Extradition to Ukraine granted: ongoing armed conflict did not automatically bar surrender of Ukrainian national

Extradition
🇮🇹Italy🇺🇦Ukraine
Granted
Share this case
Court
Italian Supreme Court
Decision date
08/04/2026
Decision number
21653/2026
Main ground
Human rights
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
NationalityinhumanHuman rightsDiplomatic assurances
🇬🇧 Summary
The case concerned an extradition request by Ukraine for the prosecution of a Ukrainian national accused of aggravated misappropriation, bank fraud and forgery of an official document. The requested person opposed extradition, arguing, among other grounds, that the ongoing armed conflict in Ukraine exposed him to a real risk of death or inhuman or degrading treatment, and that his subsidiary protection status granted by Poland barred surrender. The Italian Supreme Court held that the mere existence of an armed conflict in the requesting State does not automatically preclude extradition. Rather, the executing court must carry out a concrete assessment of the actual risk faced by the requested person, taking into account the location of the detention facilities, their distance from active hostilities, the availability of protective measures, and reliable updated sources. In the present case, Ukraine had identified detention facilities located away from the areas of active conflict and equipped with shelters, while the available UN material showed only a low and non-specific risk in those areas. The Court further held that the CJEU case law concerning refugee status granted by another EU Member State does not apply to subsidiary protection. The appeal was therefore dismissed and the extradition order upheld.
Cite this case
Need to reference this case in a brief, article or submission?
Extradition to Ukraine granted: ongoing armed conflict did not automatically bar surrender of Ukrainian national, Italian Supreme Court, 8 April 2026, No 21653/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-armed-conflict-not-automatic-bar-italy-ukraine-4-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di estradizione di [OMISSIS] verso lo Stato dell’Ucraina, sulla base del mandato di arresto internazionale emesso il 24/01/2024 dal Tribunale distrettuale di Pecherskyi di Kyiv, per i reati di appropriazione indebita aggravata, frode bancaria e falso in documento ufficiale.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’estradando, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 705 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha omesso di valutare il requisito della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’estradando, nonostante fosse stato acquisito agli atti il provvedimento di annullamento della notifica di sospetto del 17/06/2025, emesso dal giudice istruttore del Tribunale del distretto di Pecherskyi di Kyiv. Tale provvedimento è stato successivamente annullato con risoluzione del 22/07/2025 della Corte di appello della medesima città, trasmessa all’autorità giudiziaria italiana esclusivamente nel suo dispositivo. Nella prospettazione difensiva, il provvedimento del 17/06/2025, assimilabile, per contenuto ed effetti, a un’ordinanza di proscioglimento, imponeva alla Corte di appello, quanto meno, di sollecitare la trasmissione integrale della risoluzione di annullamento, al fine di verificare l’effettiva sussistenza di un quadro indiziario minimo a carico dell’estradando.

2.2. Violazione degli artt. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e 3 CEDU, difetto di motivazione e travisamento della prova, in quanto la Corte di appello ha accordato l’estradizione in assenza di indicazioni, da parte delle autorità ucraine, in ordine alle misure di sicurezza specifiche che saranno adottate al fine di tutelare l’incolumità del ricorrente, già vittima di un tentato omicidio ad opera di altri detenuti durante una precedente detenzione e, dunque, esposto al concreto rischio di analoghe aggressioni. La difesa deduce, inoltre, l’omessa valutazione della documentazione ufficiale prodotta, proveniente dalle autorità penitenziarie ucraine e, in particolare, del certificato medico rilasciato dal Servizio sanitario penitenziario dell’istituto di custodia di Kyiv, attestante la natura e l’eziologia delle lesioni subite a seguito dell’aggressione.

