Agreement between the European Union and the United Kingdom and surrender of the defendant for participation in proceedings against him

Extradition
🇮🇹Italy🇬🇧United Kingdom
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
28/10/2025
Decision number
35451/2025
Main ground
Principle of proportionality
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
In the matter of an arrest warrant issued by the United Kingdom on the basis of the so-called Partnership Agreement of 24 December 2020, the decision by which the Italian judicial authority, granting a request coming from the foreign authority, orders the surrender of the person for the purposes of participation in the proceedings against him, does not violate the principle of proportionality set out in Article 597 of the Agreement, following an assessment of the seriousness of the facts and of the interests of the victim, in the event that, for the same purposes, procedural options less invasive of personal liberty have been unsuccessfully attempted. (In application of the principle, the Court considered proportionate the surrender of the applicant in order to ensure his physical participation, instead of participation by videoconference, in a trial for sexual abuse, the said person having left Great Britain, while the trial was pending, as soon as he had been released on bail).
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Agreement between the European Union and the United Kingdom and surrender of the defendant for participation in proceedings against him, Italian Supreme Court, 28 October 2025, No 35451/2025, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eu-uk-tca-surrender-proportionality-trial-participation-italu-uk-10-2025
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Nei confronti di Ma.Lo. il 9 settembre 2025 è stato emesso mandato di arresto dalla Edinburg Sheriff Court United Kingdom, dopo che lo stesso, libero su cauzione, era stato inutilmente convocato per procedere nei suoi confronti in relazione ai reati, quali previsti nel R, di: comportamento abusivo nei confronti del partner o di un ex-partner, in violazione del Domestic Abuse (Scotland) Act 2018, sezione 1, stupro, in violazione del Sexual Offences (Scotland) Act 2009, sezione 1, e per mancata comparizione in Tribunale nonostante regolare notifica, in violazione del Criminal Procedure (Scotland) Act 1995, sezione 102.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila ha disposto la sua consegna alla Autorità giudiziaria della Gran Bretagna, accogliendo la richiesta formulata ai sensi dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione del 24 dicembre 2000, in vigore dallo maggio 2021, tra l’Unione Europea e il Regno Unito.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Ma.Lo. si chiede l’annullamento della ordinanza.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 597 dell’Accordo citato. Si osserva che il mandato di arresto è stato emesso non per l’esecuzione di una sentenza di condanna o per una finalità cautelare ma perché il ricorrente non si è presentato al processo; quindi, per una esigenza che ben potrebbe essere soddisfatta con una videoconferenza (modalità prevista sia dall’ordinamento italiano che da quello britannico). Si evidenzia, inoltre, che non è stato chiarito se il ricorrente, se fosse consegnato, sarebbe sottoposto a una misura detentiva o coercitiva e per quale durata, sicché non può escludersi il rischio di lunghi periodi di detenzione. Si assume violato il principio di proporzionalità -espressamente menzionato nell’art. 597 -perché la partecipazione al processo potrebbe essere realizzata con una videoconferenza.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 599, comma 2, 601, comma 2, dell’Accordo perché, sebbene nel mandato di arresto siano enunciati tutti i reati per i quali il ricorrente è incriminato in S, il mandato è stato emesso per i fatti oggetto del capo 3 (mancata comparizione davanti alla Corte), fatto non previsto come reato dalla legge italiana e per il quale neanche è previsto un mandato per la comparizione, mentre per gli altri due reati non era stato emesso in precedenza alcun mandato di arresto.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 599, comma 1, dell’Accordo, nel trascurare che nel nostro ordinamento la riserva mentale della vittima non assume rilievo nella configurazione nel reato di violenza sessuale se il dissenso non viene espresso. Pertanto, chiede che la Corte di appello provveda a acquisire la dichiarazione della vittima ex art. 613 dell’Accordo per verificare se la fattispecie può integrare un reato secondo la legge italiana e, nel caso di dubbi, che si disponga rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia affinché chiarisca se il termine “fatti” indicato nell’art. 599, comma 1, implichi che le Autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione, al momento di verificare la sussistenza della doppia incriminazione, siano tenute a vagliare l’intera vicenda storica. Per quel che riguarda la disposizione della Sezione 1 e 2 del Domestici Abus Scotland Act 2018, si osserva che il fatto non coincide con il reato di maltrattamenti previsto dall’ordinamento italiano e che, se dovesse ricondursi alla fattispecie di atti persecutori prevista dalla legge italiana, allora sarebbe procedibile solo a querela.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge per la mancata valutazione della possibilità di sostituire la consegna con l’esame dell’imputato mediante videoconferenza, consentita incondizionatamente dall’ordinamento scozzese.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel non chiedere allo Stato che ha emesso il mandato chiarimenti circa la natura giuridica di un mandato emesso non per l’esecuzione della pena per esigenze cautelari e circa le sue concrete modalità di esecuzione, peraltro considerando i disturbi psichiatrici dai quali il ricorrente è affetto.

