Estension of the extradition, self-money laundering and lack of circumstancial evidences

Extradition
🇮🇹Italy🇧🇷Brazil
Denied
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Court
Court of Appeal of Bologna
Decision date
05/02/2019
Decision number
10014/2019
Main ground
Extension of the extradition
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
In matters concerning the extension of extradition, the conditions for granting the request are not met where, although only a summary assessment of the evidence submitted by the requesting State is required, the accompanying documentation does not provide a sufficient prima facie evidentiary basis as to the unlawful origin of the assets involved in the alleged self-laundering offence. The mere purchase of assets abroad, the failure to comply with tax disclosure obligations, and the temporal connection with offences already adjudicated are not, in themselves, sufficient to establish that the reinvested funds originated from the predicate offences.
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Estension of the extradition, self-money laundering and lack of circumstancial evidences, Court of Appeal of Bologna, 5 February 2019, No 10014/2019, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extension-self-laundering-insufficient-evidence-italy-brazil-2-2019
🇮🇹 Full Text

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il PG ha chiesto, a seguito di note del Ministro della Giustizia in data 5.9.2018, 3.10.2018 e 25.10.2018, che la Corte emetta sentenza favorevole all’estensione della estradizione verso la Repubblica del BRASILE di [OMISSIS] già estradato con decreto del Ministro della Giustizia in data 21 aprile 2015, evidenziando che, a seguito di una richiesta successiva l’estradizione era estesa a due reati di falso in atto pubblico e in pubblica certificazione commessi da ricercato per ottenere documenti intestati a nome di “Celso”, e cioè del fratello deceduto; ha poi evidenziato che con la domanda numero 195 del 29 agosto 2018 la Repubblica federativa del Brasile ha chiesto l’estensione della estradizione ai reati di auto-riciclaggio commessi dal prevenuto unitamente alla propria moglie [OMISSIS] fra l’ottobre 2008 e il marzo 2011 mediante depositi di somme su un conto corrente aperto nome del fratello deceduto nonché tramite l’acquisto -tra l’8 aprile 2008 e il 14 dicembre 2009 di due appartamenti ed un garage in località [OMISSIS] (Spagna), e l’acquisto di un’autovettura marca Fiat. Nella denuncia il Pubblico ministero federale aveva evidenziato che i reati precedenti presupposti dell’auto-riciclaggio erano da individuarsi nei delitti di peculato e corruzione passiva per il quale il prevenuto era stato già estradato. Alla richiesta era stata allegata una memoria del [OMISSIS] che aveva contestato la notifica della richiesta di estensione dell’estradizione e fatto presente di essere già stato condannato ed estradato anche per il delitto di auto-riciclaggio giudicato nel processo cosiddetto “Menselao”.
Con la domanda n. 206 del 19 settembre 18 trasmessa dal Ministero il 3 ottobre 2018 e con l’integrazione documentale n. 219 del 9 ottobre 2018 trasmessa dal Ministero il 25 ottobre 2018, l’estensione dell’estradizione è stata richiesta con riferimento ai reati elettorali (artt. 289 e 309 del codice elettorale) per avere il [OMISSIS] ottenuto l’iscrizione fraudolenta nelle liste elettorali ed aver poi votato alle elezioni con la falsa identità del fratello deceduto “[OMISSIS]”; la Procura della Repubblica di LAGES aveva infatti accertato detti reati, commessi il 2 marzo 2011. A detta richiesta non è stata allegata la manifestazione di volontà del prevenuto ma soltanto la richiesta dell’estradato al giudice brasiliano di archiviazione degli atti (richiesta non accolta).

A nessuna delle due domande era stato allegato un nuovo titolo restrittivo della libertà personale emesso per i reati per i quali l’estensione della estradizione è stata richiesta.

Ciò premesso, ha osservato il Procuratore Generale che l’assenza di tale titolo restrittivo non è condizione ostativa all’accoglimento delle domande atteso che, come già osservato dai magistrati brasiliani e statuito dalla Corte di cassazione, il titolo restrittivo non è necessario per i processi per reati diversi da quello per il quale la consegna è già avvenuta, commessi anteriormente (Corte suprema di cassazione Rv. 243580). Ha altresì osservato, in relazione alla prima richiesta, che non appare ostativo neppure il fatto che all’epoca della commissione dei reati, 2008/2009, l’auto-riciclaggio non fosse previsto come reato nel nostro ordinamento atteso che il requisito della doppia incriminazione e, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del Trattato di estradizione, deve essere valutato con riferimento al momento della decisione sulla domanda e non con riferimento alla data di commissione del reato (Corte suprema di cassazione: Rv. 272765).

