Extradition to USA and risk of a life sentence

Extradition
🇮🇹Italy🇺🇸United States
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
09/11/2018
Decision number
58239/2018
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Under the framework governed by the bilateral treaty of 13 october 1983, the possibility that a life sentence may be imposed does not constitute a bar to the issuance of a favourable extradition decision. this is due to the existence, within the united states legal system, of various mechanisms which, in relation to individuals sentenced to life imprisonment, may allow for early release—albeit on the basis of discretionary assessments by different public authorities—or, in any event, for commutation where humanitarian grounds or progress in the rehabilitative process are established. this is without prejudice to the situation where the requested person specifically alleges the existence of a real risk of being subjected to inhuman or degrading treatment, contrary to article 3 of the European Convention on Human Rights.
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Extradition to USA and risk of a life sentence, Italian Supreme Court, 9 November 2018, No 58239/2018, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-and-risk-of-a-life-sentence-ita-usa-11-2018
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 giugno 2018 la Corte d’appello di Roma ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dal Governo degli Stati Uniti d’America nei confronti dei cittadini italiani S.L. e P.L.A. per la esecuzione del mandato di arresto emesso dal Tribunale Distrettuale est dello Stato del Tennessee il 23 agosto 2017 e del rinvio a giudizio del 4 gennaio 2018 per i reati, commessi dall’aprile del 2009 al 15 marzo 2015, di associazione a delinquere, associazione a fini di riciclaggio con più episodi delittuosi, associazione per traffico di sostanze stupefacenti controllate, frode telematica, frode ai danni dello Stato per tangenti e manutenzione di locali per traffico di stupefacenti.

2. Avverso la su indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del P., deducendo quattordici motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata valutazione del requisito della gravità indiziaria di cui all’art. 705 c.p.p., comma 1, e in particolare degli elementi documentali dai quali desumere la base ragionevole che l’estradando abbia commesso i reati oggetto della domanda di estradizione ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. b), del Trattato di estradizione Italia – U.S.A..

Si evidenzia, al riguardo, l’omessa considerazione delle ragioni dalla difesa dedotte in una memoria presentata nel giudizio celebrato dinanzi alla Corte territoriale, ove si contestavano le numerose incongruenze contenute nell’atto d’accusa ed ancor prima negli atti posti a fondamento della misura cautelare, con particolare riferimento alla censurata assenza di elementi concreti a carico dell’estradando, la cui responsabilità sembra essere di natura solo oggettiva e “da posizione”, in quanto ricollegata esclusivamente alla qualità di socio-proprietario o gerente, attribuita al P. riguardo alla mera titolarità di ambulatori medici ove sarebbe stata svolta un’attività di distribuzione di sostanze medicinali controllate: strutture ambulatoriali ove sarebbero state consumate condotte illecite apoditticamente addebitate nella richiesta di estradizione, poichè alla loro realizzazione, come attestato anche dagli esiti dell’attività di investigazione difensiva, il P. risultava assolutamente estraneo. Nel terzo rinvio a giudizio, in particolare, la condotta attribuitagli non è descritta con precise indicazioni di tempo e di luogo, nè di persone, mentre gli affidavit non riportano le testimonianze di chi sia stato eventualmente sentito, in tal guisa impedendo la necessaria verifica circa la probabilità della commissione di un reato, specie in presenza di ulteriori elementi atti ad incrinare la coerenza del quadro probatorio.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della condizione ostativa di cui all’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), in relazione al principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost., comma 1, emergendo, dalla stessa prospettazione dei fatti contenuta nella documentazione inviata dallo Stato richiedente, una forma di responsabilità sostanzialmente inquadrabile in quella di tipo oggettivo o per fatto altrui, in assenza di qualsiasi elemento di collegamento del P. con i singoli delitti scopo, che possa dirsi qualificabile in termini di concorso morale o materiale: aspetti, questi, sui quali la Corte distrettuale non si è pronunziata, limitandosi la decisione impugnata ad evocare gli elementi soggettivi e strutturali del reato associativo, senza effettuare alcun collegamento fra questi e le condotte attribuite all’estradando.

2.3. Con il terzo motivo si censurano ulteriori vizi di erronea applicazione della legge processuale e di assoluto difetto della motivazione in punto di mancata affermazione della sussistenza della condizione ostativa di cui all’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), in relazione all’utilizzo di elementi di prova raccolti essenzialmente mediante l’attività di agenti provocatori della DEA, attività che i Giudici di merito hanno travisato confondendo la categoria dell’agente infiltrato o sotto copertura – che nel nostro sistema processuale è consentita – con quella dell’agente provocatore, la cui disciplina normativa – che nel nostro ordinamento non è tipizzata – nell’ordinamento statunitense non pone limiti alla correlativa attività investigativa, ponendosi in tal modo in contrasto con il canone del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU e art. 111 Cost..

2.4. Con il quarto motivo, inoltre, si lamentano analoghi vizi in relazione alla censurata irrilevanza, nell’ordinamento dello Stato richiedente, del periodo di custodia cautelare sofferto in pendenza della procedura di estradizione, profilo, questo, che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto limitato alla sola fase esecutiva, a seguito della celebrazione dell’eventuale processo.

2.5. Con il quinto motivo sono censurati analoghi vizi riguardo alla denunciata impossibilità, secondo la legislazione dello Stato richiedente, di ricorrere avverso il provvedimento impositivo della misura cautelare nei confronti dell’estradando, con la conseguente violazione del principio della presunzione di non colpevolezza e della garanzia dell’accesso all’autorità giudiziaria ai fini dell’accertamento della contestazione di illegittimità della detenzione (ex art. 27 Cost., comma 2, art. 6, comma 2, CEDU e art. 5, comma 4, CEDU), atteso che la legge applicabile nello Stato del Tennessee (art. 18 USC p. 3142) impedisce all’estradando, secondo quel che si ricava dall’affidavit di Richard C. Klugh, la possibilità di contestare – per reati analoghi a quelli di cui è accusato – i presupposti di applicazione della misura cautelare per un periodo di tempo che, verosimilmente, potrà raggiungere i due anni.

2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi analoghi relativamente alla ritenuta sussistenza del requisito della doppia incriminabilità ai sensi dell’art. 13 c.p., comma 2, e 2^ del Trattato di estradizione Italia-U.S.A. riguardo alle condotte descritte nei capi d’accusa 1, 2, 9, 10 e 12, sì come contenuti nel terzo rinvio a giudizio: nessuno dei fatti ivi contestati (attività illecite riconducibili alla distribuzione di massicce dosi di narcotici, ossia di sostanze controllate, nei confronti di numerosi pazienti affetti da dipendenza verso gli oppioidi, avvenuta all’interno di ambulatori dei quali il P. era considerato proprietario o gerente) sembra sussumibile all’interno di fattispecie incriminatrici che possano legittimare la consegna secondo il nostro ordinamento. La sentenza impugnata ha erroneamente qualificato siffatte condotte alla stregua dei reati di cui all’art. 416 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, senza esaminare i molteplici rilievi difensivi al riguardo formulati, là dove si rimarcava, in particolare, la necessità di accertare la liceità o meno delle condotte relative alle prescrizioni mediche sotto il profilo della eventuale presenza della finalità terapeutica nell’utilizzo delle sostanze medicinali prese in considerazione dall’atto d’accusa, tenuto conto del disposto di cui agli artt. 13, 14 e art. 72, comma 2, D.P.R. cit. e del limite massimo consentito dalla farmacopea ufficiale in relazione alla posologia terapeutica.

