Extradition to Turkey, precautionary measures and prognosis on extradition
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella del divieto di espatrio nei confronti di [omissis], arrestato in esecuzione di una richiesta di estradizione formulata dall’autorità giudiziaria turca per l’esecuzione della sentenza di condanna pronunciata in data 25 ottobre 2019 dall’Alta Corte penale di Adana.
2. L’avvocato [omissis], difensore di [omissis], ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo due motivi di ricorso.
2.1. Il difensore, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto l’inosservanza dell’art. 714, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte di appello ha, infatti, ritenuto che il sindacato sulle condizioni per procedere all’estradinone sia strutturalmente riservato alla fase della delibazione del merito della domanda dell’autorità giudiziaria estera, ma l’art. 714, comma 3, cod. proc. pen. espressamente subordina l’adozione di una misura coercitiva nel procedimento di estradizione alla formulazione di una specifica valutazione prognostica favorevole in ordine alla consegna.
La Corte di appello ha, dunque, integralmente eluso la doverosa prognosi sulla sussistenza delle condizioni per la concessione dell’estradizione nella successiva fase di merito e ha disapplicato la disposizione invocata dalla difesa, trasformando la misura coercitiva da strumento funzionale alla realizzazione degli obiettivi della cooperazione internazionale a ingiustificata e autonoma compressione della libertà personale, in palese contrasto con la sua natura servente.
Ad avviso del difensore, la prognosi imposta dall’art. 714, comma 3, cod. proc. pen., peraltro, nel caso di specie, sarebbe radicalmente negativa in ordine alla concedibilità dell’estradizione del ricorrente.
Forti preoccupazioni sul rischio concreto di subire trattamenti disumani e degradanti nel sistema penitenziario turco sono state espresse dalla Risoluzione del Parlamento europeo dell’8 febbraio 2018 sulla situazione dei diritti umani in Turchia, dal recente report redatto da Amnesty International con riferimento al biennio 2024-2025 e da recenti notizie di stampa.
La Repubblica di Turchia nel luglio 2016 ha sospeso l’applicazione nel proprio territorio della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e, nonostante il ritiro in data 8 agosto 2018 della dichiarazione di sospensione, ha scelto di porsi al di fuori del sistema convenzionale di tutela dei diritti fondamentali.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 15109 del 2025, ha, inoltre, statuito che ove la richiesta di estradizione per l’estero sia avanzata dalla Turchia, sussiste il rischio concreto di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in quanto plurime e affidabili fonti sovranazionali dimostrano la sussistenza di sistematiche violazioni dei diritti umani nelle carceri, di torture e maltrattamenti, nonché della compromissione, nel sistema giudiziario turco, del diritto di difesa e dell’indipendenza della magistratura in ordine all’equo processo, dimostrando altresì che non può attribuirsi rilievo al ritiro della sospensione dell’applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, che è stata disposta, in quello Stato, nel luglio 2016.
Le condizioni carcerarie turche anche nel biennio 2025/206, peraltro, hanno continuato a essere oggetto di seria preoccupazione internazionale e sono state documentate nell’ordinamento penale turco violazioni del diritto ad un giusto processo, il ricorso eccessivo alla forza e la mancanza di indipendenza della magistratura.
2.2. Il difensore, con il secondo motivo, ha censurato l’inosservanza degli artt. 715, comma 2, lett. c), e 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento al pericolo di fuga, normativamente previsto quale condizione per l’applicazione di misure coercitive nella pendenza del procedimento estradizionale.
La Corte di appello, infatti, pur ritenendo affievolite le esigenze cautelari, nella motivazione dell’ordinanza impugnata non avrebbe fatto alcun riferimento alla sussistenza del pericolo, concreto e attuale, di fuga del ricorrente dallo Stato italiano.
Il pericolo di fuga, peraltro, pur configurandosi in materia estradizionale in termini più lati che nella disciplina ordinaria delle misure cautelari, deve pur sempre sussistere e non può essere ritenuto sussistente sulla base di meri automatismi presuntivi.
Il ricorrente risiede in Olanda con i propri genitori e si è recato in Italia per trascorrervi qualche giorno di vacanza; il ricorrente, inoltre, ha effettuato la registrazione con il proprio passaporto presso la struttura alberghiera italiana che lo ospitava. Questi elementi sarebbero incompatibili con l’intento di darsi alla fuga, tanto più che sono passati dodici anni dai fatti che hanno originato il processo penale dal quale trae origine la richiesta di estradizione.
Il pericolo di fuga, peraltro, non può essere inferito dalla circostanza che il ricorrente ha una doppia cittadinanza e la stessa Corte di appello ha riconosciuto il comportamento massimamente collaborativo del ricorrente con l’autorità giudiziaria italiana.
La carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga, concreto e attuale, dunque, imporrebbe l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si precisano.
2. Il difensore, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto che la Corte di appello ha omesso di motivare sulla prognosi favorevole circa le condizioni giuridiche per la consegna del ricorrente all’autorità giudiziari turca e che questa prognosi sarebbe negativa, in ragione delle sistematiche violazioni dei diritti umani inflitte in questo ordinamento ai detenuti.