2.3. Violazione degli artt. 605, comma 2 lett. c), cod. proc. pen. e 2 CEDU, in relazione all’insufficienza delle garanzie fornite dall’Ucraina sulle condizioni di sicurezza per l’incolumità dei detenuti in conseguenza dello stato attuale del conflitto militare con la Federazione russa. Difetto di motivazione rispetto alle allegazioni della difesa, che aveva prodotto note aggiornate tratte da fonti aperte, e, comunque, attinenti al fatto notorio, relative a episodi di bombardamenti avvenuti in luoghi prossimi a quelli che sono indicati dall’Ucraina come i siti detentivi di destinazione del ricorrente. In particolare, la difesa aveva richiamato articoli di stampa e, quale fonte ufficiale, le dichiarazioni rese dal responsabile dell’agenzia ONU per i rifugiati (UNHCR), dopo l’attacco di Ternopil del 19/11/2025, che aveva coinvolto anche le vicine città di Leopoli e Ivano-Frankvisk, secondo cui nessuna parte del territorio ucraino poteva ritenersi sicura.

2.4. Violazione degli artt. 18 e 19 della Carta dei diritti dell’Unione europea e dell’art. 21, par. 1, della direttiva 211/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/11/2011, in quanto la Corte di appello ha disposto l’estradizione del ricorrente pur avendo accertato l’esistenza di un provvedimento di concessione della protezione sussidiaria emesso in suo favore dalla Polonia il 14/08/2023, cui ha fatto seguito il rilascio della carta di residenza dal 08/09/2023 al 04/03/2026.

Su istanza della difesa, la Corte di appello aveva provveduto a trasmettere alla Polonia informazioni dettagliate sulla pendenza, in Italia, della procedura di estradizione promossa dall’Ucraina, richiedendo, altresì, conferma dell’attuale vigenza della protezione sussidiaria riconosciuta all’estradando. A tale richiesta, tuttavia, non è seguito alcun riscontro.

La motivazione risulta, pertanto, carente nella parte in cui non valorizza adeguatamente tale elemento, né considera il contenuto del parere pro veritate prodotto dalla difesa, redatto da un avvocato, dal quale si evince che, secondo la normativa vigente in Polonia, il provvedimento di concessione della protezione sussidiaria non è soggetto a rinnovo e conserva efficacia fino all’eventuale accertamento successivo del venir meno dei presupposti che ne hanno giustificato il rilascio.

Ad ogni modo, la difesa deduce che l’Italia non può procedere alla consegna del ricorrente, ostandovi la sussistenza del provvedimento di protezione sussidiaria emesso nei suoi confronti dalla Polonia, così come evidenziato nella sentenza del 18/06/2024, C-352/22, della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha delineato i rapporti delle procedure di estradizione con i provvedimenti di protezione emessi in ambito comunitario.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
In udienza le parti hanno concluso come sopra riportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è infondato.
L’art. 705 cod. proc. pen., al comma 1, prevede che «quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all’estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna […]».

Sul punto, l’art. 12 della Convenzione europea di estradizione, cui hanno aderito sia l’Italia che l’Ucraina, elenca gli atti che devono essere prodotti a corredo della domanda di estradizione, tra cui «un esposto dei fatti, per i quali l’estradizione è domandata, il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili».

Non è, dunque, prevista la valutazione dei gravi indizi da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato richiesto, che, piuttosto, è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, soltanto che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando (Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810 – 01) e sempre che la relativa descrizione dei fatti consenta la verifica dell’assenza delle condizioni ostative per l’estradizione (così, tra le altre, Sez. 6, n. 25182 del 16/06/2010, Prusik, Rv. 247778)

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che il provvedimento con cui la Corte di appello di Kyiv ha annullato il precedente annullamento della notifica di sospetto a carico dell’estradando è immediatamente esecutivo ed è definitivo, non essendo soggetto a ulteriore ricorso secondo il diritto processuale ucraino. Ha, poi, riportato le norme della legge ucraina che prevedono i reati contestati e le corrispondenti previsioni del codice penale italiano, nonché la descrizione dei fatti commessi, valutando tutte le eccezioni difensive rappresentate come ostative alla richiesta di estradizione e respingendole, siccome infondate.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico.
Dalla sentenza impugnata risulta che le doglianze difensive in ordine al pericolo di una aggressione da parte di altri detenuti erano state dedotte in modo molto vago e che erano, essenzialmente, fondate sulla teoria di un complotto ai danni del ricorrente, teoria basata su fonti di informazioni non specifiche e non verificate.