Analoghe considerazioni vengono dal ricorrente prospettate in ordine al reato – che non trova riscontro nel nostro ordinamento – di manutenzione di locali utilizzati per attività relative a stupefacenti (capi 9 e 10).

2.7. Con il settimo motivo di ricorso vengono censurati i medesimi vizi sopra indicati, relativamente alla ritenuta sussistenza dei requisiti della doppia incriminabilità e della gravità indiziaria di cui all’art. 705 c.p.p., comma 1, con riferimento alle condotte descritte nei capi d’accusa 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 14, sì come indicati nel terzo rinvio a giudizio. Si tratta di reati di riciclaggio (nei capi da quattro ad otto) e di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro sporco (nei capi 3 e 14), la cui configurabilità è stata dalla difesa puntualmente censurata sulla base di obiezioni (ad es. riguardo al concorso nel reato presupposto, ovvero alla insufficiente descrizione delle modalità commissive del delitto di associazione finalizzata al riciclaggio e del ruolo che il P. vi avrebbe rivestito) che non hanno ricevuto risposta da parte della Corte distrettuale.

2.8. Con l’ottavo motivo di ricorso vengono dedotti vizi di erronea applicazione della legge, penale e processuale, unitamente al difetto assoluto di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza del requisito della doppia incriminabilità con riferimento alle condotte enunciate nel capo 13 del terzo rinvio a giudizio, attinente al reato di associazione finalizzata a frodare gli U.S.A. sollecitando e ricevendo tangenti su servizi sanitari che l’estradando avrebbe ricevuto dal laboratorio Sterling per le analisi richieste: fattispecie, questa, solo genericamente evocata nel provvedimento impugnato, senza chiarire a quale ipotesi di reato prevista dall’ordinamento italiano possa ricondursi l’accusa in questione, difettando altresì qualsiasi elemento dal quale ricavare una ragionevole base di commissione del fatto da parte dell’estradando.

2.9. Con il nono motivo di ricorso si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione riguardo alla mancata affermazione della violazione dell’art. 3 CEDU – rilevante ai sensi dell’art. 698 c.p.p. e art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), – e dell’art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali, sotto il profilo della possibile irrogazione, nello Stato richiedente, di sanzioni che, per l’applicazione del cumulo materiale delle pene, risultino in concreto sproporzionate rispetto ai principi costituzionali dello Stato richiesto, potendo finanche assumere, per la tipologia dei reati ascritti all’estradando, il carattere perpetuo di una condanna alla reclusione a vita senza alcuna possibilità di liberazione condizionale.

Si sollecita, sul punto, la formulazione di una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai sensi dell’art. 267 TFUE, potendo l’esito del procedimento di estradizione esporre la persona richiesta al rischio di una sanzione (ossia l’ergastolo senza liberazione condizionale) la cui gravità (avuto riguardo all’applicazione delle cd. linee guida federali previste dall’ordinamento degli U.S.A.) risulta del tutto sproporzionata rispetto alla natura dei reati dei quali è accusata, nella misura in cui gli stessi trovino corrispondenza nell’ordinamento italiano sotto il profilo della doppia incriminabilità.

2.10. Con il decimo motivo si lamentano violazioni di legge e vizi di motivazione riguardo alla omessa rilevazione, nel provvedimento impugnato, dell’insufficiente allegazione dei testi di legge che prevedono la pena per i reati contestati, in violazione dell’art. 10, comma 1, lett. c), del Trattato Italia-U.S.A., sebbene tale questione fosse stata specificamente dedotta dalla difesa. L’indicazione della pena è infatti evincibile solo con riferimento al delitto fine di riciclaggio di strumenti monetari e al delitto di associazione finalizzata a frodare gli Stati Uniti (corrispondente al capo 13).

2.11. L’undicesimo motivo di ricorso censura l’erronea applicazione della legge processuale e il difetto assoluto di motivazione con riferimento al principio di specialità di cui all’art. 699 cod. proc. pen. e art. 16, comma 1, lett. a), del su richiamato Trattato di estradizione, per avere la Corte d’appello erroneamente disatteso l’eccezione difensiva riguardo al fatto che il quarto rinvio a giudizio emesso dalla Corte distrettuale del Tennessee contiene numerosi capi d’accusa con i quali si contestano ulteriori condotte delittuose (associazione finalizzata allo spaccio di sostanze controllate e reati di omicidio relativi a decessi che sarebbero avvenuti in conseguenza di tali condotte di spaccio), ritenute precedenti o comunque coeve a quelle ricomprese nel pregresso atto d’accusa, che avrebbero in realtà sostituito queste ultime nel procedimento penale attualmente celebrato negli USA a carico dei coimputati delle persone richieste in estradizione, determinando in tal modo un non consentito ampliamento dei termini dell’originario atto d’accusa attraverso l’attribuzione di reati decisamente più gravi rispetto a quelli in precedenza contestati.

2.12. Con il dodicesimo motivo di ricorso si lamentano ulteriori violazioni di legge e vizi di motivazione riguardo alla su richiamata violazione del principio di specialità, per avere la Corte d’appello contraddittoriamente escluso l’intervenuta estensione dell’estradizione ed, al contempo, ritenuto sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta anche in forza di una ricostruzione prospettata dallo Stato richiedente sulla base di fatti (una serie di decessi per overdose) contenuti nel quarto rinvio a giudizio, dalla Corte stessa presi in considerazione al momento della verifica della base probatoria indicativa della responsabilità degli estradandi.

2.13. Il tredicesimo motivo di ricorso censura l’erronea applicazione della legge processuale e il difetto assoluto di motivazione con riferimento all’assenza di risposta, nel provvedimento impugnato, in merito alla richiesta verifica della sussistenza della giurisdizione italiana ex art. 9 cod. pen. con riguardo ai fatti contestati mediante il quarto rinvio a giudizio emesso dalla Corte distrettuale del Tennessee (ipotesi di omicidio in conseguenza delle condotte di spaccio delle sostanze controllate), nonchè in ordine al mancato esercizio dei poteri di accertamento di cui all’art. 704 c.p.p., comma 2, sebbene la difesa avesse sollecitato una richiesta di informazioni in merito al requisito del possesso della cittadinanza italiana da parte di taluni dei soggetti indicati come deceduti per overdose.

2.14. L’ultimo motivo di ricorso, infine, censura la nullità delle udienze camerali tenute nel procedimento di estradizione e di tutti gli atti conseguenti ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), artt. 185,702 e 704 cod. proc. pen., in relazione alla non consentita partecipazione del Magistrato di collegamento statunitense davanti alla Corte d’appello di Roma, tenuto conto del fatto che gli U.S.A. non sono formalmente intervenuti nel procedimento con le modalità previste dall’art. 702 cit. e che nessuna equivalenza potrebbe riconoscersi fra la predetta figura di Magistrato e quella del rappresentante dello Stato richiedente.

