Execution of sentence in the executing State requires the issuing state’s consent
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha disposto la consegna di [OMISSIS] alla Corte Distrettuale di Tarnobrzeg per l’esecuzione della pena di mesi otto di reclusione, irrogatagli con sentenza del 6 settembre 2019 per il reato di cui all’art. 209, par. 1, cod. pen. polacco per avere omesso di provvedere al mantenimento della figlia minore, come impostogli dall’autorità giudiziaria polacca, reato commesso dal 29 aprile 2017 al 14 luglio 2018, fatto integrante il reato di cui all’art. 570 cod. pen. italiano. Tratto in arresto in quanto persona da ricercare, il ricorrente si trova sottoposto alle misure dell’obbligo di presentazione e divieto di espatrio a seguito di convalida del 1 giugno 2026.
Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza e deduce:
2.1. violazione di legge (in relazione all’art. 18-ter, commi 1 e 1-bis legge n. 69 del 2005 e all’art. 420-quater cod. proc. pen.) poiché il processo a suo carico sarebbe stato celebrato in assenza e senza essere messo a conoscenza dell’udienza a suo carico (tenutasi il 6/09/2019), come risulta dalla documentazione allegata al mandato di arresto dal momento che, alla data della notifica, egli si trovava in Italia, Paese in cui non è stato ricercato.
2.2. erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 18-bis, comma 2, l. cit., poiché la Corte di appello avrebbe potuto disporre che la persona da consegnare scontasse la pena in Italia, Paese in cui dimora da oltre cinque anni e dove è socialmente inserito. La pena irrogatagli è di modesta gravità e la esecuzione della stessa in Italia, dove il ricorrente si trova da oltre nove anni, svolge attività lavorativa, ha un’abitazione e ha in corso interessi che lo legano alla famiglia e alla comunità di appartenenza, avrebbe potuto legittimare il rifiuto della consegna.
La Corte di appello ha solo superficialmente esaminato la richiesta del consegnando, affermando che non vi era il consenso dell’autorità richiedente, ma in carenza di prova della corretta ricezione, da parte dell’Autorità Giudiziaria Polacca, della richiesta del consegnando e del corretto inoltro, per il tramite dell’Ufficio del Dipartimento dell’Amministrazione Giudiziaria, all’Autorità polacca di tale richiesta.
E’ in atti, infatti, esclusivamente la nota di sollecito, inviata dal difensore, al Presidente del Tribunale di Tarnobrzeg, senza alcun riferimento a precedenti atti inviati a cura della Corte di appello al Dipartimento dell’amministrazione della Giustizia.
Il corretto inoltro della documentazione all’autorità giudiziaria deve essere concretamente accertato dalla Corte di appello, non potendo essere presunto attraverso l’uso dei mezzi telematici impiegati dall’Ufficio del Ministero cui la richiesta era stata inoltrata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo di ricorso è solo assertivamente prospettato ed è inammissibile in quanto la questione della mancata conoscenza del processo a carico del [OMISSIS] dinanzi all’Autorità giudiziaria polacca non è stata previamente dedotta dinanzi alla Corte di appello di Bologna ed involge accertamenti di fatto non esperibili nella sede di legittimità.
Rileva la Corte che l’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui «La corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello» trova applicazione anche in relazione alla disciplina del mandato di arresto europeo, materia in cui il giudizio è deciso, in unico grado, dalla Corte di merito.
Nei casi di cui all’art. 609, comma 2, cit. la cognizione della Corte di cassazione è piena in relazione alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello e, come noto, quando abbia ad oggetto un fatto processuale, la Corte di cassazione ha il potere di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti “errores in procedendo” dai quali discenda una nullità che non è stata sanata dalla decisione del giudice di primo grado.
Sia nel caso in cui alleghi la nullità del processo tenuto in absentia, in carenza dei presupposti che ne legittimano la celebrazione, sia nel caso in cui alleghi la mancata conoscenza effettiva della sua celebrazione, il ricorrente non è esonerato dalla specifica indicazione e allegazione degli elementi dai quali dedurre la sussistenza della nullità o della mancata effettiva conoscenza, in quanto non possono essere proposte per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni che richiedano, al di là del mero esame degli atti processuali, approfonditi accertamenti in fatto, che, come tali, sono di esclusiva competenza del giudice di merito.
