Extradition, precautionary measure and assessment on flight risk

Extradition
🇮🇹Italy→🇲🇩Moldova
Decision on precautionary measure
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
09/07/2026
Decision number
28613/2026
Main ground
Precautionary Measure
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
Flight risk
🇬🇧 Summary
Moldova requested the extradition of the requested person for the enforcement of a three-year and six-month prison sentence for theft. The Court of Appeal ordered detention pending extradition, relying on the seriousness of the offence, the length of the sentence and the person’s allegedly brief presence in Italy. The Court of Cassation held that this reasoning was merely apparent because flight risk must be based on specific, concrete and current circumstances drawn from the requested person’s individual situation. The seriousness of the conviction alone was insufficient, particularly where the defence had produced evidence of stable residence, employment and family ties in Italy. As the lower court had also failed to explain why detention in prison was the only suitable measure, the Court quashed the order without remand, declared the detention measure ineffective and ordered the requested person’s immediate release.
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Extradition, precautionary measure and assessment on flight risk, Italian Supreme Court, 9 July 2026, No 28613/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-detention-flight-risk-reasoning-italy-moldova-7-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 21/05/2026, la Corte di appello di Genova emetteva
ordinanza di convalida di arresto e contestuale misura di custodia cautelare in
carcere nei confronti di C.C., nell’ambito del procedimento
estradizionale relativo alla richiesta della Repubblica della Moldova, fondato sul
mandato di arresto a fini esecutivi, emesso dalla Corte di appello di Chisinau per
la condanna ad anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di furto commesso in
Chisinau tra il 25/11/2020 e il 20/12/2020.
2. Propone ricorso C.C., tramite l’Avv. … chiedendo l’annullamento della ordinanza
impugnata e la rimessione in libertà.
2.1 Si deduce, con primo motivo, la violazione degli artt. 714, comma 2
cod. proc. pen. e 111 Cost, Per avere la Corte di appello omesso totalmente la
motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi fondanti la misura
custodiale in carcere; in particolare facendo ricorso a una mera formula di stile
evocatrice del pericolo di fuga alla gravità del fatto e alla breve permanenza sul
territorio dello Stato da parte del C.C. così fornendo motivazione solamente
apparente e senza confrontarsi con le specificità del caso concreto, pur a fronte
delle produzioni difensive in merito alla situazione familiare e lavorativa del
ricorrente, regolare sul territorio, stabilmente residente in provincia di Parma da
circa quattro anni, sposato con cittadina italiana e occupato in forza di contratto
di lavoro a tempo indeterminato
2.2 Con secondo motivo si censura l’omessa motivazione in merito ai criteri
di scelta della misura cautelare custodiale applicata, avendo la Corte d’appello
totalmente omesso ogni riferimento circa i criteri giustificativi della misura della
detenzione carceraria, mancando di confrontarsi con la specificità del caso
concreto come da motivo precedente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, posto che
entrambi censurano l’omessa motivazione in relazione ai due aspetti oggetto di
valutazione nell’ambito del procedimento cautelare riferito alla procedura
estradizionale.
Deve premettersi che avverso le ordinanze cautelari adottate incidentalmente
al procedimento di estradizione è ammesso unicamente il ricorso per cassazione
per violazione di legge, ipotesi nella quale rientra anche il caso di omessa
motivazione o di motivazione apparente.
L’ordinanza impugnata risulta effettivamente mancante di motivazione sia in
relazione alla sussistenza del pericolo di fuga, sia in ordine alla esclusiva idoneità
della custodia in carcere.
Nel provvedimento impugnato, infatti, la Corte di appello si limita a desumere
il pericolo di fuga ‘per la gravità del fatto contestato e l’entità della pena inflitta e
tenuto conto del ristretto lasso temporale in cui l’arrestato si trova in Italia’ e
passando direttamente, in dispositivo, all’applicazione della misura custodiale.
Si tratta di una motivazione apparente rispetto alla sussistenza del pericolo di
fuga e del tutto omessa in relazione alla scelta della misura.
Per quanto attiene al primo aspetto, infatti, il mero richiamo alla gravità dei
fatti non fornisce alcun elemento concreto di valutazione, posto che tale dato
doveva essere inquadrato nel contesto complessivo, verificando se vi fossero
elementi specifici dai quali poter desumere l’effettività del rischio di
allontanamento del soggetto richiesto in consegna.
Come ribadito anche recentemente, in tema di misure coercitive disposte
nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza ed
attualità del pericolo di fuga devono essere valutati dal giudice avendo riguardo
alla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, e dunque
secondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vita
dell’estradando, sul rischio che questi possa sottrarvisi, allontanandosi dal
territorio nazionale (Sez.6, n. 26647 del 30/5/2024, Ghouri, Rv. 286755; Sez.6,
n. 23632 del 17/4/2024, Sulic, Rv. 286647; Sez.1, n. 31765 del 10/9/2020, Akim,
Rv. 279893).
La sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del
provvedimento limitativo della libertà personale, deve essere motivatamente
fondata su elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale possibilità di
allontanamento clandestino da parte dell’estradando, non costituendo circostanza
rilevante a tali fini la severità della condanna da espiare in caso di consegna
(Sez.6, n. 50161 del 29/11/2019, Vidrasan, Rv. 278057).
Applicando tali principi al caso di specie, risulta come la motivazione resa dalla
Corte di appello sia meramente apparente, valorizzando un dato – la gravità del
fatto e della condanna, oltre alla breve permanenza sul territorio dello Stato, dato
contraddetto dalla produzione difensiva della quale non si è dato conto – di per sé
non univocamente indicativo del pericolo di fuga e, al contempo, non avendo
verificato la sussistenza di elementi che possano far ritenere la concretezza e
attualità del pericolo di fuga.
Per quanto concerne, invece, l’aspetto relativo alla scelta della misura
custodiale, vi è completa mancanza di motivazione, risultando la custodia
cautelare in carcere solo enunciata nel dispositivo dell’ordinanza.
3. Questo Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale più recente,
secondo il quale l’annullamento dell’ordinanza per mancanza di motivazione
comporta l’immediata liberazione dell’estradando.
‘Il vizio di omessa motivazione, infatti, determina la nullità dell’ordinanza
cautelare, con la conseguenza che, ove si disponesse l’annullamento con rinvio al
fine di consentire alla Corte di appello di redigere una nuova motivazione e sanare
il vizio originario, si determinerebbe il perdurare della limitazione della libertà
personale dell’arrestato in difetto di un valido titolo cautelare’.
Come da Sez. 6, n. 16342 del 17/02/2025, Lopes, Rv. 287970 – 01: In tema
di estradizione per l’estero, l’annullamento, per difetto di motivazione sul pericolo
di fuga, dell’ordinanza della corte di appello di convalida dell’arresto e contestuale
applicazione della custodia cautelare in carcere comporta l’immediata liberazione
della persona richiesta in consegna e va pronunciato senza rinvio, non potendosi
ipotizzare una perdurante limitazione della libertà personale sulla base
dell’ordinanza genetica caducata, in attesa di una non consentita motivazione
integrativa in sede rescissoria, salva restando la possibilità per il giudice del merito
di procedere alla emissione di un nuovo titolo cautelare emendato dal vizio che ha
dato luogo all’annullamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e ordina l’immediata
liberazione di C.C. se non detenuto per altro.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al procuratore generale
in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod. proc. pen