Il Procuratore Generale ha poi evidenziato, in relazione al reato di riciclaggio, che manca il requisito della valenza indiziaria dei fatti esposti dall’Autorità richiedente: atteso che il regime estradizionale tra Italia e Brasile è regolato da un Trattato secondo il quale l’Autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria deliberazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando (Corte suprema di cassazione Rv. 258810), così come previsto analogamente dalla Convenzione europea di estradizione del 1957; ed anche se i profili di esistenza di un “bis in idem” sollevati dalla difesa del [OMISSIS] non appaiono palesemente infondati atteso che, come osservato dallo stesso prevenuto nella memoria inviata al giudice brasiliano, nel processo “Menselao” lo stesso è già stato condannato anche per riciclaggio ed è stato estradato dal Ministro della Giustizia anche per tale reato (e potrebbe pertanto ipotizzarsi una violazione dei diritti fondamentali previsti dall’articolo 5 lettera B del Trattato), la circostanza che il denaro sia stato reimpiegato dopo la commissione dei reati per i quali è già intervenuta condanna nel processo “Menselao”, e i coniugi [OMISSIS] abbiano tentato di occultarli al fisco, non è sufficiente per ritenere che detto denaro provenisse dai delitti già giudicati, tra i quali una corruzione passiva già apprezzata sotto l’aspetto concorrente di un auto riciclaggio; ciò in quanto il dato temporale è di per sé insignificante, ed anche se il fatto era indicativo della volontà di occultamento al fisco del denaro, da esso non derivavano indizi sulla provenienza dello stesso.

Quanto alla terza domanda di estensione dell’estradizione, in relazione ai reati elettorali, il Procuratore Generale ha evidenziato nella requisitoria che il reato corrispondente previsto dall’ordinamento italiano -ai fini della sussistenza del requisito della doppia incriminazione- è quello previsto e punito dall’articolo 103 del d.p.r. n. 361 del 30 marzo 1957, e cioè della presentazione al voto con un nominativo diverso dal proprio; detto reato è punito con la reclusione da tre a cinque anni di reclusione. Poiché l’ultima condotta delittuosa ascritta al [OMISSIS] risale al marzo 2011, motivo ostativo alla richiesta di estensione dell’estradizione deve essere ravvisato nella intervenuta prescrizione; quest’ultima costituisce infatti motivo obbligatorio di rifiuto, come previsto all’articolo 3 lett. B) del Trattato. Nel caso di specie il periodo massimo di tempo per la prescrizione, dall’ultimo episodio delittuoso commesso il 2 marzo 2011, pari ad anni sei, è maturato, al più tardi, il 2 settembre 2018.

Conclusivamente il Procuratore Generale ha chiesto che la Corte dichiari con sentenza che non sussistono le condizioni per procedere all’estensione dell’estradizione del cittadino straniero (v. requisitoria 8.11.2018 in atti).

Il difensore dell’estradando, con memoria difensiva depositata il 22 gennaio 2019 ai sensi articolo 705 codice di procedura penale (con allegati documenti da n. 1 a n. 20), ha chiesto il rigetto della richiesta di estensione dell’estradizione in relazione al reato di auto-riciclaggio evidenziando che il prevenuto è già stato condannato con sentenza definitiva del Supremo Tribunale federale, ed è stato estradato anche per quel reato (e sta scontando attualmente la pena); che, in ogni caso, non sussistono i gravi indizi richiesti dal Trattato per ritenere che gli investimenti effettuati dai coniugi [OMISSIS] siano stati effettuati con denaro proveniente dal reato presupposto; che, in ogni caso, il reato di auto-riciclaggio ipotizzato dalle Autorità brasiliane, commesso nel 2008/2009 sarebbe prescritto.
In relazione alla domanda del 19 settembre 2018 riguardante i reati elettorali, il difensore ha chiesto parimenti il rigetto della richiesta di estensione evidenziando che i reati sono prescritti e che, in ogni caso, si tratta di fatti per i quali era già stata richiesta respinta la richiesta di estensione dell’estradizione; sussisteva pertanto la preclusione di cui all’articolo 707 del codice di rito.

