Extradition: official information on detention considtions deficiencies requires individualised assurances

Extradition
🇮🇹Italy🇲🇰North Macedonia
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
21/01/2026
Decision number
7361/2026
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
Detention conditions
🇬🇧 Summary
In extradition proceedings, the acquisition of specific and individualised information is necessary where information—emanating from official sources—reveals structural deficiencies in the prison system of North Macedonia, and thus a risk that detained persons may be subjected to inhuman or degrading treatment. The Court of Cassation considered, among the relevant assessment parameters, the findings of a report issued by the European Committee for the Prevention of Torture of the Council of Europe, published in 2017, whose conclusions were substantially confirmed during a subsequent visit by the same Committee in 2019. With specific reference to the present case, it should be noted that the existence of information from official sources regarding structural shortcomings in the North Macedonian penitentiary system is even more up to date, as evidenced by a report of the Council of Europe’s Committee against Torture dated June 2024, which—broadly speaking—highlighted that, compared to previous CPT inspections in 2016 and 2019, no improvements have been made in the treatment of persons deprived of their liberty.
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Extradition: official information on detention considtions deficiencies requires individualised assurances, Italian Supreme Court, 21 January 2026, No 7361/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-detention-deficiencies-individualised-assurances-italy-northmacedonia-1-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha pronunciato sentenza favorevole all’estradizione verso la Macedonia del Nord di Pa.Pa., cittadino greco, per essere ivi giudicato per il delitto di “appropriazione indebita nel servizio”, ipotesi di reato che la Corte di appello ha ritenuto corrispondente alla fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 646 cod. pen.

Giova preliminarmente evidenziare che Pa.Pa. è stato tratto in arresto a fini estradizionali in data 18 dicembre 2024 e che, a seguito del procedimento di convalida, egli è stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 19 dicembre 2024, tuttora in corso di applicazione.

La Corte di appello ha ritenuto che – sulla base degli atti allegati alla domanda di estradizione – vi siano gravi indizi in relazione all’ipotesi di appropriazione, da parte del ricorrente, di una somma equivalente a 200.000 euro; il ricorrente avrebbe ricevuto – per ragioni legate allo svolgimento delle sue mansioni lavorative – la somma predetta; tuttavia, anziché destinarla all’attività di impresa, egli la avrebbe accreditata su un proprio conto personale.

La Corte di appello ha inoltre ritenuto che l’accoglimento della domanda di estradizione non determini l’esposizione del ricorrente al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti in costanza di detenzione in Macedonia del Nord.

La Corte di appello ha, infine, rigettato la domanda di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare applicata nei confronti del ricorrente, escludendo che vi sia stato un superamento dei termini previsti dagli artt. 714 e 718 cod. proc. pen.

2. Il ricorrente impugna la citata sentenza, articolando tre motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce plurime violazioni di legge processuale, che affliggono la decisione di rigetto della domanda formulata dal ricorrente di declaratoria di inefficacia per superamento del termine massimo di custodia cautelare.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 705, c. 1, c.p.p. per essere stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza con motivazione apparente.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 705, comma 2, lett. c), c.p.p., essendovi il rischio che il ricorrente, laddove estradato in Macedonia del Nord, possa essere esposto a trattamenti inumani o degradanti in costanza di detenzione.

3. A seguito atti, la Corte di appello di Roma ha trasmesso a questa Corte l’ordinanza del 12 gennaio 2026, con gli atti relativi al procedimento per eventuale correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza.

Il procedimento di correzione di errore materiale, attivato d’ufficio, aveva ad oggetto l’eventuale integrazione della motivazione al punto 23 della motivazione (si intendeva aggiungere, agli argomenti già esplicitati in sentenza per ritenere infondata la questione del possibile superamento del termine di custodia a fini estradizionali, anche un riferimento al dettato dell’art. 297, comma 4, cod. proc. pen.). La Corte di merito – prendendo atto dell’intervenuta interposizione del ricorso per cassazione e accogliendo l’eccezione formulata dalla difesa all’udienza dell’8 gennaio 2026 – ha conseguentemente trasmesso gli atti a questa Corte per l’eventuale correzione della motivazione nel senso sopra indicato.

4. L’udienza del 21 gennaio 2026 è stata celebrata, su richiesta del ricorrente, nelle forme della camera di consiglio con partecipazione delle parti.

Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio ha chiesto di accogliere il primo motivo di ricorso, disponendo conseguentemente la revoca della misura cautelare in atto e di rigettare, nel resto, il ricorso.

L’Avv. xx, richiamandosi ai motivi, ha chiesto di accogliere il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Esso colpisce il provvedimento di inammissibilità della richiesta di revoca della misura cautelare a fini estradizionali che – pur avendo natura di ordinanza – è stato inserito nel corpo della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata in questa sede.

Il ricorrente deduce un duplice profilo che vizierebbe la decisione.

La Corte di appello ha infatti risposto all’istanza di revoca adottando il provvedimento di inammissibilità dell’istanza de libertate, direttamente con la sentenza qui impugnata, adottando una decisione de plano, senza nemmeno fissare udienza camerale, così violando gli artt. 718 e 127 cod. proc. pen.

Inoltre, la declaratoria di inammissibilità dell’istanza si fonda su una erronea interpretazione della disciplina dei termini di custodia cautelare in materia estradizionale.

In particolare, la Corte di appello di Roma ha violato l’art. 297, comma 1, cod. proc. pen., applicabile in materia estradizionale, in forza del rinvio effettuato dall’art. 714, comma 2, cod. proc. pen. alla disciplina delle misure cautelari.

1.1. Anzitutto, il provvedimento de liberiate risulta viziato per la deviazione dalla forma procedurale prescritta dal codice di rito. Il provvedimento è stato infatti adottato inaudita altera parte.

È dunque sufficiente – in accoglimento del relativo motivo di ricorso – dare continuità al principio di diritto secondo il quale “il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte d’Appello chiamata a deliberare sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell’estradando deve svolgersi nelle forme “partecipate” previste dall’art. 127 cod. proc. pen. e non secondo la procedura de plano stabilita in via ordinaria dall’art. 299 dello stesso codice” (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di, Rv. 224612; conf. – quanto alla necessità di adottare la procedura partecipata -Sez. 6, n. 53054 del 22/11/2018, Rv. 274612; Sez. 6, n. 443 del 21/10/2020, dep. 2021, Banjac, Rv. 280553 – 01).

1.2. In secondo luogo, la decisione di rigettare la domanda di revoca della misura cautelare per superamento del termine massimo di custodia a fini estradizionali risulta viziata da erronea applicazione della legge processuale.

1.2.1. Dagli atti – cui questa Corte ha accesso in ragione della tipologia di vizio dedotto – emerge: (i) che il ricorrente è stato tratto in arresto a fini estradizionali in data 18 dicembre 2024; (ii) che il provvedimento di arresto è stato convalidato dalla Corte di appello con provvedimento emesso in data 19 dicembre 2024; (iii) che il Ministro della giustizia ha chiesto il mantenimento dello stato custodiale ex art. 716, comma 4, cod. proc. pen. con richiesta formalizzata in data 20 dicembre 2024; (iv) che, in data 18 dicembre 2025, il ricorrente ha chiesto la revoca del provvedimento coercitivo, per superamento del termine previsto dall’art. 714, comma 4, cod. proc. pen.; (v) che la Corte di appello ha rigettato la richiesta con il provvedimento qui impugnato, depositato in data 18 dicembre 2025.

1.2.2. Gli argomenti spesi dalla Corte di appello sono i seguenti: (i) tanto l’art. 714, comma 4, cod. proc. pen., quanto l’art. 16, quarto comma, della Convenzione europea sull’estradizione di Parigi del 1957 prevedono che il termine di custodia sia computato dall’inizio dell’esecuzione della misura coercitiva e non dal giorno dell’arresto, che sarebbe istituto affatto diverso; (ii) anche ove si voglia considerare che il termine cominci a decorrere dal giorno dell’arresto (18/12/2024), esso – alla data della sentenza (18/12/2025) – non sarebbe ancora decorso. Con la proposta di integrazione del punto 23 della sentenza (oggetto dell’ordinanza del 12 gennaio 2026, trasmessa a questa Corte per l’eventuale “correzione dell’errore materiale” del provvedimento impugnato), la Corte di appello di Roma sembra poi suggerire che – con riguardo al meccanismo di computo del termine – debba assumere rilievo anche il dettato dell’art. 297, comma 4, cod. proc. pen.

1.2.3. L’art. 716, comma 3, cod. proc. pen. prevede che – allorché deve procedere alla convalida dell’arresto effettuato d’urgenza dalla polizia giudiziaria -il Presidente della corte di appello “convalida l’arresto con ordinanza, disponendo, se ne ricorrono i presupposti, l’applicazione di una misura coercitiva”.

