Extradition based on an enforceable judgment and limits of review by the requested State
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha dichiarato sussistenti le condizioni per procedere all’estradizione di [omissis], in accoglimento della domanda presentata dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldavia, sulla base della sentenza emessa in data 11 ottobre 2023 dal Tribunale di Ungheni, riformata dalla Corte di appello di Chisinau con sentenza del 24 aprile 2024 e divenuta definitiva.
Con tale sentenza, [omissis] è stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione per il delitto di rapina commesso in data 27 aprile 2022.
2. Il difensore di [omissis] ha proposto ricorso avverso tale sentenza, chiedendone l’annullamento sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il difensore ha dedotto l’inosservanza dell’art. 705, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello di Ancona non avrebbe considerato che la sentenza sulla base della quale è stata richiesta l’estradizione non era divenuta definitiva ed era stata parzialmente riformata dalla Corte Suprema di Giustizia moldava.
Quest’ultima, con sentenza emessa in data 20 giugno 2024, avrebbe dichiarato la sospensione della pena irrogata nei confronti di [omissis].
L’estradizione, dunque, non potrebbe essere concessa, in quanto fondata su una sentenza erroneamente considerata definitiva e finalizzata all’esecuzione di una pena detentiva medio tempore dichiarata sospesa. L’estradizione del ricorrente sarebbe, pertanto, contrastante con i principi fondamentali dello Stato italiano.
Il difensore ha precisato di aver appreso tale circostanza soltanto in data 1° giugno 2026 e, dunque, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata da parte della Corte di appello di Ancona.
2.2. Con il secondo motivo, il difensore ha censurato l’inosservanza dell’art. 705, comma 2, lett. a) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 1, §§ 3 e 5, e 6, § 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, sostenendo che la concessione dell’estradizione renderebbe attuale il rischio che [omissis] sia sottoposto, nel sistema penitenziario moldavo, a trattamenti inumani e degradanti.
L’autorità giudiziaria richiesta di dare esecuzione a una domanda di estradizione deve verificare se sussistano motivi seri e comprovati per ritenere, in ragione delle condizioni di detenzione nello Stato richiedente, che la persona richiesta in consegna possa subire trattamenti inumani e degradanti.
Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), nel rapporto relativo alla visita effettuata dal 3 al 12 giugno 2025, ha rilevato come il sistema penitenziario moldavo sia caratterizzato dal fenomeno delle gerarchie informali tra detenuti, nonché da atti di violenza e intimidazione tra gli stessi, rispetto ai quali le autorità moldave non avrebbero adottato adeguate misure di prevenzione e contrasto.
Il ricorrente ha, inoltre, presentato domanda di protezione internazionale alla Repubblica Italiana e il relativo procedimento risulta ancora pendente.
Consentire l’estradizione del ricorrente significherebbe attribuire alla sua carcerazione in Moldavia una funzione punitiva e persecutoria, integrando una violazione dell’art. 13 della Convenzione europea di estradizione, dell’art. 3 CEDU e dell’art. 4 CDFUE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono complessivamente infondati.
2. Con il primo motivo, il difensore ha dedotto l’inosservanza dell’art. 705, comma 1, cod. proc. pen., sostenendo che la sentenza sulla base della quale è stata richiesta l’estradizione non sarebbe definitiva. La Corte Suprema di Giustizia moldava, con sentenza emessa in data 10 giugno 2024, avrebbe infatti sospeso la pena irrogata nei confronti di [omissis], come risulterebbe dalla documentazione allegata al ricorso.
3. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto ha ad oggetto una violazione di legge non dedotta dinanzi alla Corte di appello.
La parte ricorrente, peraltro, non ha indicato né comprovato le ragioni per le quali sarebbe stata obiettivamente impossibilitata a sollevare tale eccezione già nel precedente grado di giudizio, pur essendo la stessa fondata su una sentenza emessa un anno e mezzo prima della presentazione della richiesta di estradizione.
Il documento prodotto dalla parte ricorrente sembra, inoltre, consistere in un mero estratto di cancelleria, dal quale non risulta, comunque, che la Corte Suprema di Giustizia moldava abbia disposto la sospensione condizionale della pena nei confronti del ricorrente.
Il motivo è, in ogni caso, infondato.
La Repubblica di Moldavia ha sottoscritto, al pari della Repubblica Italiana, la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957. Ai sensi dell’art. 12, § 2, lett. a), della Convenzione, l’estradizione finalizzata all’esecuzione di una pena postula che la domanda sia corredata dall’originale o dalla copia autentica di una decisione esecutiva di condanna, come avvenuto nel caso di specie.