3. Nell’interesse del S. ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo quattordici motivi di doglianza il cui contenuto è sostanzialmente analogo a quello dei motivi enucleati a sostegno del ricorso del P., fatta eccezione per la quattordicesima ragione di doglianza ivi esplicitata (v., supra, il par. 2.14.) e nel ricorso del S. non dedotta, nonchè per il decimo motivo di ricorso da quest’ultimo proposto, che viceversa non figura in quello del P., incentrandosi sui profili dell’erronea applicazione della legge processuale e del difetto assoluto di motivazione con riferimento alla mancata affermazione della violazione dell’art. 3 CEDU, rilevante ai sensi dell’art. 698 c.p.p. e art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), sotto il profilo della insufficienza delle misure previste nell’ordinamento statunitense ai fini della rieducazione del reo ex art. 27 Cost., tenuto conto del pericolo che l’estradando venga sottoposto a pene spropositate a fronte delle labili accuse a lui rivolte.

4. Con motivi nuovi, contenuti in atti separatamente predisposti e depositati nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 24 ottobre 2018, i rispettivi difensori del P. e del S. hanno, in termini del tutto analoghi, sviluppato, anche sulla base di nuovi documenti, ulteriori argomenti a sostegno della fondatezza dei motivi articolati nel n. 9 del ricorso principale – attinente al carattere sproporzionato della pena irrogabile peri fatti di reato in contestazione ed alla conseguente richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE – nonchè nei nn. 1 e 2 del ricorso, attinenti alla denunciata violazione del principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost., comma 1, avendo la Corte distrettuale omesso di rilevare la mancata indicazione, da parte dello Stato richiedente, di una ragionevole base indiziaria a fondamento della richiesta di estradizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono in parte fondati e vanno pertanto accolti entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.

2. Infondate, anzitutto, devono ritenersi le ragioni di doglianza sviluppate nel primo motivo di ricorso, formulato in termini comuni da entrambi i ricorrenti, dovendo sotto tale profilo richiamarsi i limiti pattizi all’esercizio del potere di controllo al riguardo esperibile da parte del Giudice italiano, atteso che, ai fini dell’estradizione verso gli Stati Uniti d’America, l’Autorità giudiziaria italiana non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto accertare che nella relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda di estradizione a norma dell’art. 10, par. 3, lett. b), del Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con L. 26 maggio 1984, n. 225, risultino evocate le ragioni per le quali appare probabile, nella prospettiva processuale dello Stato richiedente, che l’estradando abbia commesso il reato oggetto dell’estradizione (ex multis v. Sez. 6, n. 42777 del 24/09/2014, Francisci, Rv. 260431; Sez. 6, n. 14941 del 26/02/2018, Yarrington, Rv. 272766).

Di tale regola i Giudici di merito hanno fatto buon governo, esaminando i numerosi, gravi e specifici elementi indiziari desumibili dalla dettagliata documentazione trasmessa dallo Stato richiedente, così come richiesto dal Trattato bilaterale.

Siffatto quadro indiziario – ampiamente delineato attraverso il vaglio delibativo delle diverse fonti di prova, sia orale che documentale, puntualmente richiamate nella motivazione del provvedimento impugnato – è stato da essi ritenuto univocamente sintomatico, sulla base di argomentazioni esaustivamente illustrate ed immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili, dello svolgimento da parte di entrambi gli estradandi, in concorso fra loro e con altre persone, di una continuativa attività di traffico di sostanze stupefacenti (ovvero ad esse assimilate) illecite e vietate, avvalendosi di ambulatori cd. “del dolore”, chiamati “pili mills” (fabbriche di pillole), da essi direttamente gestiti o controllati, nei quali venivano prescritti o somministrati potenti narcotici al di fuori di legittime giustificazioni sanitarie: tali sostanze, produttive di forte dipendenza e potenzialmente letali, venivano distribuite e circolavano presso trafficanti di droga e soggetti tossicodipendenti.

Al riguardo la decisione impugnata ha segnatamente posto in rilievo: a) che tale fenomeno illegale, inizialmente disvelatosi in Florida e fatto oggetto di approfondite indagini da parte della “DEA” già nel 2010, registrava, a causa della diminuzione dei clienti e dei relativi introiti, un progressivo spostamento delle attività ambulatoriali nel Tennessee all’inizio del 2011; b) che i proventi delle relative attività giungevano agli estradandi a seguito di operazioni di trasferimento effettuate su conti bancari collegati a società di comodo attraverso le quali venivano fatti transitare i capitali del sistema di ambulatori illegali (la “UCSC Enterprise”, ossia Urgent Care & Surgery Center); c) che le illecite condotte degli estradandi si estendevano anche al sistema di rimborsi per le attività sanitarie degli U.S.A., oggetto di comportamenti truffaldini preordinati al sistematico e continuativo espletamento di esami clinici per controlli antidroga non necessari per ogni paziente, influendo sui medici dei laboratori sanitari che eseguivano siffatti controlli, con il determinarsi di una perdita per i programmi governativi stimata nella misura di circa tre milioni di dollari; d) che nel corso delle attività investigative si registravano anche numerosi decessi fra i pazienti, tuttora in corso di accertamento.

Non rientra, dunque, nell’oggetto del procedimento di garanzia giurisdizionale in tema di estradizione passiva la sollecitazione di un vaglio delibativo di merito in ordine alla ricostruzione dei fatti-reato per i quali si procede nello Stato richiedente.

Eventuali prove di innocenza, non conosciute dall’Autorità giudiziaria dello Stato richiedente e sottoposte per la prima volta alla cognizione dell’Autorità giudiziaria italiana, sono rilevanti purchè risultino manifeste ed incontrovertibili: evenienza, questa, non configurabile nel caso in esame, ove ad una memoria difensiva presentata nel corso del procedimento sono stati allegati elementi di prova a discarico (l’affidayit di un investigatore privato), la cui attendibilità e consistenza devono essere specificamente e globalmente apprezzate nel contesto delle acquisizioni probatorie oggetto delle indagini sviluppate dalle competenti Autorità dello Stato richiedente.

3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso – anch’esso comune ad entrambi i ricorrenti – che al riguardo si dolgono del mancato riconoscimento della condizione ostativa di cui all’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), in relazione al principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost., comma 1, (v., in narrativa, il par. 2.2.).

Deve sotto tale profilo considerarsi che la clausola pattizia contenuta nell’art. 2, par. 2, del su indicato Trattato bilaterale consente l’estradizione per i reati associativi previsti dalle rispettive legislazioni nazionali (associazione per delinquere nell’ordinamento italiano e “conspiracy” in quello statunitense) a prescindere dal concreto atteggiarsi del meccanismo interno di imputazione soggettiva della responsabilità nei rispettivi ordinamenti, sul pacifico – in quanto da entrambe le Parti contraenti riconosciuto ed accettato al momento della stipula del Trattato – presupposto che il modello di incriminazione sotteso al reato di conspiracy, come già affermato da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 2539 del 01/06/1992, Di Carlo, Rv. 190959; Sez. 6, n. 40169 del 09/11/2010, Schuchter, Rv. 248930), va tenuto ben distinto da quello tipizzato nel nostro delitto di associazione per delinquere.