L’art. 714, comma 4, cod. proc. pen. prevede che le misure coercitive eventualmente applicate a fini estradizionali “sono revocate se, dall’inizio della loro esecuzione è trascorso un anno, senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza favorevole all’estradizione”.

L’art. 714, comma 2, cod. proc. pen. dispone che “si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.”.

Alla luce di tale rete di richiami, il motivo di ricorso si rivela fondato.

Vale la pena evidenziare in via preliminare che, anche con riferimento alle misure coercitive applicate a fini estradizionali, si può presentare la sequenza “arresto della polizia giudiziaria-convalida-misura coercitiva applicata dall’autorità giudiziaria” che si propone per le misure cautelari regolate dal libro IV del codice di rito, in caso di arresto in flagranza, seguito dalla convalida e dall’applicazione di misura coercitiva da parte del giudice.

Ciò premesso, occorre allora valorizzare il richiamo alle disposizioni generali in materia di misure cautelari richiamate, “in quanto applicabili”, dall’art. 714, comma 2, cod. proc. pen.

Tra le disposizioni richiamate “in quanto applicabili” risulta pertinente il richiamo al dettato dell’art. 297 cod. proc. pen.

Siccome, la misura coercitiva applicata nel caso in esame è di natura custodiale, trova applicazione il dettato dell’art. 297, comma 1, cod. proc. pen.

Essa, come noto, ai fini del computo dei termini di custodia, sancisce il principio dies a quo computatur, in deroga alla regola generale (dies a quo non computatur) codificata dall’art. 172, comma 4, cod. proc. pen. e dispone che “gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento (…) dell’arresto”.

Sicché, computando il termine di un anno a decorrere dal giorno dell’arresto (e includendo nel computo anche il dies a quo), ne discende che – alla data di pronuncia del provvedimento impugnato (18 dicembre 2025) – il termine massimo di un anno di custodia cautelare previsto dall’art. 714, comma 4, cod. proc. pen. era interamente decorso.

1.2.4. È il caso di evidenziare che, nel computare il periodo massimo di custodia a fini estradizionali, non opera il meccanismo di “congelamento” del decorso del termine codificato dall’art. 297, comma 4, cod. proc. pen. Detta disposizione è, infatti, destinata ad operare per “in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni” (art. 1, comma 1, D.L. 1 marzo 1991, n. 60, che dispone l’interpretazione autentica della disposizione in commento), sicché risulta da escludere la sua possibilità di applicazione alle procedure estradizionali.

Del resto, si deve considerare che il meccanismo del “congelamento” del decorso del termine previsto dall’art. 297, comma 4, cod. proc. pen. assume rilievo con riferimento alla disciplina del computo dei termini massimi di custodia cautelare codificati dall’art. 303 cod. proc. pen. (e con l’esclusione del termine di durata complessiva previsto dall’art. 303, comma 4, cod. proc. pen.). Da tale notazione, si ricava conferma ulteriore della inconferenza del richiamo – in materia estradizionale – del dettato dell’art. 297, comma 4, cod. proc. pen., considerato che la giurisprudenza di questa Corte ha già ripetutamente chiarito che “avuto riguardo al contenuto delle fondamentali garanzie scolpite nell’art. 13 Cost., nella materia in esame non possono trovare applicazione le regole, funzionali alle esigenze cautelari del processo interno, di cui agli artt. 303 e 304 cod. proc. pen.” (così, seppure con riferimento ad altra situazione processuale, Sez. 6, n. 4338 del 30/12/2014, dep. 2015, P.g. in proc. Francisci, Rv. 262404 – 01, considerato in diritto 9, con richiami ad analoghe affermazioni di Sez. U, n. 41540 del 28/11/2006, P.g. in proc. Stosic, Rv. 234917 – 01).

1.2.5. Va pertanto affermato il principio di diritto secondo il quale – nel computo del termine massimo di custodia a fini estradizionali dettato dall’art. 714, comma 4, cod. proc. pen., in forza del richiamo alle disposizioni in materia cautelare dettate dal libro IV, titolo I, “in quanto applicabili” – trova applicazione il dettato dell’art. 297, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento all’individuazione del termine iniziale di decorrenza del termine, mentre non trova applicazione il meccanismo di “congelamento” di detto termine, disciplinato dal comma 4 della medesima disposizione.

