Extradition, compensation for unlawful detention and “formal unlawfulness” of the measure

Extradition
🇮🇹Italy🇨🇳China
Unlawful Detention
Share this case
Court
Italian Supreme Court
Decision date
16/01/2026
Decision number
2077/2026
Main ground
Compensation for unlawful detention
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
In extradition proceedings, as regards compensation for unlawful detention and the “formal unlawfulness” of the custodial measure, until a complete extradition request has been received and translated into Italian, it is not possible to verify whether the conditions for surrender are actually met, nor can it be assumed that the requesting State will fail to submit the extradition request within the prescribed time limits (with the consequent lapse of the custodial measure). Therefore, at this initial stage, the Court must assess the existence of a risk of flight on the basis of the elements available at that time (and this assessment will form the basis for any subsequent evaluation of unlawful detention).
Cite this case
Need to reference this case in a brief, article or submission?
Extradition, compensation for unlawful detention and “formal unlawfulness” of the measure, Italian Supreme Court, 16 January 2026, No 2077/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-compensation-for-unlawful-detention-and-formal-unlawfulness-of-the-measure
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/09/2025 la Corte di appello di Roma respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di Ru.Ji., il quale è stato sottoposto dal 19/01/2023 al 02/02/2023 alla misura della custodia cautelare in carcere e poi, fino al 29/05/2023, alla misura degli arresti domiciliari, nell’ambito del procedimento estradizionale instauratosi a seguito di rintraccio del Ru.Ji. sul territorio nazionale, in esecuzione di un mandato di arresto emesso dall’Autorità Giudiziaria cinese, in relazione ai reati di truffa e di riciclaggio, procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di appello di Roma del 09/05/2023, depositata il 29/05/2023, irrevocabile il 30/06/2023, che dichiarava insussistenti le condizioni per l’estradizione e disponeva la cessazione della misura cautelare in corso.

2. Il Ru.Ji., a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. Rileva che la Corte territoriale ha interpretato in maniera restrittiva l’istituto della riparazione in materia di estradizione; che, nel caso di specie, la detenzione cautelare disposta nel procedimento di estradizione è divenuta ingiusta sia in senso sostanziale, in quanto non sussistevano ab origine le condizioni per una decisione favorevole all’estradizione, che in senso formale, atteso che, al momento dell’applicazione della misura custodiale, non sussisteva il pericolo di fuga, avendo il ricorrente prodotto un contratto di locazione relativo all’immobile all’interno del quale viveva con la compagna ed avendo dimostrato di svolgere attività lavorativa; che, in ogni caso, al momento dell’applicazione della misura custodiale, sussistevano le stesse condizioni che ne hanno poi consentito la sostituzione con gli arresti domiciliari, con la conseguenza che la misura più grave non era giustificata da motivi di necessità e proporzionalità.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione degli artt. 113 Cost., 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 5CEDU, rilevando che è stato violato il principio di proporzionalità e che la misura intramuraria ha comportato un’ingerenza spropositata ed iniqua nei diritti fondamentali del Ru.Ji., tutelati sia dalla normativa interna, che da quella europea, con la conseguenza che la detenzione patita si configura come ingiustificata, dunque, suscettibile di risarcimento.

2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al pericolo di fuga. Rappresenta che il provvedimento impugnato non specifica quali elementi concreti ed attuali, al momento dell’applicazione della misura cautelare, ne abbiano giustificato l’adozione, nonostante l’odierno ricorrente avesse un domicilio stabile e svolgesse attività lavorativa, a riprova del radicamento sul territorio dello Stato; che, analogamente, ha preso in considerazione l’audizione del Ru.Ji. davanti alla Commissione Territoriale, ritenuta, invece, generica dalla Corte di appello di Roma, che dichiarava non sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di estradizione; che, in ogni caso, le condizioni ostative alla detenzione del ricorrente – ossia il timore di subire trattamenti degradanti e disumani nelle carceri cinesi o addirittura il rischio di vedersi condannato alla pena di morte -erano sussistenti sin dall’inizio.

3. In data 18/12/2025 è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale dello

Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è destituito di fondamento.

1.1. Va, innanzitutto, premesso che l’art. 722-bis cod. proc. pen. – a mente del quale la “custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, nei casi indicati dall’art. 314” – disciplina la riparazione per ingiusta detenzione solo con riferimento alla estradizione attiva.

