Extradition decision (including procedural rulings) must be rendered by the Court of Appeal and not by a single delegated judge
RILEVATO IN FATTO
1. Ha.Fr. ricorre per cassazione avverso il provvedimento con cui il Consigliere delegato della Corte di appello di Torino ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richesta di estradizione del ricorrente avanzata dagli Stati Uniti di America in ragione della sua irreperibilità nel territorio dello Stato.
Premessa l’esistenza dell’interesse ad impugnare detto provvedimento al fine di ottenere l’emissione di una sentenza che dichiari l’insussistenza delle condizioni per la sua estradizione, attraverso tre motivi di ricorso, deduce le seguenti violazioni di legge, tutte relative alla omessa considerazione della sussistenza nel caso di specie di condizioni ostative all’estradizione.
1.1. Violazione dell’art. 705, comma 1, lett. c-bis, cod. proc pen., in relazione alle condizioni di salute del ricorrente, già valutate come potenzialmente ostative all’accoglimento della richiesta di estradizione con il provvedimento di revoca della misura cautelare.
1.2. Violazione della clausola di doppia incriminazione previsa dall’art. 13 cod. pen. e dall’art. II del Trattato di estradizione tra I e S. Si rileva, al riguardo, che la richiesta di estradizione attiene all’accordo stipulato dal ricorrente con gli esponenti di altre due imprese al fine di stabilizzare il prezzo di rivendita di riscaldatori per parcheggi. Siffatta condotta, qualificata dallo Stato richiedente come “truffa commerciale”, si risolve in un atto di concorrenza sleale che non è considerato come reato dall’ordinamento giuridico italiano.
1.3. Violazione degli artt. 697, 700e 704 cod. proc. pen. per l’omessa valutazione della carenza della documentazione posta a sostegno della domanda estradizione, non potendosi considerare tale la nota del Dipartimento di Giustizia dell’Ambasciata degli Stati Uniti di America del 30/6/2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare il Collegio intende rilevare d’ufficio la questione relativa alla capacità del Giudice delegato a pronunciarsi sulla richiesta di estradizione.
Ad avviso del Collegio, dall’esame delle disposizioni codicistiche in tema di estradizione passiva, si evince chiaramente che la decisione sulla richiesta di estradizione spetta alla Corte di appello nella sua composizione collegiale.
Solo per il compimento di taluni specifici atti il codice di rito prevede la competenza del presidente della corte di appello (ovvero di un giudice da questi delegato). Si tratta dei casi espressamente previsti dagli artt. 716e 717 cod. proc. pen., ovvero: i) convalida dell’arresto da parte della polizia giudiziaria; ii) applicazione, all’esito della convalida dell’arresto, di una misura coercitiva; iii) interrogatorio dell’estradando sottoposto a misura coercitiva e ciò anche nel caso in cui detta misura sia stata applicata dalla corte di appello ai sensi degli artt. 714e 715 cod. proc. pen.
Al di là di tali specifici segmenti procedurali, la decisione, sia essa di contenuto sostanziale, sulla sussistenza o meno delle condizioni per l’estradizione, sia essa, come nel caso di specie, di non luogo a procedere per l’assenza del presupposto costituito dalla presenza dell’estradando nel territorio italiano, deve essere necessariamente adottata dalla Corte di appello, nella sua ordinaria composizione collegiale.
Ne consegue, dunque, che poiché nel caso di specie il giudice delegato ha esercitato un potere che l’ordinamento riserva alla corte di appello, il provvedimento impugnato deve ritenersi affetto da nullità assoluta per mancanza della capacità del giudice (art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.), concretandosi in una violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.).
2. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sulla richiesta estradizionale
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2026.