Pur presentando le due fattispecie elementi fondamentali comuni, il nostro reato associativo presuppone, infatti, la formazione e la permanenza, fra tre o più persone, di un vincolo associativo finalizzato allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti e la predisposizione comune di mezzi all’uopo idonei, mentre l’altro si concreta nell’accordo, tipico del concorso di persone nel reato, attraverso cui due o più soggetti decidono di commettere uno o più specifici fatti criminosi, accordo che non è punibile di per sè, ma costituisce reato solo se e quando del reato o dei reati programmati viene almeno iniziata l’esecuzione.

Si ritiene, peraltro, nella stessa dottrina nordamericana: a) che la conspiracy è una fattispecie penale costruita sulla specificità del dolo, necessitando di uno scopo ulteriore che il reo deve prendere di mira, senza che tale finalità debba realizzarsi perchè il reato si configuri; b) che, quanto ai rapporti fra il dolo della conspiracy e quello dei reati scopo, il primo non può essere di contenuto più ridotto rispetto a quello necessario per la punibilità del secondo, dovendosi comunque distinguere, da un lato, il dolo necessario per rispondere della conspiracy, dall’altro lato il quantum di elemento soggettivo necessario perchè il conspirator risponda anche del reato scopo; c) che la circostanza che la mens rea della conspiracy richieda il proposito di realizzare una particolare condotta illecita induce ad escludere la configurabilità del reato rispetto ad illeciti di tipo colposo o fondati su una mera ipotesi di responsabilità oggettiva.

Nella relativa elaborazione giurisprudenziale, inoltre, si citano, al riguardo, casi giudiziari temporalmente risalenti, ove sin dal 1941 (United States v. Crimmis) e, successivamente, nel 1967 (Churchill v. Walton), le Corti nordamericane hanno avuto modo di precisare e ribadire che non può giungersi ad una condanna per cospirazione senza che sia dimostrato che i partecipi volessero effettivamente raggiungere il risultato proibito dalla legge.

4. Inammissibile, per aspecificità di formulazione, deve ritenersi il terzo motivo di doglianza dai ricorrenti prospettato, ove si consideri che nel caso di specie, seguendo le argomentazioni puntualmente esposte nella motivazione dell’impugnata decisione, che ha tratto i suoi elementi di valutazione dalla documentazione allegata alla domanda estradizionale, risultano essere stati utilizzati solo agenti sotto copertura che si presentavano negli ambulatori al fine di conversare con i pazienti e svolgere attività investigative con modalità analoghe a quelle che connotano le attività svolte dai nostri servizi di Polizia giudiziaria.

Dall’affidavit dell’agente speciale dell’F.B.I. H.S.P., allegato alla domanda estradizionale, emerge che gli agenti operanti in incognito fingevano di essere pazienti nelle sale di attesa degli ambulatori, sorvegliandone il funzionamento, conversando con altri pazienti e registrandone le intenzioni, senza richiedere, tuttavia, delle ricette per narcotici.

Questa Corte, al riguardo, ha affermato il principio secondo cui, in tema di indagini per l’accertamento dei reati concernenti le sostanze stupefacenti, gli investigatori operanti “sotto copertura” possono rendere testimonianza su quanto hanno appreso dall’imputato nel corso dell’investigazione, dal momento che, nell’ambito dell’operazione svolta, sono stati soggetti partecipanti all’azione e non hanno agito come ufficiali di polizia giudiziaria con i poteri autoritativi e certificatori connessi alla qualifica (Sez. 3, n. 37805 del 09/05/2013, Jendoubi Rv. 257674-257675). Comportano, dunque, la responsabilità penale dell’agente infiltrato e l’inutilizzabilità della prova acquisita soltanto le operazioni sotto copertura consistenti nell’incitamento o nell’induzione alla commissione di un reato da parte del soggetto indagato, in quanto all’agente infiltrato non è consentito commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili e da quelle strettamente e strumentalmente connesse.

Ne discende che la scriminante dell’adempimento del dovere trova applicazione esclusivamente nel caso in cui la sua condotta non si inserisca con rilevanza causale nell’iter criminis, ma intervenga in modo indiretto e marginale concretizzandosi prevalentemente in un’attività di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite altrui (Sez. 4, n. 47056 del 21/09/2016, Cabianca, Rv. 268998).

Non risultano specificamente evidenziati dai ricorrenti, tuttavia, comportamenti o fatti sintomatici della realizzazione di interventi da parte degli agenti sotto copertura che, non limitatisi a disvelare un’intenzione criminosa già esistente nei soggetti indagati, anche se allo stato latente, l’abbiano invece determinata in modo essenziale.

5. E’ infondato il quarto motivo di ricorso, poichè questa Corte ha ripetutamente insegnato che la detraibilità della custodia cautelare dalla pena da espiare è certamente da annoverare tra i principi fondamentali dell’ordinamento, ma ciò comporta solo che quando, nell’ambito delle estradizioni cd. esecutive, la custodia cautelare sofferta per la procedura estradizionale è inferiore alla pena da espiare, l’estradizione può essere concessa limitatamente alla pena residua (ex multis v. Sez. 6, n. 20148 del 11/05/2010, Farris, Rv. 247386; Sez. 6, n. 41302 del 8 ottobre 2009, Catrin, Rv. 235625).

Nel caso di specie, dunque, la Corte d’appello, vertendosi in un’ipotesi di estradizione processuale, ha correttamente osservato come la richiesta di detrazione del presofferto periodo di detenzione attenga ad una fase esecutiva del tutto eventuale, dovendo il processo nei confronti degli estradandi ancora celebrarsi.

6. Infondata, altresì, deve ritenersi, in relazione a ciascuno dei profili in narrativa evidenziati (v., supra, i parr. 2.6, 2.7 e 2.8), l’evocata violazione del principio della doppia incriminazione, ove si considerino le implicazioni di ordine generale sottese all’insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n. 42777 del 24/09/2014, Francisci, Rv. 260432; Sez. 6, n. 297 del 29/01/1999, Sardinas, Rv. 214137), secondo cui il requisito della doppia incriminazione, di cui all’art. 13 cod. pen. e all’art. 2 del Trattato di estradizione fra l’Italia e gli Stati Uniti d’America del 13 ottobre 1983, ratificato con L. 26 maggio 1984, n. 225, non postula l’esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo la applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede.

Il principio di doppia incriminazione, in base al quale è necessario che il fatto per cui si domanda l’estradizione costituisca un illecito penale tanto nello Stato richiedente quanto nello Stato richiesto, non comporta che tale fatto, oltre che previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera, risulti punibile “in concreto” in entrambi gli Stati, perchè la norma di cui all’art. 13 c.p., comma 2, impone soltanto la garanzia del controllo di “compatibilità” dei due ordinamenti statali (tra le tante, Sez. 5, n. 24423 del 26/05/2006, Fabbrocino, Rv. 23442101).