La riparazione conseguente all’estradizione passiva, in assenza di una specifica norma, è stata ammessa a seguito dell’intervento della Corte costituzionale che, con sentenza interpretativa di rigetto n. 231 del 09/06/2004, ha stabilito che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione deve essere ricollegato alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque, ingiusta alla stregua di una valutazione ex post e che, pertanto, l’art. 314 cod. proc. pen. può trovare applicazione anche nel caso in cui la lesione derivi da un titolo di detenzione che trova origine nell’ambito della procedura di estradizione passiva.

Successivamente, anche le Sezioni Unite di questa Corte, aderendo al percorso ermeneutico del Giudice delle leggi, hanno ribadito che la sussistenza dei presupposti dell’ingiusta detenzione deve essere valutata, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, anche nei confronti di soggetti di cui è stata richiesta allo Stato italiano l’estradizione; che, tuttavia, detta valutazione non deve essere effettuata alla luce dei parametri di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., la cui applicabilità è testualmente esclusa dall’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., ma “verificando se risulta ex post accertata l’insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per tali soggetti individuate a norma del comma 3 dell’art. 714 cod. proc. pen. nelle “condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione”” (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, in motivazione); che, di conseguenza, “in caso di sentenza irrevocabile favorevole all’estradizione, la detenzione eventualmente patita a tal fine dall’estradando non può considerarsi ingiusta e non può costituire, pertanto, titolo per un favorevole epilogo della procedura di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.” (Sez. U, Marinaj, in motivazione).

1.2. Affermato, dunque, che è configurabile il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione occorsa nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, occorre però operare alcune precisazioni, atteso che le situazioni che possono venire in rilievo mutano in relazione alla fase in cui viene adottata la misura ed alle condizioni che nelle diverse fasi devono sussistere, perché una misura possa essere applicata. Invero, nella procedura di estradizione passiva l’applicazione di misure cautelari può avvenire in tre diversi casi i) dopo che sia pervenuta la richiesta di estradizione, ipotesi questa disciplinata dall’art. 714 cod. proc. pen., che prevede la richiesta del Ministro della giustizia e l’applicazione delle disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, ad eccezione degli 273 e 280 cod. proc. pen., dovendosi scongiurare il pericolo di fuga, in tal modo garantendo che l’estradando non si sottragga alla eventuale consegna; dette misure coercitive, tuttavia, non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che non sussistano le condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione; ii) prima che sia pervenuta la richiesta di estradizione, ipotesi questa disciplinata dall’art. 715 cod. proc. pen., che prevede che la misura sia disposta su domanda dello Stato estero ed a richiesta motivata del Ministro della Giustizia, qualora ricorrano le seguenti condizioni a) lo Stato estero abbia dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà, ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione; b) lo Stato estero abbia fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene, nonché gli elementi per l’esatta identificazione della persona; c) vi sia il pericolo di fuga; iii) nei casi di arresto da parte della polizia giudiziaria della persona nei confronti della quale sia presentata domanda di arresto provvisorio, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 715, comma 2, cod. proc. pen., ipotesi questa disciplinata dall’art. 716 cod. proc. pen., che prevede, altresì, che, in esito alla convalida dell’arresto, possa essere applicata la misura coercitiva.

1.3. Orbene, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 52813 del 19/09/2018, Maroci, Rv. 275197 – 01, poi seguita da Sez. 4, n. 22688 del 14/03/2023, Burca, in motivazione), nell’esaminare i presupposti per il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione nella procedura di estradizione passiva, ha avuto cura di precisare che

– il diritto alla riparazione non presuppone che la detenzione sia stata instaurata in violazione degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., tenuto conto della espressa esclusione dell’applicabilità di tali norme, operata dall’art. 714 cod. proc. pen., come si è già avuto modo di evidenziare;

– con riguardo all’arresto da parte della polizia giudiziaria (art. 716 cod. proc. pen.) ed all’applicazione provvisoria di misure cautelari nei confronti della persona la cui domanda di estradizione non sia ancora pervenuta (art. 715 cod. proc. pen.), non si rinviene analoga previsione, ma, tenuto conto della struttura degli istituti, sarebbe irragionevole ritenere che debbano trovare applicazione gli

artt. 273 e 280 cod. proc. pen., considerato che, sotto un primo aspetto, si tratta di ipotesi caratterizzate da una delibazione che, salvo per il profilo concernente il pericolo di fuga, attiene alle condizioni meramente procedurali indicate dall’art. 715 cod. proc. pen. (vale a dire che lo Stato estero abbia dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione; che esso abbia fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene previste per lo stesso, nonché gli elementi per l’esatta identificazione della persona); sotto diverso aspetto, l’espressa previsione di un giudizio “sostanziale”, limitato alla ricorrenza del pericolo di fuga, conferma l’estraneità ad esso della verifica delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.;

