Agreement between the European Union and the United Kingdom and return condition required for italian citizens
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 ottobre 2022 la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di A.W. al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi degli artt. 610 ss. dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e la Comunità Europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, rigettando al contempo l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare adottata nei suoi confronti a seguito dell’arresto operato il 21 settembre 2022 in esecuzione di un mandato di cattura processuale emesso il 24 giugno 2022 dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per i reati previsti e puniti dagli artt. 1, 2, 4, comma 3, della legge sui reati sessuali del 2003.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, censurando con un primo motivo il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in considerazione degli argomenti esposti in una memoria difensiva depositata nel giudizio, ove si contestavano la ricostruzione dei fatti descritta nell’imputazione e l’assenza, nel mandato di arresto, di qualsivoglia riferimento ad elementi di prova oggettivi e soggettivi idonei a sostenere l’attribuibilità del reato all’indagato.
2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deduce la violazione dell’art. 24 Cost., con riferimento al carattere solo formale del controllo operato sulla adeguatezza del materiale indiziario posto a base della richiesta proveniente dalle Autorità dello Stato emittente, non avendo la Corte distrettuale proceduto alla necessaria delibazione dei gravi indizi di colpevolezza.
2.2. Con un terzo motivo, infine, si censura la violazione degli artt. 2,29 e 31 Cost., per avere la Corte d’appello omesso qualsiasi valutazione in ordine al pregiudizio arrecato ai figli minori in caso di consegna del padre alle Autorità del Regno Unito, stante il radicamento del nucleo familiare nel territorio italiano, ove il ricorrente vive da oltre venti anni.
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 27 novembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 6 dicembre 2022 il difensore, Avv. xxx, ha illustrato una serie di argomentazioni in replica alla requisitoria del Procuratore generale, chiedendo l’accoglimento dei motivi del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza con riferimento al primo e al secondo motivo di doglianza, che possono essere congiuntamente trattati, avendo ad oggetto questioni fra loro connesse.
2. E’ noto che, in tema di mandato di arresto Europeo, l’eliminazione, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo della della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 4, riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce un legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).
Deve inoltre rilevarsi che l’intervenuta abrogazione, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2021, cit., dell’art. 6 commi 3, 4, 5, 6, legge cit., preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253).
L’attuale formulazione dell’art. 6, comma 1, lett. e) legge cit. si limita a prevedere, infatti, che il mandato di arresto contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, essendo stato contestualmente espunto il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lett. a), dello stesso art. 6).
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento al caso in esame, ove la richiesta di consegna proviene da uno Stato (il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) che non fa più parte dell’Unione Europea e che, in materia di cooperazione giudiziaria penale, ha concluso con l’U.E. uno specifico Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione il 24 dicembre 2020.
L’art. 629 di tale Accordo, entrato in vigore il 10 gennaio 2021, espressamente prevede che “Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati e paesi terzi, le disposizioni contenute nel presente titolo sostituiscono, a partire dalla data della entrata in vigore del presente accordo, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra il Regno Unito, da un lato, e gli Stati membri, dall’altro” tra cui la “a) la convenzione Europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e i relativi protocolli
addizionali “.
A seguito dell’entrata in vigore del richiamato Accordo internazionale, nelle relazioni fra gli Stati membri dell’Unione Europea ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la disciplina del mandato di arresto Europeo è sostituita da un nuovo modello di cooperazione giudiziaria, disciplinato da un’autonoma base legale, quella contenuta nel Titolo VII dell’Accordo, con la previsione di un regime di consegna dei soggetti ricercati sostanzialmente modellato su quello previsto in tema di mandato di arresto Europeo.
Analogamente all’attuale disciplina interna del mandato di arresto Europeo, modificata dal legislatore in senso conforme alla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, lo specifico modello di cooperazione con lo Stato emittente non richiede allo Stato di esecuzione del mandato, ai sensi dell’art. 613, par. 2, del richiamato Accordo, alcun tipo di accertamento in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, limitandosi a richiedere una verifica sul rispetto del principio di proporzionalità (art. 597), sulla non configurabilità di un motivo di non esecuzione del mandato (artt. 600 – 601 – 602 – 604) e sull’esigenza che il mandato di arresto abbia i requisiti previsti dall’Accordo (art. 606), attribuendo, solo a tal fine, allo Stato di esecuzione il potere di richiedere urgentemente le informazioni complementari necessarie, tenendo conto della necessità di rispettare i termini di cui all’art. 615 (cfr. art. 613, par. 2, ultima parte).
Deve infine rilevarsi che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la censura sollevata in merito alla prospettata assenza dei gravi indizi di colpevolezza è manifestamente infondata anche in punto di fatto, ove si consideri che il provvedimento impugnato ha richiamato la dettagliata ricostruzione dei fatti offerta dallo Stato richiedente nel mandato d’arresto processuale, dando conto non solo delle fonti di prova raccolte a suo carico, ma anche della valutazione che ne è stata data dall’Autorità giudiziaria che ha emesso il titolo detentivo e del correlato apprezzamento negativo espresso riguardo all’attendibilità della versione del prevenuto.
3. Parimenti inammissibile deve ritenersi il terzo motivo di doglianza, sia in quanto non individua alcun motivo di rifiuto espressamente previsto dall’Accordo di partenariato, sia in quanto aspecificamente formulato con riferimento alla dedotta violazione di norme della Costituzione, la cui inosservanza non è prevista fra i casi di ricorso per cassazione dall’art. 606 c.p.p. e può soltanto costituire il fondamento di una questione di legittimità costituzionale, che nel caso di specie, tuttavia, non è stata prospettata (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059).
4. Deve infine rilevarsi come la sentenza impugnata debba essere corretta là dove ha omesso di apporre la condizione del rinvio in Italia ex art. 604, lett. B), del su menzionato Accordo di partenariato con lo Stato richiedente, poiché il ricorrente risulta essere cittadino italiano e la facoltatività della condizione ivi prevista darebbe luogo, in maniera del tutto irragionevole, ad un regime meno favorevole rispetto al carattere obbligatorio dell’apposizione della medesima condizione ai sensi della corrispondente previsione di cui all’art. 19, comma 1, lett. b), legge cit., come modificata dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, art. 17, comma 1, che nel caso di specie, pertanto, deve essere applicata, trattandosi di regola più favorevole al ricorrente e compatibile con l’affine sistema di consegna regolato dalla disciplina del mandato di arresto Europeo (arg. ex Sez. F, n. 34466 del 24/08/2021, Dragos, Rv. 282036).
Nel caso di specie, infatti, la Corte d’appello, in mancanza di un’espressa diversa richiesta dell’interessato, deve subordinare la consegna del cittadino alla condizione del rinvio in Italia, salvo restando che, qualora tale condizione non sia contenuta nella sentenza impugnata, la stessa deve essere apposta da questa Suprema Corte anche in difetto di una specifica doglianza (Sez. 6, n. 620 del 08/01/2020, Kacorri, Rv. 278120).
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in considerazione della natura delle questioni dedotte si stima equo determinare nella misura di Euro tremila.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dispone che la consegna del ricorrente sia subordinata alla condizione che egli, dopo essere stato ascoltato, venga rinviato in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato emittente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla della L. n. 69 del 2005, art. 22 comma 5.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria, il 16 dicembre 2022
