EAW: prior notice requirement for validation hearing, conditional obligation to translate the decision and time limits for filing an appeal

EAW
🇮🇹Italy🇩🇪Germany
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
22/01/2026
Decision number
2723/2026
Main ground
Other
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
In proceedings concerning a European Arrest Warrant, there is no requirement to observe a minimum notice period for informing defence counsel of the hearing for the validation of the arrest, as the need to ensure counsel’s participation must be balanced against the urgency inherent in such proceedings. There is, however, an obligation to provide a translation of the reasoning of the Court of Appeal’s surrender decision into a language known to the requested person only where the person—being a foreign-language speaker who does not understand Italian—makes an express and reasoned request to that effect. In such a case, the time limits for lodging an appeal run from the moment the translated decision is made available to the person concerned.
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EAW: prior notice requirement for validation hearing, conditional obligation to translate the decision and time limits for filing an appeal, Italian Supreme Court, 22 January 2026, No 2723/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-validation-hearing-translate-decision-appeal-italy-germany-1-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Cr.Ma. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha disposto la consegna all’Autorità giudiziaria della Germania in esecuzione del mandato di arresto europeo a fini processuali relativo alla esecuzione del mandato di arresto per il reato di truffa ai danni di istituto bancario mediante l’utilizzo di falsi documenti di identità.

Deduce tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

1.1. Violazione dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 69 del 2005 in ragione della mancata descrizione del ruolo svolto dal consegnando nell’illecito per cui ne è stata chiesta la consegna, posto che nel formulario del mandato di arresto il Ca. non viene nominativamente indicato, ma si fa generico riferimento ai termini “imputati” o “imputato” per indicare i soggetti coinvolti. Nel formulario, inoltre, si afferma che il ricorrente avrebbe prelevato parte del provento della truffa unitamente a un correo il 26/6/2025, ma non si indica in che modo si sia pervenuto alla sua identificazione né con quali modalità sia stato effettuato tale prelievo. Rileva il ricorrente che la Corte di appello ha rigettato tale eccezione invocando le modifiche normative alla legge n. 69 del 2005 che non consentono più il sindacato sui gravi indizi di colpevolezza. Nel motivo si sostiene, da un lato, che la normativa nazionale sarebbe incostituzionale in quanto, privando il giudice di qualunque potere di controllo, incide negativamente sui diritti fondamentali alla libertà personale, di difesa e al giusto processo; si aggiunge, inoltre, che a fronte dell’incertezza della descrizione del fatto, la Corte di appello avrebbe dovuto chiedere informazioni aggiuntive allo Stato richiedente.

1.2. Intempestività dell’avviso al difensore dell’udienza di convalida dell’arresto del ricorrente. Si rileva, infatti, che tale arresto è avvenuto sabato 20 dicembre mentre l’udienza di convalida è stata fissata per il successivo lunedì 21 dicembre alle ore 12, con avviso al difensore spedito tramite p.e.c. solo alle 9,14 del medesimo giorno. Per tale ragione, sostiene il ricorrente, che ove si ritenga applicabile il termine di ventiquattro ore “quale necessario preavviso per il difensore”, ai sensi dell’art. 10, comma 2, legge n. 69 del 2005, tale termine non è stato rispettato; qualora, invece, si ritenga necessario un avviso “tempestivo” al difensore, non può considerarsi tale un avviso dato con meno di tre ore di anticipo rispetto all’orario di convocazione.

1.3. Mancata traduzione scritta in lingua rumena e in forma scritta dell’ordinanza di convalida dell’arresto e di applicazione della misura coercitiva e della sentenza impugnata. Al ricorrente, infatti, è stata assicurata la presenza dell’interprete sia al momento dell’arresto che alle udienze, ma, in tale ultima sede, gli sono stati tradotti verbalmente solo l’ordinanza di convalida dell’arresto e di applicazione della misura coercitiva, nonché la sentenza della Corte di appello. Ciò ha inciso sul suo diritto di difesa, limitandolo. Si richiama, in tal senso, Sez. 6, n. 45293 del 2023, e si invoca difesa, limitandolo. Si richiama, in tal senso, Sez. 6, n. 45293 del 2023, e si invoca la rimessione alle Sezioni Unite o alla Corte costituzionale della questione relativa alla legittimità costituzionale degli artt. 17 e 9 legge n. 69 del 2005 nella parte in cui non dispongono la traduzione dell’ordinanza di applicazione di misure coercitive e della sentenza che dispone la consegna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo, oltre ad essere manifestamente infondato, a dispetto della sua enunciazione formale, deduce un non consentito vizio della motivazione, avendo la Corte di appello motivatamente escluso ogni profilo di incertezza in merito alla descrizione del ruolo che si attribuisce al ricorrente nel reato per cui procede l’Autorità Giudiziaria dello Stato richiedente.

