Extradition to Ecuador granted: detention assurances and medical care excluded Article 3 risk
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma dichiarava la sussistenza di presupposti per procedere alla consegna, in esecuzione della richiesta di estradizione emessa dalla Corte nazionale di giustizia della Repubblica dell’Ecuador, relativamente al reato di violenza sessuale per il quale il ricorrente risulta sottoposto a processo nello Stato richiedente.
2. Nell’interesse del ricorrente, il difensore ha formulato tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 705 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, in ordine al travisamento delle prove concernenti le condizioni psico-fisiche dell’estradando.
In particolare, si assume che il ricorrente risulterebbe affetto da una grave forma di diabete, tale da porre in serio dubbio non solo la compatibilità con la detenzione, ma anche la mera trasportabilità.
Si evidenzia anche che, sulla base della consulenza di parte, il ricorrente presenterebbe uno stato depressivo con tendenza al suicidio, il che confermerebbe ulteriormente l’impossibilità di una consegna allo Stato richiedente, senza che ciò ponga seriamente in pericolo l’incolumità dell’estradando.
A fronte di tali evenienze, la perizia disposta dalla Corte di appello non avrebbe fornito idonee rassicurazioni, sia perché non risulterebbe esser stata in concreto valutata la possibilità per il ricorrente di ricevere, per il diabete, cure adeguate all’interno della struttura carceraria di destinazione, sia perché l’aspetto psichico sarebbe stato sostanzialmente non valutato, tanto più che il medico) incarica dell’accertamento peritale non era uno psichiatra.
2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 705 cod. proc. pen. e 3 CEDU in ordine alla ritenuta insussistenza del rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, essendosi la Corte di appello basata sulle generiche rassicurazioni fornite dall’autorità richiedente.
In particolare, la motivazione risulterebbe basata su un palese travisamento del contenuto delle informazioni richieste, nelle, quali si indica che – presso la struttura detentiva deputata ad accogliere il richiedente – il tasso di sovraffollamento è pari all’82%. Tale dato sarebbe stato frainteso dalla sentenza impugnata che, in luogo del tasso di sovraffollamento, ha ritenuto che la percentuale fosse riferita al tasso di occupazione.
È di tutta evidenza che l’errata percezione dell’elemento fattuale cui è riferito il dato in questione incide direttamente sull’esclusione del rischio di detenzione in condizioni di sovraffollamento carcerario.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 4, comma 1, lett. b)(del Trattato di estradizione Italia-Ecuador.
Assume la difesa che, in base alla citata norma pattizia, è garantita la tutela dei diritti fondamentali dell’estradando, ivi compresi quelli volti alla salvaguardia della vita privata e familiare.
Nel caso di specie, il ricorrente è stabilrr*ente radicato in Italia, ove ha costituito una numerosa famiglia composta da prole minore.
L’allontanamento del ricorrente dal nucleo familiare, oltre a privare quest’ultimo dell’unica fonte di reddito, comporterebbe anche la sostanziale interruzione di qualsivoglia rapporto tra il padre e i figli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Il primo motivo è infondato.
La sentenza impugnata dà ampiamente conto degli accertamenti peritali che sono stati svolti, dai quali è emerso che la malattia diabetica da cui è affetto il ricorrente, non presentando complicanze, è pienamente compatibile con l’ordinario regime detentivo, come pure con il trasferimento; in Ecuador.
A tal fine, è stato sottolineato come le informazioni ricevute dall’autorità richiedente attestano che, nell’istituto di destinazione, è attivo un sistema di assistenza sanitaria, garantito dal Ministero della Salute pubblica, che fornisce cure e farmaci adeguati.
Per quanto concerne, invece, la prospettata condizione ansioso-depressiva, con riferiti “pensieri suicidari”, deve darsi atto che la Corte di appello non ha fornito una esplicita motivazione, tuttavia, ha richiamato le considerazioni svolte nelle considerazioni peritali del 13 dicembre 2025 rése in risposta alle osservazioni formulate dal consulente di parte, in tal modo dimostrando di aver implicitamente ritenuto l’insussistenza di ragioni ostative alla consegna.
