Extradition and suspension of surrender (granted by the Court instead of the Minister of Justice)

Extradition
🇮🇹Italy🇦🇱Albania
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
19/05/2025
Decision number
19486/2025
Main ground
Suspension of surrender
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Decisions concerning the suspension of surrender of a requested person—where the individual is subject in Italy to criminal proceedings or must serve a sentence in Italy for an offence committed either before or after the one for which extradition has been granted—as well as decisions on temporary surrender or on the execution of the sentence abroad, pertain to the administrative phase falling within the competence of the Minister of Justice, and not to the judicial phase, which concludes with the judgment granting the extradition request. In this respect, it has been held that the existence, within the territory of the State, of criminal proceedings against a foreign national whose extradition has been requested entails the suspension—within the competence of the Minister of Justice—of the execution of the extradition, but does not preclude a favourable determination by the Italian judicial authority on the request of the foreign government.
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Extradition and suspension of surrender (granted by the Court instead of the Minister of Justice), Italian Supreme Court, 19 May 2025, No 19486/2025, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-and-suspension-of-surrender-granted-by-the-court-instead-of-the-minister-of-justice
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia dichiarava l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione presentata dalla Repubblica di Albania nei confronti del cittadino albanese Kl.Ne. in relazione alla sentenza di condanna del prevenuto emessa dall’autorità giudiziaria albanese.

Rilevava la Corte di appello fiorentina come sussistessero tutte le condizioni previste tanto dalla disciplina codicistica quanto dalla Convenzione europea di estradizione di Parigi del 1957, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 30 gennaio 1963 n. 300, e dall’Accordo aggiuntivo tra I e A, ratificato con la legge 14 giugno 2011, n. 97; ma come l’esecuzione della estradizione dovesse essere sospesa in considerazione della pendenza in Italia di un procedimento penale a carico del prevenuto.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso l’autorità perugina il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art. 709 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente disposto la sospensione della estradizione, provvedimento che è di competenza del Ministro della giustizia.

3. Ritiene la Corte che il motivo del ricorso sia fondato.

È pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale i provvedimenti di sospensione della consegna di un estradando, per essere lo stesso sottoposto in Italia ad un procedimento penale o dovendo scontare in Italia una pena per un reato commesso prima o dopo quello per il quale l’estradizione è stata concessa, come anche i provvedimenti di consegna temporanea o di esecuzione all’estero della pena, attengono alla fase amministrativa di competenza ministeriale e non quella giurisdizionale, che si definisce con l’adozione della sentenza di accoglimento della richiesta di estradizione. In tal senso si è sostenuto che la pendenza nel territorio dello stato di un procedimento penale contro uno straniero di cui sia stata chiesta l’estradizione, comporta la sospensione, di competenza del Ministro per la giustizia, dell’esecuzione della stessa, ma non è di ostacolo alla delibazione favorevole dell’autorità giudiziaria italiana sulla richiesta del governo estero, (così, tra le altre, Sez. 6, n. 9681 del 26/01/2022, P., Rv. 282943 – 01; Sez. 6, n. 33173 del 04/07/2019, A., Rv. 276478 – 01; Sez. 1, n. 416 del 18/02/1983, Matic, Rv. 158190).

La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla declaratoria di sospensione della esecuzione dell’estrazione, che va eliminata.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della esecuzione della estradizione, che elimina.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Cancelleria il 19 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2025.