Ha altresì evidenziato che le richieste in esame dovevano comunque essere respinte in quanto la situazione carceraria del Brasile e le accertate plurime violazioni agli impegni che il Governo brasiliano aveva assunto con l’Italia in relazione alla concessa estradizione del [OMISSIS], dovevano far ritenere fondato il timore che il prevenuto, in caso di condanna e di esecuzione della pena in Brasile, possa essere sottoposto ad atti che configurano violazione dei diritti fondamentali della persona.

A sostegno delle proprie tesi ha depositato n. 20 documenti fra i quali: la sentenza della Corte di cassazione in data 11 febbraio 2015, la dichiarazione del Sottosegretario al sistema penitenziario del Distretto federale circa l’assegnazione dell’estradato alla cd “ala dei vulnerabili” del carcere e sul rispetto dei suoi diritti fondamentali; l’ordinanza del Consiglio di Stato del 23 giugno 2015 e quella del 22 settembre 2015; l’ordinanza della Suprema corte in data 12 luglio 2017, e il provvedimento del Ministero della Giustizia di inoltro dell’ordinanza al Governo brasiliano; le denunce di deputati brasiliani, del difensore del prevenuto, di Amnesty International, una relazione della pastorale carceraria, notizie di stampa relative all’aggressione subita dall’ex-governatore dello Stato di Rio de Janeiro; notizie di stampa sulla situazione nel carcere di PAPUDA e della decisione pronunciata dal STF sulla situazione carceraria brasiliana; il decreto del Ministro della Giustizia di concessione dell’estradizione del 21 aprile 2015, e successivo decreto del 1° ottobre 2015 (v. fascicolo documenti allegato).

RITENUTO:

