Extradition and assessment on the circumstancial evidences alleged by the requesting State
FATTO E DIRITTO
1. A.V. ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda d’estradizione, avanzata dal Ministro della Giustizia del Regno di Norvegia a seguito di mandato d’arresto emesso dal tribunale di Oslo in data 2 giugno 2008 per i reati di tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione (art. 224 c.p. norvegese) commessi in (OMISSIS).
2. Il ricorrente deduce, ex art. 601 c.p.p., comma 1, lett. b, erronea applicazione dell’art. 12, comma 1, lett. b della Convenzione europea estradizione, lamentando che “l’esposto dei fatti”, che deve essere prodotto dallo Stato richiedente a sostegno della domanda d’estrazione, “deve contenere necessariamente indicazioni serie e concrete alla luce delle quali si possa ragionevolmente ritenere che quei fatti siano in qualche modo addebitabili al soggetto del quale si richiede l’estradizione”, e ciò al fine di consentire da parte dell’autorità giudiziaria italiana l’apprezzamento degli indizi di colpevolezza.
3. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi (v. tra le tante, Cass. N. 15626/2008, ced. 239673).
Tuttavia, pur aderendo all’orientamento secondo cui l’autorità giudiziaria italiana, a norma dell’art. 705 c.p.p., comma 1, non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali l’autorità dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza dell’ipotesi accusatoria (cfr. Cass. n. 30896/2008 ced 240498; n. 44852/2007, ced 238089), la doglianza del ricorrente va ritenuta manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale proceduto ad un corretto esame della documentazione prodotta dallo Stato richiedente, ravvisando la sussistenza degli elementi indiziali dei reati sopra indicati, oggetto di incriminabilità nei due ordinamenti.
4. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000,00 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000,00 (mille) Euro in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2009
