Extradition to Albania granted: executable conviction was enough despite pending challenge
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Bologna, Sezione III penale, riunita in camera di consiglio e
composta dai Sigg.
dotto GABRIELLA CASTORE
dotto Eufemia MILELLI
dotto Fiorella CASADEI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento camerale riguardante
……..
Premesso:
– i coniugi …. sono destinatari di richieste di
estradizione in quanto colpiti da mandato di arresto internazionale emesso dalla Repubblica di Albania perchè condannati alla pena di anni lO di reclusione con sentenza del Tribunale di Durazzo n. 302 del 27/04/2017 (indicata come irrevocabile il 13/11/2017) per il reato di truffa previsto dall’ articolo 143 co.2 del codice albanese;
– gli stessi venivano arrestati il 15/09/2018 e all’esito di udienza di convalida e identificazione tenutasi il 17/09/2018 entrambi erano sottoposti alla misura cautelare in carcere (poi sostituita ad entrambi con quella degli arresti domiciliari e, successivamente, con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria,
misura che veniva infine revocata il 29/l012018 per quanto riguarda …
e il 2/05/2019 per il coniuge ….; entrambi i coniugi …. alla citata udienza del 17/09/2018 non acconsentivano alla propria consegna alle autorità della Repubblica di Albania.
Con nota del 18/09/2018 il Ministero della Giustizia ha chiesto ai sensi dell’art. 716 co. 4 c.p.p. il mantenimento delle misure cautelari applicate ai coniugi ….. e ha trasmesso alla Procura Generale presso la Corte d’appello di Bologna le domande di estradizione pervenute dal governo della Repubblica di Albania nei confronti di
entrambi i coniugi. In esito a tali note il procuratore generale presso la Corte d’Appello di Bologna in data 8 novembre 2018 presentava le proprie requisitorie chiedendo che venisse disposta l’estradizione per entrambi i coniugi in quanto sussistenti i presupposti e le condizioni richieste per l’estradizione.
All’udienza del 19 dicembre 2018 avanti alla Corte d’Appello di Bologna il difensore di ….., riportandosi a quanto illustrato in memoria
scritta, chiedeva:
– in via principale che venissero negate le estradizioni richieste dall’autorità albanese in quanto la sentenza non era irrevocabile poiché ancora pendenti i termini per proporre ricorso avverso la sentenza di Appello la quale peraltro era stata taciuta alle autorità italiane dal ministero della giustizia albanese che aveva fatto riferimento nelle richieste di estradizione (n.3430 e 3431/prot.! B.SH ) unicamente alla sentenza di primo grado, che in realtà era stata riformata.
Chiedeva altresì che venisse dichiarata la competenza dell’autorità italiana a punire in Italia il reato commesso dai coniugi in Germania, dovendo in tal senso trovare applicazione l’art. 9 co. 2 C.p., poiché si versa in ipotesi di reato commesso all’estero da “cittadini italiani”, dovendo essere ritenuti tali i coniugi …., ai sensi dell’articolo 4 co. 1 c.p. in quanto appartenenti “per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato” e sussistendo la condizione della querela della persona offesa.
A parere della difesa non si applica, nel caso in esame, l’art. 7 co. 2 della Convezione Europea di estradizione firmata a Parigi il 13/12/1957, richiamato dalla Procura Generale in quanto tale disposizione stabilisce che, qualora il reato per il quale viene chiesta l’estradizione è stato commesso fuori dal territorio della Parte richiedente
“l’estradizione potrà essere rifiutata solo se la legislazione della Parte richiesta non autorizza il perseguimento di un reato dello stesso genere commesso fuori dal suo territorio o non autorizza l’estradizione per il reato oggetto della domanda”. Secondo la difesa tale disposizione troverebbe applicazione solo nel caso in cui il reato fosse stato commesso nel territorio della parte richiesta (secondo il difensore l’interpretazione di questa norma è che se l’Albania richiede l’estradizione per un reato commesso in Italia, l’estradizione può essere negata se l’Italia non persegue detto reato all’estero o se
per detto reato non è concedibile l’estradizione).
– in via subordinata chiedeva che venisse rigettata la estradizione per carenza delle condizioni.
In particolare rilevava il grave pregiudizio al diritto di difesa in quanto le autorità albanesi avevano emesso la sentenza nella contumacia degli imputati senza effettuare alcuna ricerca all’estero volta alla corretta notifica della citazione a giudizio, pur sapendo che gli stessi risiedevano all’estero.
