Extradition (European Convention on Extradition) and assessment on circumstancial evidences
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha accolto la richiesta di estradizione di Ko.Sa. presentata dall’Albania a seguito di mandato di cattura internazionale del 25/9/2025, emesso dall’Autorità Giudiziaria di detto Stato per i reati di omicidio e occultamento di cadavere commessi il 5 agosto 2020
2. Propone ricorso l’estradando tramite il difensore di fiducia. Vengono addotti tre motivi di impugnazione.
2.1. In primo luogo, si lamenta violazione dell’art. 705 cod. proc. pen. per carenza e illogicità della motivazione relativa alla valutazione resa con riguardo alla gravità indiziaria che deve sostenere il provvedimento di consegna quanto alla ascrivibilità al ricorrente dei reati allo stesso addebitati.
In particolare, dalla documentazione allegata alla domanda di estradizione non emergerebbero elementi a conferma della ritenuta riferibilità al ricorrente dell’utenza Sky ECC indicata con il Pin (OMISSIS) coinvolta nelle intercettazioni apprezzate a sostegno dell’addebito. Contestazione sollevata innanzi alla Corte fiorentina ma disattesa in termini evidente inadeguatezza.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 705, comma 2, lettera c-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione avuto riguardo alla delicata situazione di salute dell’estradando (pregressa frattura del femore che, a causa di una pseudoartrosi settica, ha imposto diversi interventi di revisione chirurgica in soggetto portatore di un grave handicap), tale da imporgli un percorso terapeutico all’evidenza messo in crisi dalla consegna con possibile rischio di amputazione con riguardo all’arto interessato. Rilievo questo, disatteso con motivazione solo apparente dalla Corte del merito, trascurando le possibili complicazioni correlate al trasferimento del ricorrente ed evitando ogni opportuno approfondimento peritale.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art 705, comma 2, lettera c), e vizio di motivazione quanto alla possibilità che la consegna del ricorrente allo Stato albanese possa esporre l’estradando al pericolo di subire atti persecutori o comunque lesivi dei propri diritti fondamentali, considerato il contesto nel quale i reati addebitati risultano innestati (una faida familiare nel corso della quale uno degli omicidi è stato realizzato in carcere ai danni di soggetto che espiava una pena sempre inerente alla vicende in questione).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso riposa su motivi quantomeno manifestamente infondati e va in coerenza dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile perché generico e aspecifico.
2.1. Giova premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di estradizione per l’estero la cui richiesta sia stata formulata, come nel caso di specie, nell’ambito della Convenzione europea di estradizione, firmata il 13 dicembre 1957 (legge 30 gennaio 1963, n. 300), che non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria dello Stato richiesto non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell’art. 705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 68063 del 21/02/2019, A, Rv. 275088; Sez. 6, n. 2037, dep. 2019, Huang, Rv. 275424).
In altre parole, l’autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando che integrino dei reati puniti anche nell’ordinamento interno alla stregua di una descrizione esaustiva delle fonti di prova; ciò, dunque, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, senza procedere ad una autonoma valutazione della sussistenza della gravità indiziaria.
2.2. Nel caso, la Corte di appello ha proceduto ad una disamina delle fonti di prova indicate e illustrate nella domanda estradizionale, mettendo in evidenza che nella specie il coinvolgimento dell’estradando nei fatti posti a fondamento della richiesta di consegna troverebbe adeguato supporto su comprovate ragioni indiziarie, essenzialmente rappresentate dalle risultanze di diverse intercettazioni di comunicazioni intercorse tramite il sistema criptato “SKY ECC”, acquisite mediante l’emissione di ordini europei di indagine.
2.3. La difesa non contesta tale specifica delibazione. Piuttosto, evidenzia la mancata trasmissione della documentazione proveniente dall’autorità giudiziaria francese su richiesta di quella albanese, utile alla individuazione nel ricorrente del soggetto cui riferire l’utenza (OMISSIS) coinvolta nelle dette captazioni; aspetto questo ritenuto in grado di inficiare radicalmente la prospettazione sottesa alla richiesta di estradizione.
Il rilievo è tuttavia generico. Anche a ritenere che, nel caso, la acquisizione dei verbali del 21 settembre 2025, trasmessi dall’autorità francese a quella albanese, funzionali alla identificazione dell’utenza riferita al ricorrente potesse ritenersi necessaria per procedere alla puntuale delibazione di competenza dello Stato richiesto, è anche a dirsi che la difesa nulla contesta quanto alla individuazione nel Ko.Sa. del soggetto citato negli altri colloqui captati tra altri protagonisti della vicenda in questione, comunque messi in luce dalla sentenza impugnata sulla base della documentazione trasmessa a sostegno della domanda di estradizione (si veda dall’ultimo capoverso di pagina 4 alla pagina cinque, sino a quando non si fa cenno alle ” conversazioni trasmesse in cui è diretto interlocutore l’estradando”).
