Extradition detention set aside: flight risk must be concretely assessed before replacing custody

Extradition
🇮🇹Italy🇰🇼Kuwait
Decision on precautionary measure
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
18/06/2026
Decision number
22877/2026
Main ground
Precautionary Measure
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
House arrest
🇬🇧 Summary
The case concerned a person sought by Kuwait for extradition in relation to a money laundering offence and subject to extradition detention in Italy. Following an earlier annulment by the Italian Supreme Court, the Court of Appeal of Rome replaced custody in prison with house arrest at the requested person’s home in Rome, with electronic monitoring, relying essentially on his health conditions. Kuwait challenged that decision, arguing that the Court of Appeal had failed to assess the continuing concreteness and actuality of the risk of flight, despite the requested person’s foreign nationality, lack of stable ties in Italy, and the fact that the extradition proceedings had already been concluded. The Italian Supreme Court upheld the appeal. It held that, in extradition proceedings, the existence of a flight risk justifying coercive measures must be assessed concretely and currently, on the basis of recent factual indicators showing a real and foreseeable risk that the person may abscond and jeopardize Italy’s international obligation to secure surrender. The Court found that the Court of Appeal had merely replaced prison custody with a less restrictive measure on the basis of the requested person’s precarious health, without explaining whether a concrete flight risk still existed and, if so, whether house arrest with electronic monitoring was sufficient to address it. Since the previous annulment had expressly required the lower court to reassess both the existence of flight risk and the adequacy of any alternative measure, the order was annulled with remand for a fresh assessment.
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Extradition detention set aside: flight risk must be concretely assessed before replacing custody, Italian Supreme Court, 18 June 2026, No 22877/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-detention-flight-risk-alternative-measures-italy-kuwait-6-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 10 marzo 2026, ha accolto l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la sua abitazione sita in Roma con applicazione del braccialetto elettronico, applicata al ricorrente in relazione al reato di riciclaggio per il quale lo Stato del Kuwait ha chiesto l’estradizione.
Avverso l’ordinanza indicata ha proposto ricorso il difensore di [OMISSIS] deducendo un unico motivo, ove si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto l’estradando è stato sottoposto agli arresti domiciliari senza che venissero valutate la concretezza e l’attualità del pericolo di fuga nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, e tenendo conto dei numerosi elementi fattuali forniti dalla difesa (regolare ingresso in Italia con la compagna, assenza di precedenti e di collegamenti con la criminalità organizzata, buon comportamento processuale, mancanza di documenti o banconote false e gravi condizioni di salute).
In data 12 giugno 2026 è pervenuta una memoria difensiva nell’interesse dello Stato del Kuwait in cui è stato richiesto di dichiarare il ricorso inammissibile o infondato, sottolineando la perdurante sussistenza del pericolo di fuga di [OMISSIS], residente con la famiglia in Svizzera e privo di legami in Italia, anche alla luce della definizione del procedimento estradizionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente non è accoglibile l’istanza, oralmente proposta in udienza dal difensore del ricorrente, di espunzione della memoria difensiva depositata dallo Stato del Kuwait – già presente nel processo di merito, come risulta dal verbale del 30 giugno 2026 dinanzi alla Corte d’appello di Roma – in quanto si tratta di soggetto legittimato all’esercizio delle facoltà inerenti al contraddittorio, avuto riguardo alla natura cautelare del presente giudizio, sino al giorno stesso dell’udienza.
L’ordinanza impugnata, con espresso richiamo alla sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Sez. 2, n. 12724 del 10 marzo 2026, si è limitata ad accogliere la richiesta difensiva di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari alla luce delle condizioni di salute di [OMISSIS], senza indicare tuttavia, in nessun passaggio della motivazione, gli elementi di fatto dai quali evincere la sussistenza del concreto pericolo di fuga, nelle more dello svolgimento della procedura di estradizione, oggetto delle indicazioni dettate dalla sentenza rescindente.
Infatti, la citata pronuncia di annullamento di questa Corte, dopo avere dato atto che i Giudici di merito non avevano offerto alcuna risposta in ordine alla concretezza e all’attualità dell’esistenza del pericolo di fuga del consegnando, anche in ragione della sua condizione sanitaria, aveva disposto, al paragrafo 2, che il giudice del rinvio operasse «una nuova e completa valutazione di merito delle questioni sottoposte con gli atti di parte, ivi comprese, in via subordinata, quelle inerenti all’eventuale idoneità di una misura meno grave a scongiurare il rischio di fuga ove ritenuto sussistente».

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, al quale il provvedimento impugnato non si è attenuto, il principio secondo cui, nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, la sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, deve essere valutato secondo i criteri stabiliti dall’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 1 n. 50746 del 3/11/2023, Kachan, non mass.; Sez. 6, n. 42803 del 10/11/2005, Fuso, Rv. 232487), avuto riguardo al concreto pericolo di allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con il conseguente rischio di inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale circa la possibile ed effettiva sua consegna al Paese richiedente, affinché risponda delle condotte di rilievo penale contestategli (Sez. 6, n. 6664 del 15/12/2015, dep. 2016, Hysa, Rv. 266112 e Sez 1 n. 50746 del 3/11/2023, Kachan, non mass.).
Pertanto, deve ribadirsi che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l’applicazione delle misure coercitive devono essere scrutinati dal giudice della cautela secondo un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione, ancorato ad una serie di indici, vicini nel tempo, che comprovino, anche in via sintomatica, un effettivo e prevedibile prossimo pericolo di allontanamento dell’estradando tanto da necessitare un intervento restrittivo (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, Vidrasan, Rv. 278057; Sez. 6, n. 27357 del 19/06/2013, Elmazaj, Rv. 256568).

Alla luce di questi principî, l’ordinanza impugnata deve essere annullata per assenza di motivazione, tale da configurare violazione di legge, unico vizio rilevante in questa sede ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen.
Infatti, la Corte di appello, senza dare conto di alcun dato oggettivo, si è limitata a sostituire la misura massimamente restrittiva sulla base delle sole precarie condizioni di salute di [OMISSIS], che costituiscono un elemento fattuale di per sé rilevante ai fini dell’accertamento oggetto di esame, in tal modo non rispondendo all’obbligo di motivazione richiesto dalla pronuncia rescindente, che aveva disposto che il giudice del rinvio desse espressamente conto, innanzitutto, della sussistenza del pericolo di fuga di [OMISSIS] e, una volta accertata l’esistenza del presupposto, valutasse il tipo di misura cautelare idonea ad evitarlo.

Dagli argomenti che precedono consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio, che dovrà uniformarsi ai su indicati principi, eliminando il vizio rilevato.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti in dispositivo indicati.P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 18 giugno 2026