Del resto, secondo la Corte di appello, il certificato medico in atti attesta delle lesioni al braccio subite in carcere ad opera di un altro detenuto con un coltello ma nulla riporta in ordine alla causa di tali lesioni, che è stata documentata mediante articoli tratti da fonti on-line, che non possono essere equiparati alle fonti ufficiali. Sono infatti inutilizzabili le “fonti aperte” indefinite, ossia le notizie, prive di alcun riferimento alla loro provenienza, acquisibili dalla rete internet, posto che altrimenti si rischierebbe di far transitare nel processo informazioni generiche, rientranti, lato sensu, nell’ambito delle “voci correnti” e delle tesi personali (Sez. 6, n. 14838 del 16/12/2024, Filippone, Rv. 287971 – 01).

Il terzo motivo di ricorso è infondato.
3.1. L’art. 705 cod. proc. pen. prevede che «la corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all’estradizione: […] c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori [..] o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona». Analogamente, l’art. 3 CEDU prevede che «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

Il tema che il ricorso pone attiene alla possibilità di garantire il rispetto dei diritti umani da parte dell’Ucraina, da anni impegnata in un conflitto militare.

In linea generale, il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti non può essere desunto di per sé dal coinvolgimento dello Stato richiedente in un conflitto armato, a condizione che siano fornite idonee garanzie in ordine al fatto che la detenzione non avverrà in territori direttamente interessati dalle attività belliche e che, in ogni caso, siano offerte tutele adeguate per l’incolumità del soggetto richiesto nel caso di estensione del conflitto.

Sul tema specifico della guerra tra la Federazione russa e l’Ucraina, con l’occupazione di parte del suo territorio ove sono concentrati gli attacchi, si è registrata una evoluzione della giurisprudenza, invero non per ragioni giuridiche ma di adeguamento al dato fattuale dell’evoluzione del conflitto.

Nell’immediatezza dello scoppio della guerra e con la massima estensione della invasione, si è ritenuto che fosse impossibile per l’Ucraina garantire condizioni di sicurezza nei centri di detenzione, in ragione della dilagante violenza con conseguente reale rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti (Sez. 6, 30/10/2024, Aleynik, n.m.).

Con il passare dei mesi le zone di conflitto sono risultate circoscritte, per cui sono state valutate caso per caso le informazioni fornite dall’Ucraina in ordine alle condizioni detentive e soprattutto alla ubicazione del carcere ove l’estradando sarebbe stato ristretto (Sez. 6, n.39560 del 19/09/2024, Lojek, Rv. 287040).

Recentemente si è sostenuto, invece, che l’estensione degli attacchi bellici sferrati sul suo intero territorio impedisca in ogni caso l’estradizione, in quanto nessuna parte del Paese può dirsi sicura (Sez. 6, n. 29416 del 16/07/2025, Rv. 288475 – 01).

Tale pronuncia ha ritenuto che l’eccezionalità della situazione del conflitto bellico in Ucraina costituisca “fatto notorio” e ha richiamato, a tale fine, la Risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 9 luglio 2025, il Documento deliberato il 26 giugno 2025 dal Consiglio europeo (EUCO 16/25), il Comunicato congiunto, emesso all’esito della Conferenza internazionale per la Ricostruzione dell’Ucraina, svoltasi a Roma il 10 e 11 luglio 2025.

3.2. Questa decisione si è posta sulla scia della precedente, in quanto, pur pervenendo a conclusioni opposte, ha pur sempre ritenuto che il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti non possa essere risolto, in caso di conflitto bellico, in termini astratti ma debba essere oggetto di verifica in relazione alla reale situazione interna allo Stato richiedente, coinvolto in tale conflitto.

Il problema che si pone è, dunque, quello di individuare le modalità attraverso cui condurre tale accertamento, fermo restando che è assai difficile ottenere prove dirette, al di là delle risposte dello Stato richiedente alla eventuale richiesta di informazioni.

