Extradition detention order set aside: medical incompatibility claim required formal expert assessment (Roman Khlynovskiy case)
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
[OMISSIS] si trova attualmente in custodia cautelare in carcere nell’àmbito di una procedura estradizionale verso l’estero, in corso dinanzi alla Corte di appello di Bologna.
La sua difesa ha avanzato istanza di revoca o sostituzione di tale misura cautelare sul presupposto dell’incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime penitenziario, ma la Corte di appello l’ha respinta, rilevando: a) la permanenza del pericolo di fuga, per le ragioni già evidenziate in precedenti ordinanze relative ad analoghe richieste; b) la compatibilità delle sue condizioni di salute con la restrizione carceraria, sulla base della relazione trasmessa dal servizio sanitario penitenziario, che rendeva superfluo disporre una perizia.
Ricorre avverso tale decisione l’estradando, con atto del proprio difensore, per tre motivi:
2.1. Il primo consiste nella violazione dell’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., il quale, in caso di richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare per ragioni di salute, impone al giudice di procedere agli accertamenti sanitari mediante perizia, qualora non sia in condizione di decidere allo stato degli atti.
La relazione trasmessa dall’istituto penitenziario, invece, non è una perizia, perché non è stata resa nel contraddittorio delle parti, non ha risposto a specifici quesiti, non è stata resa secondo le forme tipiche di tale atto istruttorio. Inoltre, non ha delineato un quadro clinico stabile, avendo subordinato il giudizio di compatibilità alla condizione di «un attento monitoraggio delle condizioni psichiatriche» e, comunque, avendo concluso per la permanenza di un rischio suicidiario, seppur ridotto da medio a lieve.
2.2. Il secondo motivo riguarda l’apparenza della motivazione relativa al pericolo di fuga.
La Corte d’appello si è limitata a rinviare ai propri provvedimenti precedenti sul punto, senza confrontarsi con le condizioni psichiatriche sopravvenute del ricorrente, le quali, invece, inciderebbero sulla capacità di autodeterminazione e, in particolare, sulla capacità di organizzare un’eventuale fuga; senza contare che egli possiede legàmi affettivi in Italia.
2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione del principio di proporzionalità della misura, in relazione agli artt. 2, 13 e 32, Cost., e 3, CEDU.
L’ordinanza impugnata non avrebbe valutato la possibile adeguatezza di misure diverse e più blande, quali gli arresti domiciliari in luogo di cura, magari con prescrizioni più stringenti e controllo elettronico.
2.4. Tali doglianze sono state ribadite e sviluppate con motivi aggiunti, rilevandosi, in particolare: che la compatibilità tra condizioni di salute del detenuto e regime penitenziario va valutata in relazione alle peculiarità del caso concreto; che la valutazione di eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari può essere effettuata solo dopo aver accertato la compatibilità tra stato di salute e regime carcerario; che, infine, il pericolo di fuga è stato affermato senza indicare le circostanze di fatto da cui lo si è dedotto.
Il Procuratore generale ha trasmesso una memoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
È fondato il primo motivo di ricorso, ciò che comporta l’assorbimento degli altri.
In tema di misure cautelari personali, il giudice, qualora, alla stregua degli atti, non intenda accogliere l’istanza di revoca o di sostituzione del vincolo custodiale fondata su una diagnosi di incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione inframuraria, ha l’obbligo di disporre accertamenti medici, da espletarsi nella forma della perizia (per tutte: Sez. 2, n. 24558 del 05/06/2024, R., Rv. 286539, con richiamo di precedenti conformi). Peraltro, anche il precedente citato dall’ordinanza a proprio sostegno (Sez. F, n. 34814 del 08/08/2023, R., Rv. 285093), al di là della massima, va inteso nel senso che l’obbligo di perizia deve escludersi soltanto laddove l’allegazione dell’incompatibilità da parte dell’interessato non sia sorretta da adeguata giustificazione e si versi in una situazione di chiara compatibilità: la quale, invece, non emerge in questo caso.
Dalla relazione del servizio sanitario penitenziario, infatti, non solo risulta un quadro nosologico comunque bisognevole di costante monitoraggio, ma soprattutto essa non esplicita se le attività diagnostiche e terapeutiche indicate come necessarie siano adeguatamente e tempestivamente praticabili nel circuito penitenziario, eventualmente presso uno stabilimento sanitario di quell’amministrazione.
Soltanto all’esito di tale indagine, dunque, dovrà valutarsi la perdurante necessità della custodia carceraria e, dunque, la concretezza del pericolo di fuga, l’eventuale rilevanza eccezionale dello stesso e, in alternativa, l’adeguatezza di altre misure cautelari più blande.
L’ordinanza impugnata, dunque, dev’essere annullata, con rinvio al giudice emittente, per un nuovo giudizio secondo le indicazioni appena rassegnate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2026.
