EAW and time limit (5 days) for filing an appeal before the Supreme Court
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Io.Pe. chiede l’annullamento della sentenza del 31 marzo 2026 della Corte di appello di Brescia che ha accolto la richiesta di consegna all’Autorità giudiziaria della Romania in esecuzione del mandato di arresto europeo del 26 gennaio 2026 emesso dal Tribunale di Dolj per la esecuzione della misura cautelare per i reati di sfruttamento della prostituzione e tratta di persone, reati commessi dal luglio 2020 fino al marzo 2024.
2. Con ricorso del 7 aprile 2026, depositato il g. 8 aprile 2026, il difensore del ricorrente, avvocato RG, ha chiesto l’annullamento della sentenza denunciando vizio di violazione di legge (in relazione all’art. 18-bis, comma 1, lett. a) I. n. 69 del 2005) perché parte delle condotte contestate erano state commesse in Italia e travisamento e insufficienza della motivazione sulla pendenza in Italia di procedimenti per lo stesso fatto nonché carenza di motivazione sull’interesse dell’autorità giudiziaria a procedere per gli stessi fatti.
Con ricorso del 10 aprile 2026, sottoscritto dall’avvocato GA, nominato nuovo difensore di fiducia con revoca dei precedenti difensori, Io.Pe. ha denunciato violazione di legge (in relazione all’art. 18, lett. t) I. n. 69 del 2005) e carenza di motivazione sulla sussistenza di esigenze cautelari, attesa l’epoca risalente dei fatti nonché violazione di legge (in relazione all’art. 2 e ss. I. n. 69 del 2005) e carenza di motivazione non essendo state accertate le condizioni di detenzione del ricorrente in Romania, presso la Casa di Reclusione di C, per il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradati.
3. Il ricorso è inammissibile per vizio originario, relativo alla tempestività dell’impugnazione. L’inammissibilità, pertanto, deve essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen..
Risulta che la sentenza impugnata è stata emessa, con motivazione contestuale, all’udienza 31 marzo 2026, in presenza del difensore del ricorrente, al quale, perché assente, la sentenza è stata notificata, a mani proprie, il 2 aprile 2026, in lingua italiana poiché dagli atti risulta che il ricorrente parla e comprende la lingua italiana (cfr. verbale dell’udienza di convalida dell’arresto del 24 febbraio 2026).
Dalla data della notifica alla persona chiesta in consegna decorreva il termine di cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, previsto dall’art. 22, comma 1, I. n. 69 cit., per il deposito del ricorso per cassazione presso la cancelleria della Corte di appello di Brescia, deposito che, come attestato sull’originale dell’atto di ricorso, è stato, invece depositato il giorno 8 aprile 2026, quello sottoscritto dall’avvocato RG e quello sottoscritto dall’avvocato A, il 10 aprile 2026, quindi oltre il termine di giorni cinque, innanzi indicato.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.
P.Q.M
P.Q.M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma il 21 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2026.
