Extradition and compensation for unlawful detention if the requesting State, after the provisional arrest, fails to proceed with the extradition request
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 novembre 2025, la Corte di appello ha rigettato la richiesta formulata dalla difesa di [OMISSIS], volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., il riconoscimento dell’indennizzo per il periodo di restrizione della libertà personale alla quale era stato sottoposto tra il 26 giugno 2024 e il 26 luglio 2024.
[OMISSIS] era stato arrestato, a fini estradizionali, il 25 giugno 2024 e, convalidato l’arresto, era stato ristretto presso la casa circondariale in forza di mandato estradizionale emesso nel 2018 da autorità di pubblica sicurezza straniera per il reato di truffa, come previsto dal codice penale dello Stato richiedente.
Il 26 giugno 2024, l’arresto era stato convalidato ed era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere, sostituita con provvedimento del 27 giugno 2024 con quella degli arresti domiciliari, che erano stati infine revocati il 26 luglio 2024.
Il 24 novembre 2024, era stata pronunciata sentenza di non luogo a provvedere sulla estradizione, non essendo pervenuta dallo Stato richiedente alcuna richiesta di estradizione entro il termine previsto dal Trattato di estradizione bilaterale ratificato con legge n. 161 del 2015.
La Corte distrettuale, a sostegno della decisione, ha osservato che:
la restrizione, in via provvisoria, della libertà personale nell’ambito della procedura di estradizione passiva ex artt. 715, 716 cod. proc. pen., conclusasi senza l’adozione di una sentenza favorevole all’estradizione, non determina, ex se, l’ingiustizia della detenzione, essendo riconosciuta al giudice dell’estradizione una ridotta base di giudizio, e, ove la domanda di estradizione non sia presentata dallo Stato estero, la verifica delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale concerne il solo presupposto del pericolo di fuga;
al momento di applicazione della misura, costituisce adeguato pericolo che l’estradando possa sottrarsi alla consegna nello Stato estero, presupposto che deve sussistere al momento dell’applicazione della misura;
nella specie, all’epoca dell’applicazione della misura, era stato ravvisato il pericolo di fuga, trattandosi di persona stabilmente residente all’estero, che aveva rifiutato il consenso all’estradizione, che aveva negato gli addebiti, sostenendo di rivestire, nell’ambito della società coinvolta nelle truffe, la mera titolarità formale della carica, ma di non averne la gestione; con riferimento, infine, al timore di essere punito nello Stato richiedente con la pena dell’ergastolo, prevista dalla legge di quello Stato, la Corte ha evidenziato come si rivelava logica la valutazione, svolta in sede cautelare, di trarne spunto giustificativo del pericolo di fuga;
non poteva ritenersi che la prognosi di accoglimento della richiesta di estradizione fosse infausta, come argomentato dalla difesa, in relazione ai principi espressi da Sez. 6, n. 21125 del 2023, che si limita, ai fini della valutazione dell’estradizione nei confronti dello Stato richiedente, ad indicare, quali necessarie, le specifiche condizioni di detenzione e la presenza di adeguate garanzie circa l’effettivo rispetto delle stesse.
2. Con ricorso, sintetizzato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la difesa del richiedente articola due distinti profili di censura.
2.1. Con il primo motivo, si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza, erronea applicazione degli artt. 314, 715, comma 6, cod. proc. pen., e dei pertinenti paragrafi del Trattato di estradizione bilaterale ratificato con legge n. 161 del 2015, e, sotto altro profilo, della mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla insufficienza della revoca della misura custodiale in ragione del mancato deposito della domanda di estradizione, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo.
Ripercorsi gli snodi della vicenda cautelare, il ricorrente osserva che l’istanza di riparazione era stata avanzata in quanto, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto all’indennizzo origina pure in caso di arresto preliminare ex art. 716 cod. proc. pen., non seguito da convalida e in quello di misura cautelare applicata a seguito della convalida dell’arresto — e quindi anteriormente alla domanda di estradizione — ove essa sia revocata ai sensi dell’art. 715, comma 6, cod. proc. pen., ovvero annullata a mente dell’art. 719 cod. proc. pen.
