Extradition: custodial measures (and their modifications) must be decided by the Court of Appeal
FATTO E DIRITTO
Premesso che nei confronti di B.O. il 18 agosto 2020 è stata disposta la custodia cautelare in carcere a seguito di convalida dell’arresto provvisorio per fini estradizionali, a seguito di un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità della Bosnia Erzegovina in base ad una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio stradale;
che con l’ordinanza in epigrafe indicata è stata respinta l’istanza di revoca della misura cautelare proposta da B.;
che contro tale ordinanza il difensore dell’estradando ha proposto ricorso, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 718 c.p.p., in quanto il rigetto dell’istanza di revoca della misura è stata deliberata dal delegato del presidente della Corte di appello, senza fissare l’udienza finalizzata alla decisione collegiale;
ritenuto che il ricorso è fondato, in quanto l’art. 718 c.p.p. prevede che sulla revoca o la sostituzione delle misure coercitive disposte per fini estradizionali ai sensi dell’art. 716 c.p.p., a seguito dell’arresto della polizia giudiziaria (come nel caso in esame), decide la corte di appello, previa fissazione di apposita udienza;
che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il procedimento in camera di consiglio davanti alla corte d’appello chiamata a deliberare sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell’estradando deve svolgersi nelle forme “partecipate” previste dall’art. 127 c.p.p. e non secondo la procedura “de plano” stabilita in via ordinaria dall’art. 299 c.p.p. (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224612);
che l’espresso riferimento alla “corte di appello”, contenuto nell’art. 718 cit., non consente che la decisione sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura possa essere adottata da un giudice diverso dal collegio della corte di appello, essendo evidente il riferimento alla composizione collegiale dell’organo deliberante, dal momento che la competenza di un organo monocratico, individuato nel presidente della corte o di un suo delegato, è espressamente prevista solo nel caso di cui all’art. 716 c.p.p., comma 3, ed in quello previsto dall’art. 717 e ciò perchè la peculiarità della procedura nell’una come nell’altra ipotesi impone, secondo il giudizio del legislatore, una più agile attivazione dei meccanismi della convalida dell’arresto del catturato o dell’audizione dello stesso (così, Sez. 6, n. 16830 del 24/03/2010, Gileta, Rv. 247002);
considerato che nella specie l’ordinanza è stata emessa da un magistrato monocratico, delegato dal presidente della Corte di appello, anzichè dall’organo collegiale indicato dall’art. 718 cit., sicchè vi è un difetto di competenza funzionale dell’organo che lo ha adottato, peraltro al di fuori della specifica udienza ex art. 127 c.p.p., con la conseguenza che l’ordinanza di rigetto e il relativo procedimento devono ritenersi affetti da nullità in radice, ai sensi dell’art. 127 c.p.p., comma 5, e art. 178 c.p.p., lett. a) e b);
che, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze che dovrà deliberare sulla istanza di revoca della misura cautelare, osservando le disposizioni di cui all’art. 718 c.p.p., così come sopra interpretate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2021