Nelle richieste di estradizione non veniva riportato se l’autorità richiedente avesse svolto indagini in Germania al fine di poter escludere che anche in quel paese, per lo stesso fatto fosse, stato iniziato un processo e fosse tutt’ora pendente.
In ogni caso non si era formato il giudicato della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Durazzo, di cui produceva una copia.
In via ulteriormente subordinata chiedeva che non venisse riconosciuta l’estradizione dei coniugi e che venisse consentito agli stessi di scontare la pena in un carcere italiano. A tal fine la difesa produceva documentazione attestante la stabile residenza dei coniugi nel Comune di Provaglio d’Iseo; il nucleo familiare, composto anche da
due figli minori, era stabilmente radicato: e infatti i figli frequentano regolarmente le scuole dell’obbligo e …..n svolge regolare attività lavorativa presso la ditta ….. (prodotti i certificati attestanti la frequentazione delle scuole e le buste paga). L’estradizione dei genitori porterebbe i due minori a perdere ogni riferimento in Italia non avendo altri parenti in grado di occuparsi di loro.
Con sentenza emessa in data 2 maggio 2019 la Corte d’appello di Bologna, dopo aver richiesto, tramite il Ministero della Giustizia, informazioni alle autorità albanesi sull’esistenza di una sentenza di condanna irrevocabile nei confronti dei coniugi, dichiarava la carenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione. La Corte dava atto che permaneva dubbio sul passaggio in giudicato della sentenza in quanto nella risposta data dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Albania (nota 15 Febbraio 2019) si ribadiva che la sentenza n. …del 27/04/2017 del Tribunale di Durazzo era passata in giudicato in data 13/11/2017,
dato in contrasto con la documentazione prodotta dalla difesa (sentenza di riforma della Corte d’Appello di Durazzo del 17/07/2018).
Con ricorso del 21/05/2019 la Procura Generale in sede ha proposto gravame chiedendo in via principale l’annullamento della sentenza impugnata e in subordine l’inoltro diretto da parte della Suprema Corte, della richiesta di informazioni complementari all’autorità giudiziaria albanese, e all’esito, in caso favorevole, la dichiarazione di sussistenza delle condizioni per l’estradizione.
Con sentenza n. 1506 del 12/09/2019 la Corte di Cassazione Sez. VI ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e disposto rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna. La Corte ha chiarito che, in tema di estradizione
esecutiva per l’estero, la convenzione europea di estradizione richiede, tra le condizioni legittimanti l’accoglimento della domanda, unicamente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna e non anche la irrevocabilità di tale decisione. Ha ricordato che, secondo il regime processuale vigente nella Repubblica di Albania, la sentenza emessa
in grado di appello, seppure sia soggetta a ricorso per Cassazione, è esecutiva sebbene non irrevocabile.
Ai fini dell’ accoglimento della domanda di estradizione è dunque sufficiente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna ancorché suscettibile di impugnazione in base all’ ordinamento dello Stato richiedente, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria italiana alla quale sia pervenuta un richiesta di estradizione ai fini
esecutivi da parte di un Stato aderente alla Convenzione “a cui sia allegata la sentenza di condanna con annotazione del passaggio in giudicato, non è tenuta a verificare la perdurante validità o efficacia di detto titolo poiché l’art. 12 co.2 lett A) non ne fa
menzione”
Fissata nuova udienza al 12/03/2020, la Corte ha disposto d’ufficio in applicazione delle disposizioni sull’emergenza COVID, rinvio all’udienza del 18/06/2020. A tale udienza le parti che hanno concluso come da richieste riportate a verbale.
Il difensore ha sollevato, in limine, questione di estinzione del giudizio di estradizione per decorso del termine di mesi 6 per la decisione, previsto dall’art. 704 c.p.p., con illustrazione verbale dei motivi riportati in memoria scritta che ha depositato in udienza
e allegata al verbale.
1.- Reputa questa Corte che le domande di estrazione n… siano da accogliersi sussistendone le condizioni di legge.
1.1.- Va innanzi tutto rigettata la questione preliminare, illustrata dalla difesa in udienza, in merito alla estinzione del giudizio di estradizione per mancato rispetto del termine di cui all’art. 704 c.p.p.