2.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione di legge per la mancata acquisizione di informazioni sulla durata massima della detenzione processuale o del regime cautelare eventualmente applicabile.

2.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 18, comma 1, lett. h) legge 22 aprile 2005 n. 69, 2 e 3 CEDU per la omessa richiesta di chiarimenti allo Stato di emissione circa la possibilità che il ricorrente subisca trattamenti inumani e degradanti, trascurando il rapporto del Governo britannico sugli abusi sessuali in carcere, specialmente in danno degli accusati di reati a sfondo sessuale.

2.8. Si evidenzia che recente giurisprudenza (non la legislazione) scozzese ha ampliato il novero delle prove ammissibili nel caso di abusi domestici inserendovi l’osservazione (soggettiva) di un turbamento della persona offesa da parte di familiari o amici ai quali abbia riferito il fatto.

2.9. Si chiede che sia effettuato rinvio ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per chiarire se possa essere rigettata la richiesta di consegna soltanto per garantire la partecipazione dell’imputato in presenza negli Stati in cui è prevista come obbligatoria e, comunque, se vada valutato il ricorso alla videoconferenza come alternativa alla consegna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vanno preliminarmente esaminati il secondo e il terzo dei motivi di ricorso, che risultano infondati, e quanto rappresentato sub 2.8.

Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che la Corte di appello ha correttamente ravvisato gli estremi fattuali (aggressione alla persona offesa, bacio, succhiamento e tocca mento del seno, spoglia mento, penetrazione del pene in vagina) del reato di stupro per il quale la consegna è obbligatoria -perché indicato nel paragrafo 4 dell’Accordo -come anche per il reato di abusi domestici -per il quale è sufficiente una pluralità di atti maltrattanti (tra i quali rientrano quelli elencati nella imputazione) -e, su questa base, ha riconosciuto il requisito della doppia incriminabilità. Va, inoltre, puntualizzato che il mandato in esame è stato emesso per ottenere l’arresto e l’estradizione del ricorrente nel Regno Unito per perseguirlo anche per tali due reati.

Il terzo motivo di ricorso è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite perché l’Autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato di arresto europeo sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348; Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, Rv. 257466).

L’ottavo motivo (modifica della disciplina sulla configurabilità in Gran Bretagna del reato di violenza sessuale sulla base di indicazioni giurisprudenziali) riguarda questione che non è stata dedotta dinanzi alla Corte di appello, ma per la prima volta solo con il ricorso per cassazione e, peraltro, in termini aspecifici perché non corredata da elementi documentali a suo sostegno.

2. Il primo, il quarto, il quinto, il sesto dei motivi di ricorso, come pure la richiesta del ricorrente richiamata sub 2.9. sono esaminabili congiuntamente, poiché pongono questioni connesse, e risultano non accoglibili.

2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1.1. Il mandato d’arresto europeo può essere emesso dall’Autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea, tanto “al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale”, quanto allo scopo “dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale” (art. 1, comma 2, legge n. 69 del 2005).

Deve ribadirsi che nel caso di mandato d’arresto europeo cosiddetto “processuale”, non compete all’autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 cod. proc. peno per l’adozione del provvedimento cautelare da parte dell’Autorità giudiziaria estera, perché rileva soltanto che il mandato d’arresto europeo sia emesso per l’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale (Sez. 6, n. 20282 del 24/04/2013, Rv. 252867; Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, Rv. 248970).

In particolare, può essere eseguito dall’Italia un mandato di arresto europeo emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto a garantire la comparizione dell’imputato al processo per evitarne la celebrazione in assenza dell’imputato (Sez. 6, n. 21773 del 19/05/2016, Rv. 266935; Sez. 6, n. 18625 del 23/04/2013, Rv. 255170; Sez. 6, n. 2711 del 20/012010, Rv. 245793; Sez. 6, n. 19360 del 18/05/2010, Rv. 247343; Sez. F, n. 34574 del 28/08/2008, Rv. 240715).