Ne discende che, ai fini della doppia incriminabilità, rileva soltanto, come verificatosi nel caso di specie, che le condotte descritte nella domanda estradizionale costituiscano una fattispecie di reato secondo l’ordinamento italiano, a nulla rilevando l’eventuale diversità del titolo e la difformità del trattamento sanzionatorio, mentre non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento (Sez. 6, n. 4407 del 14/09/1995, Aramini, Rv. 202384).

Le ragioni di doglianza al riguardo mosse mirano, di contro, a sollecitare una verifica in concreto della effettiva sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici oggetto della domanda estradizionale: vaglio delibativo, questo, che attiene al merito del processo che sarà svolto nello Stato richiedente.

Entro tale prospettiva ermeneutica si sono correttamente posti i Giudici di merito nel rilevare – in linea con le clausole pattizie contenute nell’art. 2, parr. 1 e 2, del su indicato Trattato bilaterale, che rispettivamente consentono l’estradizione per un reato “comunque denominato”, purchè “punibile secondo le leggi di entrambe le Parti contraenti” con pena restrittiva della libertà per un periodo superiore ad un anno, ovvero per i reati associativi previsti dalle rispettive legislazioni nazionali (associazione per delinquere nell’ordinamento italiano e “conspiracy” in quello statunitense) – come il petitum estradizionale abbia investito un’ampia serie di condotte delittuose, fra loro concorrenti e connotate da differenti finalità, che anche nel nostro ordinamento giuridico-penale costituiscono reato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 416,640,648-bis cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, in relazione ai diversi capi d’accusa (associazioni a delinquere di vario tipo, traffico di sostanze stupefacenti controllate, riciclaggio di denaro, frodi, anche per via telematica, ai danni dello Stato) enucleati dalle Autorità richiedenti – fatta eccezione per l’undicesima imputazione, che non riguarda gli estradandi – nel terzo atto di rinvio a giudizio.

Le diverse tipologie di sostanze controllate, per le quali si ipotizzano la prescrizione e la conseguente diffusione al di fuori di qualsiasi ragione di ordine terapeutico, sono contemplate, come correttamente rilevato nella decisione impugnata, nelle tabelle allegate al su menzionato D.P.R. n. 309 del 1990 (in particolare nella tabella 1), mentre per quel che attiene alla contestata fattispecie dell’utilizzo di locali per attività legate al traffico di sostanze stupefacenti, la stessa è evidentemente sussumibile, come dalla Corte distrettuale rilevato, nel più ampio concetto di detenzione illecita.

Nel nostro ordinamento è sufficiente, al riguardo, che locali pubblici o circoli privati di qualsiasi specie (Sez. 4, n. 15167 del 14/02/2008, Cimino, Rv. 239812) siano comunque usati con il consenso o con un comportamento negativo di mera tolleranza per il consumo di stupefacenti da parte di chi ne abbia la disponibilità (Sez. 6, n. 13640 del 17/03/1989, Gargano, Rv. 182257).

Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi come la giurisprudenza di questa Corte sia costantemente orientata a ritenere che, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del delitto di agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 79, comma 2), anche nella forma omissiva, è necessario che il soggetto sia conscio del fatto che il locale posto nella sua disponibilità sia utilizzato come sede di frequente ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti e si astenga dall’intervenire nella consapevolezza dell’agevolazione che dal suo comportamento omissivo può derivare a tale uso (Sez. 6, n. 27504 del 23/04/2009, Dagnini, Rv. 244279).

Del pari infondati devono ritenersi i profili di doglianza delineati in tema di riciclaggio, ove si consideri che, da un lato, essi involgono direttamente il merito della pretesa punitiva dello Stato richiedente e non possono essere, come già sopra osservato, esaminati in questa Sede, dall’altro lato, l’eventuale manifestarsi di condotte di autoriciclaggio è anch’esso sanzionato nel nostro ordinamento ex art. 648-ter.1 cod. pen. (inserito dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186, art. 3, comma 3), implicando il requisito della doppia punibilità, di cui al citato art. 2, par. 1, del Trattato di estradizione, solo che il fatto, previsto come reato dalla legislazione dello Stato richiedente, corrisponda ad una fattispecie punibile nell’ordinamento italiano al momento della decisione sulla domanda, non anche che al momento del fatto questo fosse già previsto come reato nell’ordinamento richiesto (v., in motivazione, Sez. 6, n. 3079 del 06/12/2017, dep. 2018, Magni, Rv. 272144).

Al riguardo, infatti, questa Corte ha distinto la valutazione della doppia incriminabilità là dove si tratti di dar corso ad una forma di collaborazione giudiziaria ovvero di far discendere autonomamente un effetto penale da un provvedimento straniero (Sez. 6, n. 21348 del 27/04/2016, Corniglia, Rv. 266932): solo in quest’ultimo caso, evidentemente diverso da quello qui considerato, sarà necessario verificare se, al momento della commissione del reato, il fatto era punibile secondo l’ordinamento italiano.

Entro la medesima prospettiva, inoltre, si è precisato che l’art. 648-ter.1 cod. pen. prevede e punisce come reato unicamente le condotte poste in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo-presupposto, in precedenza non previste e punite come reato.

Diversamente, le condotte concorsuali poste in essere da terzi extranei per agevolare la condotta di autoriciclaggio posta in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto, titolare del bene di provenienza delittuosa “riciclato”, conservano rilevanza penale quale fatto di compartecipazione previsto e punito dall’art. 648-bis cod. pen. più gravemente di quanto non avverrebbe in applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato, ex artt. 110-117 c.p. e art. 648-ter.1 cod. pen. (v., in motivazione, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272652).

7. Manifestamente infondato, oltre che aspecificamente formulato in ragione del solo ipotetico riferimento dai ricorrenti operato al requisito della eventuale cittadinanza italiana di taluni dei soggetti indicati come deceduti per overdose (requisito non trasformabile sotto alcun profilo quale oggetto di un pregiudiziale e ineludibile obbligo di accertamento da parte della Corte distrettuale), deve poi ritenersi il tredicesimo motivo di ricorso, ove si consideri che i due istituti che vengono in rilievo nella prospettazione ivi offerta – procedibilità nello Stato ed estradizione – non possono coesistere (Sez. 6, n. 8156 del 28/04/1982, Romani, Rv. 155153) e che la procedibilità nello Stato nei confronti di cittadini per reati comuni commessi all’estero, quindi anche in danno dello Stato straniero, è incompatibile con l’istituto della estradizione poichè la richiesta del Ministro della Giustizia può essere formulata, a norma dell’art. 9 c.p., comma 3, sempre che l’estradizione del cittadino non sia stata concessa.

Titolare della richiesta di procedimento è infatti il Ministro, la cui valutazione deve bilanciare le diverse esigenze del rispetto degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese e di quelli di repressione penale connessi all’osservanza del principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale.