Proprio la marginalità argomentativa assegnata dalla Corte del merito ai dati riguardanti l’immediato coinvolgimento del ricorrente, tramite la citata utenza, nei colloqui captati riportati a sostegno della richiesta, piuttosto, imponeva una puntuale indicazione della inadeguatezza degli ulteriori aspetti probatori comunque destinati ad evidenziarne il coinvolgimento nei fatti di reato posti a fondamento della richiesta.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico.
3.1. A seguito dell’introduzione dell’art. 705, comma 2, lett. c -bis), cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 1, lett. f), D.Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, questa Corte (Sez. 6, n. 1363 del 05/12/2018, dep. 2019, Castiglione, Rv. 274838) suole affermare il principio secondo cui, in tema di estradizione per l’estero, la valutazione delle condizioni di salute del soggetto richiesto non è più rimessa alla discrezionalità del Ministero della giustizia nella fase amministrativa della procedura, ma è devoluta alla cognizione della Corte d’Appello nella fase giurisdizionale della stessa, integrando una autonoma causa ostativa all’estradizione. Secondo la richiamata disposizione normativa, infatti, la Corte d’Appello deve pronunciare sentenza contraria all’estradizione “se ragioni di salute o di età comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta”.
Siffatta causa di rifiuto può trovare applicazione non solo nel caso in cui nello Stato richiedente non sia possibile assicurare cure mediche all’estradando, ma anche quando la procedura di estradizione sia in sé suscettibile di comportare un pregiudizio per le sue condizioni di salute. Il che deve ritenersi sussistente non in presenza di qualsiasi ripercussione negativa per la salute del predetto, ma quando possano derivare dall’estradizione conseguenze di eccezionale gravità, cioè effetti patologici importanti e oggettivamente riscontrabili (Sez. 6, n. 1354 del 27/11/2018, dep. 2019, Fioretti, Rv. 274837).
3.2. Ne discende che, ai fini della valutazione sul punto, la Corte d’Appello non può limitarsi a verificare se, nel Paese richiedente, i presidi sanitari siano adeguati a far fronte alle esigenze terapeutiche della persona, ma deve tener conto anche della concreta incidenza – e dunque dei possibili riverberi negativi – della procedura esecutiva di consegna sulle condizioni di salute dell’estradando, connesse – ad esempio – alle difficoltà ed alle possibili complicazioni derivanti dal trasferimento del soggetto all’estero ovvero all’esigenza di non interrompere le terapie in atto.
3.3. La Corte territoriale si è attenuta a tali indicazioni di principio.
In particolare, ha messo in evidenza, con considerazioni non smentite dal ricorso, la modestia del piano terapeutico imposto al ricorrente dall’intervento chirurgico effettuato poco prima dell’arresto motivato dalla richiesta di estradizione (si veda il piano di trattamento allegato al ricorso, che si risolve in mere terapie riabilitative da realizzare in piscina), all’evidenza estraneo ai profili di gravità sopra indicati, da apprezzare a sostegno della causa ostativa rivendicata, atteso che il citato riferimento al rischio di amputazione appare apoditticamente evocato.
Né, in questo contesto, la difesa dà adeguatamente conto della incidenza concretamente assunta dall’handicap certificato dalla documentazione allegata, avendo omesso in alcun modo di puntualizzare il dato nel corpo del ricorso.
4. L’ultimo motivo è manifestamente infondato.
Non risulta che il dato prospettato sia stato devoluto alla Corte del merito. In ogni caso, quanto emerge dal provvedimento gravato – la faida familiare nel cui contesto si sarebbe innestato il fatto omicidiario ascritto al ricorrente- rende all’evidenza inconferente l’evocata applicabilità della causa ostativa di cui all’art 705, comma 2, lettera c), cod. proc. pen. che opera esclusivamente nelle ipotesi in cui detta situazione sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali o a fattori di rischio per i quali è possibile comunque una tutela legale se ne deve, dunque, escludere la applicabilità là dove, come nel caso a mano, il pericolo paventato, per l’estradando, inerisca a possibili vendette da parte dei familiari della vittima, situazione riferibile ad iniziative private estranee ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente (ex pluribus, Sez. 6, n. 30884 del 18/09/2020, Rv. 279851).
5. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. definite come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma l’1 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2026.
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