che [OMISSIS] è già stato estradato in Brasile nel procedimento numero 13/2014 RG Estr. di (altra Sezione di) questa Corte a seguito della sentenza della Suprema corte di cassazione che, accogliendo ricorsi presentati dal Procuratore Generale e dal Governo brasiliano, ha riformato la decisione di questa Corte territoriale (che aveva respinto la richiesta ritenendo fondato il timore che la persona richiesta venisse sottoposta a pena a trattamenti che configuravano violazione dei diritti fondamentali) dichiarando sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda; ciò sulla base dei documenti e delle garanzie sul luogo e sulle condizioni della detenzione offerte dal Governo brasiliano dopo la prima sentenza di rigetto; a seguito della pronuncia negativa di questa Corte il governo aveva infatti fornito garanzie istituendo una “sezione speciale” all’interno del carcere di PAPUDA, cosiddetta “ala dei vulnerabili” riservata ai detenuti soggetti a rischio in modo da garantire loro l’incolumità durante l’esecuzione della pena; il decreto del Ministro in data 21 aprile 2015 che aveva concesso l’estradizione, peraltro, era stato sospeso dal Consiglio di Stato che aveva disposto ulteriori accertamenti per accertare l’effettività delle garanzie offerte dal Governo brasiliano imponendo al Governo italiano di richiedere più precise garanzie sul trattamento in carcere; dopo l’invio da parte del Governo brasiliano di ulteriore documentazione, lo stesso Consiglio di Stato aveva rigettato il ricorso del prevenuto il quale, in data 22 ottobre 2015, era stato estradato (e poi ristretto nella sezione speciale del carcere di PAPUDA);
che attualmente il prevenuto sta scontando la pena inflittagli dal Supremo tribunale federale in regime di “libertà condizionata” in conformità all’ordinamento penitenziario brasiliano che consente di essere ammesso al regime “semiaperto” dopo aver scontato un sesto della pena (e successivamente consente anche la libertà condizionata: v. memoria difensiva, pag 4);
che la prima richiesta di estensione dell’estradizione rubricata al n. 42/2016 RG ESTR non è ancora stata decisa con sentenza irrevocabile atteso che la decisione emessa dalla Terza sezione penale di questa Corte in data 16 marzo 2017, che aveva parzialmente accolto la richiesta di estensione in relazione a due delle condotte illecite individuate nella requisitoria del PG (i reati di falso indicate ai numeri 2 e 5) è stata impugnata in cassazione; la Suprema corte con ordinanza del 12 luglio 2017 ha disposto ulteriori accertamenti per il tramite del Ministero della Giustizia affinché le Autorità brasiliane forniscano informazioni sul luogo di detenzione nel quale l’estradato sconterebbe la custodia cautelare disposta dalla Corte di LAGES; e forniscano copia di una serie di documenti: in particolare la denuncia del PM di LAGES del 6.11.2014 nonché l’indicazione delle modalità attraverso cui il [OMISSIS] aveva indotto in errore il pubblico ufficiale dell’Istituto per l’identificazione civile di Santa Caterina il 30 novembre 2007 (all. n. 6); dette richieste sono state trasmesse dal Ministero della Giustizia all’autorità brasiliana tramite il Ministero degli Affari Esteri (all. 7) ma non risulta che sia stata fornita risposta; è pertanto tuttora pendente il giudizio avanti la Corte di cassazione (non è ancora stato ri-fissato: pag 5 memoria cit.);
ciò premesso ritiene la Corte fondate e da condividere le argomentazioni contenute nella requisitoria del Procuratore Generale in sede atteso che, per ciò che concerne i delitti di auto-riciclaggio commessi tra l’ottobre del 2008 e il marzo del 2011 il Pubblico ministero federale dello Stato di Rio de Janeiro si è limitato ad evidenziaare che nel gennaio 2006 i coniugi avevano aperto un conto cointestato presso la banca [OMISSIS] di Malaga-82 Spagna indicando come indirizzo l’immobile situato in Calle Sierra del Co 16 di Malaga; hanno effettuato numero 35 depositi di denaro per un importo complessivo di 52.271 RS effettuando poi prelievi col nome di [OMISSIS] fino al 15 marzo 2011 per spese varie; è stato acquistato a nome della moglie un appartamento nella città di Benalmadena /Malaga Spagna, l’8 aprile 2008 per € 270.000 (equivalenti a 722.636 RS); è stato acquistato un appartamento nella medesima città, con annesso garage, il 14 dicembre 2009, sempre a nome della moglie, per un importo di euro 350.000 (equivalenti a 896.182 RS); è stata acquistata un’automobile Fiat Punto [OMISSIS] con atto registrato il 30 giugno 2009 sempre a nome della moglie; nessuno di tali beni è stato dichiarato dal [OMISSIS] o dalla moglie nelle dichiarazioni di imposta sul reddito delle persone fisiche; la coppia non ha mai fornito dichiarazioni al BACE per i capitali brasiliani all’estero (CBE); la coppia aveva fittiziamente dissolto l’unione stabile prima dell’apertura dell’inchiesta culminata con la condanna dell’estradato; nel periodo tra il 27 aprile 2008 e il 25 giugno 2009 la coppia aver effettuato n. 07 viaggi aerei di andata e ritorno all’estero (v. indicazione dei voli con data di uscita e rientro in Brasile: pag 3 richiesta Pubblico Ministero 14.11.2016); successivamente il 23 luglio 2009 era stato celebrato il matrimonio; gli acquisti all’estero erano stati effettuati a nome di [OMISSIS] con fondi illeciti ottenuti da [OMISSIS] durante la dissoluzione fittizia dell’unione stabile; la mancanza di trasferimento di fondi per l’acquisizione dei beni all’estero e la mancanza di dichiarazione di tali beni alle autorità brasiliane dimostravano l’intento di nascondere l’origine la posizione e la proprietà dei beni acquistati con fondi illecitamente ottenuti dal prevenuto, atteso che gli acquisti erano stati effettuati durante i viaggi ordinari fatti dalla coppia;