Nei casi in cui l’estradizione del cittadino sia astrattamente ammissibile, infatti, la condizione negativa prevista nell’inciso dell’art. 9, comma 3 cit. – “semprechè l’estradizione non sia stata conceduta” – risponde alla evidente finalità di coordinare la giurisdizione italiana con la concorrente giurisdizione dello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso.

Può dunque procedersi nello Stato stesso, alle condizioni richieste dall’art. 9 cit., qualora non si sia affatto provveduto ad esperire la procedura di estradizione, ovvero quest’ultima non sia stata concessa o accettata (arg. ex Sez. 2, n. 2045 del 28/10/1986, dep. 1987, Marini, Rv. 175148).

Non occorre, peraltro, che la procedura di estradizione sia stata preventivamente esperita con esito negativo, dovendosi ritenere sufficiente che alla stessa non si sia fatto luogo (Sez. 6, n. 8156 del 28/04/1982, Romani, cit.).

8. E’ infondato, inoltre, il motivo di ricorso (v., in narrativa, il par. 2.14) incentrato sull’eccezione di nullità delle udienze camerali tenutesi nel corso del procedimento estradizionale celebrato dinanzi alla Corte d’appello, atteso che la facoltà di intervento dello Stato richiedente nella forma espressamente prevista dall’art. 702 cod. proc. pen. è solo eventuale e non preclude affatto la possibilità di partecipazione ad un suo rappresentante, al quale, proprio a tal fine, va notificato, a pena di nullità ai sensi dell’art. 704 c.p.p., comma 1, il decreto di fissazione dell’udienza per la decisione, una volta scaduto il temine previsto dall’art. 703 c.p.p., comma 5.

Nè, sotto altro profilo, possono confondersi le funzioni – riconducibili a quelle proprie di un rappresentante dello Stato estero – svolte da un Magistrato dell’Ufficio affari internazionali del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, pur distaccato presso l’Ambasciata degli U.S.A. in Italia, con le attribuzioni funzionali conferite al Magistrato di collegamento di uno Stato estero, la cui attività, di contro, deve inquadrarsi nell’ambito della diversa, e in questo caso inapplicabile, disciplina prevista dall’art. 2 dell’Azione Comune del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 1996, in quanto adottata sulla base dell’art. K.3 del Trattato sull’Unione Europea, al fine di migliorare il funzionamento delle procedure di cooperazione giudiziaria esclusivamente fra gli Stati membri dell’Unione europea.

Nell’ambito dei rapporti di cooperazione giudiziaria bilaterale fra l’Italia e gli U.S.A., peraltro, l’applicazione della disciplina codicistica in materia di intervento dello Stato estero nel procedimento di estradizione deve ritenersi integrata dagli obblighi di natura pattizia, particolarmente ampi ed incisivi, di reciproca assistenza e rappresentanza di cui all’art. 20 del Trattato in materia di estradizione, il cui comma 2 stabilisce – analogamente a quanto previsto per il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel comma 1 della su citata disposizione – che il Ministero italiano di grazia e giustizia, con tutti i mezzi previsti dal proprio ordinamento, consiglia, assiste gli Stati Uniti d’America e provvede per la loro rappresentanza in qualsiasi procedimento avente luogo in Italia e derivante da una richiesta di estradizione presentata dagli Stati Uniti d’America.

9. Fondati, di contro, devono ritenersi i ricorsi in ordine ad un profilo di doglianza (v., in narrativa, il par. 2.5) sul quale non vi è stata risposta da parte della Corte d’appello: quello attinente alla dedotta inesistenza di strumenti processuali volti a contestare, nell’ordinamento dello Stato richiedente, i presupposti di applicazione della misura cautelare, che verrebbe imposta ai ricorrenti (per un periodo di detenzione stimato all’incirca intorno ai due anni) sulla base di una presunzione assoluta e non altrimenti superabile per la tipologia dei reati oggetto della domanda estradizionale.

Dalla documentazione allegata al ricorso (affidavit di Richard C. Klugh in data 24 maggio 2018), e dalla Corte di merito non esaminata, emerge, in relazione alla normativa prospettata come applicabile nel caso di specie (ossia, l’art. 18 del codice degli Stati Uniti p. 3142), un effetto sostanzialmente preclusivo della possibilità di ottenere la libertà provvisoria con riferimento alla tipologia dei reati oggetto dei capi d’imputazione, alla scelta della giurisdizione territoriale e alla specifica fase in cui attualmente si trova il processo.

Effetto preclusivo, questo, la cui concreta configurabilità ed incidenza sul piano della ragionevolezza devono essere oggetto di un attento vaglio delibativo, anche a seguito di un eventuale approfondimento attraverso la richiesta di informazioni allo Stato richiedente, unitamente all’ulteriore profilo di doglianza in sede di gravame prospettato dalle difese: quello attinente alla possibilità di contestare, o meno, dinanzi all’autorità giudiziaria la fondatezza delle ragioni allegate dall’accusa in costanza dell’applicazione della misura cautelare e nella fase preliminare all’avvio del processo, tenuto conto delle garanzie costituzionali e dei parametri convenzionali al riguardo evocati.

In ordine al vaglio di ragionevolezza della durata della detenzione cautelare sofferta prima del giudizio, si è affermato che la decisione giudiziaria deve intervenire periodicamente e giustificarne il mantenimento con motivazione specifica, concreta e non meramente riproduttiva delle precedenti (Corte EDU, Wesolowski c. Polonia, 22 giugno 2004, p.p. 51-57).

Occorrono, dunque, nella legislazione dello Stato richiedente, meccanismi processuali volti ad instaurare, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia o, in alternativa, alla estinzione della stessa (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235351).

Presunzioni generali di pericolosità ai fini delle misure cautelari sono infatti ritenute incompatibili con l’art. 5, par. 1, lett. c) CEDU, ammettendosi nella giurisprudenza convenzionale il solo ricorso a presunzioni non assolute di pericolosità in tema di criminalità organizzata (Corte EDU, Pantano c. Italia, 6 novembre 2003, p.p. 69-70). Le presunzioni assolute, “specie quando limitano diritti fondamentali della persona, violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit: evenienza che si riscontra segnatamente allorchè sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa” (Corte cost., sent. n. 48 del 25 febbraio 2015).

10. Ulteriore profilo di doglianza dai ricorrenti specificamente prospettato in sede di gravame, e dalla Corte distrettuale non adeguatamente considerato, è quello (in narrativa riportato nel par. 2.9, con riferimento al nono motivo di ricorso del P., ed ai motivi nono e decimo del ricorso del S.) attinente al carattere sproporzionato della pena che nell’ordinamento dello Stato richiedente potrebbe essere complessivamente irrogata per i reati in contestazione, sino ad assumere una natura di fatto perpetua in ragione dell’applicazione del cumulo materiale delle pene.

Al riguardo non vale richiamare, diversamente da quanto affermato nella decisione impugnata, l’istituto del cumulo materiale delle pene previsto anche nel nostro ordinamento, poichè tale meccanismo di determinazione del trattamento sanzionatorio trova un suo temperamento nella generale previsione di garanzia stabilita dall’art. 78 cod. pen..

