Prima facie evidence against the requested person and inadmissibility of any assessment on the merit of the charges
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Messina ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna di Fe.Be. all’Autorità argentina, in quanto sottoposto a procedimento penale dinnanzi al Tribunale de la Ciudad de Goya, per il delitto di truffa ai danni della società El Chanar Guadalupe S.A, con profitto di oltre 4 milioni di pesos, commesso il 13 dicembre 2021 previa
falsificazione del documento unico di transito, concernente la vendita di una doppia gabbia di vitelli.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Fe.Be., tramite il proprio difensore, con due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge, in relazione all’articolo 12 della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina, per assenza di “doppia incriminazione” in quanto la richiesta di estradizione ha riguardato una condotta che, in assenza di qualsiasi artificio e raggiro, costituisce un mero inadempimento contrattuale.
2.2. Con il secondo motivo censura l’omessa comunicazione dell’udienza svoltasi in Argentina (perché pervenuta in un luogo presso il quale Fe.Be. non ha mai avuto domicilio, residenza o dimora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato con riferimento al primo motivo.
2. L’art. 12 della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987, ratificata e posta in esecuzione con legge 19 febbraio 1992, numero 219 stabilisce soltanto quali sono i documenti da allegare alla domanda di estradizione, tra i quali “il mandato di cattura” e “un’esposizione dei fatti per i quali I’ estradizione viene richiesta”, con riferimento al tempo e al luogo della loro consumazione e alla qualificazione giuridica. Si tratta di documentazione idonea a contenere i necessari riferimenti circa l’esistenza degli indizi a carico della persona di cui si chiede l’estradizione.
È principio pacifico in tema di estradizione processuale per l’estero, secondo il regime di consegna della menzionata Convenzione, che l’Autorità giudiziaria italiana accerti, con sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando (Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810). Non sono pertanto consentite questioni nel merito sulle indagini svolte dallo Stato richiedente (la Convenzione non prevede la produzione delle fonti di prova) e, ancor più, sulla valenza dimostrativa del materiale raccolto che lo Stato decidente valuta secondo le sue regole processuali.
3.Alla luce di tali principi e degli elementi di fatto offerti dall’Autorità argentina si deve ritenere che, diversamente da quanto genericamente asserito nel ricorso, il provvedimento impugnato abbia svolto una corretta valutazione dei gravi indizi, ex art. 705, comma 1, cod. proc. pen., emergenti dalla
