Extradition: the Court must verify requirements for surrender and absence of grounds for refusal (without calculating the sentence to be served)
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha
autorizzato l’estradizione di KD, richiesta dalla Confederazione Svizzera per l’esecuzione della sentenza di condanna esecutiva a pena detentiva emessa dalla Corte Suprema del Cantone di Zurigo in data 25 marzo 2024.
L’estradizione è stata concessa limitatamente ai reati di cessione di
stupefacenti e dì vendita illecita di medicinali, contestati ai capi a) e b) della sentenza citata, mentre la richiesta è stata rigettata quanto agli addebiti formulati ai successivi capi c), relativo alla detenzione di stupefacenti ad uso personale, che, nel nostro ordinamento, non costituisce reato, e d), relativo, quest’ultimo, al soggiorno illegale dello straniero, punito, dall’ordinamento svizzero, con pena alternativa, diversamente da quello italiano, nel quale la sanzione prevista dall’art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è solo pecuniaria.
La Corte di appello ha poi proceduto a rideterminare la pena che
l’estradando dovrà scontare, scorporando quella inflitta per i reati per i quali l’estradizione non è stata autorizzata ed altresì computando quella di cui a tre precedenti condanne, inflitte a KD dalle Autorità elvetiche, per reati inerenti agli stupefacenti, il cui beneficio della sospensione condizionale della pena era stato revocato con la sentenza posta a base della richiesta (sottraendo, anche in relazione ad una di queste, la porzione di pena relativa ai fatti di detenzione di stupefacente destinata al consumo personale).
All’esito, detraendo altresì il presofferto, l’estradizione è stata concessa dalla Corte di appello «limitatamente all’esecuzione della pena detentiva di un anno, sette mesi e ventotto giorni», con la condizione che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è richiesta, l’estradato non sia sottoposto a misure restrittive della libertà personale o consegnato ad altro Stato.
2. -Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso KD,
articolando, attraverso il proprio difensore, un unico motivo.
Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del requisito della duplice incriminazione con riferimento alla condanna a pena ancora da eseguirsi inferta all’estradando con la sentenza del Tribunale di Winterthur del 22 ottobre 2014, pure considerata dalla Corte di appello per rideterminare la pena complessiva espianda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza deve essere annullata con rinvio per le ragioni di seguito
illustrate.
2. Rileva, in primo luogo, la Corte che non sono in contestazione i
presupposti della concessa estradizione, quanto, in particolare, al requisito della incriminazione bilaterale del fatto, correttamente ritenuto sussistente limitatamente ai reati di cessione di sostanze stupefacenti, punito dall’art. 19 della legge federale svizzera e, nel nostro ordinamento, dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e di spaccio illecito di medicinali, punito dall’art. 86 della legge federale svizzera sui medicamenti e, in Italia, riconducibile all’alveo
del delitto di cui all’art. 348 cod. pen., in particolare, all’esercizio abusivo della professione di farmacista.
Si duole, invece, il ricorrente del quantum di pena complessiva espianda così come rideterminato, dal quale, secondo la prospettazione difensiva, la Corte di appello avrebbe dovuto detrarre un’ulteriore porzione, pertinente ad una condanna già inflitta all’estradando dalle autorità elvetiche.
La censura riguarda, invero, una parte della sentenza del tutto eccentrica, non rientrando fra i poteri della Corte di appello quello di calcolare la pena espianda a seguito della concessa estradizione.
Il vaglio giurisdizionale che i giudici sono chiamati ad eseguire, in caso di domanda di estradizione, è limitato, infatti, alla verifica della ricorrenza dei presupposti e dell’assenza delle condizioni ostative all’accoglimento della richiesta, senza poter conformare il titolo esecutivo straniero, in quanto la determinazione della pena eseguibile per i reati per i quali è l’estradizione è accordata costituisce una prerogativa esclusiva dello Stato richiedente, demandata alla responsabilità istituzionale delle Autorità giudiziarie di quel paese e non a quelle dello Stato richiesto.
3. Il vizio in cui è incorsa la Corte impone pertanto, a prescindere dalle
censure svolte dal ricorrente, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte di appello di Brescia.