Sotto altro, ma connesso profilo, è stato eccepito il rischio legato alla possibilità che, in conseguenza dell’estradizione, venga irrogata una condanna alla reclusione a vita senza possibilità di ottenere, in relazione alla tipologia dei reati oggetto del petitum estradizionale, il beneficio della liberazione condizionale.

Ora, l’art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce il principio secondo cui “le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”. Si tratta di un principio che, come chiarito nelle spiegazioni relative alla Carta, richiama la necessità di una proporzione tra la pena ed il reato, in quanto mutuata dalle “tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia”.

Principio, quello testè richiamato, il cui fondamentale contenuto di garanzia di umanità della pena è strettamente correlato alla previsione dell’art. 19, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, che in relazione ai procedimenti estradizionali stabilisce che “Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti”.

Disposizioni normative, queste, direttamente applicabili nel caso in esame ai sensi dell’art. 51, par.1, della Carta, avendo l’Accordo di estradizione UE-USA del 25 giugno 2003 modificato il precedente Trattato di estradizione bilaterale Italia-USA del 13 ottobre 1983, così come stabilito dall’art. 3(2) dell’Accordo su menzionato, in quanto ratificato e posto in esecuzione nel nostro ordinamento con la L. 16 marzo 2009, n. 25.

Nella giurisprudenza della Corte costituzionale si è, anche di recente, ribadito che il principio della “progressività trattamentale e flessibilità della pena”, ossia del graduale reinserimento del condannato all’ergastolo nel contesto sociale durante l’intero arco dell’esecuzione della pena, non solo è “sotteso all’intera disciplina dell’ordinamento penitenziario”, ma costituisce diretta “attuazione del canone costituzionale della finalità rieducativa della pena” (sentenza n. 149 del 21 giugno 2018). Con la medesima decisione, inoltre, il Giudice delle leggi ha affermato che l’istituto della liberazione anticipata rappresenta un ulteriore “tassello essenziale del vigente ordinamento penitenziario (sentenza n. 186 del 1995) e della filosofia della risocializzazione che ne sta alla base”, in “diretta attuazione del precetto costituzionale di cui all’art. 27 Cost., comma 3”, con la conseguente incompatibilità costituzionale di previsioni normative “che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l’accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di condannati in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero dell’esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati”.

Riflessioni, queste, le cui radici sono ben visibili nella sentenza n. 313 del 26 giugno 1990, ove si è affermato che il precetto contenuto nell’art. 27 Cost., comma 3 traduce “un principio che, seppure variamente profilato, è ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il “principio di proporzione” fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall’altra. Principio che la Corte di Giustizia della Comunità europea ha accolto in tutta la sua ampiezza, al punto da estenderlo all’illecito amministrativo (cfr. sentenze 20 febbraio 1979, n. 122/1978 e 21 giugno 1979, n. 240/1978, in Racc. Giur. C.E.E. 1979, 677 e 2137)”.

In piena assonanza con le implicazioni sottese a tali approdi interpretativi si è mossa anche l’elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU, che, pur in assenza nel testo convenzionale di una disposizione dal tenore comparabile all’art. 27 Cost. Italiana, comma 3, ha più volte posto in rilievo come costituisca un trattamento inumano ai sensi dell’art. 3 della Convenzione l’applicazione della pena dell’ergastolo quando la relativa disciplina escluda ogni possibilità di liberazione del condannato (Corte EDU, 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro, p.p. 95-108; Vinter c. Regno Unito, 9 luglio 2013, p.p. 103-118; Trabelsi c. Belgio, 4 settembre 2014, p. 115).

A prescindere dalla forma che nell’ambito dei diversi ordinamenti può concretamente assumere il riesame di una pena perpetua, la Corte di Strasburgo ha posto in rilievo il fatto che l’art. 3 CEDU debba interpretarsi nel senso che esso ne esige la “riducibilità”, permettendo alle autorità nazionali di verificare se, durante la sua esecuzione, il detenuto abbia fatto progressi tali che “nessun motivo legittimo relativo alla pena permetta più di giustificare il suo mantenimento in detenzione” (Corte EDU, Vinter c. Regno Unito, cit.).

Conclusione, questa, alla quale la Corte EDU è pervenuta sulla base di un costante richiamo ad una serie di considerazioni incentrate proprio sul principio della finalità rieducativa della pena, non formalmente espresso dalla Convenzione, come si è poc’anzi osservato, ma comunque stabilito a livello internazionale dall’art. 10, par. 3, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e dall’art. 110, par. 3, dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

Pienamente coerenti con le implicazioni di tale prospettiva ermeneutica devono ritenersi le linee interpretative al riguardo tracciate dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (ex multis, v. Sez. 6, n. 7183 del 02/02/2011, Ghita, Rv. 249225; Sez. 6, n. 16507 del 20/03/2018, Napolitano, Rv. 272911), da tempo orientata a sviluppare la sua riflessione su una duplice impostazione ricostruttiva, affermando segnatamente: a) che ai fini della concedibilità dell’estradizione per l’estero non assume rilievo l’eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l’aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative all’estradizione solo nell’ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena; b) che, in ogni caso, eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente possono rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell’art. 708 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5747 del 09/01/2014, Homm, in motivazione).

Entro tale prospettiva la Corte (Sez. 6, n. 14941 del 26/02/2018, Yarrington, Rv. 272767; Sez. 6, n. 5747 del 09/01/2014, Homm, Rv. 258802) ha di recente precisato, proprio in tema di estradizione richiesta dagli Stati Uniti d’America, che secondo il regime disciplinato dal Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, la possibilità che venga comminata una pena detentiva a vita non costituisce una circostanza ostativa all’emissione di una sentenza favorevole stante la previsione nell’ordinamento statunitense di vari istituti che, in relazione alla condotta del detenuto raggiunto da una “sentenza a vita”, ne consentono la liberazione anticipata, sia pure sulla base di valutazioni discrezionali di varie autorità pubbliche, o comunque una commutazione, ove ricorrano ragioni umanitarie o progressi del condannato nel percorso rieducativo – salvo che l’estradando non alleghi l’esistenza di un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, contrari all’art. 3 CEDU.

Sulla stregua delle su esposte direttive ermeneutiche, dunque, ed in linea con le regole desumibili dal quadro di principii più volte tratteggiato dalla stessa Corte EDU (Lopez Elorza c. Spagna del 12/12/2017; Calovskis c. Lettonia, del 24/07/2014; FindiKoglu c. Germania del 7/06/2016), occorre verificare, in relazione alle questioni sottoposte alla cognizione di questa Suprema Corte nel caso in esame, se da parte dei ricorrenti vi sia stata la rappresentazione di un rischio “concreto”, e non meramente ipotetico, di sottoposizione ad un trattamento contrario all’art. 3 CEDU.

