Extradition and assessment of circumstancial evidences (according to requesting State perspective)

Extradition
🇮🇹Italy🇨🇭Switzerland
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
06/10/2022
Decision number
42574/2022
Main ground
Serious indications of a crime
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Where an applicable convention – such as the one between Italy and Switzerland – does not provide for an assessment by the requested State of the existence of serious indications of guilt, the Italian judicial authority must not limit itself to a merely formal review of the documentation attached to the extradition request. Rather, it must ascertain that such documentation sets out the reasons why, from the perspective of the requesting State’s procedural system, it was considered probable that the requested person committed the offence underlying the extradition request. Accordingly, in carrying out this review – unlike the regime provided for under Article 705(1) of the Italian Code of Criminal Procedure – the requested State must neither independently assess this requirement nor critically re-evaluate the evidentiary material transmitted. In the present case, the Court of Appeal correctly adhered to the scope of review entrusted to it, highlighting the body of incriminating evidence (consisting of co-defendants’ statements, intercepted communications, and police investigations) on which the Swiss judicial authorities had based the provisional charge against the applicant. By contrast, the applicant sought to engage in an impermissible assessment of the probative value of individual items of evidence, effectively offering a direct – and moreover partial – reinterpretation of the evidentiary record.
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Extradition and assessment of circumstancial evidences (according to requesting State perspective), Italian Supreme Court, 6 October 2022, No 42574/2022, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-assessment-circumsancial-evidences-requesting-state-italy-switzerland-10-2022
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano dichiarava
l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione
avanzata dal Governo della Svizzera nei confronti di JP, per sottoporlo a
procedimento penale per il reato di traffico illecito di stupefacenti.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei
limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di
colpevolezza.
Non è chiaro quale sia il fatto in concreto per il quale il ricorrente è stato
richiesto in estradizione, essendosi la Corte di appello limitata a riportare il capo
di imputazione formulato dalle autorità svizzere.
La documentazione trasmessa dallo Stato richiedente non consentiva di
ricostruire i fatti, in quanto carente e inidonea ad evocare elementi a carico del
ricorrente (in particolare si vedano i verbali di interrogatorio delle coindagate
e ).
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23,
comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e
succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale,
il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. Quanto alla fattispecie delittuosa per la quale è stata avanzata la domanda
estradizionale, va osservato che la Corte di appello ha specificato che il ricorrente
era accusato in Svizzera del traffico illecito di ingenti quantitativi di stupefacente
nel periodo gennaio 2020 – dicembre 2021, consistito nella importazione dall’Italia
e nella cessione di un quantitativo complessivo di cocaina pari a 9250 grammi,
destinata alla vendita in Svizzera.
In ordine alla valutazione della gravità indiziaria, va rammentato che
costituisce principio pacifico in tema di estradizione processuale che, in presenza
di una convenzione – come quella in esame – che non preveda la valutazione da
parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria
italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della
documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in
essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella
prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l’estradando abbia
commesso il reato oggetto dell’estradizione (tra le tante, sin da Sez. 6, n. 44852
del 03/10/2007, Rv. 238089; da ultimo, Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, Rv.
275088).
Pertanto, in questa verifica, a differenza di quanto accade per il regime
previsto dall’art. 705 comma 1, cod. proc. pen., lo Stato richiesto non deve e
valutare autonomamente tale presupposto, né rielaborare criticamente il materiale
trasmesso.
Nel caso in esame, la Corte di appello si è attenuta correttamente al perimetro
del controllo ad essa demandato, ponendo in risalto il compendio indiziario
(costituito dalle chiamate di correità, da captazioni e da indagini di p.g.) sul quale
le autorità giudiziarie svizzere avevano basato l’imputazione provvisoria mossa al
ricorrente.
Il ricorrente propone invece una non consentita incursione sul “significato”
probatorio di singole fonti di prova, proponendo una diretta – e viepiù parziale –
lettura delle evidenze indiziarie.
3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato
senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve,
altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di
tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 203 disp. att. cod.
proc. pen.
Così deciso il 06/10/2022.