Rileva la difesa come la Corte d’Appello di Bologna, a seguito dell’annullamento con rinvio della Corte di Cassazione con pronuncia emessa nel rispetto del termine dell’art. 706 c.p.p. (ossia 6 mesi dal ricevimento del ricorso), era tenuta a decidere, con sentenza,
entro il termine di sei mesi indicato dall’art. 704 co.2 c.p.p. così come introdotto dal D.L.vo 3/10/2017 n. 149, da computarsi a partire dalla presentazione della requisitoria.
Ai fini del computo di tale termine la difesa rileva che la requisitoria è stata presentata il 8/11/2018 (e il termine dunque scadeva il 7/05/2019); la Corte d’Appello di Bologna ha pronunciato sentenza in data 2/05/2019, con un margine di 5 giorni rispetto allo spirare dei 6 mesi; avverso la stessa il Procuratore Generale ha proposto ricorso e, a parere della difesa, da quel momento è intervenuta la sospensione dei termini stabiliti dall’ art. 704 co.2 c.p.p. con un residuo termine di giorni 5 per un nuovo pronunciamento. A seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, intervenuta il 12/09/2019, la Corte d’Appello
ha fissato nuova udienza al 12/03/2020 (poi rinviata per l’emergenza sanitaria), con provvedimento del 10/12/2019. Secondo la difesa, il termine residuo di 5 giorni sarebbe ricominciato a decorrere dal 10/12/2019, cioè dal provvedimento di fissazione della
nuova udienza, “atteso che l’art. 704 co.] c.p.p. stabilisce che la Corte d’Appello deve comunicare 10 giorni prima l’udienza e che tale provvedimento viene emesso nell’arco dei 6 mesi” (cfr. pag. 2 memoria difensiva del 18/6/20).
Reputa questa Corte che la lettura interpretativa proposta dalla difesa non sia fondata, sia in ragione del dato letterale dell’art. 706 C.p.p., sia alla luce di una interpretazione sistematica delle disposizioni in esame.
Da un lato infatti si apprezza come il dato testuale della disposizione normativa dell’art. 706 c.p.p. (anch’esso modificato dal D. L.vo 3/10/2017 n. 149) indichi il termine di mesi sei con esclusivo riferimento al procedimento avanti alla Corte di Cassazione – come ben evocato dal richiamo al “ricevimento del ricorso “-. Nulla si dice invece circa l’eventuale procedimento nuovamente incardinato avanti alla Corte di Appello a seguito di annullamento con rinvio. Né può desumersi un automatismo applicativo del termine previsto dall’art. 704 co.2 c.p.p. -stabilito per il procedimento avanti alla Corte di Appello una volta scaduto il termine dell’art. 703 cO.5 c.p.p.- tenuto conto che in tale ultima ipotesi il termine di mesi sei decorre dalla “presentazione della requisitoria”, assente nel procedimento da annullamento con rinvio, non dovendo il Procuratore Generale reiterare la requisitoria, già a suo tempo presentata. E dunque mancando un dies a qua non è conseguentemente possibile individuare il dies ad quem entro cui verrebbe a spirare il termine di mesi sei.
Disancorata poi da qualunque previsione normativa ed anzi in netto contrasto con la disciplina del procedimento ai sensi della intera disposizione normativa dell’art. 704 c.p.p. è la prospettata introduzione di una sospensione del termine di sei mesi di cui al
co. 2.
Non è dato comprendere in forza di quale principio generale, ovvero di quale dato testuale trovi applicazione la sospensione del termine di 6 mesi di cui all’art. 704 c.p.p. mancando ogni cenno diretto nella stessa disposizione e in quella dell’art. 706 C.p.p, ma non risultando, nell’intera disciplina della estradizione, alcun cenno anche solo implicito a tale istituto.
E d’altra parte altrettanto censurabile appare lo stesso riferimento al dies a qua da cui far ricominciare il decorso del termine sospeso, tenuto conto che la difesa lo àncora al decreto di fissazione della nuova udienza, senza indicare da quale disposizione possa desumersi tale dato. Senza poi voler sottolineare come nel caso in esame vi sarebbe l’insanabile contraddizione fra due termini: l’uno rappresentato dal comma l dell’art. 704 C.p.p che prevede, a pena di nullità, che la Corte almeno lO giorni prima dell’udienza notifichi il decreto di fissazione alle parti, e l’altro, così come prospettato dalla difesa, di soli 5 giorni, decorrenti dal decreto di fissazione per l’udienza, ai fini di decidere rispettando il termine di mesi sei. In altri termini, in tutti i casi in cui, a seguito di ricorso per Cassazione, gli atti siano rimessi alla Corte di Appello per nuovo giudizio e il residuo del termine sia inferiore a giorni IO, si dovrebbe verificare, secondo la interpretazione, difensiva l’automatica estinzione del procedimento, di cui la Corte d’Appello dovrebbe solo dame atto.
