Extradition to Switzerland partly granted: double criminality lacking for private-document forgery
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE PENALE
La Corte di Appello di Bologna, Seconda Sezione penale, composta dai consiglieri:
Dott. Stefano Valenti Presidente
Dott Eleonora Frangini Consigliere reI
Dott Cristina Bellentani. Consigliere
ha pronunciato al seguente
SENTENZA
nei confronti di ……. , cautelato, ai fini estradizionali, con la misura dell’ obbligo di dimora nel territorio del Comune di Fabriano, aggravato dal divieto di uscita notturna.
Premesso che: in data 25.02.2020 i Carabinieri della Sezione Anticrimine di Ancona, contemporaneamente all’esecuzione del fermo disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ancona per il reato di cui all’art 648 bis aggravato dall’art 416 bis cp (procedimento n …..) hanno eseguito l’arresto del predetto ……. in esecuzione di mandato di arresto per fini estradizionali (INC 2018.8625/RR) emesso il 24.02.2020 dal Pubblico Ministero del Canton Ticino (Svizzera) in ordine ai reati di truffa continuata aggravata (art 146 co 2 codice penale svizzero) e di falsità in documenti privati (art 251 e 252 codice penale svizzero) da lui commessi dal 2012 fino al 24.02.2020 a Lugano, Londra ed in altre località imprecisate del Canton Ticino e italiane, asserendo di agire in rappresentanza della società ………. facendo credere ai clienti che quest’ultima operava nel campo del commercio dell’oro ed era proprietaria di miniere in ……., allestendo o facendo allestire documentazione falsa (“segnatamente fasulli scritti e.mail attestanti, contrariamente al vero, la conferma di erogazione di un finanziamento da ….., falsi contratti di vendita di lingotti d’oro, falsi certificati di custodia di lingotti d’oro ”) in tal modo inducendo numerose persone offese ad investire danaro, per un importo complessivo di circa euro 800.000, in un’ attività in realtà inesistente, danaro che poi utilizzava per sé e per la suddetta società, tacendo “la reale destinazione dei fondi, tentando di guadagnare tempo mediante giustificazioni fasulle, attestanti riunioni a Zurigo per l’erogazione di un finanziamento da …..”, reati puniti rispettivamente con pena fino a dieci anni di reclusione e fino a cinque anni di reclusione; – in data 27.02.2020 il Consigliere delegato di questa Corte di Appello ha proceduto all’identificazione ed audizione del predetto ….. -il quale non ha acconsentito all’estradizione- ed ha applicato a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere, riguardo alla quale vi è stata richiesta di mantenimento ai sensi dell’art 716 co 4° cpp da parte del Ministero della Giustizia in data 02.03.2020 -misura successivamente sostituita con quella degli arresti domiciliari aggravati dall’ applicazione di dispositivo elettronico di controllo, poi sostituiti con la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel territorio del …. (ordinanza del 11.09.2020)-;
– Il Governo della Confederazione svizzera ha chiesto l’estradizione di ……. (nota del Ministero della Giustizia del 02.03.2020) ed ha trasmesso la relativa documentazione che è stata tradotta in lingua italiana;
– il Procuratore Generale, in data 22.05.2020, ha presentato la requisitoria ai sensi dell’art 703 cpp chiedendo la declaratoria dell’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione “per il solo reato di truffa, previa verifica della data di fine commissione del reato per valutare il decorso della prescrizione”;
– all’udienza del 16.06.2020 davanti a questa Corte di Appello, in assenza dell’estradando, il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento della richiesta di estradizione e la difesa ne ha chiesto il rigetto, facendo presente che l’Autorità Giudiziaria di Ancona sta procedendo a carico di ……, oltre che per il delitto di cui agli artt 648 bis aggravato dall’art 416 bis cp (proc. N 1848/18 Rg Nr Ancona), per fatti-reato di truffa analoghi e/o medesimi a quelli per cui sta procedendo l’Autorità svizzera;
– la Corte di Appello ha pertanto richiesto ed ottenuto dalla Procura di Ancona e dall’ Autorità straniera richiedente l’estradizione specificazioni in tal senso, regolarmente pervenute il 14.08.2020 ed il 04.09.2020;
– all’udienza del 09.09.2020, alla presenza di ……., il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento della richiesta di estradizione e la difesa il rigetto o, in subordine, l’acquisizione degli atti di altri procedimenti pendenti a carico di ……… presso le Autorità Giudiziarie di Modena, Fermo, Bologna, Teramo e Macerata per fatti che si assumono sovrapponibili a quelli per cui procede l’Autorità Giudiziaria svizzera. riportandosi alla memoria ed agli atti depositati in data 08.09.2020;
Rilevato, sulla base della documentazione trasmessa dall’ Autorità svizzera, che:
– la richiesta di estradizione deve essere accolta.
