Extradition to Ecuador granted: final conviction and double criminality supported surrender

Extradition
🇮🇹Italy🇪🇨Ecuador
Granted
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Court
Court of Appeal of Bologna
Decision date
18/01/2008
Decision number
238/2008
Main ground
Double criminality
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The case concerned an Ecuadorian request for extradition from Italy for the execution of a final conviction imposing a sixteen-year prison sentence. The conviction related primarily to intentional homicide and also included other offences, such as abuse of office, torture and concealment of a corpse. The Court of Appeal of Bologna held that the extradition request was supported by the required documentation and that the judgment had become final. It found that the offences were also punishable under Italian law and that the double criminality requirement was therefore satisfied. The Court further noted that the requested person had been properly identified and that no grounds for refusal under Articles 698 or 705 of the Italian Code of Criminal Procedure were present. It therefore declared that the conditions for extradition to Ecuador were met.
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Extradition to Ecuador granted: final conviction and double criminality supported surrender, Court of Appeal of Bologna, 18 January 2008, No 238/2008, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-ecuador-double-criminality-murder-italy-ecuador-1-2008
🇮🇹 Full Text

SENTENZA

Nel procedimento per estradizione nei confronti di:

[OMISSIS], detenuto nella casa circondariale di Milano “S. Vittore” per fini estradizionali (arrestato il 12/08/2007 – scarcerato il 28/08/2007 – riarrestato il 28/08/2007 – scarcerato il 23/10/2007 – riarrestato il 12/11/2007) – Presente.

difensore: [omissis] del Foro di Milano – Presente
CONCLUSIONI PROCURATORE GENERALE
Si riporta al parere già espresso dell’ufficio.

CONCLUSIONI DIFESA
Chiede che si emetta parere sfavorevole all’estradizione.

[OMISSIS], è stato arrestato il 12.08.2007 dalla Polizia di Stato di Bologna a seguito di provvedimento di cattura dell’A.G. dell’Ecuador, II Sez. Penale della Corte Suprema di Giustizia di Ambato in data 21.09.2006, emesso per il reato di omicidio volontario, tortura e sequestro di persona, perché condannato alla pena di anni 16 di reclusione, cui era seguito l’ordine di carcerazione in data 22.11.2006.

La polizia italiana aveva dato esecuzione al mandato di arresto come risultante da segnalazione S.I.D. del Servizio di Cooperazione Internazionale in cui sostanzialmente erano riportate le notizie sopra richiamate, unitamente alla enunciazione del fatto-reato ed ad una sommaria esposizione dei fatti.

L’arrestato era stato così associato nella casa circondariale di Bologna, ma da parte della Corte di Appello di Bologna era stato rimesso in libertà con ordinanza in data 28.08.2007 per revoca della misura cautelare, a seguito di mancata tempestiva trasmissione all’Ufficio della richiesta di mantenimento della custodia cautelare, cui era seguito contestualmente il provvedimento di nuova detenzione per fini estradizionali.

In data 23.10.2007 l’estradando era stato nuovamente scarcerato perché nel termine di gg. 40 non erano pervenute all’Autorità Giudiziaria la domanda di estradizione e la documentazione ex art. 700 c.p.p..

In data 26.10.2007 il Ministro della Giustizia italiano aveva poi trasmesso la richiesta di mantenimento in carcere ed anticipato che la domanda di estradizione era stata avanzata dal Governo della Repubblica dell’Ecuador in data 19.10.2007. Contestualmente aveva chiesto il ripristino della misura cautelare, che era stata disposta con ordinanza della Corte in data 31.10.2007.

In data 7.11.2007 i Carabinieri di Milano avevano trasmesso il verbale di vane ricerche.

[OMISSIS] era stato nuovamente arrestato il 12.11.2007.

In data 19.11.2007 il Ministero aveva comunicato alla Procura generale di aver ricevuto tutta la documentazione, che l’Ufficio Requirente trasmetteva in data 30.11.2007 alla Corte di Appello di Bologna.

Dopo la emissione della citazione a giudizio a carico dell’estradando, nella odierna udienza di trattazione, celebrata in presenza del medesimo, la Corte osserva quanto segue sulla base delle conclusioni in atti riportate e formulate dal P.G. e dal difensore.

La richiesta del Procuratore generale di emettere sentenza dichiarativa di sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di estradizione appare fondata e merita accoglimento.

Infatti alla richiesta del Ministro è stata allegata, da parte dell’Autorità richiedente, la documentazione regolarmente tradotta nella lingua italiana e costituita:
dalla domanda di estradizione;
dalla copia del mandato di esecuzione della pena datato 22.11.2006 (ordine di carcerazione, doc all..3) ;
da copia della sentenza 21.09.2006 (all. 2);
dalla relazione sul fatto-reato;
dai dati di identificazione (copia autenticata dello stato di famiglia);
dal testo degli articoli di legge applicabili.

Inoltre la richiesta di estradizione appare nella sostanza supportata da tutte le condizioni che ne autorizzano l’accoglimento.

I reati sono riconosciuti sussistenti nella legislazione dei due Paesi e, quindi, è presente il requisito della doppia incriminazione.

La lettura degli atti evidenzia la sussistenza delle condizioni di applicabilità della disciplina dettata in tema di estradizione, atteso che la condanna ad anni 16 di reclusione è divenuta definitiva e riguarda oltre al delitto di omicidio volontario, anche altri reati, indicati in sentenza, come abuso di ufficio, tortura ed occultamento di cadavere, che sono previsti come delitti puniti con pena detentiva anche in Italia.

Quindi il titolo per chiedere la estradizione appare legittimo sotto tale profilo.

La documentazione trasmessa, rituale e completa, documenta la esistenza di sufficienti elementi di colpevolezza perché la estradizione sia accordata. Infatti, come ricordato dall’Ufficio requirente, si versa nel caso di specie in ipotesi di condanna divenuta definitiva.

Non sussistono problemi sulla identità fisica dell’estradando, in atti compiutamente identificato.

Non ricorre infine nessuna delle condizioni ostative ex artt 698 e 705 c.p.p. alla concessione della estradizione.

In considerazione di tutto ciò il Collegio dichiara sussistere le condizioni per l’accoglimento della richiesta estradizionale.

P.Q.M.

visti gli artt. 704 e ss. c.p.p.,

dichiara

che sussistono le condizioni per procedere alla estradizione di [OMISSIS] avanzata dal Governo della Repubblica dell’Ecuador.

Manda alla cancelleria per i provvedimenti di competenza.

Bologna, 18.01.2008.
Il Presidente est.
[firma]

[Annotazioni di cancelleria:]

Corte d’Appello di Bologna – V. Depositato nella Cancelleria oggi 1 FEB 2008.

Oggi 2 FEB 2008 comunicata copia a S.E. il Procuratore Generale della Repubblica di Bologna, facendone consegna a mani del Collaboratore De Ruggeris.

IRREVOCABILE IL 4 MARZO 2008.

Bologna, lì 5 MAR 2008.

Oggi 5 MAR 2008 comunicata copia a S.E. il Procuratore Generale della Repubblica di Bologna, facendone consegna a mani del Collaboratore De Ruggeris.

Con ricorso in data 3.3.2008, pervenuto in cancelleria e messo a ruolo, comunicato il 7 MARZO 2008 il difensore dell’estradando ha impugnato la presente sentenza.

Bologna, 10 MAR 2008.

La Corte Suprema di Giustizia con sentenza in data 2.7.08 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

IN GIUDICATO IL 2.7.08.