Sul punto questa Corte ha già avuto occasione di affermare che l’esigenza di ricercare le regole di acquisizione delle prove delle situazioni rilevanti viene soddisfatta dall’art. 705 cod. proc. pen. che, perché possa disporsi il rigetto della richiesta di estradizione, non fa riferimento a situazioni “provate” ma chiede che vi sia “… motivo di ritenere che la persona sarà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori”. «Si tratta di disposizione che trova un utile criterio di interpretazione nella corrispondente previsione dell’art. 18 lett. H della legge 69/2005 (mandato di arresto europeo) che impone il diniego della consegna in presenza di un “serio pericolo che la persona… venga sottoposta… ad altre pene o trattamenti”. La conclusione è che, per motivi sia testuali che logici, non si richiede un accertamento che corrisponda alla prova certa ed insuperabile delle condizioni in questione e la indagine per appurare la sussistenza delle condizioni per negare la consegna non è disciplinata dall’art. 187 cod. proc. pen. (oggetto della prova) né dall’art. 189 cod. proc. pen., norma quest’ultima che, nel disciplinare le prove atipiche, prevede comunque che la prova innominata abbia una capacità di dimostrazione dei fatti in termini di certezza. Tale disciplina, quindi, consente di utilizzare delle informazioni “mediate” (e non “prove”) quali sono le relazioni e le denunzie delle organizzazioni non governative o degli organismi sovranazionali, ma anche quelle notizie che possono rientrare nel concetto di “fatto notorio”, le informazioni provenienti da singoli e così via». (Sez. 6, n. 30864 del 08/04/2014, P.G. in proc. Lytvynyuk, Rv. 260055 – 01).

Quindi, se disponibili, le valutazioni degli organi sovranazionali, siano esse agenzie di istituzioni quali le Nazioni Unite o organi dell’Unione europea, sono sicuramente la migliore fonte di informazioni, di maggior verificabilità e meglio collocabili nel contesto complessivo.

Certamente, però, l’utilizzazione di tali fonti richiede una attività interpretativa; in particolare, il rilievo che tali documenti possono assumere va apprezzato non solo con riferimento all’istituzione da cui provengono ma anche considerando il contesto nel quale le informazioni vengono raccolte e rappresentate. È, ad esempio, fisiologico che soggetti impegnati nella tutela dei diritti umani attribuiscano specifica centralità a singoli episodi di violazione o violenza, valorizzandone soprattutto l’impatto sui diritti individuali. Tale prospettiva, tuttavia, può non coincidere con quella propria di analisi di carattere generale volte a descrivere, in termini più ampi e comparativi, la situazione complessiva di uno Stato o di una determinata area geografica.

Ne consegue che il rilievo attribuito a un determinato evento può mutare sensibilmente a seconda della natura della fonte esaminata, dell’orizzonte temporale preso in considerazione e delle finalità conoscitive perseguite, imponendosi pertanto un apprezzamento critico e ponderato dell’intero materiale informativo disponibile.

In una serie di pronunce, questa Corte ha ritenuto utilizzabili le relazioni di organismi internazionali, opinando che, nel caso concreto, fossero ostative alla consegna.

Sez. 6, n. 32685 del 08/07/2010, P.G. e altri, Rv. 248002 ha dato rilievo a documenti e prese di posizione istituzionali internazionali, oltre che a analisi e rapporti di organizzazioni non governative, quali i rapporti sui diritti umani di Amnesty International.

Sez. 6, n. 29416 del 16/07/2025, citata, ha richiamato la Risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 9 luglio 2025, il Documento deliberato il 26 giugno 2025 dal Consiglio europeo (EUCO 16/25), il comunicato congiunto, emesso all’esito della Conferenza internazionale per la Ricostruzione dell’Ucraina del 2025.

Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto utilizzabili i rapporti di Amnesty International e Human Rights Watch, come fonti di documentazione di situazioni di violazione di diritti umani, per affermare che l’espulsione verso un Paese dove si pratica la tortura integra una violazione dell’articolo 3 CEDU (caso Saadi c. Italia, sentenza 28 febbraio 2008 della Grande Camera della Corte europea). In tale decisione si è dato atto di come le attività di determinate organizzazioni non governative hanno assunto un generale rilievo nelle relazioni internazionali e di come una ponderata lettura delle relazioni possa dimostrare le condizioni di interesse.