Su questa base, si impianta l’orientamento interpretativo della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 11993 del 20/03/2024, non mass.), secondo il quale, per un verso, non va eseguito un mandato di arresto europeo emesso per esclusive finalità investigative, disancorate dall’esercizio dell’azione penale -poiché deve garantirsi un uso proporzionato del mandato di arresto europeo e possono utilizzarsi a questi fini strumenti di cooperazione non coercitivi nell’ambito dello spazio giuridico comune, alla stregua della Direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo d’indagine (Sez. 6, n. 7861 del 21/02/2023, Rv. 284251; Sez. 6, n. 15970 del 17/04/2007, Rv. 236378) -e, per altro verso, che l’art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ai provvedimenti coercitivi emessi dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo e, quindi, pure nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al suo interrogatorio (Sez. 6, n. 43386 del 11/10/2016, Rv. 268305).

Tale principio è stato confermato anche relativamente all’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 24 dicembre 2020 per un mandato di arresto emesso per garantire .Ia partecipazione personale del soggetto richiesto al processo davanti alle competenti Autorità del Regno Unito, perché lo consente la norma processuale di cui alla Sezione 102 A, par. 2, del Criminal Procedure Act (Sez. 6, n. 16798 del 28/04/2022, Rv. 283152).

2.1.2. Il considerando 26 della direttiva precisa che “per garantire un uso proporzionato del mandato di arresto europeo, l’autorità di emissione dovrebbe esaminare se un ordine europeo di indagine costituisca un mezzo efficace e proporzionato per svolgere i procedimenti penali. L’autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l’emissione di un ordine europeo di indagine ai fini dell’audizione di una persona sottoposta a indagini o di un imputato mediante videoconferenza possa costituire una valida alternativa”.

Su questa linea la Commissione europea, nel formalizzare con il provvedimento C/2023/1720 il “Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato di arresto europeo”, ha espressamente stabilito che “lo scopo del mandato di arresto europeo non è il trasferimento di persone affinché siano semplicemente sentite in quanto indagate (potendo) ricorrere ad altre misure, come l’ordine europeo d’indagine” (punto 2.1.1), provvedimento che “in talune situazioni può essere emesso per l’audizione di un indagato mediante collegamento video al fine di valutare se (poi) emettere un mandato di arresto europeo per l’esercizio dell’azione penale contro tale persona” (punto 2.5).

Lo stesso art. 597 (“Principio di proporzionalità”) dell’Accordo citato, regolante i rapporti fra gli Stati membri dell’Unione e il Regno Unito prevede specificamente che “La cooperazione mediante il mandato d’arresto è necessaria e proporzionata tenuto conto dei diritti della persona ricercata e degli interessi della vittima, e considerate la gravità del fatto, la pena che sarebbe probabilmente inflitta e la possibilità che uno Stato adotti misure meno coercitive della consegna del ricercato, in particolare al fine di evitare periodi inutilmente lunghi di custodia cautelare”.

Pertanto, l’esigenza di assicurare la presenza fisica del destinatario nel processo penale a suo carico non esime l’Autorità giudiziaria italiana, Stato di esecuzione, dalla verifica del rispetto del principio di proporzionalità e dell’assenza di un rischio reale di violazione di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione EDU e/o dalla Carta di Nizza, sicché, ove ritenga che vi sia stata una lesione di tale principio o la violazione di uno di tali diritti, è tenuta a non darvi corso (Sez. 6, n. 8851 del 28/02/2025, Rv. 287611).

2.1.3.Tuttavia, non viola il principio di proporzionalità di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 108 del 2017, la decisione con cui l’autorità giudiziaria italiana, su richiesta di quella straniera, disponga la consegna dell’imputato ai fini della partecipazione al procedimento già avviato a suo carico, se è stata già inutilmente esperita a questo scopo una opzione procedurale meno invasiva della libertà personale della persona imputata, come nel caso in cui era stata disposta l’udienza in videoconferenza ma l’imputato (o indagato) non si era presentato (Sez. 6, n. 37474 del 12/09/2023, Rv. 285776).

3.La Corte d’Appello ha correttamente ritenuto rispettato il principio di proporzionalità alla luce dei parametri fissati nell’articolo 597 dell’Accordo citato. Infatti, ha, anzitutto, valutato la “gravità dei fatti”, con i correlati “interessi della vittima”, per i quali si procede.

Inoltre, ha considerato che, non comparendo, il ricorrente impedirebbe la celebrazione del processo, quando già, nel caso in esame, dal mandato di arresto risulta (e non è contestato nel ricorso) che egli in precedenza era comparso in Tribunale e in relazione alle accuse era stato rilasciato su cauzione, per poi ingiustificatamente allontanarsi dalla Gran Bretagna, così da condurre l’Autorità giudiziaria della Gran Bretagna a emettere lo stesso giorno della mancata presenza all’udienza un mandato di arresto per rendere possibile la celebrazione del processo.