– le misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura di estradizione passiva trovano nel pericolo di fuga il presupposto atto a giustificare l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, che può essere inteso come pericolo di allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente; la sua sussistenza deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, che abbiano, cioè, uno stretto legame con la realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale, richiedendosi, dunque, che le circostanze prese in esame siano specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell’estradando (Sez. 6, n. 23632 del 17/04/2024, Sulic Mersija, Rv. 286647 – 01; Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016, Daci, Rv. 267061 – 01; Sez. 6, n. 28758 del 09/04/2008, Costan, Rv. 240322 – 01);

– con riferimento alle ipotesi di detenzione patita ex art. 714 cod. proc. pen., la ingiustizia della detenzione discende, dunque, dalla insussistenza del pericolo di fuga e delle condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione (secondo i principi fissati da Sez. U, Marinaj); con riferimento alle ipotesi di detenzione patita in via provvisoria ai sensi dell’art. 715 cod. proc. pen. o dell’art. 716 cod. proc. pen., invece, la ingiustizia non può derivare dalla insussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione, in considerazione della ridotta base di giudizio del giudice nazionale chiamato ad applicare tali disposizioni e della possibilità che, ove la domanda di estradizione non venga presentata dallo Stato estero, non sia oggettivamente possibile verificare la insussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione;

– in conclusione, il diritto alla riparazione per la detenzione subita a fini estradizionali va accertato tenendo presente la varietà delle situazioni che si

possono presentare. Così, a titolo di esempio, qualora all’arresto, eseguito ai sensi dell’art. 716 cod. proc. pen, non sia seguita la convalida, purché la statuizione sia diventata definitiva, ovvero nel caso di applicazione provvisoria di misura coercitiva, ai sensi dell’art. 715 cod. proc. pen., revocata ai sensi del comma 6, o definitivamente annullata a seguito del ricorso previsto dall’art. 719 cod. proc. pen., il diritto alla riparazione non richiede altra condizione positiva, trattandosi di situazioni assimilabili alla detenzione in virtù dei titoli pre-cautelari dell’arresto in flagranza e del fermo, che pure può dare luogo alla ingiustizia e alla conseguente riparazione (Corte cost. n. 109 del 24/03/1999). Diversamente, quando alle misure precautelari sia seguita la prosecuzione del vincolo, in quanto sia pervenuta la domanda di estradizione, ovvero la misura sia stata applicata direttamente dopo la presentazione della domanda di estradizione, si determina una situazione speculare a quella prevista dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., per cui il diritto alla riparazione sarà condizionato alla pronuncia di una sentenza sfavorevole alla estradizione (ferma restando la configurabilità di un’ingiustizia formale nel caso in cui la misura adottata venga ritenuta illegittima con decisione irrevocabile).

1.4. Così ricostruita la ingiustizia della detenzione in relazione alle peculiari caratteristiche dell’istituto dell’estradizione passiva, si pone ora il tema della rilevanza di un eventuale comportamento doloso o gravemente colposo del soggetto estradando. Sul punto, questa Corte ha precisato che, ove la privazione della libertà personale sia stata sofferta nell’ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi con il rigetto della richiesta, il comportamento ostativo doloso o gravemente colposo dell’estradando deve essere accertato, ai fini del riconoscimento del diritto, con riferimento al solo pericolo di fuga e ciò tanto nel caso in cui la misura cautelare coercitiva sia stata applicata in via provvisoria, ai sensi degli artt. 715 e 716 cod. proc. pen., quanto in quello in cui sia stata disposta, in prosecuzione del vincolo, dopo la richiesta di estradizione, ai sensi dell’art. 714 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 22688 del 14/03/2023, Burca, Rv. 284647 – 01). Ed invero, in quest’ultimo caso, se è vero che il presupposto dell’adozione della misura è duplice (in positivo, attesa la necessità di garantire che la persona della quale è domandata l’estradizione non si sottragga alla consegna, espressione questa che richiama evidentemente il pericolo di fuga e, in negativo, nel senso che non devono esserci ragioni per ritenere che non sussistano le condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione, dunque, la formulazione di una favorevole “prognosi di estradabilità”), è altrettanto vero che, con riferimento al secondo presupposto, non pare configurabile, nemmeno in astratto, una incidenza della condotta del soggetto estradando, tenuto conto che, rispetto ad esso, “l’autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con