– la domanda di estradizione è ritualmente corredata dai documenti di cui all’art.700 cO.I e 2 c.p.p. e dalle relative traduzioni in lingua italiana, da cui si evince un quadro indiziario univoco e concludente delle plurime truffe contestate a …….;
– la richiesta proviene dall’Autorità Giudiziaria di uno Stato Estero con il quale esiste trattato di estradizione (Convenzione Europea di estradizione firmata a Parigi il 13.12.1957 ratifIcata dall’Italia con L. 300/1963);
-è stato possibile accertare l’identità e la nazionalità della persona di cui è stata chiesta l’estradizione;
-uno dei reati per il quale è richiesta l’estradizione (truffa continuata aggravata) è previsto come delitto anche dalla legislazione italiana (art 640 cp), non anche l’altro (falsificazione di documenti privati), riguardo al quale è intervenuta l’abrogazione dell’art 485 cp con D.L. 7/2016, ragione per cui, in forza del dettato di cui all’art 2 della Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957 a cui ha aderito anche la Svizzera (approvata dall’Assemblea federale svizzera il 27.09.1966, ratifica depositata il 20.12.1066 entrata in vigore il 20.03.2967), la richiesta di estradizione può accogliersi solo relativamente ai reati di truffa aggravati;
– tali reati di truffa – di cui è stata specifIcata dall’Autorità richiedente l’estradizione l’epoca di commissione negli anni 2014, 2015 e 2016 – non sono prescritti, non sono reati politici, né sono connessi a fatti di tale natura;
– non sussistono le condizioni ostative di cui all’art 698 cpp, né quelle di cui all’art. 705 cpp;
– per tutte le numerose truffe contestate dall’Autorità Svizzera -ad eccezione di quella commessa ai danni di …… afferente lo stesso contesto fattuale su cui sta procedendo anche la Procura della Repubblica di Macerata per il reato di cui all’art 646 cp, come risulta dall’informazione di garanzia e dalla richiesta di proroga dei termini di indagine allegata dal difensore alla memoria del 08.09.2020- non risultano procedimenti pendenti in Italia, né risulta siano state emesse sentenze irrevocabili nello Stato Italiano;
– l’identità del fatto che, ai sensi degli artt 7 e 8 della Convenzione europea di estradizione di Parigi del 13.12.1957 e dell’art 705 cpp, è ostativa all’ estradizione non riguarda la tipologia degli illeciti ed il contesto in cui sono stati commessi, ma implica e richiede che i fatti-reato per cui procedono l’Autorità richiedente l’estradizione e l’Autorità richiesta siano gli stessi, siano storicamente sovrapponibili e siano commessi ai danni delle medesime persone offese;
– il provvedimento per cui è richiesta l’estradizione non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato Italiano;
– sono infondate le ragioni addotte dalla difesa a sostegno de! rifiuto all’estradizione poiché la litispendenza è emersa solo per il fatto-reato commesso ai danni di ….. per cui sta procedendo l’Autorità Giudiziaria di Macerata, ancorchè con diversa qualificazione giuridica, e non anche per gli altri fatti-reato di truffa che, seppure analoghi come condotte, si sono rivelati, sulla base degli atti trasmessi a questa Corte dall’ Autorità Giudiziaria di Ancona e dall’Autorità Svizzera, diversi in quanto commessi ai danni di differenti persone offese;
Rilevato che, in relazione all’incidenza sulla esecuzione dell’estradizione, della pendenza di procedimenti in Italia per fatti diversi (art 19 della Convenzione di Parigi ed art 709 cpp), la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di accertamento delle condizioni per l’accoglimento delle domande di estradizione di un imputato verso l’Estero, la valutazione compiuta dalla Corte di Appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità, nonché la possibilità di subordinare l’estradizione a condizioni, nell ‘ipotesi in cui, come nella specie, l’estradando debba essere giudicato anche nel territorio dello Stato per fatti diversi da quelli oggetto dell ‘estradizione; rientra, infatti, nell ‘esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia, ed attiene alla fase esecutiva dell ‘estradizione medesima, la facoltà, per scelta politico-amministrativa, di rimandare la consegna dell ‘estradando, ovvero di procedere ad una consegna temporanea, atteso che solo la pendenza in Italia di un procedimento penale per lo stesse fatte oggetto della richiesta di estradizione vieta di adottare una pronuncia di estradabilità” (Cass. Peno Sez. VI sento 9273 del 25.01.2001, conforme Casso Pen Sez. VI sent. 53176 del 15.11.2018: “In tema di estradizione per l’estero, la commissione in Italia di parte del reato non esclude la concorrente giurisdizione straniera, né impedisce l’estradizione fondata sulla Convenzione europea del 1957, in virtù della quale siffatta ipotesi può dar luogo al rifiuto facoltativo di estradizione, che non è di competenza dell’Autorità Giudiziaria, ma secondo quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n 58 del 1997, rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministero della Giustizia “);
Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni per accogliere la domanda di estradizione in esame, limitatamente ai reati di truffa ai danni di tutte le persone offese nel procedimento pendente presso l’Autorità Giudiziaria Svizzera, ad eccezione della truffa ai danni di ……, mentre le stesse condizioni non sussistono riguardo ai reati di falsificazione di documenti privati, stante l’abrogazione, in Italia, dell’art 485 cp, intervenuta con D.Lgv 7/2016;
PQM
visti l’art 704 cpp e la Convenzione di estradizione del 13.12.1957
dichiara
la sussistenza delle condizioni per precedere all’estradizione di …… – richiesta dal Governo della Confederazione Svizzera in esecuzione del mandato di arresto internazionale emesso ai fini estradizionali in data 24.02.2020 dal Pubblico Ministero del Canton Ticino – limitatamente ai reati di truffa continuata aggravata (art 146 co 2 codice penale svizzero) commessi dal 2012 fino al 24.02.2020 a Lugano, Londra ed in altre località imprecisate del Canton Ticino e italiane, ad eccezione del fatto-reato commesso ai danni di ….., riguardo al quale sta procedendo l’Autorità Giudiziaria italiana (proc n ….. Procura della Repubblica di Macerata).
Dichiara che le stesse condizioni per procedere all’estradizione non sussistono riguardo ai reati di falsificazione di documenti privati, stante l’abrogazione in Italia dell’art 485 cp con D.Lgv 7/2016.
Bologna, 09/09/2020