Non solo coerente con il sistema è l’interpretazione così come prospettata da questa Corte, ma la stessa trova altresì valida conferma nella disposizione dell’art. 714 c.p.p. che fissa i termini massimi di durata delle misure coercitive applicate nel procedimento di estradizione per l’estero. Ebbene tale disposizione, al comma 3, stabilisce che le misure coercitive cui sia sottoposta la persona nei cui confronti è stata domandata l’estradizione, sono comunque revocate se “dall’inizio della loro esecuzione è trascorso ……. , in caso di ricorso per Cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi, senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all’autorità giudiziaria”.
Ciò a significare che nell’ordinamento non è previsto un termine perentorio entro cui debba esaurirsi il procedimento proveniente da annullamento con rinvio della Suprema Corte, essendo unicamente stabilito che, qualora non si esaurisca entro l anno e 6 mesi,
l’unica conseguenza giuridicamente rilevante è la revoca del vincolo cautelare imposto alla persona da estradare.
Del resto una tale interpretazione trova indiretta conferma anche in quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui i termini previsti dall’art. 311 cO.5 bis c.p.p. in materia di decisione del Tribunale della Libertà “non operano con riguardo alle misure cautelari applicate nell’ambito delle procedure estradizionali, nel caso di annullamento con rinvio della sentenza di estradizione (Così testualmente Cass. Sez. VI, 21/03/20 I 9 n. 17992) “rendendo così omogenea la disciplina dei termini di durata delle misure (sia in ipotesi di ricorso avverso il provvedimento de libertate del Tribunale della libertà, sia di ricorso avverso la sentenza di estradizione), prevedendo che il presidio cautelare a garanzia della consegna cessi di avere efficacia nel termine ultimo di cui all’art.714 C.p.p.
2.- Ciò premesso, deve poi farsi corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza sopra richiamata, secondo cui l’autorità giudiziaria italiana cui sia pervenuta una richiesta di estradizione ai fini esecutivi da parte di Paese aderente a Convenzione è tenuta, in conformità al disposto normativo dell’art. 12 a verificare unicamente la sussistenza di una sentenza definitiva” con annotazione del passaggio in giudicato”, non essendo viceversa tenuta né a verificare la sua irrevocabilità “né la perdurante validità o efficacia di detto titolo “.
Il tenore letterale dell’art. 12 co.2 lett A) della Convenzione è in tal senso chiaro e non apre a dubbi interpretativi (Così testualmente art. 12 comma 2 lett. A: ” A sostegno della domanda sarà prodotto:
a. l’originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente”), soprattutto laddove se ne faccia una lettura sistematica e coordinata con le disposizioni generali in materia di estradizione, e in particolare con la previsione normativa dell’art. 705 cO.I C.p.p. che regolando le ipotesi in cui non sussista convenzione ovvero questa non disponga diversamente, prevede espressamente che in tal caso la Corte verifichi la sussistenza di una sentenza irrevocabile di condanna. In altri termini, la condizione di irrevocabilità della pronuncia è unicamente limitata alle ipotesi in cui non sussista convenzione, ovvero la stessa non disponga diversamente.
Nel caso in esame, come già detto, vi è specifica convenzione che a tal proposito prevede, come presupposto, la sussistenza di un titolo esecutivo e non la sua irrevocabilità.
Ebbene la sentenza della Corte di Appello di Durazzo, già prodotta in copia dalla difesa ma altresì allegata anche dal Procuratore Generale al proprio ricorso, è da ritenersi, secondo le disposizioni dell’ordinamento della Parte richiedente, esecutiva, seppure soggetta a ricorso per Cassazione.
Che la stessa sia titolo esecutivo è testualmente ribadito nella stessa sentenza della Corte di Appello di Durazzo, laddove a pago 16, nel dispositivo si precisa che: “il Tribunale d’Appello ha deciso la esecuzione della decisione penale datata 27/04/2017 Tribunale
del distretto giudiziale di Durazzo in relazione alla dichiarazione di convenuti colpevoli ….. e …. e l’inizio della fase della condanna.
