Extradition: on the Court of Appeal’s assessment of the flight risk

Extradition
🇮🇹Italy🇲🇽Mexico
Decision on precautionary measure
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
04/02/2026
Decision number
5122/2026
Main ground
Flight risk
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Among the circumstances that the Court of Appeal may rely on to establish flight risk are also those relating to the number and seriousness of the new offences for which the extradition of the requested person has been sought, as well as their ability to move across continents.
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Extradition: on the Court of Appeal’s assessment of the flight risk, Italian Supreme Court, 4 February 2026, No 5122/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-court-of-appeal-assessment-flight-risk-italy-mexico-2-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Palermo ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare e ha disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nei confronti di Pe.Lu., nell’ambito dell’estradizione promossa dall’autorità giudiziaria messicana per procedere nei suoi confronti per reati di frode.

2. L’avvocato AMT, difensore di Pe.Lu., ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e, proponendo tre motivi, ne ha chiesto l’annullamento.

2.1. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge per effetto della motivazione meramente apparente e dell’errore decisivo in cui sarebbe incorsa la Corte di appello sulla qualificazione giuridica delle produzioni della difesa.

La Corte di appello, infatti, avrebbe erroneamente qualificato come “remissione di querela” il ricorso di “amparo”, un rimedio di rango costituzionale, corredato dalla “suspension del acto reclamado”, una misura cautelare che, nel sistema processuale messicano, determina la sospensione cautelare del titolo coercitivo per tutta la durata del giudizio.

Ad avviso del difensore, gli atti prodotti dimostrerebbero come non vi sia più alcun titolo cautelare efficace e idoneo a fondare l’applicazione di una misura coercitiva nell’ordinamento italiano, adottato dall’autorità giudiziaria messicana nei confronti del ricorrente.

2.2. Il difensore, con il secondo motivo, ha eccepito la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., in relazione all’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe fatto ricorso a criteri stereotipati e non individualizzati nella valutazione del pericolo di fuga, violando i principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura cautelare.

La Corte di appello non avrebbe, infatti, considerato che il ricorrente è cittadino europeo, risiede da oltre dieci anni nella città di B (dalla quale si è imbarcato con la famiglia per la crociera nel Mediterraneo, al cui sbarco è stato arrestato) e non ha mai violato l’obbligo di dimora che gli è stato imposto con l’ordinanza dell’11 novembre 2025, nonostante fosse venuto a conoscenza della nuova richiesta di estradizione formulata nei suoi confronti.

2.3. Con il terzo motivo, il difensore ha dedotto la violazione di legge in relazione ai limiti dell’arresto provvisorio nel Trattato di estradizione tra l’Italia e il Messico e ha censurato l’illegittima protrazione della misura cautelare disposta dalla Corte di appello “in attesa della richiesta di estradizione, non ancora pervenuta”.

La protrazione della misura cautelare, infatti, sarebbe stata disposta dalla Corte di appello di Palermo non già sulla base di esigenze cautelari concrete e attuali, bensì esclusivamente in ragione dei rinvii reiterati adottati in attesa della trasmissione della documentazione dall’autorità giudiziaria messicana.

Nel sistema convenzionale tra Italia e Messico, tuttavia, l’arresto provvisorio avrebbe natura eccezionale e interinale e sarebbe rigidamente subordinato alla trasmissione della formale richiesta di estradizione entro i termini e con i requisiti previsti dal Trattato.

L’assenza della richiesta formale, dunque, non potrebbe giustificare la protrazione della misura cautelare mediante rinvii successivi, in quanto violerebbe la ratio del sistema convenzionale e costituzionale di tutela della libertà personale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

2. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge per effetto della motivazione meramente apparente e dell’errore decisivo in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nella qualificazione giuridica delle produzioni della difesa in ordine al ricorso di “amparo”.

3. Il motivo è inammissibile, in quanto è incentrato sull’asserito travisamento dell’interpretazione di un provvedimento giudiziario messicano e, dunque, esula dal perimetro normativo del vizio di violazione di legge.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di estradizione per l’estero, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all’estradizione, come indicato dall’art. 719 cod. proc. pen., è consentito solo per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 40398 del 20/10/2021, Georgiev, Rv. 282256 – 01; cfr., Sez. 6, n. 29410 del 25/06/2009, M., Rv. 244535 – 01)

4. Il difensore, con il secondo motivo, ha eccepito la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., in relazione all’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe fatto ricorso a criteri stereotipati e non individualizzati nella valutazione del pericolo di fuga, violando i principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura cautelare.

5. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il difensore non si è confrontato con le argomentazioni del provvedimento impugnato.

Il ricorrente, infatti, si è limitato a reiterare le censure proposte alla Corte di appello di Palermo, e pur denunciando formalmente il carattere apparente della motivazione, sollecita un diverso apprezzamento delle circostanze fattuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

La Corte di appello di Palermo, del resto, pur rilevando il buon comportamento dello Zamorano in occasione dell’applicazione del titolo cautelare in occasione della precedente vicenda estradizionale, ha ritenuto, con motivazione effettiva e non meramente apparente, sussistente il pericolo, concreto e attuale, di fuga, in ragione del numero e della gravità dei nuovi reati per i quali è stata richiesta l’estradizione del ricorrente e della sua capacità di spostarsi tra i continenti.

6. Con il terzo motivo, il difensore ha dedotto la violazione di legge in relazione ai limiti dell’arresto provvisorio nel Trattato di estradizione tra l’Italia e il Messico e ha censurato l’illegittima protrazione della misura cautelare disposta “in attesa della richiesta di estradizione, non ancora pervenuta”.

7. Il motivo è generico, in quanto il ricorrente non ha neppure allegato il fondamento giuridico della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Palermo e, comunque, non ne ha dimostrato la fondatezza sulla base delle risultanze processuali.

L’art. 12, comma 4, della 15 giugno 2015, n. 89 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a R il 28 luglio 2011) sancisce che “L’arresto provvisorio e le eventuali misure cautelari imposte diventano inefficaci se, entro i sessanta giorni successivi all’arresto della persona richiesta, l’Autorità Centrale dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione”.

Il difensore, tuttavia, non ha dimostrato la violazione di questo termine; l’art. 187, comma 2, cod. proc. pen. sancisce, del resto, che “sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali”.

8. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di tremila Euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ita ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2026.