La Convenzione, tuttavia, non riconosce all’autorità giudiziaria richiesta di dare corso all’estradizione il potere di sindacare l’esecutività della pronuncia posta a fondamento della domanda, una volta che essa sia stata qualificata come esecutiva dallo Stato richiedente.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità , in materia di estradizione esecutiva per l’estero, la Convenzione europea di estradizione richiede, tra le condizioni legittimanti l’accoglimento della domanda, unicamente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna e non anche l’irrevocabilità della decisione (ex plurimis: Sez. 6, n. 16928 del 2 aprile 2015, Rv. 263580-01; Sez. 6, n. 1838 del 18 dicembre 2019, dep. 2020, Rv. 278108-01).
Nel sistema della Convenzione europea di estradizione, inoltre, all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto non spetta alcun sindacato sulla motivazione della sentenza di condanna. È pertanto possibile dichiarare la sussistenza delle condizioni per la consegna anche qualora la motivazione non sia stata trasmessa, salvo che l’estradando alleghi che il processo celebrato all’estero si sia svolto in violazione di diritti fondamentali o che la sentenza contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano (Sez. 6, n. 49249 del 7 ottobre 2016, Rv. 268168-01; Sez. 6, n. 26461 del 18 giugno 2014; Sez. 6, n. 12501 del 9 gennaio 2008, Rv. 239152).
L’accertamento richiesto dalla parte ricorrente è, dunque, tardivo e non consentito dalla Convenzione europea di estradizione.
4. Con il secondo motivo, il difensore ha censurato l’inosservanza dell’art. 705, comma 2, lett. a) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 1, §§ 3 e 5, e 6, § 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, sostenendo che la concessione dell’estradizione renderebbe attuale il rischio che il ricorrente possa essere sottoposto, nel sistema penitenziario moldavo, a trattamenti inumani e degradanti.
5. Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità , in materia di estradizione per l’estero, qualora da fonti conoscitive qualificate emerga un rischio generale che l’estradando sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti nello Stato richiedente, la corte di appello è tenuta ad acquisire informazioni complete, attuali e individualizzate sulle specifiche condizioni di detenzione alle quali la persona sarà sottoposta in caso di consegna (ex plurimis: Sez. 6, n. 6187 del 21 gennaio 2026, Rv. 289487-01, fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la decisione favorevole all’estradizione verso la Moldavia, rilevando che, a fronte delle criticità emergenti dai rapporti del 30 giugno 2016 e del 13 dicembre 2018 del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa e degli impegni di monitoraggio assunti nel 2025 dalla Commissione europea con riferimento a tale Stato, non erano state acquisite assicurazioni specifiche in ordine al trattamento riservato all’estradando, anche con riguardo al rischio di discriminazione connesso al suo orientamento sessuale).
La Corte di appello di Ancona, dopo aver richiesto informazioni supplementari alle autorità giudiziarie moldave, ha escluso, con motivazione non illogica e sulla base dei dettagliati chiarimenti ricevuti, il rischio di trattamenti inumani e degradanti per il ricorrente. Le autorità moldave hanno infatti indicato, per ciascuno degli istituti penitenziari di Chisinau e Leova nei quali il medesimo sarà ristretto nelle diverse fasi della detenzione, le misure — consistenti nell’isolamento, nella vigilanza e nella sorveglianza continua — idonee a scongiurare il rischio che egli subisca violenze.
La Corte di appello di Ancona ha inoltre rilevato, con motivazione non illogica, che le criticità evidenziate nel rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti relativo alla visita effettuata dal 3 al 12 giugno 2025 riguardavano istituti penitenziari diversi da quelli indicati per la detenzione del ricorrente.
6. Sono altresì infondate le censure formulate dal ricorrente in ordine alla pretesa valenza ostativa, rispetto alla concessione dell’estradizione, della domanda di protezione internazionale presentata allo Stato italiano.
La Corte di appello di Ancona ha correttamente rilevato che la pendenza della domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente non preclude l’accoglimento della domanda di estradizione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità , infatti, in materia di estradizione per l’estero non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra il procedimento di protezione internazionale e quello di estradizione. La richiesta di protezione avanzata dall’estradando non giustifica, pertanto, né la sospensione della procedura estradizionale né il rifiuto della consegna nelle more della sua definizione (ex plurimis: Sez. 6, n. 33858 del 17 settembre 2025, Rv. 288824-01; Sez. 6, n. 29910 del 12 giugno 2019, Rv. 276465-01).
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16 luglio 2026.