una sommaria deliberazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea a evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando (Sez. 6 n. 9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv258810; Sez. 6 n. 16287 del 19/04/2011, Xhatolli, Rv249648). Si tratta, dunque, di valutazione meramente formale che l’autorità giudiziaria deve compiere sulla base della documentazione che deve essere allegata a sostegno della domanda e rispetto alla quale nessuna incidenza può avere la condotta del soggetto estradando sottoposto a misura” (Sez. 4, n. 22688/2023, cit.).

1.5. Nel caso di specie, risulta dagli atti che l’odierno ricorrente era stato tratto in arresto dalla polizia giudiziaria, in quanto raggiunto da mandato di arresto internazionale, emesso dall’ufficio di pubblica sicurezza di Nanchino (Cina), ai sensi dell’art. 716 cod. proc. pen.; che, all’esito della convalida, era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con la misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione condotta in locazione dalla connazionale sua convivente dalla Corte d’Appello di Roma con ordinanza del 02/02/2023; che, pervenuta la domanda di estradizione da parte della Repubblica Popolare Cinese, la Corte di Appello di Roma dichiarava l’insussistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta con sentenza del 29/05/2023 (divenuta irrevocabile il 30/06/2023) e ordinava la cessazione degli effetti della misura; che, dunque, a seguito di tale pronuncia di rigetto della richiesta di estradizione, sussisteva in astratto in capo al Ru.Ji. una delle condizioni per la riparazione per la detenzione patita, di talché occorreva accertare se sussistessero o meno condotte ostative da lui tenute.

Orbene, il provvedimento impugnato ha innanzitutto escluso che si versi in una situazione di cosiddetta “ingiustizia formale”, atteso che la misura cautelare è stata applicata all’esito dell’arresto operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 716 cod. proc. pen., per cui, fino a quando non è pervenuta la richiesta di estradizione completa e tradotta in italiano, non era possibile verificare se effettivamente sussistessero le condizioni per la consegna del ricercato, né era ipotizzabile che lo Stato richiedente non presentasse la domanda di estradizione nei termini, con la conseguente caducazione della misura cautelare; in secondo luogo, ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga dell’estradando, in quanto “il Ru.Ji. ha dimostrato scarso radicamento nel territorio italiano, avendo mantenuto contatti esclusivamente con altri cittadini cinesi… mantenendosi con una attività lavorativa (attore cinematografico) di assai facile prova, non occorrendo fare altro che indicare una o più delle opere cinematografiche in cui ha prestato la propria attività di recitazione in lingua cinese (non risulta che conosca altre lingue e certamente non conosce quella italiana), ma che in ogni caso può essere svolta ovunque e non necessariamente sul territorio italiano” (pag. 9) ed ha attestato una scarsa redditività di tale attività lavorativa. Dunque, tali condotte – unitamente alla “gravità dell’accusa mossa al ricercato, che in ogni caso già solo per tale ragione avrebbe potuto scegliere la via della fuga dal territorio italiano, vieppiù perché munito di notevoli risorse finanziarie” (pag. 14) – sono state ritenute ostative alla riparazione, avendo contribuito all’adozione della misura cautelare e poi al suo successivo mantenimento. Dalla complessiva trama motivazionale si desume, altresì, che la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza che la convivente del Ru.Ji., anch’essa cittadina straniera, fosse titolare di un contratto di locazione, avendo valutato detto elemento inidoneo a provare il radicamento del ricorrente nel territorio dello Stato.

Trattasi di motivazione che attinge ad una valutazione in fatto, posta a fondamento del giudizio relativo alla sussistenza del pericolo di fuga, che non appare manifestamente illogica, per cui non è sindacabile in sede di legittimità.

2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal Ministero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01, in motivazione).

Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte – in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis mutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie – hanno di recente ribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo il quale, “nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. “non partecipato”, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi” (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv.

283886 – 01, in motivazione). In altri termini, “la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione” (Sez. U, n. 877/2022 cit.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente.

Così deciso in Roma il giorno 16 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2026.