Va, in ogni caso, ribadito che in tema di mandato di arresto europeo, l’eliminazione, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).

Siffatta disposizione risulta pienamente coerente con il principio di reciproca fiducia che costituisce uno dei pilastri fondanti la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’ambito dell’Unione Europea nonché con l’obbligo di armonizzazione della normativa nazionale al contenuto sia della decisione quadro 2002/584/GAI sia agli obblighi sovranazionali assunti con i Trattati, volti a rendere effettivo il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni assunte dalle Autorità giudiziarie dei Paesi membri dell’Unione Europea nella presunzione, fino a prova contraria, del rispetto dei diritti inalienabili della persona e dei diritti fondamentali. Alla luce di tali considerazioni, la questione di legittimità costituzionale, genericamente prospettata in relazione all’attuale tenore degli artt. 6 e 17 legge n. 69 del 2005, risulta manifestamente infondata.

3. Il secondo motivo è stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione e, comunque, è manifestamente infondato in quanto il termine di ventiquattro ore, previsto dall’art. 10, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, per l’avviso al difensore dell’interessato nei cui confronti la corte di appello ha applicato una misura coercitiva, non trova applicazione con riferimento all’udienza di convalida dell’arresto eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria per la cui celebrazione l’art. 13, legge cit., prevede il più breve termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto. In tal caso, sulla base del tenore di tale ultima disposizione e delle cadenze temporali più ristrette rispetto alle ipotesi disciplinate dagli artt. 9 e 10, legge cit., il rinvio a tali norme contenuto al secondo comma dell’art. 13 deve essere riferito esclusivamente alla necessaria pronuncia dell’ordinanza di convalida, una volta escluso che l’arresto sia stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge (Sez. 6, n. 16868 del 20/03/2018, Rejeb, Rv. 272920).

Pertanto, non essendo previsto un termine di preavviso per la comunicazione al difensore dell’udienza di convalida dell’arresto, dovendosi contemperare l’esigenza di favorirne la partecipazione con le caratteristiche di urgenza proprie della procedura, nessuna nullità può ravvisarsi nel caso in cui il difensore non si sia posto in condizione di partecipare all’udienza o, quanto meno, di nominare un sostituto (cfr. Sez. 6, n. 7025 del 08/01/2021, Jovanovic, Rv. 280633) o, come nel caso in esame, sia stato avvisato dell’udienza solo poche ore prima della sua celebrazione.

4. Il terzo motivo, in parte, è inammissibile in quanto deduce per la prima volta in questa Sede la questione relativa all’omessa traduzione scritta delle ordinanze di convalida e di applicazione della misura cautelare. Come recentemente affermato dalle Sezioni Unite, con riferimento alla omessa traduzione della sentenza di primo grado, si tratta di una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798); siffatta nullità deve, dunque, ritenersi sanata nel caso in cui al compimento dell’atto abbiano assistito la parte ed il suo difensore senza nulla eccepire (si veda, proprio con riferimento alla traduzione dell’ordinanza cautelare effettuata in forma orale, anziché scritta, Sez. F, n. 47739 del 27/08/2015, Vafancevif, Rv. 265217).

Tale sanatoria deve, dunque, ritenersi verificata nel caso in esame, non avendo il ricorrente formulato alcuna eccezione all’udienza di convalida dell’arresto. La questione dedotta, afferendo alla sola misura cautelare applicata, appare, peraltro, irrilevante ai fini del thema decidendum (la legittimità della decisione di consegna).

4.1. Quanto, invece, alla omessa traduzione scritta della sentenza impugnata, il motivo è infondato.

Le disposizioni di cui all’art. 143 cod. proc. pen., che hanno recepito nell’ordinamento interno i principi contenuti nell’art. 3 della direttiva 2010/64/UE, non contengono alcun espresso riferimento alla speciale disciplina della procedura di consegna relativa al m.a.e., tanto che la norma fa riferimento alle sole “accuse” enucleate a carico dell'”imputato” che non conosce la lingua italiana (arg. ex artt. 143, commi 1 e 3, c.p.p.; v., inoltre, l’art. 3, parr. 3 e 4, della su citata Direttiva 2010/64/UE), senza estenderne formalmente l’ambito di applicazione alle procedure di cooperazione giudiziaria penale governate dal principio del reciproco riconoscimento.