3. Il motivo è fondato.
3.1. Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale: ex plurimis, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che il difensore del ricorrente, con istanza depositata in data 21 febbraio 2026, ha chiesto la sostituzione della misura coercitiva applicata nei confronti del ricorrente, stante l’impossibilità di formulare una prognosi positiva circa le condizioni per la consegna dello stesso all’autorità giudiziaria turca, in ragione delle sistematiche violazioni dei diritti umani inflitte in questo ordinamento ai detenuti.
La Corte di appello di Milano, nel sostituire la misura coercitiva disposta nei confronti del ricorrente, ha affermato che la verifica delle condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione è strutturalmente demandata alla fase del merito.
L’art. 714, comma 3, cod. proc. pen., tuttavia, impone, per l’adozione della misura coercitiva volta ad assicurare la consegna, una valutazione prognostica circa la sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione (Sez. 6, n. 3384 del 28/09/1995, Matasic, Rv. 203311 – 01; Sez. 6, n. 3812 del 23/11/1993, Caligiore, Rv. 196746 – 01), con un giudizio formulato allo stato degli atti, e riserva alla successiva fase di merito ogni eventuale accertamento integrativo (Sez. 6, n. 38605 del 05/09/2024, Bingol, Rv. 287033 – 01).
Questa disposizione costituisce, dunque, un ineludibile baluardo di garanzia del consegnando (Sez. 6, n. 36676 del 09/10/2025, Sakun, in motivazione), in quanto preclude il rischio di ingiustificate restrizioni della sua libertà personale, e introduce uno sbarramento, destinato ad operare in tutti i casi in cui la corte di appello, già al momento in cui deve decidere se disporre la misura coercitiva, ravvisi condizioni – siano esse giuridiche o fattuali – ostative all’esito positivo della procedura estradizionale.
La prognosi di sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione deve, peraltro, essere operata dalla Corte di appello non solo all’atto dell’adozione della misura coercitiva, ma deve permanere lungo tutto il corso della sua durata, quale condizione di legittimità della stessa e, dunque, anche quando è chiamata a decidere di una richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva disposta all’esito della convalida dell’arresto dell’estradando.
3.2. La Corte di appello di Milano, dunque, non ha fatto corretta applicazione dell’art. 714, comma 3, cod. proc. pen., in quanto ha integralmente omesso la valutazione prognostica espressamente prevista dal legislatore e sollecitata dal difensore dell’estradando.
Questa prognosi, peraltro, nel caso di specie, è estremamente complessa, in ragione delle circostanze puntualmente documentate dal difensore in ordine al rischio di violazione dei diritti fondamentali dell’estradando in Turchia.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, rilevato che, in tema di estradizione per l’estero, la Corte di appello, già nel verificare la sussistenza di ragioni ostative alla pronuncia di una decisione favorevole alla consegna che precludono, ex art. 714, comma 3, cod. proc. pen., l’adozione di una misura coercitiva finalizzata ad assicurarne l’esecuzione, è tenuta a valutare se, sulla base di elementi oggettivi e attendibili, sussiste il rischio che il consegnando sia sottoposto, nello Stato richiedente, a trattamenti inumani o degradanti (Sez. 6, n. 35676 del 09/10/2025, Sakun, Rv. 288774 – 01).
Questa Corte ha, inoltre, statuito che, ove la richiesta di estradizione per l’estero sia stata avanzata dalla Turchia, è necessario accertare, con particolare rigore, il rischio concreto di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in quanto plurime e affidabili fonti sovranazionali dimostrano la sussistenza di sistematiche violazioni dei diritti umani nelle carceri, di torture e maltrattamenti nonché della compromissione, nel sistema giudiziario turco, del diritto di difesa e dell’indipendenza della magistratura in ordine all’equo processo, dimostrando altresì che non può attribuirsi rilievo al ritiro della sospensione dell’applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, che era stata disposta, in quello Stato, nel luglio 2016 (Sez. 6, n. 15109 del 12/03/2025, Boyun, Rv. 287966 – 01, in motivazione, la Corte ha richiamato la sentenza della CGUE, Grande Sezione del 18 giugno 2024, Generalstaatsanwaltschaft Hamm c. Turchia, C352/22, sulla necessità che, nei rapporti con la Turchia, l’autorità competente dello Stato membro richiesto non si limiti a prendere atto delle rassicurazioni del Governo richiedente, ma consideri elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati).
3.3. Deve, dunque, essere disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per procedersi all’applicazione dell’art. 714, comma 3, cod. proc. pen.
L’accoglimento di questo motivo di ricorso, in ragione della propria valenza pregiudiziale, esime dal delibare l’ulteriore censura proposta dal ricorrente in ordine all’insussistenza del pericolo di fuga del ricorrente.
4. Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2026.
Depositata in Cancelleria l’1 giugno 2026.
