Extradition and risk of inhuman or degrading treatment: without grounds for suspicion, the judicial authority is not required to ask additional information or assurances

Extradition
🇮🇹Italy🇵🇪Peru
Granted
Share this case
Court
Italian Supreme Court
Decision date
19/01/2026
Decision number
6186/2026
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Court of Appeal correctly pointed out that the defence submissions referred to a situation of significant political instability in Peru, but did not in any way substantiate — on the basis of reports issued by reliable organisations — the alleged serious problems of prison overcrowding. In the substantial absence of elements capable of raising doubts as to the risk of being subjected to inhuman or degrading treatment, it must be excluded that the Court of Appeal is under an obligation to nonetheless request further information, as this would amount to a merely exploratory activity, not justified by proven elements capable of undermining the principle of mutual trust between States. This principle is grounded in the treaty-based nature of extradition agreements, which are founded on a relationship of mutual confidence and reliance between States. Accordingly, the domestic judicial authority is required to seek additional information only where that presumption of reliability is called into question on the basis of concrete elements, which may also be derived from open sources, provided they are deemed reliable. Therefore, in the absence of any element capable of giving rise to suspicion that the conditions of detention would not comply with human rights standards, no general duty to request further information or assurances can be invoked, as this would undermine the very principle of mutual trust underpinning extradition treaties. Moreover, in the case law of this Court, there are no recent precedents establishing that detention conditions in Peru are incompatible with the protection of human rights.
Cite this case
Need to reference this case in a brief, article or submission?
Extradition and risk of inhuman or degrading treatment: without grounds for suspicion, the judicial authority is not required to ask additional information or assurances, Italian Supreme Court, 19 January 2026, No 6186/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-additional-assurances-concrete-risk-inhuman-degrading-treatment-italy-peru-1-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello accoglieva la richiesta di estradizione, avanzata dalla Repubblica del Perù, in relazione al reato di traffico di sostanze stupefacenti, condotta ritenuta corrispondente a quella disciplina nell’ordinamento interno dagli artt. 74 e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. La difesa del ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in ragione del fatto che il ricorrente, nel procedimento avviato in Perù, non sarebbe stato raggiunto da alcuna notifica, senza che le Autorità peruviane abbiano eseguito alcuna ricerca, il che impediva di considerarlo come irreperibile.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla valutazione del motivo ostativo derivante dall’intervenuta prescrizione del reato, così come previsto dall’art.4 del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù. Sostiene il ricorrente che, poiché il fatto contestato risale al 2016, in difetto di atti interruttivi della prescrizione, il termine massimo doveva ritenersi pari a 6 anni e, quindi, era sicuramente decorso alla data della decisione sulla consegna.

2.3. Con il terzo motivo deduce la nullità dell’ordine di arresto e dell’applicazione di misure cautelari stante il difetto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.

2.4. Con il quarto motivo si deduce l’omessa valutazione del rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in considerazione delle condizioni di detenzione in Perù.

2.5. Il difensore, infine, rappresentava che nelle more della procedura estradizionale il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo propone questioni non rilevanti ai fini della decisione sulla consegna, posto che – trattandosi di estradizione a fini processuali – è del tutto irrilevante che il ricorrente abbia o meno ricevuto, nell’ambito del procedimento avviato dall’autorità richiedente, la notifica di atti di impulso processuale o volti a notiziario della pendenza del procedimento.

Si tratta di aspetti che, infatti, possono rilevare solo ed esclusivamente quali eventuali vizi procedimentali da far valere dinanzi all’autorità richiedente, non costituendo motivi ostativi alla consegna.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, nella misura in cui pone questioni relative alla presunta violazione della causa ostativa dell’intervenuta prescrizione, senza confrontarsi con la specifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello.

La sentenza impugnata, infatti, ha ritenuto che le condotte per le quali si chiede l’estradizione corrispondono alle fattispecie penali descritte dagli art.73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per le quali il termine di prescrizione è ampiamente superiore a quello minimo di sei anni ipotizzato dalla difesa.

A fronte di tali indicazioni, le censure mosse dalla difesa sono del tutto generiche e si incentrano sul mero calcolo della prescrizione interna, basato su limiti edittali diversi da quelli effettivamente previsti per i reati corrispondenti a quelli per i quali procede l’autorità peruviana.

Né è contestabile l’eventuale prescrizione secondo l’ordinamento dello Stato richiedente, posto che, secondo quanto affermato dalla Corte di appello, per i reati contestati la pena massima è pari a venticinque anni di reclusione e, sulla base della normativa peruviana, risulta che il termine di prescrizione è pari alla pena massima stabilita per il reato (art.80 cod. pen. peruviano) e non può in ogni caso superare il limite di venti anni, salvo restando che in determinate condizioni il termine può essere raddoppiato.