Sarebbe stato, pertanto, onere del ricorrente dimostrare, allegandone la pertinente situazione nel corso del giudizio dinanzi alla Corte di merito, di non avere potuto esercitare il diritto di difesa ovvero la violazione delle regole che, nell’ordinamento polacco, legittimano la celebrazione del giudizio in absentia, laddove le deduzioni difensive svolte con il ricorso e proposte per la prima volta in questa sede, si fondano, in buona sostanza, sul rilievo che al momento della notifica dell’avviso dell’udienza del 6 settembre 2019 il ricorrente si sarebbe trovato in Italia, dove non veniva ricercato, presenza che non è di per sé incompatibile con la possibilità di ricevere la notifica dell’avviso di udienza e con l’effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo celebrato nel Paese di provenienza.
Ne consegue che, anche nel caso in cui il giudizio sia deciso dalla Corte di appello quale giudice unico del merito, i presupposti fattuali per la deduzione dinanzi alla Corte di cassazione di nullità assolute, anche insanabili e rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, soggiacciono ai limiti del sindacato del giudice di legittimità, non potendo questi compiere un accertamento di fatto quale quello sulla ritualità delle notifiche all’imputato nel processo svoltosi all’estero ai fini della celebrazione del giudizio in absentia o della mancata effettiva conoscenza del processo a suo carico e, pertanto, le relative questioni devono essere devolute alla Corte di merito.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
3.1. La Corte di appello di Bologna, sulla scorta della documentazione prodotta dalla persona chiesta in consegna, che ne denotava il suo radicamento in Italia, con nota del 13 giugno 2026 ha chiesto all’Autorità giudiziaria polacca, per il tramite della Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, il consenso alla esecuzione in Italia della pena irrogata, previo invio del certificato previsto dall’art. 4 della decisione quadro n. 2008/909/GAI, facendo applicazione dei principi dettati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 4 settembre 2025, C-305/22, che, nel prevedere la necessità del consenso dello Stato richiedente all’esecuzione all’estero della condanna, pur valorizzando la cooperazione tra Stati, ha chiaramente subordinato il potere di rifiuto della consegna ai fini della esecuzione della pena nel Paese del radicamento, al consenso dello Stato di emissione del mandato di arresto.
La sintetica motivazione della sentenza impugnata, in cui si dà atto della mancata risposta, lungi dall’essere generica per carenza di motivazione, ha fatto coerente applicazione alla fattispecie concreta di quanto statuito da questa Corte, secondo cui la Corte di appello, prima di opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna correlato alle esigenze di reinserimento sociale del condannato, trasfuso nell’art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, e di prendere in carico l’esecuzione della pena, è tenuta ad acquisire il consenso dello Stato di emissione, che si esprime mediante la trasmissione della sentenza di condanna corredata dal relativo certificato ai sensi degli artt. 4 e 5 della decisione quadro 2008/909/GAI, essendo, in mancanza, vincolata a disporre la consegna della persona richiesta (Sez. 6, n. 30618 del 08/09/2025, K., Rv. 288619-01).
Al riguardo va ribadito, inoltre, che la corte di appello può rifiutare la consegna, dando esecuzione nello Stato alla sentenza straniera, solo dopo aver richiesto ed ottenuto il consenso espresso dello Stato di emissione, con la relativa trasmissione della sentenza di condanna e del certificato, dovendo essere considerata come implicita conferma della richiesta in tal senso già formulata con l’emissione del mandato di arresto europeo l’omessa positiva risposta alla richiesta di consenso, precisando che l’autorità richiesta non ha il potere di sindacare la legittimità del rifiuto, espresso o implicito, manifestato dallo Stato richiedente (Sez. 6, n. 37387 del 14/11/2025, Afzaal, Rv. 288897-01).