A tale riguardo, infatti, la Corte di Strasburgo, proprio in relazione ad un caso avente ad oggetto una estradizione processuale richiesta alla Spagna dagli Stati Uniti d’America (Lopez Elorza c. Spagna, cit.), ha ritenuto insussistente la dedotta violazione dell’art. 3 CEDU in quanto, a fronte dell’astratta possibilità della irrogazione di una pena detentiva a vita, andava esclusa la concretezza del rischio rilevante nella prospettiva della su richiamata disposizione convenzionale dal momento che l’interessata non aveva dimostrato che, sulla base delle pertinenti linee-guida previste dall’ordinamento statunitense ai fini della concreta applicazione del trattamento sanzionatorio stabilito per ogni fattispecie di reato (U.S. Federal Sentencing Guidelines), la prospettiva della pena a vita non fosse meramente teorica.

Nel caso in esame, di contro, i ricorrenti, nel richiamare le analoghe ragioni di doglianza sollevate dinanzi alla Corte d’appello, hanno specificamente allegato l’esistenza di un rischio “reale” e non solo ipotetico di essere sottoposti a trattamenti contrari all’art. 3 CEDU, allegando idonea documentazione rappresentata da affidavit (l’uno redatto da John E. Bergendahl il 2 luglio 2018, l’altro da Gerald Bruce Lee il 22 ottobre 2018) ove si richiamano le linee-guida federali previste dall’ordinamento statunitense per la determinazione della entità della sanzione concretamente applicabile per i reati oggetto della richiesta estradizionale, la cui quantificazione nel caso di specie comporterebbe sostanzialmente l’irrogazione di una pena a vita senza possibilità di ottenere la liberazione condizionale o una sua commutazione.

Sulla effettiva concretezza e sull’ambito di estensione di tale rischio, dai ricorrenti prospettato e dalla Corte di merito non congruamente esaminato nelle sue diverse implicazioni, deve pertanto dispiegarsi il vaglio delibativo del Giudice di rinvio, avendo riguardo, anche attraverso la eventuale richiesta di ulteriori documenti ed informazioni integrative, al contenuto delle su menzionate direttive federali e alle loro concrete modalità di applicazione in sede giudiziale per le specifiche tipologie di reato oggetto della domanda formulata dallo Stato richiedente.

11. Del pari fondata deve ritenersi la ragione di doglianza – strettamente correlata a quella or ora esaminata ed anch’essa formulata in termini comuni ad entrambi i ricorrenti – avente ad oggetto l’insufficiente allegazione dei testi di legge relativi alla indicazione delle pene specificamente previste per ciascuna delle ipotesi di reato enucleate nelle imputazioni rispettivamente articolate nell’atto di accusa.

Deve, sotto tale profilo, richiamarsi il contenuto della norma pattizia di cui all’art. 10, comma 2, lett. d), del Trattato bilaterale Italia-USA, che stabilisce la regola secondo cui tutte le richieste di estradizione sono accompagnate da una serie di documenti ivi espressamente elencati, fra i quali vengono menzionati, per l’appunto, “i testi di legge che stabiliscono la pena per il reato”.

Ora, dalla documentazione racchiusa nell’allegato “C” alla domanda di estradizione risultano indicate solo le sanzioni previste per il reato di associazione a delinquere finalizzata a frodare gli Stati Uniti (Sezione 371 del Titolo 18 del codice statunitense) e per il reato di riciclaggio di strumenti monetari (Sezione 1956 del Titolo 18 del codice statunitense), mancando qualsiasi pertinente indicazione per le ulteriori ipotesi di reato oggetto della domanda.

Nella stessa motivazione della decisione impugnata, peraltro, le diverse fattispecie incriminatrici elencate nell’allegato “C” vengono richiamate senza dar conto della pena per esse stabilita nell’ordinamento del Paese richiedente.

12. Non congruamente ed esaustivamente illustrate risultano, infine, le risposte che la Corte di appello ha dato sulla denunciata violazione, ex art. 16, comma 1, lett. a), del Trattato bilaterale e art. 699 cod. proc. pen., del principio di specialità riguardo ad una serie di fatti aventi ad oggetto decessi intervenuti fra i pazienti in conseguenza delle contestate attività di spaccio di sostanze stupefacenti, per i quali gli estradandi sarebbero stati – o potrebbero essere sottoposti a giudizio in forza di un ulteriore atto di rinvio – il quarto – che non ha costituito oggetto di domanda estradizionale da parte dello Stato richiedente.

In relazione a tali profili di doglianza, per vero, la sentenza impugnata ha correttamente escluso qualsiasi ampliamento surrettizio di accuse concernenti ipotesi delittuose del tipo “morte come conseguenza di altro delitto, omicidio colposo o omicidio doloso”, derivanti dai decessi per overdose cui comunque si fa riferimento nel terzo atto di rinvio a giudizio.

In tal senso, infatti, i Giudici di merito hanno espressamente richiamato il contenuto delle informazioni al riguardo offerte dal rappresentante dello Stato estero presso l’Ambasciata degli U.S.A., dando atto che nessun ampliamento dell’estradizione è stato richiesto e che le accuse a carico degli estradandi, pertanto, erano solo quelle individuate nel terzo atto di rinvio a giudizio per il quale è stata formulata la relativa domanda.

Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi come dalla motivazione dell’impugnata decisione non risulti chiaramente approfondita l’incidenza che tali ulteriori fatti per i quali non è comunque possibile concedere l’estradizione – eserciterebbero sul piano delle sanzioni penali concretamente irrogabili nell’ordinamento statunitense per i fatti oggetto del terzo atto di rinvio a giudizio per il quale è stata avanzata la richiesta.

Pur riconoscendosi, infatti, che nella richiesta di estradizione “valgono i capi d’accusa” e che le sanzioni “figurano nelle indicazioni che si danno sulla entità delle pene” – indicazioni, peraltro, non compiutamente allegate alla richiesta, come si è già avuto modo di osservare – la sentenza impugnata contraddittoriamente afferma, in un altro passaggio della motivazione, che nel terzo atto di rinvio a giudizio i decessi figurano “non come capo d’accusa, ma come sanzioni penali di maggiore severità”, in tal guisa integrando “le affermazioni contenute nelle altre parti dell’atto”.

Se tali fatti ricadono, quanto meno sul piano sanzionatorio, nell’ambito del terzo atto di rinvio a giudizio, se ne debbono precisare sia l’eventuale incidenza sul piano degli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici oggetto della domanda in esame, sia gli effetti che concretamente possono determinare sul piano della dosimetria della pena applicabile, tenuto conto del fatto che proprio a tali decessi la sentenza impugnata fa più volte riferimento nel suo percorso motivazionale.

Parimenti fondate, dunque, devono ritenersi, per quanto or ora esposto ed entro i limiti sopra indicati, le ragioni di doglianza oggetto dei motivi attinenti alla dedotta violazione del principio di specialità (v., in narrativa, i parr. 2.1.2 e 2.13).

13. Sulla base delle su esposte considerazioni, logicamente assorbita, allo stato, la questione oggetto della richiesta di rinvio di pregiudiziale dai ricorrenti subordinatamente avanzata nel nono motivo di ricorso, s’impone, conclusivamente, in relazione all’esame dei diversi profili critici dianzi illustrati (nei parr. 9., 10., 11. e 12.), l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo giudizio che, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, dovrà uniformarsi ai principii di diritto stabiliti da questa Suprema Corte.

La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018