Cambiamento della decisione come segue: dichiarazione colpevole del convenuto …. per aver commesso il reato di cui all’art. 143 cO.3 c.p. come modificato dalla L.36/17 e la sua condanna ad anni 5 di reclusione; dichiarazione colpevole del convenuto ….. per aver commesso il reato di cui all’art. 143 cO.3 c.p. come modificato dalla L.36/17 e la sua condanna ad anni 5 di reclusione. ”
E dunque ciò è sufficiente per ritenere integrato il presupposto richiesto ai fini dell’estrazione, ossia una sentenza di condanna a pena detentiva (art.700 c.p.p.).
3.- Non si reputa che sia ostativo alla consegna dei due coniugi …. il
disposto normativo dell’art. 4 c.p. richiamato dalla difesa che sostiene come gli stessi debbano considerarsi cittadini agli effetti penali in quanto “appartenenti per volizione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato”.
A tal proposito infatti trova applicazione l’art. 7 co. 2 della Convezione Europea di estradizione firmata a Parigi il 13/12/1957 che stabilisce che, qualora il reato per il quale viene chiesta l’estradizione è stato commesso fuori dal territorio della Parte
richiedente “l’estradizione potrà essere rifiutata solo se la legislazione della Parte richiesta non autorizza il perseguimento di un reato dello stesso genere commesso fuori dal suo territorio o non autorizza l’estradizione per il reato oggetto della domanda “. Appare palese che, nel caso in esame lo Stato Italiano, parte richiesta nel
cui territorio non è stato commesso il reato, certamente autorizza la perseguibilità della fattispecie per la quale i due coniugi sono stati condannati, in quanto espressamente prevista come reato dall’art. 640 c.p. (per la quale risulta altresì essere stata proposta condizione di procedibilità ex art. 9 co. 2 c.p.)
4.- Non si ravvisa neppure la sussistenza della condizione ostativa di cui all’art. 705 comma 2 letto a) c.p.p. Sul punto si reputa infondata la doglianza della difesa in punto di processo che, a suo parere, non avrebbe assicurato il diritto fondamentale della difesa, in quanto entrambi i coniugi, giudicati in contumacia, non avevano mai ricevuto regolare notifica dell’atto di citazione.
In punto di diritto si rileva che la circostanza che ….. e ….. siano stati giudicati in contumacia non è di per sé condizione ostativa, in ragione del fatto che, in ogni caso nell’ ordinamento della parte richiedente è espressamente previsto l’istituto della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ai sensi dell’art. 51, l. n. IO.193 del 3 dicembre 2009, emessa in attuazione dell’art. 3 del Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione firmata a Strasburgo il 17 marzo 1978 e ratificata dall’Italia con la l. 18 ottobre 1984, n. 755. A tal proposito si richiama orientamento giurisprudenziale secondo cui, ” in tema di estradizione esecutiva, sussistono le condizioni per l’accoglimento dell’istanza relativa
ad una persona condannata in contumacia, quando l’ordinamento dello Stato richiedente consente al condannato “in absentia” di chiedere la rinnovazione del giudizio. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, che aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni di
estradizione del ricorrente verso la Repubblica di Albania, in considerazione del fatto che lo stesso era stato assistito da un difensore di fiducia e che l’ordinamento albanese prevede l’istituto della restituzione nel termine per impugnare la sentenza
contumaciale.( Così Cass. Cassazione penale sez. VI – 30103/2017, n. 19226).
Ed anzi nel caso in esame tale diritto alla restituzione in termini è stato, addirittura, già esercitato, tanto che tutti e due i coniugi ….. hanno proposto gravame con motivo specifico proprio sulla loro dichiarazione di contumacia. E infatti nella pronuncia della
Corte di Appello di Durazzo si dà atto che agli imputati veniva notificato l’atto di citazione al loro indirizzo di residenza, con notifica ove si dava atto “persona sconosciuta” e per tale motivo erano svolte indagini per la loro ricerca che si risolvevano nell’accertamento del loro trasferimento all’estero, in territorio dello stato italiano, senza tuttavia che fossero noti né la città né l’indirizzo. All’esito di tale ricerca pertanto la notifica veniva eseguita ai sensi dell’art. 140 e 351 del codice di procedura penale albanese. Gli stessi avevano avuto un difensore loro nominato e avevano esercitato il diritto di difesa anche attraverso la proposizione dell’appello, cui erano rimessi in termini, a seguito delle modifiche del codice di procedura penale intervenute con Legge albanese n.35/2017.
