European Convention on Extradition and assessment, by the Italian Judicial Authority, if the evidentiary framework is weak
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Fi.Fa. ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato sussistenti le condizioni per accogliere la domanda di estradizione formulata dalla T nei confronti del Fi.Fa., destinatario di provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Istanbul il 2 novembre 2023 per i reati di traffico di stupefacenti e associazione per delinquere, commessi in T nel novembre 2022.
Ne chiede l’annullamento per i motivi di seguito illustrati:
1.1. violazione dell’art. 705, comma 1, cod. proc. pen. e vizi della motivazione in punto di gravità indiziaria. Richiamata preliminarmente la sentenza emessa da questa Corte sul ricorso del coimputato, si censura la mancanza di motivazione per essersi la Corte di appello limitata ad una mera ricognizione delle accuse senza rilevare la segnalata genericità e indeterminatezza delle stesse e la lacunosità della documentazione allegata, che non consente neppure il minimo controllo demandato all’autorità dello Stato richiesto. Si censura il riferimento alle dichiarazioni di un teste segreto, che avrebbe indicato il ricorrente come persona di fiducia di Ba.Bo., destinatario di richieste di estradizione sempre respinte dall’autorità giudiziaria italiana, dal che discende sia il dubbio sulle reali finalità persecutori e contro soggetti vicini all’opposizione politica della richiesta di estradizione, sia l’illogicità di una decisione favorevole per un fiduciario del capo di un’organizzazione criminale, negata per quest’ultimo.
1.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al pericolo di sottoposizione dell’estradando ad un processo arbitrario e ad una detenzione inumana e degradante.
La Corte di appello si è accontentata delle rassicurazioni delle autorità turche, trascurando le decisioni assunte da questa Corte e dalle Corti di merito, che hanno riconosciuto la sussistenza di condizioni ostative all’estradizione per il rischio concreto di sottoposizione a trattamenti disumani e degradanti.
Si passano in rassegna le sentenze di questa Corte sul tema, sottoposte alla Corte di appello di Catanzaro, ivi compresa quella relativa alla richiesta di estradizione del Ba.Bo., che ha ritenuto fondato il motivo relativo al mancato rispetto dei diritti umani ed alle critiche condizioni detentive nelle strutture penitenziarie turche, risultanti dai rapporti di organismi sovranazionali, nonché la decisione assunta in sede di rinvio dalla Corte di appello di Roma, che ha ritenuto non sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione al pari della .sentenza della Corte di appello di Milano emessa per altro partecipe della stessa organizzazione criminale per la ritenuta condizione violativa dei diritti umani per i detenuti in T.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili dedotti.
2. Il primo motivo è fondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte, in presenza di una Convenzione, come quella europea di estradizione del 1957, applicabile nel caso di specie, che non prevede l’autonoma valutazione del compendio indiziario da parte dell’autorità dello Stato richiesto nell’ipotesi di estradizione di tipo processuale, l’autorità giudiziaria italiana, se da un lato non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda di consegna, dall’altro, è tenuta ad accertare che in essa risultino indicate le ragioni per le quali, nella prospettiva dello Stato richiedente, è stata ritenuta probabile la commissione del reato ascritto all’incolpato, senza alcuna possibilità di un esame diretto delle fonti di prova (Sez. 6, n. 8636 del 30/01/2024, Aleyenik Danyl Sergeevich, Rv. 286074; Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trindade, Rv. 277560).
Pertanto, pur nei limiti di una delibazione sommaria ex art. 705 cod. proc. pen. in punto di gravità indiziaria, l’autorità richiesta deve comunque valutare, sulla base degli atti prodotti e del contenuto della domanda, la determinatezza delle contestazioni e delle fonti di prova.
A tali principi non si sono attenuti i giudici di merito, risultando del tutto insufficiente la motivazione resa sul profilo della gravità indiziaria, stante il mero riferimento ad un’aggressione a mano armata, commessa dal ricorrente in data 1 novembre 2022, e al reato di detenzione e porto di un’arma da fuoco, accertato il 19 dicembre 2022, ovvero a reati commessi in due occasioni distinte senza alcuna precisazione circa l’inquadramento di tali condotte nel contesto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti e armi, che costituisce oggetto dell’addebito.
Relativamente a detta contestazione la gravità indiziaria sarebbe integrata solo dalle dichiarazioni di un teste “segreto” – senza neppure chiarire se si tratti di fonte di cui è omesso il nome per ragioni di sicurezza-, che avrebbe indicato il ricorrente come persona di fiducia di Ba.Bo., soggetto al vertice di un’associazione dedita al commercio di armi e di stupefacenti.