In effetti, dalla documentazione prodotta alla Corte di appello risulta che il 14 aprile 2025 il difensore di Ma.Lo. , in vista dell’udienza del 9 giugno 2025, chiese alla Livingston Court di sapere se il suo assistito potesse essere “heard by videolink” -rappresentando al riguardo che egli era stato recentemente ammesso a un corso di formazione sanitaria (è stato allegato l’attestato di frequenza) per il quale era ammesso soltanto un numero limitato di assenze -mentre non risulta che abbia ricevuto una risposta puntuale.

Tuttavia, questa circostanza evidentemente non giustifica la sua mancata presentazione alla udienza fissata per una data a lui del resto tempestivamente resa nota.

Generici, per altro verso, risultano i contenuti del sesto (circa il regime cautelare applicabile e i termini di durata della detenzione) e del settimo (circa il rischio di trattamenti inumani e degradanti) dei motivi di ricorso perché non corredati dalle necessarie specifiche allegazioni. Peraltro, vale ribadire, quanto al sesto motivo, che la eventuale mancata previsione, nello Stato di emissione, di limiti massimi della carcerazione preventiva non legittima il rifiuto della consegna se sono previsti meccanismi processuali che assicurino un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia o alla sua estinzione (Sez. 6, n. 2739 del 22/01/2020, Rv. 278129) e questo principio tanto più vale dopo la abrogazione della lettera e) dell’art. 18 della legge n. 69/2005 che consentiva il rifiuto della consegna se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevedeva limiti massimi della carcerazione preventiva. Né, quanto al settimo motivf;l, il mero richiamo a un Report della Gran Bretagna sugli abusi a cui verrebbero sottoposti i detenuti per reati sessuali giustificherebbero ulteriori accertamenti aventi natura meramente esplorativa (Sez. 6, n. 11983 del 30/03/2022, Rv. 283053).

4. Per quanto riguarda la prospettazione inerenti alle condizioni di salute del ricorrente, risulta dal certificato medico prodotto dal ricorrente -corredato da pertinente documentazione proveniente dalla AUSL 4 di Teramo -e redatto da un medico-chirurgo specialista in psichiatria che Ma.Lo. “presenta sintomatologia mista psicotica in un contesto di disturbi bipolare di tipo I per cui l’attuale situazione di salute non risulta compatibile con il regime di detenzione”.

Tuttavia le ragioni che inducono a ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute del consegnando non sono annoverate dall’art.18 della legge n. 69 del 2005 tra le cause di rifiuto della consegna, ma attengono alla fase esecutiva sicché in tale contesto devono essere eventualmente fatte valere, mediante istanza alla Corte d’Appello, ex art. 23, comma terzo, legge n. 69 del 2005, trattandosi di una condizione personale soggetta a modificazioni nel corso del tempo e, pertanto, non utilmente rappresentabile nelle fasi procedimentali anteriori all’esecuzione del provvedimento di consegna (Sez. 6, n. 2492 del 19/01/2022, Rv. 282678; Sez. 6, n. 7489 del 15/02/2017, Rv. 269110; Sez. 6, n. 108 del 30/12/2013, dep. 2014, Di, Rv. 258460). La Corte di appello, in qualità di giudice dell’esecuzione, può rifiutare la consegna con ordinanza ricorribile per cassazione ex art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, nel caso in cui, a seguito della decisione che l’abbia disposta, emergano motivi seri e comprovati per ritenere che questa esponga la persona richiesta a un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di un deterioramento rapido e irrimediabile del suo stato di salute (Sez. 6, n. 24100 del 16/06/2025, Rv. 288249).

Soltanto se sussiste il rischio di un deterioramento rapido, significativo e irrimediabile dello stato di salute o di una riduzione significativa della aspettativa di vita del consegnando, o un pericolo per la sua stessa vita, anche in considerazione della mancanza di cure adeguate alle condizioni patologiche, nello Stato di emissione, l’Autorità dello Stato di esecuzione, può, ex artt. 18 e 18-bis legge n. 69/2005, interpretati in conformità all’art. 23, par. 4, della decisionequadro 2002/584/GAI, sospendere la consegna della persona richiesta al fine di ottenere assicurazioni dall’Autorità giudiziaria emittente sui trattamenti che saranno praticati in ambiente carcerario; all’esito di tali interlocuzioni, può dare seguito alla richiesta consegna oppure, nell’ipotesi residuale in cui non sia individuata una soluzione che consenta di evitare gravi rischi alla salute della persona ricercata, rifiutare la consegna (Corte costo n. 173 del 2023; Sez. F, n. 34816 del 08/08/2023, Rv. 285094).

5. Per quanto precede, il ricorso va rigettato con conseguente condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge

n. 69/2005.

Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così decisa in Roma, il 28 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2025.