5.- Sussistono altresì gli ulteriori requisiti richiesti e in particolare:
> per lo stesso fatto non è stata emessa nello Stato Italiano sentenza irrevocabile, né pende nello Stato italiano procedimento penale (art.705 co.1 c.p.p.).
Sul punto va precisato che, secondo il tenore letterale dell’art. 705 co.1 c.p.p. l’autorità giudiziaria è tenuta ad accertare l’insussistenza di Ne bis in Idem sostanziale ovvero processuale solo nell’ambito del territorio dello Stato non essendo viceversa richiesto che sia svolto analogo accertamento presso altri Stati, ovvero che lo Stato richiedente dia attestazione in tal senso, all’esito di mirate verifiche. E’ dunque del tutto infondata la questione sollevata dalla difesa che chiede sia rigettata la consegna in quanto lo Stato richiedente non ha verificato se in Germania, luogo del commesso reato, i coniugi …..siano stati condannati per lo stesso fatto ovvero vi sia procedimento pendente.
Tale accertamento non rientra fra le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 705 C.p.p. né fra i documenti di cui è necessaria l’allegazione ai sensi dell’art. 700 C.p.p.
Ad abundantiam comunque si sottolinea che, a prescindere dal fatto che nella sentenza di condanna della Corte di Appello di Durazzo a pag 9 si dà atto che le persone offese – residenti in Germania- sono state assunte tramite videoconferenza tenutasi il 30/03/2017, apparendo cosi del tutto probabile che nel corso della loro escussione emergesse la
contestuale pendenza/condanna pronunciata in Germania per lo stesso fatto, è in ogni caso certo che lo Stato tedesco non abbia emesso alcun MAE per l’esecuzione di sentenza per lo stesso fatto, non risultando né al Ministero nel momento della formale trasmissione degli atti per l’estradizione, né nella banche dati accessibili alla forze di polizia al momento dell’esecuzione dell’arresto.
> il provvedimento restrittivo per cui è stata domandata l’estradizione non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato (art. 70.2 lett. b c.p.p.);
> non v’è ragione per ritenere che i coniugi ….. possano essere sottoposti ad atti discriminatori per motivi di razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche o condizioni personali o sociali (art. 705 co.2 lett. c c.p.p.);
> non sussistono ragioni di salute o di età che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per i due coniugi (art. 705 co.2 lett. c bis c.p.p.).
> sussiste il requisito della doppia punibilità in quanto il fatto oggetto dell’imputazione è previsto come delitto dalla legge italiana ai sensi dell’art. 640 c.p. ; il fatto poi non integra
un reato politico, né è connesso ad un reato di tale natura;
> la richiesta proviene dall’ Autorità Giudiziaria di uno Stato estero con il quale esiste un trattato di estradizione.
6. – Va disattesa altresi la istanza difensiva volta a consentire a …. e a ….. di scontare la pena in un carcere italiano.
Deve infatti premettersi che in tema di estradizione, non vi è disposizione normativa che analogamente a quanto previsto dall’art. 18 bis letto C) come introdotto dalla L. 4/10/2019 n. 117, attribuisca alla Corte d’Appello la competenza a disporre che l’esecuzione di condanna definitiva avvenga in Italia previo riconoscimento della sentenza straniera.
Sul punto, anche di recente la Suprema Corte ha ribadito la radicale diversità fra i due istituti precisando che “in tema di estradizione verso l’estero, la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, mentre rientra nell’esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia ogni valutazione in ordine all’opportunità della consegna, in presenza dello stabile radicamento dell’estradando nel territorio nazionale (Così testualmente Cassazione penale sez. VI – 08/01/2020, n. 8823. In motivazione, la Corte ha richiamato Corte cost., n.274 del2011 e n.l0 del 2012, che hanno dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale della disciplina codicistica che differenzia la posizione dell’estradando rispetto al destinatario di un mandato di arresto europeo.
P.Q.M.
visti gli artt. 704 e 705 c.p.p.;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento delle domande di estradizione esecutiva aventi n…. presentate dalla Repubblica di ALBANIA nei confronti del cittadino ….. e di …., in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Durazzo il il 27/04/2017 parzialmente riformata con sentenza della Corte di Appello di Durazzo del 17/07/2018 limitatamente alla pena ridotta ad anni 5 di reclusione per il reato previsto dall’art. 143 co.3 codice penale albanese.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione della presente sentenza al Ministero della Giustizia e per gli altri adempimenti conseguenti.
Bologna, 22 giugno 2020.