Avrebbe errato la Corte distrettuale a richiamare un precedente relativo al diverso caso di arresto estradizionale seguito dalla domanda di estradizione, che, nella specie, non era stata mai trasmessa dallo Stato richiedente.
In altre parole, quando alle misure applicate precedentemente alla domanda di estradizione sia seguita la prosecuzione del vincolo perché è stata presentata la domanda di estradizione, o quando la misura sia adottata ai sensi dell’art. 714 cod. proc. pen., si determina una situazione speculare a quella dell’art. 314, commi 1 e 3, cod. proc. pen., e il diritto alla riparazione è condizionato alla pronuncia di una sentenza sfavorevole all’estradizione.
Il caso di cui si tratta sarebbe coincidente con quello oggetto di Sez. 4, n. 14088 del 2024, trattandosi di revoca occorsa ai sensi dell’art. 715 cod. proc. pen., sostenendo che la cessazione era dovuta al superamento del termine convenzionale di 30 giorni previsto dal Trattato, che collima quanto a ratio e a disciplina normativa con quello più breve di 10 giorni di cui all’art. 715, co. 6, c.p.p.
Il ricorrente rimarca che lo Stato richiedente, avendo mantenuto l’iscrizione che determina l’immediato arresto e, una volta ciò ottenuto, non avendo chiesto la consegna, incorrerebbe nell’abuso della cooperazione giudiziaria e della lealtà internazionale, in contrarietà ai principi di dignità individuale e libertà di circolazione.
Il ricorrente evoca la giurisprudenza costituzionale in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione (Corte cost., sent. n. 109 del 1999; n. 231 del 2004), come ampliativa del riconoscimento del diritto all’indennizzo, laddove la restrizione della libertà personale sia avvenuta a seguito di provvedimento di arresto o di fermo, ventilando altresì la violazione dell’art. 5, comma 5, CEDU.
La Corte di appello sarebbe incorsa in errore, valorizzando la sussistenza del pericolo di fuga dell’estradando, profilo non conferente se, come nel caso, difettava la domanda di estradizione, per non essere stata presentata dallo Stato richiedente. In altre parole, il diritto alla riparazione sarebbe ricollegato alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, quale presidio di solidarietà costituzionale.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza, erronea applicazione degli artt. 314, 715, comma 6, cod. proc. pen., e dei pertinenti paragrafi del Trattato bilaterale, e, sotto altro profilo, della mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta legittimità del titolo cautelare e al diniego di indennizzo.
Il ricorrente puntualizza che la giurisprudenza invita ad effettuare un concreto accertamento della sussistenza degli elementi indicativi del pericolo di fuga della persona estradanda che, nella specie, non sarebbero stati individuati, non potendosi ritenere tali la residenza all’estero, la cittadinanza straniera — elementi non distintivi, versandosi in procedure relative a stranieri —, il mancato consenso all’estradizione — esercizio di un diritto dell’estradando —, l’essersi la persona discolpata dalle accuse e il rischio di subire la pena dell’ergastolo. Si tratterebbe di elementi che, in ogni caso, erano emersi soltanto nell’udienza di identificazione del 27 giugno 2024.
Ad avviso del ricorrente, la domanda di estradizione si sarebbe, fin da principio, prognosticamente rivelata non accoglibile, alla luce della giurisprudenza seguita alla decisione della Corte EDU Liu c. Polonia del 2022, e, in particolare, di Sez. 6, n. 21125 del 2023, specificamente afferente all’estradizione verso lo Stato richiedente e ai connessi rischi di trattamenti inumani e degradanti, per cui, ove la domanda di cooperazione sia rivolta da un Paese nel quale sia ravvisabile una general violence, la restrizione della libertà, a fini estradizionali, sarebbe non giustificata, specialmente nel caso in cui la missiva governativa non offra elementi per la verifica di tale profilo.