Peraltro, in tema di estradizione per l’estero, non spetta allo Stato richiesto, in base alle prassi internazionali connesse all’applicazione dei trattati che prevedono la prescrizione del reato quale motivo di rifiuto della consegna, stabilire autonomamente la maturazione del termine prescrizionale, trattandosi di verifica che può implicare complesse valutazioni giuridiche riservate allo Stato richiedente, il quale, se sollecitato, può fornire indicazioni utili al riguardo, che lo Stato richiesto non ha facoltà di sindacare (Sez.6, n. 19473 del 8/4/2025, Rv.288098).

4. Il motivo relativo alla carenza di gravità indiziaria e delle esigenze cautelari è aspecifico, posto che oggetto del ricorso non è l’adozione di una misura cautelare propedeutica all’estradizione che, peraltro, nel caso di specie non è mai stata emessa.

I parametri di giudizio evocati dal ricorrente, quindi, sono del tutto eccentrici rispetto all’oggetto della decisione sulla richiesta di estradizione che, evidentemente, concerne la sola sussistenza dei presupposti legittimanti la consegna.

Per completezza, deve anche sottolinearsi come le questioni evocate dal ricorrente non possono neppure essere valorizzate nell’ottica della valutazione di fondatezza della richiesta di estradizione, sotto il profilo dell’adeguata allegazione di elementi a conforto della sussistenza del reato, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sul punto.

Per consolidata giurisprudenza, in tema di estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria italiana, a norma dell’art. 705, comma primo, cod. proc. pen., non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l’estradando avvia commesso il reato oggetto dell’estradizione (Sez.6, n.40959 dell’11/7/2013, Rv.258122 e successive conformi).

La verifica demandata all’autorità giudiziaria, pertanto, non deve assurgere al grado di approfondimento tipicamente richiesto nel caso in cui si debba vagliare la gravità indiziaria ex art. 275 cod. proc. pen., essendo sufficiente che, sulla base della descrizione del fatto, venga rappresentato un fatto costituente reato, corrispondente al titolo per il quale l’estradizione è stata chiesta.

Tale valutazione risulta ampiamente svolta dalla Corte di appello, sulla base di elementi idonei ad individuare le modalità di svolgimento del fatto, il contesto in cui il reato è stato commesso e il coinvolgimento personale dell’estradando.

5. Il quarto motivo è inammissibile stante la genericità della tesi secondo cui l’estradando è a rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, non essendo stata fornita alcuna allegazione idonea a supportare tale decisione.

La Corte di appello ha correttamente sottolineato come le allegazioni difensive erano indicative di una forte instabilità politica esistente in Perù, ma non documentavano in alcun modo – sulla base di report redatti da organizzazioni affidabili – i dedotti gravi problemi di sovraffollamento carcerario.

A fronte della sostanziale assenza di elementi idonei a far sorgere il dubbio in ordine alla sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, deve escludersi la sussistenza di un onere della Corte di appello di procedere ugualmente alla richiesta di informazioni, posto che si tratterebbe di un’attività meramente esplorativa e non giustificata da comprovati elementi idonei a far venir meno il principio di reciproco affidamento tra Stati (ex multis, Sez.6, n. 22818 del 23/7/2020, Balcan, Rv. 279567).

Analogo principio è stato affermato in tema di mandato di arresto europeo, essendosi ritenuto che è onere del ricorrente che voglia ottenere un provvedimento di rifiuto della consegna, allegare fonti attendibili, specifiche ed aggiornate su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell’esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante determinato dalle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente (Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021, Sarwari, Rv. 282120).

Si tratta di principi che trovano fondamento nella natura pattizia degli accordi di estradizione, alla base dei quali si pone un rapporto di reciproca fiducia e affidamento tra Stati, a fronte del quale l’autorità interna è tenuta a richiedere informazioni solo ove quella presunzione di affidabilità sia messa in dubbio sulla base di elementi concreti, desumibili anche da fonti aperte, purché ritenute affidabili.

In difetto di qualsivoglia elemento idoneo a introdurre il sospetto che il trattamento detentivo non sia rispettoso dei diritti umani, non può invocarsi un dovere generalizzato di richiedere informazioni e garanzie aggiuntive, posto che in tal modo si andrebbe a superare quel principio di reciproco affidamento che è posto alla base del Trattato di estradizione.

Peraltro, deve segnalarsi come nella giurisprudenza di questa Corte non constano precedenti che abbiano recentemente attestato l’insussistenza in Perù di condizioni di detenzione incompatibili con il rispetto dei diritti umani.

Ne consegue che, in mancanza di specifici elementi dai quali desumere la sussistenza della causa ostativa alla consegna, la Corte di appello ha correttamente accolto la richiesta, non essendo neppure tenuta a richiedere informazioni specifiche all’Autorità peruviana.

6. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 19 gennaio 2026.

Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2026.