati, a eccezione del periodo di regime aperto, quando fruirà di 4 metri quadrati di spazio.

È onere della difesa, che intenda opporsi alla consegna di un minorenne, allegare fonti attendibili, specifiche e aggiornate su cui fondare la ragionevole supposizione dell’esistenza di un concreto pericolo che lo stesso, durante la detenzione all’estero, possa essere sottoposto a condizioni incompatibili con le garanzie dovute a tutela del superiore interesse del minorenne Sez. 6, n. 41102 del 28/10/2022, Rv. 283966). Invece, la Corte ha specificamente considerato che il carcere di Craiova, del quale il ricorrente lamenta la inadeguatezza, è diverso da quello in cui Io.Ad. verrebbe ristretto (p. 3).

3.Il terzo motivo è inammissibile perché adduce questioni non rilevanti al fine di decidere sulla richiesta di consegna.

4.Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della. somma di Euro tremila in favore della Cassa delel ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del prowedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2026.