Extradition to Chile of an Italian citizen and discretionary nature of refusal (entrusted to the Minister’s decision)

Extradition
🇮🇹Italy🇨🇱Chile
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
09/04/2025
Decision number
20133/2025
Main ground
Nationality
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Article 6 of the Italy–Chile Treaty provides that extradition may be refused if, at the time of the request, the person sought is a national of the requested Party, unless such nationality was acquired for the purpose of preventing extradition. Although the Court of Appeal’s assessment as to the alleged instrumental nature of the citizenship application is certainly incorrect (since the application was submitted in 2011, i.e., at a time not suspect because it predates the commission of the offences underlying the extradition request), it must nevertheless be noted that the optional refusal is entrusted to the discretionary assessment of the Minister of Justice, as correctly stated by the Court of Appeal. This constitutes the exercise of a power expressly provided for in accordance with Article 26 of the Constitution, which allows the extradition of nationals when it is provided for by international conventions, without prejudice to the possibility of an optional refusal of surrender based on a discretionary evaluation entrusted to the executive branch and outside the jurisdiction of the judicial authority.
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Extradition to Chile of an Italian citizen and discretionary nature of refusal (entrusted to the Minister’s decision), Italian Supreme Court, 9 April 2025, No 20133/2025, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-citizen-discretionary-refusal-minister-italy-chile-4-2025
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma dichiarava sussistenti le condizioni per l’estradizione di Go.Gu., richiesta dal Governo del Cile al fine del suo perseguimento per i reati di violenza sessuale commessi nell’esercizio della sua professione di medico ospedaliero, commessi il (Omissis) ai danni di Ru.Ca. ed in data (Omissis) in danno di Fr.Va.

Secondo quanto riportato dalla sentenza della Corte di appello, il Go.Gu., con cittadinanza italiana conseguita il (Omissis), nel mese di (Omissis) avrebbe posto in essere delle condotte di violenza sessuale nei confronti di due donne ricoverate per problemi polmonari e cardiaci, sottoponendole a visite ginecologiche non giustificate oltre che eseguite con modalità inappropriate, analiticamente descritte negli atti allegati alla richiesta di consegna.

Nella sentenza si dava atto anche delle plurime prove testimoniali rese dalle persone offese e dal personale medico, assunte a conferma della fondatezza delle ipotesi accusatorie.

La Corte passava, poi, ad esaminare le eccezioni difensive, ritenendole infondate sia con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria, sia con riferimento al pericolo di trattamenti inumani e degradanti, in ragione anche della patologia oncologica dell’estradando, e sia con riguardo alle dedotte ragioni politiche di carattere persecutorio.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, denunciando, a mezzo del proprio difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione dell’art. 705 cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dei gravi indizi.

Nella valutazione di detto presupposto è mancato il riferimento alla documentazione difensiva attestante che nei giorni (Omissis) il ricorrente non era presente nell’ospedale interessato dai fatti per cui si procede nei suoi confronti, né ha considerato il malanimo contro la sua persona, a causa delle denunce sociali dallo stesso sporte.

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 698, co. 1 e 705, co.2, lett. c), cod. proc. pen. con riguardo al rischio da parte dell’estradando di subire un trattamento inumano o degradante per le segnalazioni di violazioni dei diritti umani da parte della Polizia cilena in occasione degli arresti e nelle carceri cilene.

Le condizioni del trattamento carcerario, ed in particolare l’inadeguatezza degli spazi disponibili, non sono state prese in considerazione, essendosi la Corte di merito limitata a valutare la compatibilità con le condizioni di salute senza vagliare se le carceri cilene rispondano ai requisiti minimi la cui violazione configura trattamento inumano e degradante (ad es. per la dimensione della cella).

2.3. Violazione di legge in relazione al pericolo di persecuzioni politiche per le sue azioni sociali di denuncia.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al pericolo di conseguenze gravi per la salute dell’estradando.

2.5. Violazione di legge in relazione alla mancata trasmissione di copia certificata del titolo cautelare.

2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al motivo di rifiuto facoltativo previsto dal Trattato Italia-Cile nel caso di cittadino italiano, non essendo vero che la cittadinanza italiana sia stata richiesta dal ricorrente solo per sottrarsi all’estradizione, essendo stata avanzata nel 2011, a fronte della possibilità di farsi processare in Italia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riferimento alla sola questione dedotta in merito all’omessa verifica del motivo di rifiuto previsto dall’art. IV, lett. h) del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, cui è stata data esecuzione con la legge 3 novembre 2016, n. 211, in relazione al rischio di essere sottoposto a pene o maltrattamenti che in ogni modo siano considerati come violazione dei diritti fondamentali e che trova fondamento anche nella disposizione processuale di carattere generale prevista dall’art. 698 cod. proc. pen. in tema di tutela dei diritti fondamentali della persona.

Costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte in tema di estradizione per l’estero, che ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698, comma primo, cod. proc. pen., la Corte d’Appello deve valutare se sussiste un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente, utilizzando, a tal fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente e, verificata la sussistenza di tale rischio, deve svolgere un’indagine mirata, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l’interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante (cfr. Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268109 – 01).

Nel caso in esame la Corte di appello ha dato credito e fatto affidamento sulle indicazioni fornite dall’Autorità giudiziaria Cilena e trasmesse su esplicita richiesta avanzata in data 3 luglio 2024, che appaiono però carenti in quanto riferite genericamente al rispetto dei diritti umani ed all’ordinamento penitenziario cileno, senza alcuna indicazione sul regime di detenzione cui verrà in concreto sottoposto l’estradando in caso di condanna.

Occorre ribadire che, per accertare l’effettiva sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante, ostativo alla consegna del detenuto all’autorità dello Stato richiedente, occorre l’acquisizione, da parte dell’autorità giudiziaria remittente, di informazioni “individualizzate” sul regime di detenzione.

Si tratta di un principio che questa Corte di cassazione ha più volte affermato e ribadito in sede di Mandato di Arresto Europeo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878), ma che trova evidentemente applicazione a maggiore ragione anche in tema di estradizione (cfr. Sez. 6, n. 8078 del 09/02/2021, Olgesashvili Tamila, Rv. 2807099).

Restano, quindi, validi i criteri in merito forniti dalla Corte di giustizia della Unione europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), per cui l’accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna, una volta puntualmente sollecitato dalle indicazioni difensive del soggetto da consegnare, va svolto attraverso la richiesta allo Stato emittente di tutte le informazioni relative alle specifiche condizioni di detenzione previste per l’interessato (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296).

D’altra parte, se le problematiche carcerarie sono note ed ufficiali, perché risultano da fonti aperte internazionali accreditate (come Rapporti ONU e di altri organismi internazionali), onere del Giudice dello Stato richiesto formulare una richiesta di integrazione di informazioni allo Stato richiedente per specificare in concreto quale sarà il trattamento penitenziario riservato alla persona richiesta (in quale carcere, e quali sono le relative condizioni di affollamento o le soluzioni adottate per le altre segnalate problematiche da parte di Amnesty International).

A fronte di informazioni provenienti dalle recenti segnalazioni emergenti dal Rapporto della Commissione sui diritti umani delle Nazioni Unite e da Amnesty International sul tema del sovraffollamento carcerario e del trattamento degradante nelle carceri cilene, deve essere verificato e ponderato il concreto rischio che il soggetto, di cui è chiesta la consegna, possa trovarsi esposto all’eventualità della sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, correlati alle condizioni degli istituti carcerari di detto Stato estero, in ragione del sovraffollamento o di altri problemi strutturali e non puramente contingenti.

D’altro canto, in presenza di una situazione di allarme, originata dall’accertata esistenza di condizioni di rischio, la necessaria verifica implica che siano acquisite specifiche assicurazioni dallo Stato richiedente, che non possono solo concernere profili di carattere generale, ma devono essere “individualizzate” in relazione alla situazione riguardante il soggetto interessato alla procedura di consegna.

Di qui il vizio per violazione di legge della sentenza impugnata accorrendo assumere informazioni sul tipo di trattamento carcerario cui sarebbe specificamente sottoposto il ricorrente.

La consegna sarà quindi disposta se l’autorità giudiziaria richiesta escluda, all’esito di informazioni individualizzate, un rischio concreto di trattamento inumano o degradante rispetto alla persona richiesta, verificando in quale carcere il ricorrente sarebbe ristretto e le condizioni di detto istituto.

La stessa autorità giudiziaria dovrà poi rinviare la propria decisione sulla consegna fintantoché non ottenga – entro un termine ragionevole – informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di un siffatto rischio.

La sentenza va dunque annullata, con rinvio per nuovo esame del capo relativo al trattamento carcerario, nei termini fin qui esposti.

2. Tutti gli altri motivi dedotti sono, invece, infondati.

Con riferimento al primo motivo si deve ricordare che, secondo un principio pacifico, l’autorità giudiziaria italiana, ai fini della verifica della gravità indiziaria per ritenere che l’estradando abbia commesso il reato, non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda, consenta di ritenere probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l’estradando abbia commesso il reato in questione.

È stato più volte affermato, infatti, che in tema di estradizione processuale, l’autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza – come nel caso del Trattato tra Italia e Cile – non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell’art. 705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente

La Corte di appello ha, quindi, evidenziato correttamente le fonti sulle quali -nella prospettiva dello Stato richiedente – si era formato tale ragionevole convincimento, risultando preclusa una valutazione di merito autonoma delle fonti indiziarie da parte dello Stato richiesto.

In particolare, neppure compete allo Stato richiesto vagliare l’attendibilità delle allegazioni documentali fornite dall’estradando, salvo che non si tratti di elementi di prova assolutamente incontrovertibili (Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trindade Correa Gustavo, Rv. 277560 – 01).