Sulla stessa linea interpretativa si è posta la Corte di Giustizia, che ha rilevato che «l’autorità giudiziaria di esecuzione deve, anzitutto, fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate…. Tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.» (CGUE, 5 aprile 2016, PI Aranyosi e Robert Càldéraru, C-404/15 e C-659/15).

3.3. Nel caso in esame l’autorità giudiziaria ucraina ha fornito le informazioni richieste dalla Corte di appello, comunicando che il ricorrente, se estradato, sarà destinato, durante la carcerazione preventiva, all’istituto di detenzione di Ivano-Franksivik, che dista circa 650 chilometri dalla zona in cui sono in corso le ostilità belliche (450 chilometri da Kiev e 150 chilometri dal confine con la Romania).

L’istituto è dotato di rifugio antiaereo progettato per ospitare 800 persone e proteggerle dai bombardamenti; il numero di detenuti che può ospitare è di 519, attualmente sono detenute 353 persone.

L’ultima fonte ufficiale di cui si dispone per valutare se, in tale zona, vi sia il rischio di trattamenti non rispettosi dei diritti fondamentali è il rapporto ONU pubblicato nel marzo 2026 (OHCHR – Protection of Civilians in Armed Conflict, March 2026), secondo cui la città di Ivano-Frankivsk è lontana dal fronte e non è interessata direttamente al conflitto, e può essere colpita solo da missili e droni. Il rischio per i civili è basso, nel quotidiano, e aumenta in caso, imprevedibile, di attacco. Le vittime civili recenti sono dovute a un attacco del 24 marzo 2026, in cui sono state uccise due persone.

Oltre a ciò il report sottolinea che vi è un impatto indiretto del conflitto sulle infrastrutture civili, a causa di attacchi a centrali (per cui vi è il rischio di blackout) e a impianti di approvvigionamento idrico.

Secondo tale rapporto, quindi, il rischio per i civili è statisticamente molto basso, come evidente dal richiamo all’isolato e non allarmante episodio del marzo 2026, è solo ipoteticamente legato ad attacchi missilistici, cui è esposto tutto lo Stato.

Ebbene, l’art. 705, comma 1, cod. proc. pen., nel richiedere che vi sia “motivo di ritenere” che la persona possa essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti, impone una valutazione concreta dell’effettivo livello di rischio cui l’interessato sarebbe esposto in caso di consegna.

Non ogni situazione di rischio, né ogni differenza tra il livello di tutela assicurato dallo Stato richiesto e quello esistente nello Stato richiedente, è di per sé ostativa all’estradizione. È necessario, piuttosto, che il pericolo presenti un grado di concretezza e significatività tale da rendere effettiva, e non meramente ipotetica o astratta, la possibilità di una lesione dei diritti fondamentali della persona.

Diversamente opinando, la decisione sulle richieste di consegna dovrebbe essere estesa a una pluralità indeterminata di situazioni nelle quali, nello Stato richiedente, il livello di protezione di determinati beni fondamentali risulti inferiore a quello garantito dall’ordinamento italiano: si pensi, ad esempio, ai rischi per la salute connessi all’assenza di un sistema sanitario comparabile, ovvero ad altri fattori generali di vulnerabilità sociale o ambientale, alla base delle forti differenze di aspettative di vita in molti Stati.

Ne consegue che il rischio rilevante ai sensi dell’art. 705 cod. proc. pen. non può essere identificato con la mera esistenza, nello Stato richiedente, di condizioni generali meno favorevoli, ma deve tradursi in un pericolo attuale e, soprattutto, di apprezzabile intensità, da verificare alla luce delle circostanze concrete del caso.

In questa prospettiva, anche il dato statistico può assumere rilievo, non già per escludere in astratto la gravità di una determinata situazione — quale, ad esempio, un conflitto armato in corso — ma per verificare se essa si traduca, per il soggetto richiesto, in un rischio effettivo e significativamente superiore alla soglia ordinaria di esposizione al pericolo.