Nella certificazione allegata dal ricorrente, si dà conto di un “malessere psichico” con riferiti “brevi ma intensi pensieri suicidiari”, rispetto alla quale si aggiunge che l’ideazione suicidiaria “attualmente non appare strutturata”.
È di tutta evidenza che, a fronte della genericità della certificazione medica prodotta dal ricorrente, la Corte di appello ha correttamente ritenuto sufficiente l’esame della stessa da parte del perito nominato, rimettendosi implicitamente all’avvenuta esclusione di patologie psichiche, oltre che fisiche, ostative alla consegna.
3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
La difesa ha dedotto un sostanziale travisamento del contenuto delle informazioni fornite dallo Stato richiedente, posto che a fronte dell’indicazione di un tasso di sovraffollamento pari all’82% della capienza dell’istituto di detenzione, la Corte di appello avrebbe interpretato il dato come riferito al tasso di occupazione.
Occorre dar atto che la motivazione, in un primo passaggio, fa riferimento al tasso di occupazione, piuttosto che a quello di sovraffollamento, il che potrebbe ingenerare il dubbio di un fraintendimento del datò fornito dall’autorità richiedente. È del tutto evidente che, se così fosse, il successivo giudizio in ordine al rispetto dei diritti fondamentali del detenuto risulterebbe inficiato.
Deve rilevarsi, tuttavia, come dalla lettura complessiva della sentenza si comprenda appieno che la Corte di appello ha correttamente interpretato il dato.
Basti sottolineare, infatti, quanto affermato al punto 92, lì dove si evidenzia che il tasso di sovraffollamento in Italia è pari a circa il 131% e, quindi, sia ampiamente superiore rispetto a quello (82%) dichiarato dalle autorità ecuadoriane.
Quanto detto consente di ritenere che il dato è stato correttamente interpretato, proprio perché posto in correlazione con il tasso di sovraffollamento degli istituti italiani, per poi desumerne che tale dato, di per sé, non è necessariamente indicativo di condizioni detentive che violino i diritti fondamentali.
A ciò occorre aggiungere che la Corte di appello ha compiuto una analitica disamina delle ulteriori informazioni fornite dall’autorità richiedente, sottolineando le adeguate garanzie fornite in merito alle condizioni di detenzione ed alla presenza di presidi sanitari e assistenziali idonei ad escludere il paventato rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti.
Tali precise informazioni sono state ritenute concretamente idonee ad escludere la sussistenza del rischio di trattamenti inumani o degradanti del detenuto in Ecuador, senza che siano stati dedotti, in sede di ricorso, elementi in grado di confutare le suddette conclusioni.
Deve, pertanto, ribadirsi che qualora lo. Stato emittente abbia fornito assicurazioni che la persona interessata non subirà un trattamento inumano e degradante, l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può rifiutarsi di eseguire la richiesta solo quando, sulla base di elementi precisi, riscontri comunque il pericolo che le condizioni di detenzione siano contrarie ai diritti fondamentali (Sez.6, n.18352 del 11/06/2020 Rv. 279301 – 02).
4. Il terzo motivo di ricorso, relativo al rifiuto facoltativo per il radicamento dell’estradando in Italia, è manifestamente infondato.
L’art. 4, comma 1, lett. b)(del Trattato di estradizione tra Italia e Ecuador, stabilisce, tra i motivi di rifiuto facoltativo, che “lo Stato richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato richiedente, ritiene che l’estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell’età, delle condizioni di salute o dì altre condizioni personali della persona richiesta”.
Deve ribadirsi che, in tema di estradizione verso l’estero, l’eventuale radicamento nel territorio italiano non è un motivo di rifiuto alla consegna in quanto rientra nell’esclusiva sfera di competenza del Ministro della giustizia; mentre, alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 274 del 2011 e n. 10 del 2012), in materia estradizionale non è mutuabile la specifica disciplina prevista per il mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 23578 del 20/04/2023, Muga, non mass; Sez. 6, n. 8823;del 08/01/2020, Merkaziaj, Rv. 278616).
Quanto detto consente di affermare che correttamente la Corte di appello ha escluso che le condizioni familiari del ricorrente e il suo radicamento in Italia siano ostative alla consegna.
5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gii adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 14 maggio 2026.
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2026.