3. La Procura generale ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e le conseguenti statuizioni in punto spese.
5. È stata depositata memoria del ricorrente in data 9 febbraio 2026, con la quale si censura la memoria dell’Avvocatura dello Stato, che si presenterebbe inconferente rispetto al caso di specie, ribadendo gli argomenti evidenziati con il ricorso, segnatamente reiterando il profilo relativo alla cosiddetta ingiustizia formale della detenzione, a fronte della mancata emissione, da parte dello Stato richiedente, della richiesta di estradizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. La Corte di appello, investita della richiesta di indennizzo per il periodo di restrizione della libertà personale tra il 26 giugno 2024 e il 26 luglio 2024, ha rimarcato che la privazione della libertà personale patita in via provvisoria, ex artt. 715, 716 cod. proc. pen., nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, anche ove essa si sia conclusa senza l’adozione di una sentenza irrevocabile favorevole all’estradizione, non determina, ex se, l’ingiustizia della detenzione, posto che al giudice nazionale è riconosciuta una ridotta base di giudizio, e, ove la domanda di estradizione non sia stata presentata dallo stato estero, la verifica delle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale riguarda il solo presupposto del pericolo di fuga.
In tale prospettiva, il giudice della riparazione ha evocato il principio per cui: «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la privazione della libertà personale, sofferta nell’ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi con il rigetto della richiesta, può essere ritenuta ingiusta sia in senso sostanziale, ove non sussistessero “ab origine” le condizioni per una decisione favorevole all’estradizione, sia in senso formale, ove non sussistesse, al momento dell’adozione della misura, un adeguato pericolo che l’interessato potesse sottrarsi alla consegna allo Stato estero» (Sez. 3, n. 554 del 27/09/2022, dep. 2023, Rv. 283921-01).
Nella specie, la procedura si è conclusa con sentenza di non luogo a procedere sull’estradizione, alla luce della mancata richiesta, da parte dello Stato richiedente, di dare corso all’estradizione.
È pacifico che, nel caso di specie, non è configurabile una ipotesi di ingiustizia cosiddetta sostanziale, posto che il procedimento non si è concluso con una sentenza irrevocabile di rigetto della richiesta di consegna per infondatezza della stessa, bensì con una pronuncia di improcedibilità, per il venir meno del relativo presupposto a causa della mancata richiesta di estradizione da parte dello Stato richiedente.
La Corte di appello ha evidenziato che, al momento dell’arresto e della successiva emissione della misura cautelare, si tratteggiava un quadro di assoluta legittimità dell’arresto dell’odierno richiedente — colpito da Red Notice di Interpol in relazione al mandato di arresto a fini estradizionali emesso nel 2018 — e che, sulla base del Trattato di estradizione bilaterale, l’arresto era avvenuto nel rispetto della disciplina dell’estradizione passiva e del ricordato Trattato. Alla luce di tali considerazioni, ha escluso che non potevano ritenersi insussistenti le condizioni per l’adozione del provvedimento di estradizione passiva — non seguito, per successiva scelta dello Stato richiedente di non dare corso alla procedura —, né poteva escludere la sussistenza, al momento dell’adozione della misura, di un adeguato pericolo che l’interessato potesse sottrarsi alla consegna allo Stato estero.
2.1. L’istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione ha subito un progressivo ampliamento applicativo rispetto a quello delineato dal legislatore del 1988 e che, per impulso della Corte costituzionale (cfr. Corte cost., sent. n. 310 del 1996), è stato conformato l’ambito applicativo del diritto, indicando al giudice ordinario la necessità di cogliere, nella diversità delle vicende, il nucleo fondante dell’istituto, che riposa sulla oggettiva lesione della libertà personale.