la difesa ha evidenziato che il prevenuto è già stato condannato dal Supremo tribunale federale, a seguito del cosiddetto scandalo Menselao, per peculato, corruzione passiva e riciclaggio di denaro (art. 1, 5 e 6 della Legge 9613/1998) con riferimento alla somma di euro 82.575 (RS 326.660) ricevuta indebitamente per la liberazione di circa 19 milioni di euro a beneficio della società pubblicitaria [OMISSIS]; ha allegato una relazione dell’avvocato Boschi, che difende il prevenuto nel procedimento penale avanti al Tribunale di Rio de Janeiro per il reato di auto-riciclaggio, da cui emerge che l’unica somma della quale il [OMISSIS] si era indebitamente appropriato, da imputare a auto-riciclaggio “atti di lavaggio di denaro”, era quella derivante dal reato di corruzione pari ad euro 82.575; nella stessa memoria è stato evidenziato che l’imputato era dipendente del Banco del Brasile dal 1974 con qualifica di direttore di marketing e comunicazione; tra il 1993 e il 2005 era stato remunerato con circa € 160.000 annui, come comprovato dalla sua dichiarazione dei redditi; a partire dal 2005 percepiva circa € 7.000 mensili; la moglie aveva esercitato per oltre trent’anni l’attività di architetto ed aveva guadagnato tra il 1986 ed il 2008 almeno € 178.000; altri € 87.000 li aveva percepiti dal Consiglio regionale di architettura, fino al 2008; nel 2005 aveva venduto un immobile nella città di Toledo /PR incassando € 29.000; aveva pertanto valori sufficienti per acquistare il primo immobile da € 270.000 nell’anno 2008 in Spagna ed anche per il secondo acquisto immobiliare per € 350.000 in quanto aveva ottenuto altri € 75.000 per la vendita di un immobile sito nella città di Florianopolis; era pertanto in grado di poter acquistare legittimamente anche la Fiat PUNTO, ingiustamente qualificata come prodotto di lavaggio di denaro (v. all. 14);
deve pertanto essere ritenuta fondata la conclusione del Procuratore Generale sulla carenza indiziaria del reato di auto-riciclaggio (art. 1 Legge 9.613/1998 come modificato dalla legge 12.683 del 2012: “nascondere o mascherare la natura, fonte, ubicazione, disposizione, movimento o proprietà dei beni, diritti o valori risultanti direttamente o indirettamente da infrazione penale”; corrispondente all’art. 648 ter 1 codice penale) ipotizzato dal Pubblico ministero di Rio de Janeiro non essendo stati indicati nella richiesta elementi di fatto sufficienti -sia pure da valutare con sommaria delibazione in questa sede- per ritenere -anche alla luce della documentazione prodotta dalla difesa- che gli acquisti all’estero effettuati nel periodo temporale sopra precisato, a nome di [OMISSIS], siano stati effettuati col reimpiego della somme illecitamente percepite con i reati per i quali il [OMISSIS] è già stato condannato (ed estradato);
che, per ciò che concerne i reati elettorali, dalla stessa richiesta risulta che l’ultimo delitto è stato commesso il 2 marzo 2011 quando il prevenuto è comparso nella sede della 205^ Zona Elettorale di Rio de Janeiro, ha presentato il suo titolo elettorale falso presentandosi col nome di “[OMISSIS]”; il reato corrisponde in Italia a quello di cui all’art. 103 del DPR n. 361 del 1957 punito con pena non superiore ai cinque anni; si è pertanto prescritto, al più (anche tenendo conto dell’aumento di un quarto per eventuali sospensioni ai sensi dell’articolo 161 comma 2 del codice penale) il 2 settembre 2018; sussiste pertanto la condizione ostativa di cui all’articolo 3 lett. B) del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile dato a Roma il 17 ottobre 1989, ratificato in Italia con la legge numero 144 del 1991;
rimangono assorbiti gli ulteriori profili relativi al fondato timore già più volte ritenuto da questa Corte, dalla Corte suprema di cassazione, e dal Consiglio di Stato, che il [OMISSIS] in caso di condanna, possa essere sottoposto a pene o trattamenti che comunque configurano violazione dei diritti fondamentali della persona, ex articolo 698 comma 1 codice di procedura penale;
RITENUTO che NON RICORRONO, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 697 e ss codice di procedura penale e la decisione deve essere contraria all’estensione dell’estradizione come sopra richiesta

P.Q.M.

La Corte d’appello di Bologna, visti gli artt. –127, 704 e ss cpp-

1. DICHIARA che NON sussistono le condizioni per l’accoglimento delle domande di estensione dell’estradizione verso la Repubblica federativa del Brasile di cui alle premesse.

2. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Bologna, Camera di Consiglio del –05 febbraio 2019–