Va, tuttavia considerato che l’art. 1 della citata direttiva fa riferimento anche alla procedura di consegna relativa al m.a.e., ma i successivi artt. 2, par. 7 e 3, par. 6, si limitano a stabilire, con riferimento al procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo, che lo Stato membro di esecuzione deve assicurare l’assistenza di un interprete alle persone che siano soggette a tale procedimento e non parlino o non comprendano la lingua del procedimento, nonché la traduzione scritta del mandato di arresto europeo per le persone richieste in consegna che non comprendano la lingua in cui tale documento è redatto, o è stato tradotto dallo Stato membro emittente.

Nonostante il tenore della direttiva, questa Corte, sia attraverso la clausola di salvaguardia prevista in linea generale dall’art. 39, comma 1, della legge n. 69/2005 – che consente l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari “in quanto compatibili” – sia attraverso il richiamo alla possibilità di applicare, anche nell’ambito della procedura di consegna legata all’esecuzione del m.a.e., le disposizioni del codice di rito in materia di misure cautelari personali, laddove se ne presenti la necessità (art. 9, comma 5, legge cit.), ha condivisibilmente esteso tale obbligo di traduzione anche ai provvedimenti in tema di libertà personale, secondo quanto previsto dall’art. 143 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1199 del 2015, in motivazione, nonché, con riferimento al provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere e all’avviso di fissazione dell’udienza, Sez. 6, n. 45293 del 08/11/2023, Burri, Rv. 285390).

Tale obbligo è stato, invece, escluso con riferimento alla sentenza che decide in merito alla consegna.

Questa Corte ha, infatti, già affermato che, in tema di mandato di arresto europeo, non sussiste l’obbligo di traduzione, nella lingua della persona richiesta, della motivazione della sentenza della corte di appello che dispone la consegna ed ha evidenziato che, anche senza oneri personali ove sussistano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato, al consegnando è riconosciuta la facoltà di avvalersi di un interprete di fiducia per la traduzione di tale sentenza, con eventuale differimento del relativo termine per l’impugnazione (Sez. 6, n. 17535 del 30/04/2024, Rana, Rv. 286476).

Ad avviso del Collegio tale principio va condiviso con riferimento alla affermata insussistenza dell’obbligo di traduzione della motivazione della sentenza che dispone la consegna, ma non con riferimento alla ulteriore precisazione relativa alla facoltà di traduzione riconosciuta all’imputato.

L’art. 3, par. 1, della direttiva 2010/64/UE prevede che gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento, ponendo a carico degli Stati membri i costi di traduzione e di interpretazione (art.4 direttiva cit.).

Sulla base di tali previsioni, ritiene il Collegio che anche la sentenza che dispone la consegna rientra tra i documenti fondamentali per l’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue, pertanto, che qualora il consegnando alloglotta, che non conosce la lingua italiana, ne faccia espressa e motivata richiesta, sussiste il suo diritto ad ottenere la traduzione della sentenza che ne dispone la consegna (cfr. Sez. 6, n. 1199 del 08/01/2015, Ivancescu, Rv. 261639 ). In tal caso, peraltro, i termini d’impugnazione non potranno che decorrere dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell’interessato nella lingua a lui comprensibile.

3.1. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, la doglianza appare infondata posto che, da un lato il ricorrente, al quale, si ribadisce, è stata assicurata in udienza l’assistenza dell’interprete, che ha tradotto oralmente la sentenza, non ha formulato alcuna richiesta di traduzione scritta della decisione impugnata, e, dall’altro lato, lo stesso, oltre a non prospettare alcun concreto pregiudizio derivatogli dalla mancata traduzione della sentenza di appello, ha proposto l’articolata impugnazione sottoposta all’esame di questa Corte tramite il difensore di fiducia, senza, peraltro, evidenziare alcun profilo di effettiva compressione del diritto di difesa, avendo lo stesso reiterato tutte le eccezioni già dedotte dinanzi alla Corte di appello.

Le considerazioni sopra esposte consentono di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, peraltro, solo genericamente dedotta dal ricorrente.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 22 gennaio 2026.

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2026.