A titolo meramente comparativo, per comprendere quale sia una significativa soglia di maggiore rischio, può rilevarsi che l’Organizzazione Mondiale della Sanità indica per l’Ucraina, nel 2021, un tasso di mortalità per incidenti stradali pari a 10,5 decessi ogni 100.000 abitanti, di molto superiore al rischio rilevato nel report richiamato per i civili in zone non prossime a quelle dello scontro diretto tra forze armate contrapposte.

Il dato, evidentemente, non vale a minimizzare il rischio bellico, ma conferma la necessità di evitare automatismi: ciò che rileva non è la generica presenza di fattori di pericolo nello Stato richiedente per il tentativo di invasione in corso, bensì la loro concreta incidenza per i civili e, quindi, per la persona della cui consegna si discute, in riferimento a luogo e modalità della detenzione.

Nel caso di specie, con riguardo alla regione di Ivano-Frankivsk, i dati riportati nei più recenti rapporti delle Nazioni Unite evidenziano che, pur non potendosi escludere in assoluto il verificarsi di attacchi a lungo raggio, l’area non è interessata da operazioni belliche terrestri né presenta livelli di vittimizzazione della popolazione civile comparabili a quelli riscontrati nelle regioni direttamente coinvolte nella invasione. Il rischio derivante dal conflitto, pertanto, si colloca su un piano di bassa incidenza statistica per il singolo e non appare tale da configurare, di per sé, un pericolo concreto di lesione del diritto dell’estradando all’incolumità fisica.

3.4. I luoghi di detenzione definitiva, in caso di condanna, sono stati indicati negli istituti penitenziari di Drohobych, di Kolomyia o di Bila Tserkva.

Tutti questi istituti sono situati lontano dalla zona di guerra e non sono mai stati colpiti dal conflitto armato in corso. Ciascuno di essi è dotato di rifugi per proteggersi da possibili bombardamenti.

Secondo i rapporti ONU Protection of civilians del 2026, la città di Drohobych è lontano dalla linea del fronte, non è area di ostilità attiva o di violenza indiscriminata generalizzata. Il rischio per i civili è prevalentemente collegato ad attacchi aerei o infrastrutturali sporadici.

Kolomyia presenta un quadro analogo, per cui il rischio è stato qualificato come significativamente inferiore rispetto alle regioni orientali e meridionali dell’Ucraina.

Bila Tserkva appartiene alla zona di Kyiv, che ha registrato vittime civili derivanti da attacchi a lunga distanza, ma con numeri in assoluto bassi per cui il rischio è assolutamente inferiore e non assimilabile rispetto alle zone di combattimento attivo.

3.5. In questo contesto, dunque, correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che, poiché tutti gli istituti sono lontani dalla zona di guerra e non sono mai stati colpiti dal conflitto armato, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato ucraino sulle garanzie specifiche delle condizioni detentive cui sarebbe sottoposto il ricorrente in caso di estradizione e dell’impegno alla tutela dei diritti fondamentali, sia, in concreto, insussistente il pericolo di trattamenti inumani e degradanti.

Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è efficacemente intaccata dalle censure mosse con il ricorso.

Anche il quarto motivo di ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta dalla difesa innanzi alla Corte di appello emerge che, con decisione del 14/08/2023, l’autorità polacca competente ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato presentata dal ricorrente e ha riconosciuto allo stesso esclusivamente la protezione sussidiaria con rilascio di carta di soggiorno valida sino al 08/09/2025, successivamente prorogata fino al 04/03/2026.

Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, la protezione sussidiaria è disciplinata dal d. lgs. 19/11/2007 n. 251, che ha recepito la direttiva 2004/83/CE (poi trasfusa nella direttiva 2011/95/UE), che prevede che sia riconosciuta al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere qualificato come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d’origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Nel caso in esame, secondo la sentenza impugnata, il provvedimento è stato adottato dall’autorità polacca il 14/08/2023, cioè in un contesto temporale in cui il conflitto armato tra Russia e Ucraina era ancora considerato elemento potenzialmente ostativo all’estradizione, e si è fondato unicamente sulla sussistenza di un rischio generico derivante da una situazione di violenza generalizzata nel paese di origine. Tale aspetto, tuttavia, risulta superato dall’evoluzione della situazione e soprattutto dalle rassicurazioni che l’Ucraina ha progressivamente fornito nel corso del tempo in risposta alle richieste delle autorità giudiziarie italiane e europee.