3.2. La sentenza della Grande sezione della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025, C-305/22, ha imposto una profonda revisione dei meccanismi del “microsistema” della consegna e costituisce un aspetto di rilievo nella gestione dei rapporti di cooperazione disciplinati dalla l. 22 aprile 2005, n. 69.
La sentenza in parola ha riscritto, infatti, i poteri della Corte di appello, in materia di mandato cd. esecutivo, ai fini del rifiuto di esecuzione del mandato di arresto e consegna all’autorità dello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso, poiché l’interesse punitivo di tale Stato – espresso, o anche solo implicito nella richiesta di consegna, come evidenziato nella giurisprudenza di legittimità innanzi indicata – assume valore preponderante su quello correlato al perseguimento della finalità di reinserimento sociale e della finalità rieducativa della pena, sottinteso alla richiesta di esecuzione in Italia.
La sentenza della Corte di Giustizia costituisce, infatti, il risultato dell’armonizzazione di una complessa disciplina ed ha esaminato i principi recati dall’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, e del correlativo motivo di rifiuto – che implicano la valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione che esista un legittimo interesse a che la pena venga eseguita nello Stato di esecuzione del mandato di arresto europeo e che consente di tener conto dell’obiettivo di favorire il reinserimento sociale della persona richiesta dopo aver scontato la pena – e i principi recati dall’art. 3, par. 1, della decisione quadro 2008/909, che stabilisce le regole in forza delle quali lo Stato di esecuzione debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena irrogata da un organo giurisdizionale dello Stato di emissione.
Secondo tali regole l’avvio della procedura di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna e della pena irrogata è rimessa alla discrezionalità dell’autorità giudiziaria dello Stato di emissione ed ha luogo con la trasmissione della sentenza e del certificato di cui è corredata (art. 4, par. 1) allo Stato di esecuzione, a condizione che la persona condannata si trovi in uno dei due Stati.
3.3. La relazione tra le due decisioni quadro e la circostanza che sia stato emesso un mandato di arresto a fini esecutivi, come precisato nella richiamata sentenza [OMISSIS], testimoniano che lo Stato in questione privilegia la scelta di eseguire la pena sul suo territorio rispetto alla possibilità offerta dalla decisione quadro 2008/909 e, in tale contesto, la possibilità per lo Stato di esecuzione di derogare in via unilaterale al principio della esecuzione del mandato di arresto sulla base dell’art. 4, punto 6, senza rispettare le condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909, comprometterebbe l’efficacia del sistema di consegna stabilito dalla decisione quadro 2002/584: il che comporta che la presa in carico dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 passa necessariamente attraverso il consenso dello Stato di emissione, conformemente alla decisione quadro 2008/909.
Una decisione subordinata a consultazioni obbligatorie tra l’autorità di emissione e quella di esecuzione, consultazioni che, nel caso in esame, hanno avuto luogo attraverso la trasmissione della richiesta della Corte di appello, con attestazione di urgenza e allegazione degli atti sui quali sai fondava, fra i quali la richiesta del difensore, debitamente tradotti, a cura della Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, fin dal 19 giugno 2026, con la precisazione che l’udienza per la decisione sul mandato era già stata fissata al 6 luglio 2026.
La nota risulta debitamente inoltrata all’Ufficio competente per la decisione, cioè la Corte di Tarnobrzeg, fin dal 19 giugno 2026 e risulta regolarmente pervenuta alla casella di posta deputata alla ricezione.
La mancata positiva risposta, come statuito da questa Corte (Sez. 6, n. 37387 del 14/11/2025, Afzaal, Rv. 288897-01), sta a significare la implicita conferma della richiesta avanzata con la emissione del mandato di arresto e la volontà di provvedere alla esecuzione della condanna nel territorio dello Stato di emissione, secondo la conclusione che la Corte di appello di Bologna ha coerentemente ritenuto di trarre dalla mancata risposta alla richiesta di esecuzione della pena in Italia.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria è delegata agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. 69 del 2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005.
Così deciso il 23 luglio 2026.