Il Giudice costituzionale ha rimarcato che nella legge di delega è evidenziata l’esigenza che ogni offesa alla libertà personale mediante «ingiusta detenzione» sia riparata, indipendentemente dalla durata di queste e quale che sia l’autorità dalla quale la restrizione provenga; e ciò, conformemente all’art. 5, comma 5, CEDU, il quale prevede espressamente il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzioni di sorta.
2.2. Su tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la richiesta di riparazione attinente a detenzione subita nell’ambito di procedure estradizionali (cfr. Sez. 6, n. 21748 del 13/05/2008, Rv. 239940-01).
Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251691-01) hanno aderito alla prospettiva indicata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 231 del 2004, ribadendo che, nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l’estradizione, la configurabilità dell’ingiusta detenzione può essere valutata, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, non sulla base dei parametri ricavabili dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. — la cui applicabilità è esclusa esplicitamente dall’art. 714, comma 2, cod. proc. pen. — bensì verificando se risulta ex post accertata l’insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per tali soggetti individuate, a norma dell’art. 714, comma 3, cod. proc. pen., nelle «condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione». Ne consegue che, in caso di sentenza irrevocabile favorevole all’estradizione, la detenzione eventualmente patita a tal fine dall’estradando non può considerarsi ingiusta e non può costituire titolo per un favorevole epilogo della procedura di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.
È stato così chiarito (Sez. 4, n. 14088 del 08/02/2024, Rv. 286107-01) che l’ingiustizia della detenzione patita in via provvisoria, disposta ai sensi degli artt. 715 o 716 cod. proc. pen., non può essere data dalla insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. — non operanti in tale ambito — e pertanto, in tale ipotesi, non trova spazio il canone indicato dalle Sezioni Unite, vale a dire la insussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione. Per converso, in relazione alle ipotesi di ingiusta detenzione patita da soggetto estradando, la condotta integrante la condizione ostativa inerisce al presupposto del pericolo di fuga.
In altre parole, quanto alla ricorrenza delle esigenze cautelari necessarie per la adozione della misura — la cui originaria carenza potrebbe costituire la base dimostrativa della ingiustizia cosiddetta formale della misura restrittiva adottata nella singola occasione — appare rilevante, ai sensi dell’art. 714 cod. proc. pen., il solo pericolo di fuga, comportando questa la sottrazione del soggetto estradando all’eventuale consegna, con il derivante inadempimento da parte dello Stato italiano degli obblighi internazionali, di fonte convenzionale, di cooperazione giudiziaria. Fattore questo che deve indurre, nei singoli casi concreti, un attento esame circa il requisito in questione, date le conseguenze che dall’eventuale inadempimento all’obbligo internazionale potrebbero derivare allo Stato nazionale (Sez. 3, n. 554 del 27/09/2022, dep. 2023, Rv. 283921-01).
2.3. In linea con le considerazioni che precedono, il giudice della riparazione ha concluso che, nel caso in cui sia stata disposta in via provvisoria, per il periodo di trenta giorni — tempo addirittura inferiore a quello di quaranta giorni previsto dall’art. 715, comma 6, cod. proc. pen. —, in conformità alle previsioni del Trattato di estradizione bilaterale, l’arresto e la successiva misura cautelare in via provvisoria di una persona attinta da ordine di arresto emesso dall’autorità giudiziaria straniera, e sul rilievo della ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, non si configura alcuna possibilità di ravvisare la configurabilità, neanche sub specie dell’ingiustizia cosiddetta formale, della ingiusta detenzione.
3. Il ricorrente deduce che gli indici posti dal giudice dell’estradizione a fondamento della sussistenza del pericolo di fuga — la residenza all’estero, la cittadinanza straniera, la mancata prestazione del consenso all’estradizione, l’essersi discolpata dalle accuse e il rischio di subire una pena molto severa — sarebbero insufficienti, illogici e lacunosi e, pertanto, non idonei a supportare la misura provvisoria, di conseguenza originando l’ingiustizia cosiddetta formale della limitazione della libertà personale dell’estradando. Il Collegio non condivide tale prospettazione.