Da quanto sopra discende che, alla data del 18 dicembre 2025, il termine massimo previsto dall’art. 714, comma 4, cod. proc. pen. per la custodia cautelare applicata al ricorrente a decorrere dal 18 dicembre 2024 risultava interamente decorso. Deve pertanto essere immediatamente revocata la misura coercitiva in atto, con immediata liberazione del ricorrente, se non detenuto per altro titolo.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 705, c. 1, c.p.p. per essere stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza con motivazione apparente; al riguardo, la Corte di appello si è limitata a richiamare – senza offrirne né la sintesi, né, tantomeno, la valutazione – la denuncia della persona offesa e gli altri atti di indagine (così genericamente evocati) trasmessi dall’autorità giudiziaria macedone.

Tale motivazione apparente è ulteriormente viziata dal fatto che la Corte di appello nemmeno ha preso posizione – anche solo per confutarla – sulla tesi difensiva proposta dal ricorrente (che aveva prodotto un documento che avrebbe indicato una legittima causa di trasferimento del denaro dalla persona offesa a lui, vale a dire un contratto di mutuo).

Anche la mancata considerazione di tale elemento a discarico costituisce un vizio della motivazione (da intendersi come assenza di motivazione).

2.1. Il motivo di ricorso è infondato.

Giova evidenziare che identica questione era stata affrontata e risolta da questa Corte in occasione dell’esame di un ricorso proposto nell’ambito di un incidente cautelare, nel quale si deduceva la carenza di gravi indizi di colpevolezza.

In quella sede – con affermazioni che è necessario qui ribadire – questa Corte aveva osservato che “la Convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, sicché il controllo dell’autorità giudiziaria italiana, non va oltre l’accertamento, ex art. 705, comma 1, cod. proc. pen., che nella richiesta di estradizione risultino indicate le ragioni per le quali, nella prospettiva dello Stato richiedente, è stata ritenuta probabile la commissione del reato ascritto all’incolpato, fermo restando che eventuali prove a discarico possono rilevare purché costituiscano incontrovertibili dimostrazioni della innocenza dell’incolpato (Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Rv. 277560; Sez. 6, n. 2037 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275424; Sez. 6, n. 43170 del 17/07/2014, Rv. 260042). Invece, nel ricorso in esame, si sviluppano argomentazioni, circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, che distano dalle ostensioni di incontrovertibili dimostrazioni della innocenza” (Sez. 6, n. 18754 del 25/03/2025, Pa.Pa., non mass., considerato in diritto n. 2).

2.2. Ciò premesso, la motivazione della decisione impugnata (punti 24-28) soddisfa i requisiti motivazionali previsti dall’art. 705, comma 1, cod. proc. pen. Peraltro, il ricorso si rivela generico nell’esplicare la ragione per cui il documento prodotto in sede di merito – la cui valenza sarebbe stata trascurata dalla Corte di appello – potrebbe assumere rilievo tale da sovvertire in modo incontrovertibile il giudizio di gravità indiziaria: stando alle allegazioni difensive, infatti, si tratta di un contratto di prestito (apparentemente) erogato da un soggetto giuridico che, seppur socio di maggioranza, è soggetto di diritto diverso dalla società titolare delle somme della cui appropriazione è accusato Pa.Pa.

Si ritiene, in conclusione, che le valutazioni relative alla genuinità del documento e alla valenza che esso può eventualmente assumere a beneficio del ricorrente non possono che essere istituzionalmente demandate all’Autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 705, comma 2, lett. c), c.p.p., essendovi il rischio che il ricorrente, laddove estradato in Macedonia del Nord, possa essere esposto a trattamenti inumani o degradanti in costanza di detenzione.

3.1. Il ricorrente lamenta la mancata considerazione – o la mancata presa di posizione – sui documenti, prodotti dalla difesa nel corso del giudizio, relativi alle condizioni di detenzione in Macedonia.

Il ricorrente – nel corso del giudizio svoltosi davanti alla Corte di appello -aveva allegato l’esistenza di un serio rischio di esposizione a trattamenti inumani o degradanti in caso di estradizione verso la Macedonia del Nord, fondando l’allegazione sul contenuto della relazione del giugno 2024 del Comitato ONU contro la tortura, in cui si dà atto dell’esistenza di carenze sistemiche che affliggono il sistema penitenziario di quel Paese, con problemi diffusi di sovraffollamento, insufficiente accesso alle cure mediche e, in un istituto, addirittura assenza di acqua potabile (si tratta, in realtà, della relazione predisposta dal CPT, Comitato contro la tortura del Consiglio d’Europa).