Pertanto, secondo la condivisibile argomentazione della Corte di appello, sebbene il riconoscimento della protezione sussidiaria rappresenti un elemento rilevante ai fini della valutazione in ordine alla domanda di estradizione, nel caso in esame non può essere considerato né esaustivo né pienamente attendibile. Ciò in quanto il relativo provvedimento si basa su una valutazione del rischio compiuta in un contesto temporale precedente rispetto all’acquisizione delle dettagliate garanzie successivamente fornite; non considera le specifiche assicurazioni rese dall’Ucraina nell’ambito del presente procedimento in merito alla destinazione e alla collocazione del ricorrente; inoltre, manca di una motivazione puntuale riferita alla situazione personale dell’interessato, limitandosi a richiamare in termini generici il contesto di conflitto armato.

La difesa ha dedotto, infine, che la CGUE, con sentenza 18/06/2024, in C-352/22, avrebbe delineato i rapporti delle procedure di estradizione con i provvedimenti di protezione emessi in ambito comunitario, così da rendere ostativa alla consegna la sussistenza del provvedimento di protezione sussidiaria emesso nei confronti del ricorrente dalla Polonia, citando, a tale fine, una recente pronuncia di questa Sezione (Sez. 6, n. 26811 del 16/07/2025, Pauk, Rv. 288474 – 01).
Tale prospettazione non può essere condivisa.

La Corte di giustizia, nella sentenza richiamata, ha affrontato il tema della domanda di estradizione proposta da uno Stato terzo nei confronti di un soggetto che abbia ottenuto da un altro Stato membro lo status di rifugiato.

L’art. 33 della Convezione di Ginevra stabilisce che «nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».

L’art. 1 della medesima Convenzione prevede che lo status di rifugiato deve essere riconosciuto a «chiunque, nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dal suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi».

Il principio di non refoulement del rifugiato è richiamato dall’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) secondo cui «il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea» e confermato anche nell’art. 19, § 2, che, peraltro, lo pone quale limite espresso all’estradizione («Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti»).

Ebbene, il tema oggetto della questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia era il seguente: «se l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32 nonché l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 [..] debbano essere interpretati nel senso che, qualora un cittadino di un paese terzo che ha ottenuto lo status di rifugiato in uno Stato membro sia oggetto, in un altro Stato membro, nel cui territorio risiede, di una richiesta di estradizione proveniente dal suo Stato terzo di origine, tale altro Stato membro sia vincolato, nell’ambito dell’esame di detta domanda di estradizione, dalla decisione di riconoscimento dello status di rifugiato a tale cittadino, cosicché tale decisione lo obbliga a rifiutare l’estradizione richiesta»

In risposta al quesito la Corte ha dettato il seguente principio di diritto: «l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 [secondo cui «gli Stati membri rispettano il principio di “non refoulement” in conformità dei propri obblighi internazionali»], in combinato disposto con l’articolo 18 e con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, deve essere interpretato nel senso che, qualora un cittadino di un paese terzo cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro sia oggetto, in un altro Stato membro, nel cui territorio risiede, di una domanda di estradizione proveniente dal suo paese di origine, lo Stato membro richiesto non può, senza aver avviato uno scambio di informazioni con l’autorità che ha riconosciuto tale status alla persona reclamata e in assenza di revoca di detto status da parte di tale autorità, autorizzare l’estradizione».

Non si tratta, quindi, di un principio riferito alla protezione sussidiaria, né testualmente né logicamente, per i diversi presupposti di quest’ultima.

Perciò, la sentenza della Corte di Giustizia non ha alcuna attinenza con il caso in esame, in quanto il ricorrente non ha lo status di rifugiato.

In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 08/04/2026.