Extradition to Moldova and assurances provided by the requesting State regarding detention conditions
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha dichiarato
sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione di
T.G., trasmessa dal Ministero della giustizia della Repubblica di Moldova
in esecuzione del mandato internazionale di arresto emesso il 15 settembre 2022
dal Tribunale di Comrat, per il delitto di truffa commesso tra giugno 2018 e aprile
2019 ai danni di MG
A seguito della convalida del suo arresto, avvenuto 1’8 ottobre 2022, la Corte
di merito ha applicato a G la misura cautelare della custodia in carcere, poi
sostituita con quella attuale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
2. Avverso la sentenza indicata propone ricorso T.G., tramite il
proprio difensore, con un unico motivo che viene ulteriormente sotto articolato
secondo la partizione di seguito specificata.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione al rischio che l’estradanda possa subire «conseguenze di eccezionale
gravità per la sua persona» ai sensi dell’art. 705, comma 2-bis cod. proc. pen.,
così come rappresentato sia dalla difesa della ricorrente che nell’audizione di
quest’ultima dinnanzi alla Corte distrettuale, avvenuta il 10 ottobre 2022 e ribadita
il 31 gennaio 2023.
Si tratta di un pericolo concreto in ragione delle minacce di morte, nei
confronti suoi e della famiglia, subìte da parte di MG, presunta persona
offesa del delitto per il quale è richiesta l’estradizione, condannato a otto anni per
il delitto di truffa ed ora latitante.
2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione nella parte in cui
la Corte distrettuale, nonostante avesse rinviato il procedimento più volte, si è
limitata ad acquisire documentazione sulla situazione carceraria e non sulla
regolarità dell’iter processuale, arrestandosi ad un controllo formale ed incompleto
circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la legittimità del
provvedimento cautelare, così violando l’art. 5 CEDU.
2.3. Con il terzo motivo censura il mancato doveroso approfondimento
dell’attuale situazione del sistema carcerario moldavo, dovendosi dubitare del
contenuto dell’informativa trasmessa dal Ministero della giustizia della Repubblica
moldava alla luce del rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura del
Consiglio d’Europa, pubblicato il 13 settembre 2023, relativo anche all’istituto
penitenziario n. 13 di Chisinau, anche in considerazione della situazione familiare
dell’estradanda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito
indicate.
2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio
secondo cui la condizione ostativa all’estradizione si realizza soltanto qualora gli
atti persecutori o discriminatori siano direttamente o indirettamente riferibili allo
Stato richiedente, cioè ad una scelta normativa o di fatto di tale Stato. Risultano
pertanto irrilevanti, ai fini dell’applicazione dell’art. 705, comma 2, lett. c) – bis
cod. proc. pen., quegli atti che potrebbero essere posti in essere ad opera di
persone o in ambiti estranei agli apparati istituzionali, realizzati per finalità di
ritorsione personale, rispetto ai quali l’ordinamento dello Stato richiedente preveda
comunque la possibilità di attivare una tutela legale. In tali ipotesi, pertanto, a
meno che non emerga nella complessiva azione dello Stato richiedente una
colpevole inerzia nel proteggere il soggetto da eventuali ritorsioni private ovvero,
addirittura, una qualche cooperazione nell’agevolare qualsiasi forma di vendetta –
circostanze, queste, dalla ricorrente neanche prospettate – non si potrà invocare
la tutela in questa sede richiesta (Sez. 6, n. 6815 del 9/01/2020, Begaj; Sez. 6,
n. 29910 del 12/06/2019, Touji, Rv. 276465, non massimata sul punto).
3. Il secondo motivo è inammissibile per genericità.
Costituisce consolidato indirizzo esegetico di questa Corte quello secondo
il quale in presenza di una Convenzione, come quella europea di estradizione che
non prevede l’autonoma valutazione del compendio indiziario nell’ipotesi di
estradizione processuale, quale è quella in esame, l’autorità giudiziaria italiana
è, comunque, tenuta ad accertare che nella domanda estradizionale siano
indicate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del
sistema processuale di quello Stato, che l’ estradando abbia commesso il reato
oggetto della domanda (Sez. 6, n. 18492 del 26/02/2020, Flosi, Rv. 279308;
Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trandate, Rv. 277560 e, con specifico
riferimento alla Moldavia, Sez. 6, n. 8636 del 30/01/2024, Aleyenik Danyl
Sergeevich, Rv. 286074).
Di tali principi il provvedimento impugnato ha fatto puntuale applicazione
evidenziando, con motivazione congrua e priva di vizi di manifesta illogicità,
basata sulla completa disamina degli elementi trasmessi dal Paese richiedente
a corredo della domanda estradizionale, come l’autorità giudiziaria moldava
avesse valutato i gravi indizi di colpevolezza circa la responsabilità di T.G.,
in concorso con il marito, per il delitto di truffa ai danni di MG per
l’ammontare di una cifra rilevante.