3. Privo di fondamento, oltre che generico, è il motivo dedotto rispetto al pericolo di persecuzioni politiche per le sue azioni sociali di denuncia, non essendo stato neppure spiegato per quale ragione le denunce sporte dall’estradando sul rinvenimento di salme riferite alle vittime delle persecuzioni del regime dittatoriale cileno possa dare adito a problematiche di questo tipo nel nuovo regime democratico che ha assunto la Repubblica Cilena dal 1990, in cui detti crimini di cui si è macchiata la Giunta Militare responsabile del golpe del 11 settembre 1973 sono al contrario perseguiti anche attraverso richieste estradizionali e riconosciuti come crimini di Stato.

4. Parimenti generico è il motivo dedotto in relazione al pericolo di conseguenze gravi per la salute dell’estradando, a fronte dell’accertata remissione della sua condizione patologica in sede di verifiche eseguite dalla Direzione Sanitaria della Casa Circondariale di Rieti, oltre che sulla compatibilità delle sue condizioni di salute con il trasferimento a mezzo di volo aereo, in assenza di specifiche censure adeguatamente documentate dal ricorrente.

5. Infondato è anche il motivo dedotto in relazione alla mancata trasmissione di copia certificata del titolo cautelare, che risulta contradetto dalla documentazione allegata alla richiesta di estradizione, del tutto conforme ai requisiti formali richiesti dagli artt. 9 e 10 del Trattato di estradizione sopra citato, secondo cui la domanda di estradizione deve essere accompagnata dall’originale o da una copia certificata del provvedimento restrittivo della libertà personale, essendo presenti nel fascicolo trasmesso tutti gli atti in copia, con la traduzione in lingua italiana e l’attestazione di conformità dell’Autorità abilitata.

A tale riguardo deve essere, peraltro, considerato che la necessità -perseguita dalla prescrizione di cui all’art. 10, comma 1, del Trattato di estradizione con la Repubblica Cilena – di dare certezza allo Stato richiesto dell’esistenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dallo Stato richiedente, è soddisfatta non soltanto dall’originale o dalla copia autentica del provvedimento che la norma espressamente menziona ma, atteso che l’elencazione ivi contenuta non deve considerarsi tassativa, anche dall’attestazione, proveniente dal pubblico ufficiale competente, circa l’esistenza e il contenuto del provvedimento, in quanto idonea a fornire la certezza richiesta, in considerazione della sua natura, del suo contenuto e della sua provenienza da un pubblico ufficiale abilitato ad attestarne la conformità con l’originale (cfr. Sez. 6, n. 2940 del 04/12/2000, dep. 2001, Barandarian, Rv. 217719 – 01, per una questione analoga sollevata con riferimento alla Convenzione di estradizione con la Repubblica Argentina).

6. Risulta infondato anche l’ultimo motivo dedotto in relazione al rifiuto facoltativo previsto dal Trattato Italia-Cile nel caso di cittadino italiano.

L’art. 6 del citato Trattato prevede che l’estradizione possa essere rifiutata se, alla data della domanda, la persona da estradare È cittadina della Parte richiesta, salvo che tale cittadinanza sia stata acquisita allo scopo di impedire l’estradizione.

A tale riguardo, sebbene sia certamente errata la valutazione operata dalla Corte di appello in merito alla ritenuta strumentalità della richiesta di cittadinanza al solo fine di sottrarsi all’estradizione(essendo tale richiesta stata avanzata nel 2011, e, quindi, in epoca non sospetta perché antecedente alla commissione dei reati oggetto della richiesta di estradizione, tuttavia, si deve rilevare che la facoltatività del rifiuto è rimessa alla valutazione discrezionale del Ministro della Giustizia, come correttamente affermato dalla Corte di appello.

Si tratta, infatti, dell’esercizio di una facoltà espressamente contemplata in conformità all’art. 26 della Costituzione, che ammette l’estradizione del cittadino quando sia prevista dalle convenzioni internazionali, salva restando la possibilità del rifiuto facoltativo della consegna sulla base di una valutazione discrezionale demandata all’organo di governo e sottratta alla deliberazione dell’autorità giudiziaria (cfr. Sez. 1, n. 3574 del 03/11/1986, dep. 1987, Richter, Rv. 174987; Sez. 6, n. 8458 del 21/02/2001, Congiu, Rv. 219843; Sez. 6, n.43170 del 17/07/2014, Malatto, Rv. 260041).

7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alle necessità di assumere informazioni “individualizzate” in relazione alla situazione riguardante il soggetto interessato alla procedura di consegna circa il tipo di trattamento carcerario cui sarebbe specificamente sottoposto il ricorrente in caso di condanna e durante lo svolgimento del processo a suo carico ove sottoposto a misura cautelare detentiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma il 9 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2025.