3.1. Vanno richiamati i condivisi principi che, in tema di estradizione passiva, sono stati affermati dalla giurisprudenza di legittimità, riconducibili alla necessità che il pericolo di fuga sia coerentemente apprezzato rispetto alla finalità della consegna. In tale prospettiva, è stato affermato che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga devono essere valutati dal giudice avendo riguardo alla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, e dunque secondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vita dell’estradando, sul rischio che questi possa sottrarvisi allontanandosi dal territorio nazionale (Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024, Rv. 286755-01); e parimenti, che il pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo di allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di assicurare la consegna al Paese richiedente, ma la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell’estradando (Sez. 6, n. 23632 del 17/04/2024, Rv. 286647-01).
3.2. Declinando al caso di specie i ricordati principi, a fronte della coerente, puntuale e logica valutazione da parte del giudice dell’estradizione di tali elementi — peraltro non contestati nella preposta sede giudiziale di cui all’art. 719 cod. proc. pen. — correttamente il giudice della riparazione ha escluso la sussistenza dell’ingiustizia della restrizione della libertà personale nei confronti della persona estradanda.
Invero, al momento dell’arresto giustificato dall’emissione della Red Notice di Interpol, il soggetto si trovava sul territorio italiano, ma era residente all’estero, Paese di cui risultava essere cittadino, circostanza che, logicamente, è stata valorizzata ai fini della concreta ipotizzabilità che, in quella fase e secondo una valutazione prognostica, avrebbe potuto sottrarsi alla consegna ove non sottoposto a misura restrittiva. D’altro canto, il pericolo di fuga è stato altresì desunto, altrettanto logicamente, dalla circostanza che, al momento dell’audizione, egli avesse palesato il timore di tornare nello Stato richiedente, a cagione della severa sanzione cui sarebbe potuto incorrere.
La Corte di appello ha pertanto correttamente escluso i presupposti di cui all’art. 314 cod. proc. pen., evidenziando l’incensurabilità della decisione del giudice dell’estradizione che aveva esaurientemente e logicamente ravvisato, nella fattispecie concreta, il pericolo di fuga della persona estradanda. Ne consegue che il motivo si traduce nella richiesta di una rivalutazione di elementi fattuali preclusa, se non affetta da manifesta illogicità e incongruenza, in sede di legittimità.
In conclusione, la Corte di appello ha fatto buon governo del principio secondo il quale le misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura di estradizione passiva trovano nel pericolo di fuga il presupposto atto a giustificare l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale; considerato che il presupposto di cui si tratta va inteso come pericolo di allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell’obbligo di assicurare la consegna assunto a livello internazionale, occorre che la sussistenza del pericolo, in sede di applicazione della misura cautelare, sia fondata su elementi concreti, desunti dalla realtà, non già basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale (Sez. 4, n. 14088 del 08/02/2024, cit.).
4. Il Collegio ritiene infondato anche l’ultimo profilo, valorizzato dalla difesa ricorrente, laddove viene censurato il passaggio motivazionale dell’ordinanza impugnata in ordine alla prognosi negativa di accoglimento della domanda di estradizione, che la difesa sostiene si presentasse «fin da subito certamente infausta» per la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione, invocando la decisione della CEDU Liu c. Polonia.