Peraltro, la Corte di appello di Perugia ha dato puntualmente conto dei
numerosi provvedimenti emessi dal Procuratore moldavo, depositati dalla difesa
della G, in relazione alle denunce e alle archiviazioni, con relative opposizioni
non accolte, riguardanti l’estradanda e la persona offesa, dando atto come, benchè
apparentemente antitetici rispetto a quelli allegati alla domanda estradizionale,
fossero tutti antecedenti alla misura cautelare oggetto del processo e tali da essere
superati dalle indagini successive (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Alla luce di detti elementi, rimasti non contestati, e del costituire quella in
esame un’estradizione processuale, deve ritenersi manifestamente infondata,
oltre che generica, la censura in ordine alla mancata valutazione dei gravi
indizi di colpevolezza, non assumendo rilievo, ai fini in esame, la condanna per
truffa della presunta persona offesa, che potrà essere, se del caso, valutata
nelle sue implicazioni di merito – in questa Sede evidentemente non
apprezzabili – dinanzi alle competenti Autorità dello Stato richiedente.
4. L’ultimo motivo di ricorso è infondato.
Al riguardo, le doglianze difensive si basano sul mero richiamo al rapporto
pubblicato il 13 settembre 2023 dal Comitato per la prevenzione della tortura del
Consiglio d’Europa, successivo alla visita del dicembre del 2022, avvenuta anche
presso l’istituto penitenziario n. 13 di Chisinau.
Le informazioni valorizzate dalla Corte distrettuale ai fini della presente
decisione sono del 10 marzo 2023, successive dunque a tale visita, e danno conto
dell’attuale situazione del carcere in cui la ricorrente sarà detenuta in transito, per
15 giorni, rappresentando, in particolare, la recente ristrutturazione dei suoi
servizi essenziali (servizi sanitari, mobilia, impianti idrici ed elettrici e di
riscaldamento), con celle dotate di finestre e superficie minima di 4 m 2 , con
almeno un’ora al giorno di attività all’aperto e fruizione di servizi igienici separati
dalle celle, garanzia della sicurezza da rischi di violenze o sopraffazioni.
Le medesime condizioni vengono rappresentate riguardo al penitenziario di
Rusca, specializzato nella detenzione di detenute madri con bambini, ove
l’estradanda sarà dopo poco trasferita.
Si tratta di rassicurazioni che escludono la sussistenza di ostacoli alla
consegna ex art. 705, comma 2, cod. proc. pen., in quanto fondate su informazioni
attuali e individualizzate in relazione alla situazione riguardante la persona
interessata alla procedura di consegna (Sez. 6, n. 22818 del 23/07/2020, Balcan,
Rv. 279567), per quel che attiene sia all’adeguatezza delle strutture penitenziarie,
sia al concreto trattamento che sarà riservato all’estradanda con riferimento alle
condizioni detentive di entrambi gli istituti di destinazione, ove peraltro la predetta
si troverà in custodia preventiva per complessivi 30 giorni.
A fronte di notizie ufficiali ed individualizzate, istituzionalmente acquisite dalla
Corte di appello, le deduzioni difensive sono generiche in quanto si limitano ad
ipotizzare un mero dubbio circa la loro veridicità, adducendo informazioni
antecedenti a quelle acquisite, e prive di qualsiasi confronto con gli elementi di
fatto riportati dalla sentenza impugnata, che dà specificamente atto (pag. 5) degli
spazi e delle condizioni garantite alla ricorrente in entrambi i penitenziari (sul
punto, con riferimento specifico alla Repubblica Moldava e al carcere n. 13 di
Chisinau, si veda Sez. F, n. 32430 del 1/09/2022, Plasciuc, non mass.).
A ciò deve aggiungersi che, a seguito del rapporto del 13 settembre 2023 del
Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa, il Governo
moldavo ha presentato una dettagliata relazione, in data 3 novembre 2023,
pubblicata sul sito del Consiglio d’Europa, in cui ha esposto le informazioni sulle
misure concretamente assunte per dare attuazione a tutte le Raccomandazioni
formulate.
In particolare, sono stati indicati i provvedimenti legislativi e ministeriali
adottati per ridurre il sovraffollamento degli istituti penitenziari e migliorarne le
condizioni, tra i quali si segnalano, a titolo esemplificativo, in questa Sede: il
disegno legislativo per l’applicazione di pene alternative alla detenzione; gli esiti
della legge sull’amnistia all’ottobre del 2023; il programma del Ministero della
giustizia sull’eliminazione delle gerarchie informali tra i detenuti; l’approvazione,
il 29 dicembre 2022, del regolamento sull’organizzazione dell’assistenza medica di
detenuti negli istituti penitenziari.
Con specifico riferimento al carcere n. 13 di Chisinau si è dato atto che: a) si
è provveduto alla sua riprogettazione, i cui requisiti sono stati presentati il 6
febbraio 2023, con riduzione della capienza totale anche rispetto al blocco B
destinato alle donne e alle persone vulnerabili; b) il 29 settembre 2023 la sezione
anti-tortura della Procura generale è intervenuta presso quella di Chisinau per
svolgere indagini su casi di abuso e non risultano più segnalate violenze nei
confronti dei detenuti da parte del personale; c) sono stati avviati corsi di
formazione degli operatori con approvazione di un codice etico; d) sono state
eseguite le riparazioni in circa 188 celle ed altre concrete attività volte al
miglioramento dei servizi e delle strutture; e) sono state adottate dalla direzione
dell’istituto penitenziario misure per ampliare il programma di attività fuori dalle
celle, intensificando le attività lavorative e di risocializzazione, e tutti i minorenni
sono stati trasferiti in altro istituto.
5. Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato,
con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 203 disp.
att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod.
proc. pen.