Pur nell’ambito del limitato controllo sul punto imposto dalla Convenzione sull’estradizione, il quadro indiziario offerto risulta scarno e la motivazione resa del tutto inappagante e apparente, non essendo precisati gli addebiti e le fonti di prova o indicate le risultanze di indagine che riconducano i due episodi descritti nello schema associativo e giustifichino la contestata partecipazione del ricorrente all’associazione criminale, facente capo al Ba.Bo.
Le lacune indicate impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio all’esito della richiesta di informazioni integrative sul punto.
3. Fondato è anche il secondo motivo con il quale si censura il rispetto dei diritti fondamentali dell’estradando in Turchia e la piena rispondenza agli standard internazionali del trattamento carcerario cui sarà sottoposto.
La Corte di appello ha ritenuto tranquillizzanti le informazioni fornite dalla Turchia sulle condizioni carcerarie, migliorate e adeguate agli standard definiti dal Comitato dei Ministri di Consiglio d’Europa sul Sistema Penale e dal Comitato europeo per la prevenzione della Tortura, addirittura superati quanto allo spazio minimo vitale (dai 4 ai 6 mq) e alle garanzie assicurate ai detenuti, senza tenere in alcun conto della documentazione e delle numerose sentenze di questa Corte e di Corti di merito di segno opposto, prodotte dalla difesa, e dell’indicazione alternativa dell’istituto di destinazione.
Deve, invece, rimarcarsi che in numerose occasioni questa Corte si è occupata dell’applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani nelle strutture penitenziarie turche e delle condizioni detentive degli estradandi, giungendo a dubitare del dichiarato adeguamento agli standard internazionali da parte della T, in ragione della sospensione dell’applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani, dichiarata dal Governo della Turchia in due occasioni -il 21 luglio 2016 con un comunicato ufficiale al Consiglio d’Europa dopo il tentato colpo di Stato, terminata nel 2018 e di una nuova sospensione a seguito dello stato di emergenza per il terremoto del febbraio 2023-e delle permanenti carenze e criticità nel rispetto dei diritti umani rilevate da organismi internazionali, nonostante il ripristino ufficiale delle garanzie Cedu.
Anche questa Corte aveva dato atto delle riscontrate detenzioni arbitrarie e pratiche di tortura generalizzate all’interno delle strutture penitenziarie, determinanti un livello elevato di rischio di trattamenti inumani e degradanti, non limitato ai soli detenuti politici (Sez. 6, n. 26742 del 20/04/2021, Akdag, Rv. 281820). Analogo riscontro proveniva dal rapporto di Amnesty International per l’anno 2019-2020, dal quale risultavano nuove attendibili accuse di tortura e maltrattamenti, che avevano determinato l’intervento del Comitato anti-tortura del Consiglio di Europa, che aveva confermato l’esistenza di quelle forme di trattamento disumano e degradante nei confronti di un gran numero di detenuti, indipendentemente dalla tipologia “comune” o “politica” del detenuto interessato; criticità confermate nel Rapporto di Amnesty International 2022-2023.
Ancora di recente, il rapporto della Commissione europea del 30 ottobre 2024 denuncia la mancanza di progressi in tema di diritti umani e rispetto delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto in T e segnala l’elevato rischio di trattamenti umani e degradanti con uso sproporzionato della forza da parte delle forze di sicurezza, l’inadeguatezza delle indagini sulle denunce e sulla possibilità di accesso alle cure nonché la frequente violazione del diritto di difesa; segnala, inoltre, situazioni di massimo rilievo ai fini della valutazione richiesta in questa sede, quali la mancata attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani, che accertano la violazione del rispetto della vita privata e familiare e del diritto ad un giusto processo, l’uso eccessivo della forza, la detenzione ingiustificata, tanto che il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa a giugno 2024 ha ribadito gli appelli al governo turco affinché le rispetti, rilevando che sono ben 185 i casi contro la Turchia sottoposti ad una supervisione rafforzata da parte del medesimo Comitato.
Alla luce delle sistematiche violazioni dei diritti umani nelle carceri turche e della compromissione del diritto di difesa nel sistema giudiziario turco risultanti da fonti e organismi internazionali nonché da decisioni giudiziarie, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite, l’autorità giudiziaria dello Stato richiesto non può limitarsi, come nel caso di specie, ad esaminare solo le dichiarazioni dello Stato richiedente, dovendo fondare la propria valutazione sugli elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati offerti dalla difesa.
Per le ragioni esposte si impone l’annullamento della sentenza impugnata anche su tale profilo con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che provvederà a colmare le lacune su entrambi i profili segnalati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione alla Corte di appello di Catanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. atto cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2026.