4.1. Il caso di specie riguarda la restrizione provvisoria della libertà personale, a mente dell’art. 715 cod. proc. pen. Si è trattato di limitazione della libertà personale per il periodo di trenta giorni, come previsto dal Trattato estradizionale bilaterale — lex specialis, per la prevalenza della quale è stato osservato il più breve termine rispetto a quello di quaranta giorni di cui all’art. 715, comma 6, cod. proc. pen. — venendo pertanto in gioco il principio per cui, se l’ingiustizia della detenzione patita in via provvisoria ex art. 715 o ex art. 716 cod. proc. pen. non può essere data dalla insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., non può valere per tali ipotesi il canone indicato dalle Sezioni Unite, vale a dire la insussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione: ciò per la ridotta base di giudizio del giudice nazionale chiamato ad applicare tali disposizioni e per la possibilità che, ove la domanda di estradizione non venga presentata dallo Stato estero, non sia oggettivamente possibile verificare la insussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione.
4.2. Per completezza, deve essere rimarcato che, se la procedura si è conclusa con sentenza di non luogo a provvedere del 8 novembre 2024, non avendo lo Stato richiedente provveduto a trasmettere la domanda di estradizione, tale epilogo è tuttavia occorso quando, da tempo, era stata revocata la misura restrittiva della libertà personale dell’estradando, nei cui confronti la misura degli arresti domiciliari era stata revocata fin dal 26 luglio 2024.
Appare pertanto incongruente l’invocata giurisprudenza della Corte EDU Liu c. Polonia del 2022 e della successiva giurisprudenza di legittimità, con la quale si confronta l’ordinanza impugnata, pur avendo riguardato il tema dell’estradizione passiva verso lo Stato richiedente. Il Collegio rammenta che, in tema di estradizione per l’estero, ove la richiesta sia avanzata dalla Repubblica Popolare Cinese, sussiste il rischio concreto, evidenziato da Corte EDU, 06/10/2022, Liu c. Polonia, di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in quanto plurime ed affidabili fonti internazionali danno atto di sistematiche violazioni dei diritti umani e del tollerato ricorso a forme di tortura, nonché della sostanziale impossibilità, da parte di istituzioni ed organizzazioni indipendenti, di verificare le effettive condizioni dei soggetti ristretti nei centri di detenzione (Sez. 6, n. 21125 del 01/03/2023, Rv. 284624-01).
La decisione afferisce al diverso caso di procedura per la consegna, nell’ambito della quale la Corte di cassazione ha annullato il provvedimento della Corte di appello che aveva disposto la consegna dell’estradando verso lo Stato richiedente, alla luce dei principi affermati dalla Corte EDU nella ricordata sentenza, sul rilievo che la procedura di consegna postulava la valutazione del generale rischio di trattamento inumano o degradante cui, nel Paese richiedente, l’estradando potrebbe essere sottoposto.
Diversamente dalla fattispecie oggetto di quella decisione, in cui lo Stato richiedente aveva trasmesso la domanda di estradizione, nel caso che occupa la procedura estradizionale e la correlata applicazione della misura ha riguardato la sola fase provvisoria, ai sensi degli artt. 715, 716 cod. proc. pen., non essendo mai seguita alcuna richiesta estradizionale da parte dello Stato richiedente.
Ne è disceso che, nel rispetto del Trattato di estradizione, a seguito del mancato inoltro della domanda di estradizione nel termine di trenta giorni previsto dallo stesso Trattato, la misura applicata, al fine di garantire la consegna in via provvisoria, è stata revocata in conformità all’art. 715, comma 6, cod. proc. pen., in un momento ampiamente anteriore a quello in cui è stata pronunciata la sentenza di non luogo a provvedere sull’estradizione.
Ne deriva che, con riferimento al caso di specie, non vengono in gioco i principi espressi da Sez. 6, n. 21125 del 2023, né dalla Corte EDU, alla luce del rilievo che, in quella fase procedurale, alla Corte di appello non era dato, sulla base degli elementi presenti in atti, procedere a quella delibazione, altrimenti fondamentale, circa la sussistenza dell’elemento ostativo alla estradizione della general violence.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716; Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Rv. 286737-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del ministero resistente.
Così è deciso, 13/02/2026