3.2. La Corte di appello, a fronte di tali allegazioni, ha sollecitato l’Autorità macedone a trasmettere informazioni individualizzate sul regime cui sarebbe sottoposto il ricorrente in caso di estradizione; in assenza di tempestivi riscontri da parte delle Autorità macedoni, si è reso necessario disporre diversi rinvii del procedimento.

Infine, le Autorità macedoni hanno offerto una risposta che – in modo piuttosto assertivo – si limita a negare l’esistenza delle problematiche oggetto del report del Comitato sopra citato.

La decisione impugnata, di fatto, si limita a prendere atto di tale sintetica informazione (v. punto 30 della decisione impugnata), così escludendo la sussistenza di condizioni ostative all’estradizione, ai sensi dell’art. 705, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.

3.3. Si tratta di motivazione viziata, che non offre adeguate rassicurazioni in ordine all’esclusione del rischio di esposizione del ricorrente a trattamenti inumani o degradanti in caso di estradizione verso la Macedonia del Nord.

Questa Corte ha già avuto modo di occuparsi di domande di estradizione verso la Macedonia del Nord e di affrontare il tema delle condizioni di detenzione in quel Paese.

In precedenti occasioni, questa Corte ha annullato con rinvio alcune decisioni che dichiaravano la sussistenza delle condizioni per accordare l’estradizione verso la Macedonia del Nord proprio per il fatto che la Corte di merito aveva, in quei casi, trascurato l’acquisizione di informazioni “individualizzanti” in ordine al trattamento carcerario che detto Stato riserva all’estradando per la esecuzione della pena.

In dette decisioni, si è sottolineato come l’acquisizione di informazioni specifiche e individualizzanti fosse (e sia) necessaria, in presenza di informazioni – promananti da fonti ufficiali – che evidenziavano un deficit strutturale riscontrato nel sistema carcerario macedone e quindi il pericolo, per le persone ivi detenute, di essere sottoposte a trattamenti inumani e degradanti (Sez. 6, n. 38606 del 16/09/2024, Idrizi, non mass.; Sez. 2, n. 14714 del 1/04/2022, Aljija, non mass.).

I precedenti di legittimità appena evocati – pur recenti, in quanto risalenti al settembre 2024 e ad aprile 2022 – avevano considerato, tra i parametri di valutazione, le emergenze di un rapporto stilato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa ha pubblicato nel 2017 (le cui risultanze sono state sostanzialmente confermate nel corso di una visita del medesimo comitato nell’anno 2019). Con specifico riferimento al caso di specie, va evidenziato che l’esistenza di notizie, promananti da fonti ufficiali, sull’esistenza di criticità strutturali del sistema penitenziario macedone è ancor più aggiornata, essendo oggetto di un rapporto del Comitato del Consiglio d’Europa contro la tortura risalente a giugno 2024, che – in linea di sintesi – ha evidenziato, come, rispetto alle precedenti ispezioni del CPT del 2016 e del 2019, non vi sono stati miglioramenti nel trattamento delle persone private della libertà.

La decisione impugnata in questa sede nemmeno evoca il rapporto del CPT prodotto dalla difesa e, come detto, si limita ad operare un rinvio per relationem al succinto documento trasmesso dalle Autorità macedoni.

3.4. La sentenza impugnata è dunque affetta da un vizio di motivazione che impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il giudice del rinvio, acquisite eventualmente ulteriori informazioni presso l’autorità macedone, accerterà quale specifico trattamento carcerario potrà essere riservato alla persona di cui è chiesta l’estradizione, in quale struttura egli sarà detenuto, quale sia la situazione di detta struttura e se, in essa, si riscontrino o meno le situazioni di criticità rappresentate nelle fonti che attestano l’esistenza di deficit strutturali nel sistema penitenziario macedone.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Annulla senza rinvio l’ordinanza, contenuta nella sentenza, di rigetto della richiesta di revoca della misura coercitiva.

Letto l’art. 714, comma 4, cod. proc. pen.

Revoca la misura della custodia in carcere applicata a Pa.Pa. e ne ordina l’immediata liberazione se non detenuto per altro.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2026.